91996E3753

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3753/96 dell'on. Pierre MOSCOVICI alla Commissione. Diritti alla pensione per i lavoratori migranti in seno all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 091 del 20/03/1997 pag. 0088


INTERROGAZIONE SCRITTA P-3753/96 di Pierre Moscovici (PSE) alla Commissione (11 dicembre 1996)

Oggetto: Diritti alla pensione per i lavoratori migranti in seno all'Unione europea

Non pochi cittadini europei, che da un paese dell'Unione hanno migrato verso un altro nel corso della loro carriera professionale, incontrano difficoltà con gli istituti pensionistici per la liquidazione dei diritti alla pensione maturati nei loro paesi d'origine pur disponendo delle prove relative alla loro attività professionale e ai contributi versati ai predetti istituti.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere quale sia la base legislativa per far valere i diritti alla pensione?

Su quale base giuridica si può presentare un ricorso contro l'istituto pensionistico - o lo Stato - che non rispettasse detti diritti?

E' la Corte di Giustizia delle Comunità europee competente per deliberare su siffatte controversie?

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione (10 gennaio 1997)

La Commissione vorrebbe attirare l'attenzione dell'On. parlamentare sulle disposizioni degli artt. 35 e seguenti del Reg. (CEE) n. 574/72 ((GU L 74 del 27. 3.1972; versione consolidata - GU C 325 del 10.12.1992 )) che riguardano l'introduzione e l'istruzione delle domande di prestazioni di invalidità, vecchiaia e decesso, quando l'interessato è assicurato in vari Stati membri.

Trattandosi della prestazione di vecchiaia, l'art. 36 del suddetto regolamento permette in specie all'interessato di presentare la domanda sia all'istituzione del luogo della sua residenza, sia all'istituzione di un altro Stato membro interessato (vedasi a questo proposito la sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1996 nella causa Picard, C-335/95). Spetta all'istituzione adita di informare le istituzioni degli altri Stati membri interessati, in vista dell'istruzione della domanda.

Qualora l'interessato ritenesse che le regolamentazioni comunitarie in causa non siano rispettate, egli potrebbe presentare un ricorso presso le giurisdizioni nazionali e secondo le procedure nazionali. Se del caso, la giurisdizione così adita potrebbe, in virtù dell'art. 177 del Trattato CE, porre questioni pregiudiziali sull'interpretazione delle suddette disposizioni alla Corte di giustizia.