INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3200/97 dell'on. Giulio FANTUZZI alla Commissione. Corretta interpretazione del termine "vitello"
Gazzetta ufficiale n. C 158 del 25/05/1998 pag. 0056
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3200/97 di Giulio Fantuzzi (PSE) alla Commissione (16 ottobre 1997) Oggetto: Corretta interpretazione del termine «vitello» Il termine «vitello» viene utilizzato nelle normative europee per definire una tipologia di animale che è di volta in volta diversa a seconda che ci si riferisca alle norme per la protezione nell'allevamento e nel trasporto, alle misure di importazione da paesi terzi, agli interventi di mercato, ai requisiti di qualità per le azioni di promozione a favore della carne bovina. Si chiede ala Commissione europea: 1. esiste una disposizione specifica che stabilisce le caratteristiche degli animali da cui deriva la carne commercializzata con il termine «vitello»? 2. non ritiene la Commissione necessario armonizzare, nelle diverse disposizioni, le caratteristiche degli animali definiti «vitelli» per quanto riguarda - in particolare - il peso, l'età, la forma di allevamento e di alimentazione? Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione (14 novembre 1997) 1. Non esiste una disposizione unica a livello comunitario che stabilisca le caratteristiche dei bovini in funzione della loro specificità. Tuttavia, in funzione dei problemi particolari che si sono incontrati, sono state scelte le seguenti definizioni: - per quanto riguarda l'organizzazione di mercato, i vitelli, a differenza dei bovini adulti, non possono avere un peso vivo superiore a 300 kg (articolo 1, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ((GU L 148 del 28.6.1968. ))); - per quanto riguarda il benessere degli animali, il vitello è un bovino di età non superiore a sei mesi (articolo 2 della direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ((GU L 340 dell'11.12.1991. ))); - per quanto riguarda la promozione delle carni, il vitello da macello deve disporre di una razione alimentare liquida contenente almeno il 60% di prodotti di origine lattea, deve avere un'età non superiore a sei mesi e un peso carcassa non superiore a 140 kg inclusi tutti gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale (cfr. allegato I, punto 3.5 del regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità ((GU L 132 del 29.5.1993. ))); - per quanto riguarda la constatazione dei prezzi di mercato rappresentativi della Comunità, si prendono in considerazione i vitelli maschi di età compresa tra 8 giorni e 3 settimane (articolo 8 del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ((GU L 77 del 25.3.1977. ))), o i bovini magri di età media compresa tra 6 e 12 mesi, di sesso maschile e di peso medio uguale o inferiore a 300 kg di peso vivo (articolo 9 del suddetto regolamento), oppure i vitelli da carne alimentati esclusivamente con latte o preparati a base di latte e macellati verso i 6 mesi di età (articolo 10 del regolamento citato). 2. Tenuto conto dei diversi obiettivi perseguiti, la Commissione non intende formulare una definizione unica del termine «vitello» che possa servire in tutti i casi in oggetto.