91997E1106

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1106/97 dell'on. Reino PAASILINNA alla Commissione. Trasporto di animali vivi da macello effettuato con gli aiuti comunitari

Gazzetta ufficiale n. C 373 del 09/12/1997 pag. 0068


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1106/97 di Reino Paasilinna (PSE) alla Commissione (21 marzo 1997)

Oggetto: Trasporto di animali vivi da macello effettuato con gli aiuti comunitari

Negli Stati membri dell'Unione europea, ma specialmente nei paesi terzi, il trasporto di animali vivi da macello avviene oggigiorno in condizioni che talvolta si possono definire orrende e del tutto disumane. Un documentario della ZDF tedesca mostra come, durante il trasporto, gli animali siano tuttoggi vittime di maltrattamenti quanto mai crudeli.

Da un punto di vista umano ed economico, i lunghi tempi di trasporto di animali vivi da macello dal territorio comunitario ai paesi terzi, impiegando sovente vari mezzi, sono del tutto intollerabili. Il trasporto è effettuato con gli aiuti comunitari e si è così tradotto in un permesso permanente a maltrattare gli animali. Poiché le società di trasporto beneficiano degli aiuti comunitari, i maltrattamenti sono divenuti economicamente produttivi.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare affinché sia posta immediatamente fine ai trasporti di animali vivi in precedenza descritti, nonché agli aiuti ad essi destinati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione (14 maggio 1997)

In seguito alla proteste fattele pervenire dalle parti interessate, la Commissione si preoccupa in misura sempre maggiore della situazione relativa al benessere degli animali oggetto di commercio tra la Comunità e i paesi terzi. Sebbene la Comunità abbia adottato varie misure per proteggere gli animali trasportati, sia sul proprio territorio, sia quando parte del viaggio ha luogo sul territorio di paesi terzi, non si può negare che l'applicazione inadeguata delle regole da parte delle autorità e il loro inadeguato rispetto da parte degli operatori commerciali abbiano suscitato problemi.

Difficoltà particolari nel commercio con i paesi terzi derivano chiaramente dal fatto che le direttive comunitarie non hanno applicazione diretta all'interno di tali paesi.

La direttiva 91/628/CEE ((GU L 340 dell'11.12.1991. )), modificata dalla direttiva 95/29/CE ((GU L 148 del 30.6.1995. )) e relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, contiene comunque disposizioni intese a garantire che quanti si occupano di trasferire animali dal territorio comunitario a quello di paesi terzi assicurino adeguate condizioni di benessere per gli animali. In particolare, le autorità dello Stato membro esportatore debbono garantire che nessun animale venga trasportato se non sono state prese disposizioni adeguate perché esso sia governato durante il viaggio ed all'arrivo sul luogo di destinazione. Ai sensi di tali disposizioni, le autorità di uno Stato membro debbono normalmente essere in grado di assicurare che l'operatore che effettua l'esportazione sia obbligato a rispettare le disposizioni della direttiva durante tutto il viaggio ed esegua il trasporto con automezzi od imbarcazioni adeguate.

Chi effettua il trasporto deve inoltre impegnarsi per iscritto a rispettare le esigenze della direttiva fino al luogo di destinazione. Con questa disposizione si vuol fare in modo che un operatore, il quale manchi di conformarsi a quest'impegno legalmente cogente, possa essere perseguito dinanzi a un tribunale od essere oggetto di sanzioni amministrative all'interno di uno Stato membro.

L'esportazione di bovini vivi è un commercio tradizionale e, poiché i prezzi interni sono superiori a quelli nei paesi terzi, può essere accordata una restituzione all'esportazione. Restituzioni alle esportazioni sono state corrisposte fin dai primordi dell'organizzazione di mercato per le carni bovine, nel 1968. In certi paesi terzi esiste una specifica domanda d'importazione di animali vivi. Se la Comunità non offrisse in vendita animali vivi, altri paesi non mancherebbero di farlo, e la Comunità perderebbe quel mercato.

Sono state avviate con gli Stati membri discussioni riguardanti le disposizioni necessarie per revocare le restituzioni corrisposte agli esportatori, qualora sia dimostrato che questi ultimi non hanno pienamente rispettato le regole relative al benessere degli animali durante il trasporto. Tale misura esigerebbe un emendamento del regolamento del Consiglio (CEE) n. 805/68 ((GU L 148 del 28.6.1968. )) relativo all'organizzazione comune del mercato. La Commissione ha adottato una proposta in merito il 18 aprile 1997 e l'ha presentata al Consiglio ((COM(97)161. )).

Piuttosto che imporre divieti alle esportazioni, la politica comunitaria mira a migliorare, laddove necessario, l'applicazione e l'efficacia delle norme esistenti.