91997E2843

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2843/97 dell'on. Klaus-Heiner LEHNE alla Commissione. Regolamento antidumping riguardante parti di biciclette originarie della Cina

Gazzetta ufficiale n. C 134 del 30/04/1998 pag. 0026


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2843/97 di Klaus-Heiner Lehne (PPE) alla Commissione (11o settembre 1997)

Oggetto: Regolamento antidumping riguardante parti di biciclette originarie della Cina

Con i regolamenti (CE) n. 71/97 ((GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55. )) del Consiglio e n. 88/97 ((GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17. )) della Commissione, il dazio imposto originariamente sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è stato esteso all'importazione di parti di biciclette. Sebbene l'inchiesta della Commissione si riferisse solo all'importazione di parti di biciclette complete preassemblate (moduli), il dazio antielusione è stato imposto anche su singole parti di biciclette. In conseguenza di ciò, il regolamento antielusione colpisce gli importatori europei di parti di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese sebbene la loro attività non integri la fattispecie dell'elusione e sebbene la Commissione non li abbia fatti partecipare alla sua inchiesta.

Mentre per le imprese di assemblaggio è prevista un'esenzione dal dazio antielusione che viene autorizzata dalla Commissione, gli importatori di parti di biciclette devono ricorrere alla cosiddetta «procedura della destinazione particolare» presso le autorità doganali nazionali. In pratica, si è visto che la procedura della destinazione particolare è del tutto inadeguata, dà luogo ad una limitazione della libera circolazione delle merci nella Comunità ed ha come conseguenza perdite considerevoli di quote di mercato per i subfornitori europei.

Mentre le misure antidumping dovrebbero garantire la difesa delle imprese europee, le misure in questione producono l'effetto opposto, e cioè la distruzione del settore della componentistica di medie dimensioni in Europa.

1. Quando provvederà la Commissione a modificare i regolamenti in questione, in modo tale che essi riguardino solo le imprese la cui attività integra la fattispecie dell'elusione?

2. Come valuta la situazione delle imprese europee che importano parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese e che, a causa dei regolamenti citati, hanno già perduto considerevoli quote di mercato?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione (28 ottobre 1997)

In conformità all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 703/96 ((GU L 98 del 19.4.1996 )), l'inchiesta antielusione che ha portato all'adozione dei regolamenti (CE) n. 71/97 ((GU L 16 del 18.1.1997 )) e n. 88/97 ((GU L 17 del 21.1.1997 )) riguardava le parti di biciclette di cui ai codici NC da 8714 91 10 a 8714 99 90 e non si limitava ai moduli. Il procedimento riguardava non solo le imprese di assemblaggio, ma anche e soprattutto gli importatori interessati, di cui uno solo ha partecipato attivamente all'inchiesta nel termine stabilito dal regolamento (CE) n. 703/96. Quando è stato stabilito che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese era eluso mediante importazioni di parti di biciclette, la Comunità l'ha esteso, con regolamento (CE) n. 71/79, alle parti principali di biciclette originarie dello stesso paese. Il regolamento (CE) n. 88/97 ha istituito un vasto sistema di esenzione per le importazioni che non costituiscono un'elusione. Poiché quest'ultima, in conformità all'articolo 13 del regolamento di base [regolamento (CE) n. 384/96 ((GU L 56 del 6.3.1996 ))], può essere stabilita soltanto per le imprese che assemblano o fabbricano biciclette, qualsiasi esenzione dal dazio antidumping esteso non può essere riconosciuta ai produttori se non per le importazioni a loro uso. Per gli altri operatori è possibile un'esenzione quando le parti di biciclette siano utilizzate da imprese di assemblaggio che non eludono il dazio antidumping in vigore. La vigilanza a questo proposito viene esercitata nell'ambito del regime doganale, molto efficace, della destinazione particolare. Tale regime doganale permette di controllare le merci fino alla loro immissione in libera pratica e, anche in questo caso, di rinunciare alla riscossione del dazio antidumping. La circolazione fra Stati membri avviene grazie al formulario di controllo T5.

Dato che si tratta del primo procedimento nell'ambito del quale un dazio antidumping è stato imposto, in conformità all'articolo 13 del regolamento di base, sulle importazioni nella Comunità di parti delle stesse merci ed è stato istituito il sistema di esenzione descritto, è particolarmente interessante analizzare e valutare l'oggetto e l'efficacia di tale misura. Gli importatori e i subappaltatori interessati hanno già comunicato le loro osservazioni alla Commissione, la quale auspica di conoscere anche l'opinione delle altre parti interessate. Si tratta di poter sfruttare i dati statistici e di tenere conto delle esperienze degli Stati membri.

1. Si potrà decidere sull'eventuale necessità di modificare i regolamenti (CE) n. 71/97 e n. 88/97 solo dopo la conclusione di quest'analisi.

2. Poiché quest'analisi non è ancora terminata, non è possibile, a questo stadio, pronunciarsi sulla situazione degli importatori di parti di biciclette (perdite eventuali di quote di mercato e le loro cause).