INTERROGAZIONE SCRITTA n. 646/98 dell'on. Monica BALDI alla Commissione. Specie cacciabili
Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0031
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0646/98 di Monica Baldi (PPE) alla Commissione (9 marzo 1998) Oggetto: Specie cacciabili Ai sensi della direttiva 79/409/CEE(1) del 2 aprile 1979 possono essere oggetto di atti di caccia, nel quadro della legislazione dello Stato membro, le specie elencate nell'allegato II. Tuttavia le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate esclusivamente nello Stato membro nel quale siano menzionate. Lo storno risulta contemplato nell'allegato II/2 in tutti gli Stati del bacino del Mediterraneo dell'Unione europea ad eccezione dell'Italia. Attesa la richiesta prodotta dal Ministero per le politiche agricole con una lettera del 6 agosto 1997, protocollo n. 23.035, di consentire l'esercizio della caccia a tale specie esclusa dall'elenco di quelle cacciabili di cui all'articolo 18 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157; valutato il parere conforme reso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica in cui si tiene conto del soddisfacente livello di conservazione, dell'ampia distribuzione e della tendenza del flusso della migrazione e viste le stime e i danni provocati alle coltivazioni, può la Commissione far sapere, 1. quali urgenti provvedimenti intende adottare per dar corso alla richiesta formulata dall'Italia per l'inserimento dello storno nell'allegato II/2? 2. Quali iniziative intende prendere la Commissione per consentire, fino all'adozione della richiesta modificata, un generale regime di deroga al fine di contenere i danni provocati all'agricoltura? Risposta data dalla sig.ra Bjerregard in nome della Commissione (8 aprile 1998) L'allegato II.2 della direttiva "Uccelli" (79/409/CEE) è stata modificata nel 1994 per consentire la caccia dello storno (Sturnus vulgaris) in Grecia, Spagna, Francia e Portogallo. Durante il dibattito che ha portato all'adozione della direttiva 94/24/CEE dell'8 giugno 1994 che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici(2), l'Italia non ha formulato alcuna richiesta in tal senso. Per inserire l'Italia nell'elenco dei paesi in cui lo storno può essere cacciato occorrerebbe modificare ulteriormente la direttiva 79/409/CEE. Tuttavia, dato che di recente la direttiva è stata nuovamente modificata (direttiva 97/409/CEE della Commissione del 29.7.1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici(3)) al fine di escluderne il phalacrocorax carbo sinensis e che nel dibattito l'Italia non ha sollevato la questione dello storno, la Commissione non prevede di proporre nuove modifiche a breve termine. Va ricordato che l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE consente a titolo eccezionale e in presenza di determinate condizioni, che specie non menzionate nell'allegato 2 della direttiva siano oggetto di pratiche venatorie. L'applicazione di tale deroga è di competenza degli Stati membri. Tuttavia, la Commissione vigila sull'osservanza dei presupposti di applicabilità della deroga in ogni singolo caso e sulla compatibilità degli effetti dell'applicazione della deroga con la direttiva. (1) GU L 103 del 25.04.1979, pag. 1. (2) GU L 164 del 30.6.1994. (3) GU L 223 del 13.8.1997.