INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1713/97 dell'on. Hiltrud BREYER al Consiglio. "Stromeinspeisegesetz" (legge tedesca in materia di approvvigionamento di energia elettrica)
Gazzetta ufficiale n. C 076 del 11/03/1998 pag. 0046
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1713/97 di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio (22 maggio 1997) Oggetto: «Stromeinspeisegesetz» (legge tedesca in materia di approvvigionamento di energia elettrica) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo rilevante per la salvaguardia dell'ambiente e del clima. Recentemente ciò è stato ribadito con vigore dal Libro verde sulle fonti energetiche rinnovabili (COM(96) 576 def.). Sono pertanto indispensabili misure efficaci per la loro promozione e per una loro rapida penetrazione nei mercati. In Germania uno strumento efficace in tal senso esiste da anni: si tratta della «Stromeinspeisungsgesetz», grazie alla quale in sei anni è stato possibile installare oltre 1600 megawatt di potenza prodotta da generatori eolici. Il successo di questo provvedimento legislativo è indiscutibile; esso ha tuttavia suscitato l'opposizione del settore energetico tedesco, a struttura monopolistica, che si è trovato improvvisamente a dover fronteggiare una concorrenza poco gradita sul versante della produzione. 1. Come valuta il Consiglio la disputa di diritto degli aiuti in corso sulla legge in oggetto e la lettera del Commissario van Miert in data 26.10.1996 al ministro tedesco dell'Economia? 2. Condivide l'opinione che il principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 130 R, paragrafo 2, del trattato CE, consente di instaurare meccanismi mediante i quali gli eventuali costi addizionali di una produzione energetica rispettosa dell'ambiente possano essere ripartiti tra tutti gli utilizzatori dell'energia, come prevede ad esempio in Germania la «Stromeinspeisungsgesetz» per le energie rinnovabili? 3. Come valuta il ruolo delle energie rinnovabili ai fini dell'adempimento degli impegni assunti dall'Unione europea in materia di salvaguardia del clima? Per far fronte a tali impegni non sono necessarie a suo giudizio misure specifiche per favorire l'introduzione delle energie rinnovabili nei mercati? Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1707/97, E-1709/97, E-1711/97 e E-1713/97 (25 settembre 1997) 1. Il Consiglio concorda con l'Onorevole Parlamentare sull'importante ruolo che l'energia rinnovabile deve svolgere negli sforzi compiuti dalla Comunità e dagli Stati mmebri per la protezione dell'ambiente. Nella posizione comune relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» ((GU C 157, del 24.5.1997, pag. 12. )) il Consiglio ha suggerito le priorità per il settore dell'energia, tra le quali figura anche: «promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo razionale dell'energia nonché sostenere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e metodi che consentano di risparmiare energia, ivi comprese le fonti di energia rinnovabili e la produzione combinata di calore ed energia, mediante adeguati programmi e misure di sensibilizzazione e di informazione, e sviluppare criteri che consentano di vagliare i sistemi di sussidio, al fine di eliminare gli incentivi che hanno effetto contrario». Inoltre, la risoluzione del Consiglio sulle fonti energetiche rinnovabili, approvata dai Ministri nella sessione del Consiglio «Energia» del 27 maggio 1997, esprime la posizione del Consiglio su varie questioni connesse con le energie rinnovabili e, più in particolare, su questioni sollevate nel Libro verde della Commissione per una strategia comunitaria «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili». La risoluzione elenca una serie di misure che potrebbero far aumentare il consumo di energia rinnovabile, tra cui figurano azioni e misure nei seguenti fattorti: ricerca, sviluppo e dimostrazione; condizioni di mercato; informazione e fiducia dei consumatori; coordinamento e sorveglianza. La risoluzione rileva altresì che è necessaria un'attiva politica governativa sia a livello degli Stati membri che a livello della Comunità per migliorare la competitività delle fonti energetiche rinnovabili. Il Consiglio è pertanto pienamente consapevole degli sforzi necessari per raggiungere l'obiettivo del raddoppio della quota complessiva delle fonti energetiche rinnovabili entro il 2010. 2. Non spetta al Consiglio esprimere un parere sulle misure legislative adottate in uno Stato membro della Comunità europea. Ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE la Commissione è autorizzata a procedere all'esame dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri per accertarne la compatibilità con il mercato comune. 3. Il Consiglio non è a conoscenza né della «nota interna» dei servizi della Commissione né della lettera menzionate nelle interrogazioni dell'Onorevole Parlamentare.