INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1897/98 dell'on. Konstantinos HATZIDAKIS alla Commissione. Inquinamento della città di Canea dovuto all'ampliamento di una centrale elettrica
Gazzetta ufficiale n. C 031 del 05/02/1999 pag. 0098
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1897/98 di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione (16 giugno 1998) Oggetto: Inquinamento della città di Canea dovuto all'ampliamento di una centrale elettrica Stando alla denunce dell'Ordine dei medici di Canea (Creta) il progettato ampliamento della centrale per la produzione di energia elettrica ubicata in località Xylokamara ad appena tre chilometri dal centro abitato avrà conseguenze particolarmente gravi sulla salute degli abitanti della zona a causa dell'ulteriore accumularsi di gas di scarico prodotti dalla centrale. Oltre a un inquinamento atmosferico vi sarà sicuramente un inquinamento delle acque marine antistanti Canea a causa dei rifiuti liquidi riversati dalla centrale nel Golfo di Suda senza alcun trattamento. Da questo stato di cose non uscirà sicuramente indenne lo sviluppo turistico della regione che costituisce la principale fonte di reddito degli abitanti. Può la Commissione confermare se è a conoscenza di questa situazione, se il progettato ampliamento rispetta le condizioni imposte dalla legislazione ambientale comunitaria e da quella relativa alla tutela della salute pubblica e quali provvedimenti intende prendere in caso contrario al fine di evitare un aggravamento dell'inquinamento atmosferico e marino e rischi maggiori per la salute degli abitanti e delle migliaia di turisti che visitano la città? Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione (15 luglio 1998) Alla Commissione non sono finora pervenute informazioni riguardanti la questione sollevata dall'onorevole parlamentare. Nel diritto comunitario l'ampliamento di una centrale elettrica deve essere innanzitutto valutato dal punto di vista della direttiva 88/609/CEE del Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione(1). Tale direttiva fissa valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri. La direttiva si applica agli impianti aventi una potenza superiore a 50 MW. Se la potenza di un impianto di combustione viene aumentata di almeno 50 MW, il valore limite di emissione applicabile alla nuova parte dell'impianto è calcolato in funzione della potenza termica dell'impianto nel suo insieme. Le centrali termiche aventi una potenza di almeno 300 MW devono inoltre essere sottoposte ad una valutazione obbligatoria dell'impatto ambientale, come stabilito dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(2) (modificata dalla direttiva 97/11/CEE del Consiglio)(3). Gli impianti industriali meno potenti, destinati alla produzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda sono sottoposti a valutazione solo nel caso in cui gli Stati Membri ritengano che le loro caratteristiche lo esigano. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, qualsiasi progetto di ampliamento di questo tipo di impianto che possa avere importanti ripercussioni ecologiche deve costituire oggetto di uno studio di impatto ambientale. Inoltre l'introduzione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, comprese le acque del litorale, è regolamentata dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità(4), indipendentemente dalla natura della fonte di inquinamento. Dalla fine del 1999, i nuovi impianti di combustione aventi una potenza termica superiore ai 50 MW saranno regolamentati anche dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(5). Conformemente a tale direttiva, le autorità sono tenute a fissare, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite per le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, che garantiscano un livello elevato di protezione globale dell'ambiente. Per quanto riguarda gli impianti già esistenti compresi in questa categoria di potenza, le autorità sono tenute ad assicurarsi che essi rispondano alle esigenze dettate dalla direttiva, al più tardi entro otto anni dalla data della sua entrata in vigore. Qualsiasi progetto di trasformazione degli impianti deve essere segnalato alle autorità, le quali hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché non venga intrapresa alcuna modifica sostanziale senza che sia prima stata concessa un'autorizzazione conforme alla direttiva. In mancanza di maggiori informazioni sulla capacità della centrale e l'entità del progetto di ampliamento, sulla data prevista per l'avvio della procedura di autorizzazione e della costruzione e sulla natura delle sostanze pericolose che si teme possano essere riversate in mare, non è possibile indicare quale dei suddetti atti comunitari si applica al caso sollevato dall'onorevole parlamentare. (1) GU L 336 del 7.11.1998. (2) GU L 175 del 5.7.1985. (3) GU L 73 del 14.3.1997. (4) GU L 129 del 18.5.1976. (5) GU L 257 del 10.10.1996.