91997E3704

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3704/97 dell'on. Jyrki OTILA alla Commissione. Monopolio delle farmacie in Finlandia

Gazzetta ufficiale n. C 174 del 08/06/1998 pag. 0105


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3704/97 di Jyrki Otila (PPE) alla Commissione (19 novembre 1997)

Oggetto: Monopolio delle farmacie in Finlandia

La cosiddetta Farmacia universitaria ha iniziato l'attività nel 1828, a Helsinki, e con la legge del 1953 ha ottenuto il permesso di aprire altre sedi.

La legge finlandese stabilisce talune prerogative per la Farmacia universitaria, che non è tenuta a versare allo Stato la cosiddetta imposta farmaceutica ed ha molti altri vantaggi fiscali.

La Farmacia universitaria è stata in origine fondata nell'ambito dell'università della città, per permettere agli studenti della facoltà di farmacia di esercitarvi il praticantato.

La Farmacia universitaria ha ampliato la propria attività ed è presente oggi anche in città prive di università, inoltre, solo il 27% (nel 1997) degli studenti di farmacia vi esercita il praticantato previsto dai loro studi, mentre il restante 73% l'esegue in farmacie private.

A quanto pare, tale prassi non è conforme alla legislazione in materia di concorrenza, né ai principi economico-politici comunitari. Dall'ottica concorrenziale, la Farmacia universitaria ha una posizione ampiamente monopolistica. Può la Commissione far sapere se è al corrente di tale sistuazione e, in caso negativo, quali misure concrete intende adottare per porre ad essa rimedio?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione (13 gennaio 1998)

La Commissione è a conoscenza della presunta situazione privilegiata della 'Farmacia dell'Università' di Helsinki. L'onorevole parlamentare afferma che essa gode di benefici pubblici (esenzione dall'imposta farmaceutica ed altre facilitazioni fiscali) e detiene una situazione di monopolio. Tale monopolio non sembra peraltro sussistere. Le informazioni trasmesse indicano infatti che esistono anche delle farmacie private, che pertanto sono in concorrenza con la farmacia universitaria.

I citati benefici pubblici devono essere esaminati ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato del trattato CE. Tali norme attribuiscono alla Commissione un diritto d'intervento solo qualora le misure di aiuto, concesse a favore di determinate imprese, abbiano per effetto di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

In conclusione, sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che le agevolazioni in esame abbiano solo un effetto locale, limitato cioè a quelle località in cui esistono dei punti vendita della farmacia universitaria. Di conseguenza, il commercio tra Stati membri non è pregiudicato.

La Commissione non intende pertanto approfondire l'esame del caso.