91997E3770

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3770/97 dell'on. Cristiana MUSCARDINI alla Commissione. Accesso alla professione forense

Gazzetta ufficiale n. C 174 del 08/06/1998 pag. 0122


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3770/97 di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione (21 novembre 1997)

Oggetto: Accesso alla professione forense

Con la liberalizzazione della professione forense in Europa c'è il serio rischio che si creino abusi sistematici, in quanto i neolaureati in legge cercheranno di ottenere l'abilitazione in uno Stato dove le condizioni di accesso alla professione forense sono più facili, per poi passare nel corpo forense di un altro Stato che pone requisiti di accesso più severi.

Per far fronte a tale rischio gli Stati membri reagiscono con normative esageratamente protettive, ad esempio rendendo difficili o complicati gli esami espressamente previsti per trasformare l'abilitazione di avvocato dello Stato membro di provenienza in quella valida nello Stato ospitante.

Non è il caso che la Commissione elabori una direttiva intesa a formulare norme comuni che standardizzino gli esami per gli avvocati «migranti», ponendo per tutti gli Stati membri eguali parametri nelle procedure dirette all'accertamento dell'abilitazione alla professione forense?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione (6 gennaio 1998)

La Commissione è del parere che la direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ((GU L 19 del 24.1.1989. )), e la futura direttiva del Parlamento e del Consiglio, intesa a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualificazione, contengano norme sufficienti ad agevolare lo stabilimento degli avvocati all'interno del mercato unico. Essa non ha intenzione di proporre una direttiva volta ad uniformare la prova attitudinale che in via di principio può essere imposta dagli Stati membri nel quadro della direttiva 89/48/CEE. La Commissione continuerà tuttavia a vigilare affinché la prova attitudinale non sia utilizzata dagli Stati membri come un ostacolo sproporzionato al diritto di stabilimento degli avvocati.

Non è fuor di luogo osservare che, conformemente alla nuova direttiva del Parlamento e del Consiglio, la prova attitudinale non può essere imposta come requisito per lo stabilimento degli avvocati che siano in possesso di un'autorizzazione ad esercitare in un altro Stato membro. Quest'ultima direttiva garantisce il diritto di stabilimento con il titolo professionale d'origine sulla base all'autorizzazione all'esercizio concessa dallo Stato membro d'origine e senza verifica delle qualificazioni; essa contiene inoltre delle norme per l'accesso al titolo professionale dello Stato membro ospitante in base ad una pratica professionale nello Stato membro ospitante.