91997E4152

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4152/97 dell'on. Francesco BALDARELLI alla Commissione. Applicazione del reg. CEE 2078/ 92 nelle regioni italiane

Gazzetta ufficiale n. C 174 del 08/06/1998 pag. 0162


INTERROGAZIONE SCRITTA P-4152/97 di Francesco Baldarelli (PSE) alla Commissione (7 gennaio 1998)

Oggetto: Applicazione del reg. CEE 2078/92 nelle regioni italiane

Il Consiglio regionale Marche, a seguito di pareri scritti della Commissione e a seguito di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, ha regolamentato con un proprio atto l'applicazione del reg. CEE 2078/92 ((GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.)) e nello specifico la misura A2 «Agricoltura Biologica».

Il Consiglio Regionale Marche ha disciplinato - sulla base di pareri tecnici e in sintonia con il regolamento comunitario - le misure che riguardano la riconversione dei terreni ad attività biologica attraverso la possibilità di rotazione quinquennale della coltura di erba medica.

La delibera prevede: 1) che la superficie di erba medica potrà avere una rotazione quinquennale purché non superi il 60% della SAU (Superficie Agricola Utile); 2) le aziende prevalentemente zootecniche sotto i 5 ettari possono, nei 5 anni, arrivare al 100% della SAU.

Tale delibera è stata emessa sulla base di delibere simili delle regioni Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna che per colture erbacee (medicai o prati poliennali) hanno un'analoga rotazione quinquennale.

La DG VI, dopo alcuni incontri, aveva dato ampie assicurazioni positive sulla liceità della delibera regionale. Ora invece, attraverso comunicazioni di suoi funzionari alla Regione Marche, sembrerebbe invece metterla in discussione.

Tutto ciò premesso, si chiede alla Commissione:

1. come può prevedere disparità di trattamento fra le regioni italiane nell'applicazione della misura A2 del reg. CEE 2078/92?

2. non ritiene che rientri nel pieno principio di sussidiarietà l'applicazione di detto regolamento da parte della Regione?

3. sono intervenute, nei suoi confronti o di suoi funzionari, pressioni affinché adotti nei confronti della regione Marche trattamenti penalizzanti e differenti da altre regioni?

4. non ritiene di dover da subito consentire alla Regione Marche ciò che vale per altre regioni?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione (26 gennaio 1998)

Poiché è stata ventilata l'ipotesi di un trattamento discriminatorio nei confronti della regione Marche per quanto riguarda le modalità di applicazione della misura A2 «Agricoltura biologica» nel quadro del programma regionale agroambientale, la Commissione ha proceduto ad un esame delle misure analoghe in vigore nell'ambito di tutti i programmi approvati in Italia a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92. Da detto esame non risultano disparità di trattamento o trattamenti preferenziali. In diverse occasioni, la più recente risale al 9 dicembre u.s., la Commissione ha formulato e illustrato alle autorità regionali le proprie riserve in merito alla delibera regionale citata nell'interrogazione. Senza alcuna motivazione, la delibera propone di derogare alla rotazione in vigore (un biennio di cerealicoltura seguito da un triennio di coltura foraggera) e di sostituirla per tutti gli impegni in corso con una monocoltura quinquennale di erba medica nelle aziende ad indirizzo prevalentemente zootecnico o con una superficie inferiore ai 5 ettari. La monocoltura di erba medica proposta non può essere giustificata da un punto di vista agronomico nel contesto di una misura relativa all'agricoltura biologica, né da un punto di vista economico, in quanto non motiverebbe il premio attualmente in vigore per detta misura.

La Commissione ritiene che l'eventuale approvazione della delibera succitata costituirebbe peraltro un elemento di discriminazione nei confronti delle altre regioni italiane, in cui, contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, è obbligatoria la rotazione pluriennale nel quadro della misura in questione. Ciò esclude dunque la possibilità di una monocoltura foraggera quando viene contratto un impegno a carattere agroambientale.

In base all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2078/92, la Commissione esamina le proposte comunicate dagli Stati membri per determinarne la conformità con il regolamento, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Quanto alla domanda su ipotetiche pressioni, essa è così manifestamente infondata che la Commissione non ritiene necessario rispondere.

Un dibattito è attualmente in corso tra la Commissione e le autorità regionali, al fine di definire una posizione comune su tutte le modifiche relative al programma agroambientale in questione.