INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2247/98 dell'on. Allan MACARTNEY alla Commissione. Benessere dei gatti
Gazzetta ufficiale n. C 118 del 29/04/1999 pag. 0048
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2247/98 di Allan Macartney (ARE) alla Commissione (16 luglio 1998) Oggetto: Benessere dei gatti Esiste una legislazione CE relativa al benessere degli animali la quale si occupi del ciclo riproduttivo dei gatti allevati per scopi di laboratorio? Quali periodi minimi "di riposo" sono previsti per questi animali e quali condizioni di alloggio sono fissate per il loro benessere? Risposta data dalla sig. Bjerregaard in nome della Commissione (1o ottobre 1998) La direttiva 86/609/CEE del Consiglio(1) relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, fissa criteri minimi quanto alla sistemazione e al trattamento degli animali. L'articolo 5 a) è così formulato: "... tutti gli animali da esperimento siano alloggiati e godano di un ambiente, di una certa libertà di movimento, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere". Stabilisce inoltre che "per l'attuazione delle disposizioni delle lettere a) e b) gli Stati membri si ispirano alle linee di indirizzo di cui all'allegato II". L'allegato 2 della direttiva contiene gli orientamenti per la sistemazione e la tutela degli animali, fra cui disposizioni relative all'altezza e alle dimensioni delle gabbie e alla temperatura per varie specie, fra cui i gatti. Contiene inoltre orientamenti sulle strutture, l'ambiente nei locali di permanenza degli animali e il suo controllo e la tutela degli animali; tale voce comprende la salute, l'alimentazione, l'acqua, le lettiere, il moto e il maneggiamento e l'eliminazione umanitaria. La direttiva non contiene disposizioni relative alla riproduzione. L'articolo 15 stabilisce che "gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori devono essere approvati dall'autorità o registrati presso quest'ultima e soddisfare le condizioni di cui agli articoli 5 e..." Conformemente a tale articolo, è competenza delle autorità nazionali determinare i criteri cui devono soddisfare gli stabilimenti di allevamento per essere approvati o registrati. (1) GU L 358 del 18.12.1986.