91997E3084

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3084/97 dell'on. Doeke EISMA alla Commissione. Esclusione del cormorano dall'allegato I della direttiva sull'avifauna

Gazzetta ufficiale n. C 134 del 30/04/1998 pag. 0075


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3084/97 di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione (2 ottobre 1997)

Oggetto: Esclusione del cormorano dall'allegato I della direttiva sull'avifauna

Premesso che il 29 giugno 1997 la Commissione ha deciso, con direttiva 97/49/CE ((GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9.)), di escludere il cormorano Phalacrocorax carbo sinensis dall'allegato 1 della direttiva sull'avifauna 79/409/CEE ((GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.)) ed in considerazione di eventuali future esclusioni da detto allegato, potrebbe la Commissione far sapere:

1. In base a quali considerazioni e criteri è giunta essa alla conclusione che le «previsioni circa la conservazione di questa specie in Europa sono favorevoli»? In quale misura si è fatto ricorso in proposito ai criteri a)-d) di cui al 1o comma dell'articolo 4 della succitata direttiva?

2. Conviene altresì la Commissione che le speciali misure di protezione adottate per le specie escluse dall'allegato 1 non possono essere vanificate vista la necessità di garantire la conservazione di dette specie anche nel lungo periodo?

3. E' in grado la Commissione di confermare che l'esclusione di una specie dall'allegato 1 non incide sullo status giuridico delle zone speciali di protezione già designate, con specifico riferimento a quelle esclusivamente create per le specie interessate? In caso negativo, in qual modo intende la Commissione garantire il collegamento tra le zone di protezione come peraltro caldeggiato al 3o comma dell'articolo 4 della direttiva?

4. In qual modo differiscono, a giudizio della Commissione, i commi 1 e 2 dell'articolo 4 in termini di applicazione, portata e conseguenze giuridiche in considerazione altresì di quanto indicato al 9o considerando della predetta direttiva?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione (31 ottobre 1997)

1. E' in base ad informazioni scientifiche, riguardanti in particolare le tendenze e le variazioni dei livelli di popolazione, che la Commissione è giunta a formulare previsioni favorevoli circa la conservazione del cormorano Phalacrocorax carbo. Tale conclusione è conforme alla raccomandazione 4.1 della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici (Convenzione di Bonn), adottata dalle parti contraenti nel giugno 1994, in cui si constatava fra l'altro una forte tendenza all'aumento, sia nell'entità che nelle aree di distribuzione, della popolazione della sottospecie Phalocrocorax carbo sinensis, e in cui si raccomandava di mantenere tale favorevole stato di conservazione.

Anche il Parlamento, nella risoluzione del 15 febbraio 1996, ha riconosciuto tale aumento di entità e di aree di distribuzione. Dato il favorevole stato di conservazione della specie in oggetto, le considerazioni dei punti a)-d) dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ((GU L 103 del 25.4.1979, modificata in ultimo dalla direttiva 97/49/CE, GU L 223 del 13.8.1997. )) non forniscono più alcuna giustificazione per continuare ad includere il Phalacrocorax carbo sinensis nell'allegato I della direttiva.

2. La Commissione ritiene che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per garantire il favorevole stato di conservazione della specie, attraverso il mantenimento delle misure esistenti o l'introduzione di nuove misure adeguate.

3. L'esclusione del cormorano Phalacrocorax carbo sinensis dall'allegato I non incide sullo status giuridico delle zone speciali di protezione designate come habitat di altre specie aviarie oltre che del cormorano. Zone speciali di protezione designate unicamente per la sottospecie Phalacrocorax carbo sinensis sarebbero state classificate in base all'inclusione di tale uccello nell'allegato I, e la Commissione ritiene che come effetto della sua esclusione da detto allegato gli obblighi della direttiva 79/409/CEE relativi a tali zone speciali di protezione non saranno più applicabili alle aree interessate in assenza di nuove basi per la loro classificazione. Tale base potrebbe individuarsi nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, che richiede una classificazione delle aree per le specie migratrici non incluse nell'allegato I. In quanto specie migratoria non più inclusa nell'allegato I, il cormorano Phalacrocorax carbo sinensis rientra in queste disposizioni di protezione. La Commissione ritiene che non vi siano rischi per la coerenza dell'insieme delle zone speciali di protezione.

4. Alle zone classificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e a quelle classificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE viene applicato il medesimo regime di protezione e di conservazione. La differenza fra le due disposizioni riguarda le specie per le quali è richiesta una classificazione relativa alle misure di conservazione dell'habitat. L'articolo 4, paragrafo 1, concerne esclusivamente gli habitat delle specie incluse nell'allegato I, mentre il paragrafo 2 di detto articolo riguarda gli habitat delle specie migratrici non figuranti nell'allegato I, attribuendo particolare importanza alle zone umide. La stessa area può essere classificata in base ad entrambe le disposizioni.