INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2704/97 dell'on. Markus FERBER alla Commissione. Protezione del fagiano di monte in Austria
Gazzetta ufficiale n. C 102 del 03/04/1998 pag. 0096
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2704/97 di Markus Ferber (PPE) alla Commissione (1o settembre 1997) Oggetto: Protezione del fagiano di monte in Austria Nella regione di Sulzberg, in Austria, è permesso sparare ogni due anni (per 1.000 DM) a un fagiano di monte. Per contro, in Germania il fagiano di monte figura nella lista rossa ed è pertanto protetto tutto l'anno. Curati in Germania, detti animali possono essere abbattuti in Austria. Ciò premesso, potrebbe la Commissione far conoscere i motivi per cui divergano tanto in due paesi vicini, entrambi membri dell'UE, le normative sulla tutela della natura? Risposta della sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione (22 settembre 1997) Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla conservazione degli uccelli selvatici ((GU L 103 del 25.4.1979, modificata in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 1 dell'1.1.1995). )) la caccia delle specie elencate all'allegato II è consentita, ai sensi delle legislazioni nazionali, purché gli Stati membri garantiscano che la caccia di tali specie non mette a repentaglio gli sforzi di conservazione nelle aree rispettive di distribuzione. Nel caso del fagiano di monte (Tetrao tetrix), citato dall'onorevole parlamentare, tale specie può essere cacciata soltanto negli Stati membri indicati nell'allegato II.2. In Austria la caccia sia dei maschi che delle femmine è consentita, mentre in Germania possono essere cacciati soltanto gli esemplari maschi. Pertanto le diverse prassi di caccia sono totalmente conformi alle disposizioni giuridiche della direttiva.