INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2653/97 dell'on. Ursula SCHLEICHER alla Commissione. Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Gazzetta ufficiale n. C 082 del 17/03/1998 pag. 0123
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2653/97 di Ursula Schleicher (PPE) alla Commissione (1o settembre 1997) Oggetto: Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 1. Può la Commissione comunicare quali quote di riciclaggio per vetro, plastica, carta e cartone (compresi i complessi), metalli, legno e altri materiali si registrano attualmente negli Stati membri dell'Unione europea? 2. Quali Stati membri oltre la Germania hanno stabilito quote di riciclaggio che vanno al di là degli obiettivi della direttiva 94/62/CE ((GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. ))? Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione (22 settembre 1997) 1. La Commissione non dispone attualmente di informazioni affidabili che si riferiscano a tutta la Comunità per quanto concerne i tassi di riciclaggio e di ricupero raggiunti dai vari Stati membri. I pochi dati disponibili sono abbastanza disparati. Il compendio statistico compilato nel 1995 dall'Agenzia europea per l'ambiente, in collegamento con la prima relazione sullo stato dell'ambiente in Europa ((Europe's environment statistical compendium for the Dobris assessment (ISBN 92-827-4713-1). )), comprende peraltro un capitolo sui rifiuti nel quale si possono trovare alcuni dati pertinenti sulla questione ((Cfr. pagg. 282-285. )). Una versione aggiornata di detta relazione sarà pubblicata nel 1998. Va segnalato che la Commissione (Eurostat) sta attualmente elaborando un progetto di regolamento sulle statistiche relative ai rifiuti che dovrebbe consentire di garantire un'adeguata raccolta di detti dati per tutti gli aspetti di questo settore. La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce, all'articolo 12, che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché, laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla direttiva. A tal fine, la Commissione ha adottato, il 3 febbraio 1997, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE, una decisione che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati di cui all'articolo 12 della direttiva ((Decisione della Commissione del 3 febbraio 1997 che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE).(Gazzetta Ufficiale L 052 del 22.2.1997). )). Queste tabelle devono essere compilate annualmente; il 1997 sarà il primo anno interessato da questo sistema di informazione. 2. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire, su tutto il loro territorio, che venga recuperato almeno il 50% e fino al 65% in peso dei rifiuti di imballaggio e che venga riciclato almeno il 25% e fino al 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15% in peso per ciascun materiale di imballaggio. L'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva stabilisce inoltre che la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire, rispettivamente, il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e il basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere di realizzare, entro la stessa data, obiettivi inferiori a quelli fissati al paragrafo 1, raggiungendo tuttavia almeno il 25% per il recupero. Questi Stati membri possono anche decidere di rinviare il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 ad una data successiva che, tuttavia, non deve essere posteriore al 31 dicembre 2005. Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, l'Austria, la Svezia ed il Regno Unito hanno fissato, sotto forme diverse, nelle misure di trasposizione della direttiva 94/62/CE, obiettivi di recupero e di riciclaggio per ottenere il risultato stabilito dall'articolo 6. Il Belgio e l'Austria hanno introdotto una domanda presso la Commissione affinché siano autorizzati a superare gli obiettivi massimi previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva. Tale possibilità è offerta dall'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva. La Commissione non ha ancora preso alcuna decisione al riguardo. La Finlandia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno notificato alla Commissione progetti di regolamentazioni che fissano tassi di recupero e di riciclaggio. I progetti dei provvedimenti finlandesi e portoghesi non sono ancora stati adottati. La Commissione non è ancora stata informata dalle autorità olandesi in merito all'adozione del loro progetto. Per la Danimarca, la Commissione non è informata di obiettivi di ricupero e di riciclaggio fissati nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva 94/62/CE. La Grecia e il Lussemburgo non hanno ancora recepito la direttiva e non hanno fissato, per quanto ne sappia la Commissione, alcun obiettivo di recupero o di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi.