91998E0856

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 856/98 dell'on. Ursula SCHLEICHER al Consiglio. Incidenze risultanti dal divieto di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco

Gazzetta ufficiale n. C 323 del 21/10/1998 pag. 0085


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0856/98 di Ursula Schleicher (PPE) al Consiglio (31 marzo 1998)

Oggetto: Incidenze risultanti dal divieto di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco

Considerato che l'apposita direttiva vieta in linea di massima - fatti salvi i regimi speciali degli Stati membri - l'impiego di una marca di tabacco per altri prodotti

1. si riferisce siffatto divieto soltanto alla pubblicità, con detto nome, a favore dei prodotti diversi dai prodotti del tabacco ovvero allo stesso nome?

2. I regimi speciali degli Stati membri sono possibili solo qualora la marca di tabacco sia stata in precedenza utilizzata «in buona fede» anche per altri prodotti. A cosa deve riferirsi una siffatta buona fede?

3. Ammesso che uno Stato membro ometta di avvalersi della possibilità di un regime speciale sarebbe, in tal caso, vietato l'ulteriore impiego di un nome legalmente introdotto per un prodotto che non sia di tabacco ma che, nel contempo, sia la marca di un prodotto del tabacco? (Per esempio il comune termale di St. Moritz dovrebbe astenersi dal fare pubblicità, con il suo nome, per prodotti e servizi sebbene non abbia nulla a che vedere con la marca di sigaretta dello stesso nome?)

4. Comunque sia, un siffatto «stesso nome» può essere utilizzato per prodotti diversi da quelli del tabacco soltanto sotto un «profilo chiaramente diverso» dalla pubblicità del tabacco. Significa ciò che la marca in quanto tale deve essere modificato per i prodotti diversi da quelli del tabacco? Come si può garantire che la diversa applicazione di detta disposizione da parte degli Stati membri non comporti nuovi ostacoli agli scambi?

Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0856/98, E-0857/98, E-0858/98, E-0859/98, E-0860/98, E-0861/98 e E-0862/98 (13/14 luglio 1998)

L'Onorevole Parlamentare è a conoscenza del fatto che il Parlamento europeo, in seconda lettura, dopo un dibattito approfondito, ha approvato il 13 maggio 1998, la posizione comune del Consiglio relativa alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco senza apportarvi emendamenti. Il Consiglio ha di conseguenza adottato tale direttiva nella sessione del 22 giugno 1998.

Per quanto riguarda più in particolare le questioni poste dall'Onorevole Parlamentare, occorre segnalare che il Consiglio, nel corso dei dibattiti sulla proposta della Commissione, si è adoprato per pervenire alla stesura di un testo che tenga conto ad un tempo del funzionamento efficace del mercato interno e della necessità di assicurare un elevato livello di protezione della salute.

I motivi, sui quali si sono fondati i lavori del Consiglio in merito alla proposta di direttiva, sono stati esposti dettagliatamente nei considerando e nella motivazione che sono stati trasmessi al Parlamento europeo prima della seconda lettura. Spetterà agli Stati membri adottare le disposizioni appropriate intese ad assicurare un'applicazione della direttiva che permetta di conseguire gli obiettivi perseguiti.

Il Consiglio rammenta all'Onorevole Parlamentare che è compito della Commissione vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate dalle Istituzioni in virtù del trattato e che la Corte di giustizia è competente per interpretarle e assicurarne la conformità al trattato.