91996E1547

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1547/96 dell'on. Nikitas KAKLAMANIS alla Commissione. Stoccaggio di rifiuti radioattivi

Gazzetta ufficiale n. C 365 del 04/12/1996 pag. 0011


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1547/96 di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione (17 giugno 1996)

Oggetto: Stoccaggio di rifiuti radioattivi

Il 18 e 20 maggio 1996 il quotidiano di Skopije, Devnik, ha pubblicato la notizia secondo cui le autorità della FYROM, col pretesto di allestire siti per lo stoccaggio di parafulmini radioattivi, intendono creare in realtà depositi di rifiuti nucleari importati dall'estero, e per di più in cooperazione con l'AIEA. Il suddetto quotidiano riferisce altresì che, al momento delle importazioni nel paese, non viene neppure effettuato, come sostengono gli ecologisti, alcun controllo per accertare eventuali emissioni di radioattività.

Considerando che l'opinione pubblica europea è sensibile ai problemi del trasporto e dello stoccaggio di rifiuti radioattivi, e che è stato ignorato il parere degli Stati limitrofi, può far sapere la Commissione quali provvedimenti intende adottare immediatamente e in futuro per evitare che la FYROM diventi un immondezzaio radioattivo?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione (6 settembre 1996)

La risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare dipenderà in larga misura dal fatto che lo stoccaggio di materiali radioattivi in questione abbia luogo nell'Unione europea o al di fuori di essa. Informazioni in materia e, se possibile, sulla natura dell'origine dei rifiuti in questione consentirebbero alla Commissione di dare alla domanda una risposta più specifica.

Tuttavia, occorre notare anche che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri in entrata e in uscita dalla Comunità sono disciplinati dalla direttiva del Consiglio 92/3/Euratom del 3 febbraio 1992 ((GU L 35, 12.2.1992. )) sono soggetti ad un sistema di autorizzazione preventiva. Inoltre, lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi sul territorio di uno Stato membro deve rispettare i requisiti della direttiva 80/836/Euratom ((GU L 246, 17.9.1980. )) che stabilisce norme di sicurezza comuni in conformità dell'articolo 30 del trattato Euratom. Infine, gli impianti destinati unicamente allo stoccaggio permanente o alla definitiva eliminazione dei rifiuti radioattivi nella Comunità devono essere sottoposti ad una valutazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 ((GU L 175, 5.7.1985. )).