91996E2615

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2615/96 dell'on. Edward KELLETT- BOWMAN alla Commissione. Status giuridico degli accompagnatori turistici nell'UE

Gazzetta ufficiale n. C 072 del 07/03/1997 pag. 0065


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2615/96 di Edward Kellett-Bowman (PPE) alla Commissione (14 ottobre 1996)

Oggetto: Status giuridico degli accompagnatori turistici nell'UE

E' la Commissione a conoscenza del fatto che gli accompagnatori turistici, ingaggiati da Tour Operators che organizzano viaggi per comitive nei paesi europei e incaricati di assistere il gruppo dall'inizio alla fine del viaggio e fornirgli informazioni sui paesi visitati, subiscono vessazioni e vengono talvolta arrestati perché svolgono il loro lavoro?

Nelle città più grandi e durante le fermate, essi affidano il gruppo ad una guida turistica locale; nelle città più piccole, o durante soste brevi, forniscono invece direttamente le informazioni di base ai partecipanti.

Tuttavia, in Austria, Italia e Francia, la loro attività è spesso contrastata ed essi vengono talvolta arrestati con l'accusa di fare un lavoro riservato alle guide locali autorizzate.

Quali azioni intende intraprendere la Commissione per assicurare che gli accompagnatori turistici non siano più vessati dalla Polizia e che sia loro consentito di svolgere il proprio lavoro?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione (18 novembre 1996)

Non risulta chiaramente dall'interrogazione se l'onorevole parlamentare faccia riferimento agli ostacoli incontrati da guide accompagnatrici o da guide turistiche. In effetti, si tratta di due professioni complementari, ma diverse.

L'esercizio dell'attività di «guida accompagnatrice» («courier» nella versione inglese) è disciplinato dalla direttiva 75/368/CEE ((Direttiva del Consiglio del 16.6.1975 - GU L 167 del 30.6.1975 )), che permette di esercitare tale attività in uno Stato membro anche se l'interessato non possiede le qualificazioni professionali ivi richieste. La direttiva costringe lo Stato membro di accoglienza a riconoscere l'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro e attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, nel caso di prestazioni temporanee di servizi, le disposizioni della direttiva devono essere interpretate con la flessibilità dovuta, stante il carattere temporaneo dell'attività. La Commissione sta esaminando la situazione in Italia ed è intervenuta presso le autorità italiane in merito. Essa è pronta ad esaminare ogni ricorso concernente degli ostacoli ingiustificati. La direttiva 75/368/CEE non si applica alle «guide turistiche» («tourist guides»), che sono espressamente escluse dal suo campo d'applicazione.

Nelle sue sentenze riguardanti le «guide turistiche» ((Sentenze del 26.2.1991 Causa C 154/89 France Rec. 1991, pag. 659 e Causa C 180/89 Italia Rac. 1991, pag. 709 )), la Corte di giustizia ha dichiarato che la libera prestazione di servizi non consente di imporre, alle guide turistiche che viaggiano con un gruppo chiuso di turisti provenienti da un altro Stato membro, l'obbligo di possedere una tessera professionale, un'autorizzazione ad esercitare o una licenza «nazionale», se la loro prestazione consiste nel guidare detti turisti in luoghi diversi dai musei e dai monumenti storici visitabili soltanto con una guida specializzata. Un documento attestante che l'interessato è «una guida turistica» nel suo Stato membro di provenienza può risultare utile, al fine di stabilire se abbia il diritto di beneficiare della giurisprudenza in questione.

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare è ben noto alla Commissione. Da un lato, essa è regolarmente in contatto con le associazioni professionali interessate (guide turistiche, accompagnatori, operatori turistici). Dall'altra parte, la Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti della Francia e dell'Italia, ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE. Essa constata l'evoluzione legislativa favorevole, che si traduce con l'adozione di nuove disposizioni in esecuzione delle sentenze «guide turistiche», in atto attualmente in questi Stati membri. Per quanto riguarda l'Austria, la legislazione è in corso di esame da parte della Commissione che non mancherà di prendere, se necessario, i provvedimenti appropriati previsti dal trattato.

Del resto la Commissione continuerà a mantenere contatti con gli Stati membri e le associazioni professionali interessate al fine di trovare una soluzione pratica ai problemi connessi alla libera circolazione di questi professionisti.

La Commissione tiene a ricordare all'onorevole parlamentare che l'applicabilità diretta dell'articolo 59 del trattato CE (libera prestazione di servizi) conferisce ai privati dei diritti che le autorità nazionali devono rispettare, e che questi possono fare valere, anche prima dell'adozione delle nuove disposizioni di diritto interno in questo settore. Le guide possono dunque rivolgersi alle autorità nazionali qualora dovessero incontrare dei problemi relativi all'esercizio della loro professione, con l'avvertenza che il loro diritto di fornire liberamente i loro servizi si trova limitato dall'eccezione summenzionata relativa ai musei o monumenti storici.