91997E3285

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3285/97 dell'on. Marie-Paule KESTELIJN-SIERENS alla Commissione. Telecom

Gazzetta ufficiale n. C 158 del 25/05/1998 pag. 0078


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3285/97 di Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) alla Commissione (20 ottobre 1997)

Oggetto: Telecom

Poiché dal 1o gennaio 1998 sarà liberalizzato il mercato delle telecomunicazioni, con un conseguente rilancio della concorrenza, è la Commissione autorizzata ad assumere ulteriori iniziative miranti a far sì che le tariffe applicate dalle aziende Telecom nel mercato interno europeo non siano condizionate dalle frontiere interne?

Risposta data dal Signor Van Miert in nome della Commissione (12 novembre 1997)

La Commissione ha preso e continuerà a prendere tutte le iniziative in suo potere per affrontare la questione dell'effetto transnazionale delle tariffe praticate dalle società operanti nel campo delle telecomunicazioni. I principali motivi per cui le tariffe internazionali risultano essere più elevate rispetto a quelle delle interurbane nazionali sono i seguenti: in primo luogo, le tariffe internazionali non vengono ancora calcolate in funzione dei costi, in secondo luogo, le attuali reti sono state disegnate su base nazionale; in terzo luogo, vengono applicate tariffe elevate di interconnessione o di collegamento alle chiamate transfrontaliere.

In base alla direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni ((GU L 74, 22.3.1996 )) gli Stati membri devono consentire ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe entro il 1o gennaio 1998 e, ove tale riequilibrio non possa essere completato entro la suddetta data, devono fornire alla Commissione un calendario preciso per la graduale eliminazione degli squilibri ancora esistenti.

In base all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 95/62/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale ((GU L 321, 30.12.1995 )), gli Stati membri devono provvedere affinché le tariffe dei servizi di telefonia vocale siano orientate in funzione dei costi. Tale obbligo verrà mantenuto nella versione riveduta della direttiva in oggetto (attuale articolo 17), che al momento è nella fase finale di adozione. Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno ancora assicurato che i loro organismi di telecomunicazioni applichino un sistema di contabilità tale da consentire la vigilanza sull'effettiva applicazione del principio dell'orientamento in base ai costi. Comunque, l'ingresso di concorrenti in questo segmento di mercato condurrà in ogni caso ad ulteriori riequilibri delle tariffe.

La seconda ragione per cui sussistono differenze tra le tariffe delle chiamate nazionali e quelle internazionali dipende dal fatto che le infrastrutture di base sono state configurate su base nazionale nel contesto dei monopoli nazionali. Per fronteggiare tale struttura dei costi, è necessario che vengano installate nuove infrastrutture, ad esempio lungo la rete ferroviaria. Dal 1o luglio 1996, gli Stati membri devono consentire la creazione di tali reti per la fornitura di servizi diversi dalla telefonia vocale, e dal 1o gennaio 1998, dovranno essere eliminati i rimanenti diritti speciali ed esclusivi riguardanti lo stabilimento di tali infrastrutture. D'altro canto, la Commissione tiene conto del contributo che può essere fornito all'installazione di reti transnazionali nell'esame che le compete svolgere per autorizzare le alleanze globali che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE.

L'alto costo delle tariffe internazionali dipende anche dalle attuali tariffe di interconnessione e di liquidazione a livello internazionale. La Commissione esaminerà tali tariffe e la loro legittimità sulla base dei principi stabiliti nel suo progetto di «Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni», che sarà presto ultimato. In particolare, l'articolo 86 del trattato CE vieta agli operatori in posizione dominante di applicare condizioni differenti per prestazioni equivalenti, e di imporre prezzi eccessivi. Il prezzo applicato dagli operatori per la terminazione di chiamata deve essere correlato all'effettivo costo di fornitura del servizio, e gli operatori possono discriminare tra le tariffe per le terminazioni di chiamata nazionali ed internazionali solo se sussiste effettivamente una differenza di costi per la fornitura di tali servizi.

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ((GU L 199, 26.7.1997 )), sancirà l'obbligo per gli operatori in posizione dominante ad applicare dal 1o gennaio 1998 in poi tariffe di interconnessione orientate ai costi: di conseguenza, almeno all'interno della Comunità, non verranno più applicate le attuali tariffe di collegamento onerose. Le tariffe di interconnessione transnazionali da quella data in poi saranno oggetto di negoziazione, fatto che dovrebbe condurre ad una notevole riduzione dei costi delle chiamate internazionali all'interno della Comunità. Il 15 ottobre 1997, la Commissione ha formulato una raccomandazione sulla determinazione dei prezzi di interconnessione (di prossima pubblicazione), che definisce le tariffe di interconnessione secondo le «migliori pratiche attuali», basate sui prezzi d'interconnessione dei tre Stati membri meno cari.

Infine, la modifica della direttiva 97/33/CE, attualmente in esame presso il Consiglio, che impone una selezione del carrier per singola chiamata o in base ad una preselezione costituisce un ulteriore rafforzamento dell'impatto delle suddette misure.