91996E2699(01)

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2699/96 dell'on. Karin RIIS- JØRGENSEN alla Commissione. Interpretazione nazionale della normativa UE in materia di gare d'appalto (RISPOSTA COMPLEMENTARE)

Gazzetta ufficiale n. C 045 del 10/02/1998 pag. 0001


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2699/96 di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione (15 ottobre 1996)

Oggetto: Interpretazione nazionale della normativa UE in materia di gare d'appalto

La circolare del ministero delle Finanze danese sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni (n. 42 del 1° marzo 1994) prevede la possibilità che, nel caso di una gara d'appalto a livello comunitario, l'istituzione pubblica appaltante possa partecipare essa stessa alla procedura presentando una «offerta di controllo», che costituisce l'offerta della stessa autorità pubblica. Conformemente ad una «norma di calcolo», prevista dalla precitata circolare, l'ente statale appaltante può, inoltre, aumentare automaticamente l'ammontare dell'offerta presentata dai partecipanti privati alla gara d'appalto, aggiungendo una somma corrispondente ai costi che lo Stato dovrà sostenere qualora perda la gara per un appalto relativo ad una prestazione che in precedenza veniva da esso assicurata - vale a dire i costi derivanti, in particolare, dalla riconversione dei collaboratori e dalle retribuzioni dei funzionari pubblici resi superflui.

Non ritiene la Commissione che la prassi di aumentare automaticamente la proposta del settore privato rappresenti una discriminazione a vantaggio del settore pubblico?

Intende la Commissione intervenire nei confronti di tale prassi in Danimarca?

Risposta complementare data dal Sig. Monti in nome della Commissione (1° luglio 1997)

Dando seguito alla sua risposta del 29 novembre 1996 ((GU C 60 del 26.2.1997. )), la Commissione è in grado di fornire le seguenti informazioni.

La Commissione ha portato a termine l'esame della compatibilità con la regolamentazione comunitaria sugli appalti pubblici delle disposizioni della circolare n. 42 del Ministero delle finanze del 1° marzo 1994 relativa agli appalti e all'outsourcing di attività e mansioni operative dello Stato.

L'esame rivela che la circolare fornisce semplicemente alle autorità aggiudicatrici un metodo che permette loro di decidere su una base oggettiva se annullare una procedura di aggiudicazione e non è intesa ad introdurre una serie di disposizioni applicabili al confronto di offerte. In questa prospettiva, si può considerare che la circolare tratti una materia che non è disciplinata dalle direttive e sia pertanto legittima a meno che non sia contraria alle disposizioni ed ai principi generali del trattato.

La circolare non è contraria ad alcuna disposizione generale del trattato (in particolare agli articoli 30, 52, 59 e segg.). Per quanto riguarda specificamente il principio di parità di trattamento, il sistema introdotto dalla circolare non sembra determinare alcuna discriminazione nei confronti degli offerenti (esterni) e non è dunque contrario a tale principio.

Va sottolineato, tuttavia, che secondo la Commissione la procedura di aggiudicazione è soggetta alle direttive comunitarie fin dall'inizio e anche nel caso non si giunga alla conclusione di un contratto con un offerente esterno. Ciò significa che la pubblicazione di un avviso di gara e l'applicazione di tutte le disposizioni della direttiva sono obbligatorie se sono soddisfatte le normali condizioni (valore superiore alla soglia pertinente, direttive applicabili per quanto riguarda sia l'oggetto che le persone).

Poichè la circolare è conforme al diritto comunitario, non sarà preso nessun ulteriore provvedimento in materia.