INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3624/97 dell'on. Luciano VECCHI alla Commissione. Garanzie richieste per l'accesso alle iniziative per l'occupazione in Austria
Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0029
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3624/97 di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione (13 novembre 1997) Oggetto: Garanzie richieste per l'accesso alle iniziative per l'occupazione in Austria Come già segnalato in precedenti interrogazioni, la decisione delle autorità italiane di obbligare le imprese «non profit» a stipulare fidejussioni bancarie per poter accedere alle iniziative per l'occupazione si è rivelata costosa e punitiva per entità che hanno evidentemente difficoltà nel presentare garanzie finanziarie proprie. Dato che tale aspetto è regolato in maniera diversa nei vari Stati membri dell'Unione, può la Commissione indicare se in Austria sia prevista la richiesta alle imprese «non profit» (e in generale alle imprese dell'economia sociale e del «terzo sistema») di fornire garanzie finanziarie o bancarie e, in caso affermativo, a quali condizioni? Risposta comune data dal Sig. Papoutsis in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 e E-3637/97 (30 gennaio 1998) La Commissione non dispone di informazioni sull'obbligo imposto alle organizzazioni non lucrative di fornire una fideiussione bancaria per poter accedere ai finanziamenti previsti dai diversi programmi comunitari; si tratta di pratiche regolate dal diritto nazionale. Per quanto riguarda la concessione di sovvenzioni nel quadro dell'iniziativa Occupazione, è di competenza delle autorità nazionali che sottoscrivono le convenzioni con i promotori dei progetti chiedere garanzie bancarie, conformemente alle normative nazionali in vigore. In Germania, Grecia, Spagna, Austria e Portogallo questo tipo di garanzia non viene in genere richiesta ai potenziali promotori per consentire loro l'accesso all'iniziativa Occupazione. Se è vero che la costituzione di una garanzia bancaria può essere un onere supplementare, in particolare per le imprese che operano nel quadro dell'economia sociale, è anche vero che essa è indispensabile quando i mezzi finanziari di cui il debitore dispone non gli permettono di far fronte alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo contrattuale. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ((JO L 356 del 21.12.1977. )), come modificato ((JO L 240 del 7.6.1995. )), applicabile al bilancio generale della Comunità, esige la costituzione di una cauzione da parte del contraente qualora si tratti di contratti molto importanti o della concessione di sovvenzioni per la realizzazione di progetti per somme elevate. Tuttavia, la maggior parte delle associazioni a carattere sociale è raramente interessata da tale obbligo, tenuto conto della portata ridotta dei progetti da loro proposti.