INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2067/98 dell'on. Eluned MORGAN alla Commissione. Esportazione di animali vivi
Gazzetta ufficiale n. C 297 del 15/10/1999 pag. 0003
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2067/98 di Mair Morgan (PSE) alla Commissione (7 luglio 1998) Oggetto: Esportazione di animali vivi Come intende la Commissione garantire che le restituzioni all'esportazione destinate agli operatori UE che esportano animali vivi nel Medio Oriente e nell'Africa settentrionale garantiscano un trattamento umano degli animali? Pensa la Commissione di incentivare le esportazioni extra-UE di animali macellati anziché vivi? Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione (22 settembre 1998) Per aumentare il livello di protezione del bestiame trasportato verso paesi terzi, alla fine dell'anno scorso il Consiglio ha adottato una proposta presentata dalla Commissione, che prevede di subordinare il pagamento delle restituzioni all'esportazione al rispetto delle disposizioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto [vedasi il regolamento (CE) 2634/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1)]. Le norme di attuazione sono state adottate dalla Commissione nel marzo 1998, con il regolamento (CE) 615/98 della Commissione, del 18 marzo 1998, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto(2). Il principale elemento di tale regolamento è costituito dal fatto che ogni spedizione di bovini è controllata al momento di lasciare il territorio comunitario, mentre il controllo all'arrivo da parte di un veterinario indipendente è effettuato ad intervalli regolari o quando vi sono motivi di ritenere che esistano particolari rischi. Tali norme si applicano dal 1o settembre 1998. Attualmente la Commissione non propone l'adozione di misure intese a scoraggiare le esportazioni di animali vivi che risultino conformi alle vigenti norme in materia di benessere degli animali. L'esportazione di bovini vivi fa parte degli scambi tradizionali, per essa è accordata una restituzione all'esportazione in quanto i prezzi interni sono più alti di quelli dei paesi terzi. Tale restituzione è stata corrisposta a partire dal 1968, anno in cui è stata istituita l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In alcuni paesi terzi si registra una domanda specifica di importazione di animali vivi. Se la Comunità non offre animali vivi, essa perderà tale mercato a favore di altri paesi che lo faranno. Le restituzioni all'esportazione per i bovini e gli altri animali vivi sono stabilite con frequenza almeno trimestrale e pubblicate nella Gazzetta ufficiale. La restituzione all'esportazione accordata per le carni bovine è differenziata, con un'aliquota variabile secondo la destinazione. Le restituzioni attualmente pagate per gli animali vivi non di razza pura verso le destinazioni che presentano le restituzioni più elevate sono di 52 ecu/100 kg di peso vivo per i bovini maschi e di 22,50 ecu/100 kg di peso vivo per le femmine, mentre per le carni fresche di bovini maschi adulti il tasso di restituzione è pari a 110,50 ecu/100 kg di peso carcassa. (1) GU L 356 del 31.12.1997. (2) GU L 82 del 19.3.1998.