91997E0039

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 39/97 dell'on. Florus WIJSENBEEK alla Commissione. Restrizioni applicate nei confronti dei residenti belgi per quanto concerne la sottoscrizione a prestiti emessi dal Tesoro belga

Gazzetta ufficiale n. C 319 del 18/10/1997 pag. 0019


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0039/97 di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione (22 gennaio 1997)

Oggetto: Restrizioni applicate nei confronti dei residenti belgi per quanto concerne la sottoscrizione a prestiti emessi dal Tesoro belga

Sa la Commissione che, con decorrenza dal 28 febbraio 1996 (per un periodo di cinque anni), il Tesoro belga ha emesso un prestito pubblico in dollari americani, a interesse fisso, al quale i residenti belgi non possono sottoscrivere?

E' consapevole la Commissione di aver avviato in precedenza una procedura a norma dell'art. 169 CE contro lo Stato belga per avere quest'ultimo imposto una restrizione analoga nei confronti dei residenti belgi nel 1994, in relazione ad un prestito pubblico in marchi tedeschi, visto che tale restrizione era in contrasto con il diritto comunitario?

Conviene la Commissione che lo Stato belga, emettendo prestiti pubblici con limiti di sottoscrizione per i residenti belgi, agisce in contrasto con il diritto comunitario, indipendentemente dalla valuta nella quale tali titoli di credito sono emessi?

In caso affermativo, prevede la Commissione di sollecitare le autorità belghe a porre immediatamente fine a queste pratiche ingiuste e inaccettabili, tenuto conto anche del fatto che già nel 1995 queste ultime hanno ricevuto un'ingiunzione in relazione ad un caso analogo di violazione del diritto comunitario?

In caso negativo può dunque la Commissione spiegare per quale motivo essa permette allo Stato belga di violare il diritto comunitario imponendo restrizioni ai residenti belgi per quanto concerne la sottoscrizione a euro-titoli del tesoro, malgrado l'ingiunzione trasmessa dalla Commissione del 1995 nel quadro di una procedura basata sull'art. 169?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione (11 aprile 1997)

La Commissione è a conoscenza delle restrizioni imposte dalla legislazione belga nei confronti dei residenti belgi (eccetto gli istituti finanziari) che desiderano sottoscrivere a prestiti in marchi tedeschi e -a seguito di una misura successiva- in dollari, emessi all'estero dal Tesoro belga. Tali restrizioni sono in contrasto con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei capitali; di conseguenza, la Commissione ha avviato la procedura a norma dell'articolo 169 del trattato CE per ottenere la loro eliminazione.

Nella loro risposta, le autorità belghe hanno giustificato l'applicazione di tali restrizioni con la necessità di far sì che i residenti belgi, soggetti alla ritenuta alla fonte sugli interessi, non si sottraggano al pagamento dell'imposta sottoscrivendo ai prestiti in questione, riservati agli investitori che non sono soggetti alla ritenuta alla fonte. Hanno inoltre sostenuto che le misure in questione sono conformi all'articolo 73 D, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE che autorizza il trattamento fiscale differenziato dei contribuenti in relazione al loro luogo di residenza o al luogo dell'investimento.

La Commissione ha ritenuto che le osservazioni presentate dalle autorità belghe non fossero soddisfacenti, poiché la preoccupazione legittima di prevenire l'evasione fiscale può essere affrontata con altri mezzi (per esempio mediante un sistema di dichiarazione) e non necessariamente con misure che ostacolano la libera circolazione dei capitali. Di conseguenza, la Commissione invierà al Belgio un parere motivato nel quadro della procedura a norma dell'articolo 169 del trattato CE.