INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2401/97 dell'on. Leen van der WAAL alla Commissione. Riconoscimento della "Logos Bible Academy" in Bulgaria
Gazzetta ufficiale n. C 117 del 16/04/1998 pag. 0017
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2401/97 di Leen van der Waal (I-EDN) alla Commissione (10 luglio 1997) Oggetto: Riconoscimento della «Logos Bible Academy» in Bulgaria Secondo notizie riportate nella pubblicazione «Face to face» del maggio 1997 (edita da «Droits de l'Homme sans Frontières») la «Logos Bible Academy», nonostante le reiterate richieste in tal senso, non è ancora riconosciuta ufficialmente dalle autorità bulgare e ciò malgrado il fatto che tale accademia si basi sulle principali chiese protestanti ufficiali riconosciute in Bulgaria, che nel 1990 sia stata registrata presso il Tribunale di Sofia e che vi si impartisca un'istruzione accademica equivalente a quella offerta della «Facolty of Theology of the St. Kliment Ohridski University» di Sofia. In occasione della modifica della legislazione in materia di chiese e culti del 1993 è stato negato alla «Logos Bible Academy» uno status ufficiale, ciò che, di conseguenza, pone a tale istituzione ogni sorta di problemi pratici. 1. Può la Commissione confermare tali notizie? 2. In quale misura la mancata registrazione ufficiale della «Logos Bible Academy» è in contrasto con il principio della libertà religiosa sancito dalla costituzione bulgara e dai trattati internazionali? 3. E' disposta la Commissione a chiedere alle autorità bulgare di riconoscere ufficialmente il più presto possibile la «Logos Bible Academy»? Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione (2 ottobre 1997) 1. La Commissione conferma le informazioni relative al mancato riconoscimento della «Logos Bible Academy» da parte del governo bulgaro. 2. La decisione di riconoscere o meno un'istituzione religiosa (gruppo, associazione o altro tipo di organizzazione senza scopo di lucro) è di esclusiva competenza delle autorità bulgare. Le decisioni del governo in tale settore si basano sui seguenti testi di legge: - l'articolo 37, paragrafo 2, della costituzione bulgara: «L'esercizio della libertà di coscienza e di religione non deve arrecare alcun pregiudizio alla sicurezza nazionale, all'ordine pubblico, alla sanità e alla morale pubbliche, né ai diritti e libertà altrui», - la legge sulle persone e sulla famiglia (articolo 133, lettera a)), - le norme dell'ordinamento giuridico. In caso di mancato riconoscimento, la legge prevede inoltre la possibilità per l'istituzione interessata di ricorrere alla Corte suprema. 3. Nel parere relativo alla domanda di adesione alla Comunità presentata dalla Bulgaria ((COM(97) 2008 def. )), la Commissione sottolinea che «nonostante il nuovo governo eletto in aprile abbia annunciato una serie di riforme positive, permangono alcune carenze quanto al rispetto dei diritti fondamentali». La Commissione ha dichiarato che in generale la «libertà di associazione e di dimostrazione è garantita dalla costituzione ed esercitata senza difficoltà» e che «la libertà di espressione in Bulgaria emerge con evidenza dal pluralismo che caratterizza la stampa e gli altri mezzi di informazione». La Commissione ha concluso che la Bulgaria è sulla buona strada per soddisfare i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen. Alla luce di queste e di altre considerazioni, la Commissione ritiene che i negoziati per l'adesione della Bulgaria alla Comunità debbano essere avviati non appena il paese avrà compiuto progressi adeguati nel soddisfare le condizioni definite dal suddetto Consiglio europeo di Copenaghen. La Commissione presenterà una relazione su tale andamento entro la fine del 1998. In tale occasione, la Commissione rivolgerà particolare attenzione all'effettivo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel paese. Al tempo stesso, essa ha raccomandato alle autorità bulgare di adottare le opportune misure volte a porre rimedio alle carenze identificate nel parere.