91997E3506

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3506/97 degli onn. Ernesto CACCAVALE , Giacomo SANTINI alla Commissione. Violazione di diritti umani in Grecia

Gazzetta ufficiale n. C 174 del 08/06/1998 pag. 0069


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3506/97 di Ernesto Caccavale (UPE) e Giacomo Santini (UPE) alla Commissione (10 novembre 1997)

Oggetto: Violazione di diritti umani in Grecia

Si sottopone alla Commissione la vicenda della giovane italiana Valeria Zagato. Costei, giunta a Creta per le sue vacanze, è stata vittima di un incidente stradale. A seguito dell'incidente è stata arrestata e ha subito un illegittimo periodo di carcerazione preventiva, dopo il quale è stata condannata in un processo condotto esclusivamente in lingua greca e senza il rispetto delle garanzie minime della difesa e dei diritti civili, solamente perché straniera.

Può la Commissione far sapere se la Grecia, aderendo nel 1981 alla Comunità europea, non avesse dovuto già rispettare i diritti dell'uomo?

Può inoltre indagare per accertare se nel caso Zagato si sono verificati abusi di potere e occultamento da parte della giustizia greca, per il solo fatto che la giovane non era cittadina greca?

Nel caso di accertate violazioni di diritti dell'uomo, la Commissione intende citare lo Stato greco dinanzi alle istanze competenti?

Infine, quali misure intende prendere per evitare che accadano episodi così oltraggiosi e denigranti per l'intera Unione europea?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione (16 gennaio 1998)

La Commissione annette estrema importanza al rispetto dei diritti umani, ma la sua competenza in materia è limitata alla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda i fatti menzionati dall'onorevole parlamentare, spetta ad ogni singolo Stato membro garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo i rispettivi sistemi nazionali ed i meccanismi previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In materia di cooperazione fra i sistemi giudiziari degli Stati membri, la cooperazione giudiziaria in campo penale è ovviamente una questione di comune interesse che ricade sotto l'articolo K.1 (7) del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea. L'articolo K.2 precisa in particolare che tale cooperazione viene trattata nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Commissione è pienamente associata a questi lavori ma, a norma dell'articolo K.3, non ha diritto di iniziativa né ha ovviamente poteri per controllare il rispetto dei diritti dell'uomo.