Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione, a cinque giudici)
10 giugno 2026 (*)
« Diritto istituzionale – Indagine della Procura europea – Rifiuto della Corte dei conti di revocare il dovere di riservatezza di persone chiamate ad essere sentite come testimoni nell’ambito dell’indagine – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Leale cooperazione – Articolo 19 dello Statuto – Interessi dell’Unione »
Nella causa T‑99/25,
Procura europea, rappresentata da L. De Matteis ed E. Farhat, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Corte dei conti europea, rappresentata da B. Schäfer e A-M. Feipel-Cosciug, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione, a cinque giudici),
composto da G. De Baere, presidente, J. Svenningsen (relatore), C. Mac Eochaidh, R. Meyer e D. Jočienė, giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 10 marzo 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Procura europea chiede l’annullamento della presa di posizione della Corte dei conti europea, allegata alla lettera trasmessa dalla capo del suo servizio giuridico il 9 dicembre 2024 (in prosieguo: la «presa di posizione impugnata»), che ha respinto la sua richiesta del 26 settembre 2024, volta ad ottenere, nell’ambito di un’indagine relativa a talune persone (in prosieguo: le «persone sottoposte all’indagine»), la revoca del dovere di riservatezza di dodici funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: i «dodici funzionari») affinché fossero sentiti come testimoni nell’ambito di tale indagine.
Fatti
2 Il 14 luglio 2022 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha segnalato alla Procura europea potenziali irregolarità nell’assunzione e nella nomina in ruolo di una persona divenuta funzionario della Corte dei conti.
3 Successivamente, la Procura europea ha aperto un fascicolo e, dopo aver verificato le informazioni ricevute, ha concluso che vi erano elementi che consentivano di far ritenere che fosse stato commesso un reato di sua competenza, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1).
4 Il 20 dicembre 2022, conformemente alla medesima disposizione, il procuratore europeo delegato in Lussemburgo incaricato del fascicolo (in prosieguo: il «procuratore delegato») ha deciso di avviare un’indagine.
5 Il 7 febbraio 2023, tenuto conto, da un lato, dell’inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi dell’Unione, prevista agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266; in prosieguo: il «protocollo n. 7»), di cui beneficia la Corte dei conti e, dall’altro, dell’immunità dei funzionari e degli agenti dell’Unione, riconosciuta all’articolo 11 di tale protocollo, garantita alle persone sottoposte all’indagine, il procuratore delegato ha proposto alla procuratrice capo europea di chiederne la revoca.
6 Tra il 13 febbraio 2023 e il 7 aprile 2024 la procuratrice capo europea ha chiesto, a più riprese, al presidente della Corte dei conti la revoca dell’inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi di tale istituzione nonché la revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine.
7 Nelle sue risposte del 15 marzo, 27 aprile, 23 maggio, 10 luglio e 1º settembre 2023, il presidente della Corte dei conti ha indicato che le limitate informazioni fornite dalla procuratrice capo europea non gli consentivano di accogliere le due richieste. Per quanto riguarda la richiesta di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine, egli ha affermato che il desiderio espresso dalla procuratrice capo europea affinché queste ultime non fossero informate di tale decisione che le riguardava prima della sua adozione non poteva essere accolto. Il presidente della Corte dei conti ha anche proposto una riunione con i rappresentanti della Procura europea al fine di fornire loro maggiori informazioni e ha trasmesso documenti riguardanti l’indagine.
8 Il 13 ottobre 2023 il presidente della Corte dei conti, facendo seguito alla sua lettera del 1º settembre 2023, nella quale aveva comunicato che avrebbe informato le persone sottoposte all’indagine affinché esse potessero presentare il loro punto di vista e la Corte dei conti potesse prendere successivamente una decisione, ha informato la procuratrice capo europea che tali persone erano disponibili per presentare le loro osservazioni scritte e per essere sentite con il mantenimento della loro immunità.
9 Il procuratore delegato, al fine di proseguire la sua indagine, ha chiesto con messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2024 inviato alla capo del servizio giuridico della Corte dei conti, da un lato, la comunicazione di taluni documenti riguardanti l’indagine, a integrazione di quelli già trasmessi, e, dall’altro, conformemente all’articolo 19 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), la revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari affinché fossero sentiti come testimoni nell’ambito dell’indagine sulla base dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.
10 Con messaggio di posta elettronica del 24 ottobre 2024, la capo del servizio giuridico della Corte dei conti ha risposto fornendo alcuni dei documenti richiesti, precisando al contempo che gli altri documenti richiesti erano già stati forniti o non esistevano. Inoltre, ella ha reiterato la proposta di una riunione tra la Procura europea e la Corte dei conti al fine di chiarire alcuni aspetti relativi all’indagine.
11 Il giorno successivo, pur respingendo l’idea di una riunione, il procuratore delegato ha sollecitato la Corte dei conti riguardo alla sua richiesta di revoca del dovere di riservatezza quale comunicata con messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2024.
12 Il 9 dicembre 2024, con la presa di posizione impugnata, la Corte dei conti ha respinto la richiesta di revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari. Da un lato, essa ha ritenuto che, come per la richiesta di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine, la Procura europea non avesse fornito informazioni e prove sufficienti sui sospetti di reati mossi nei confronti delle persone sottoposte all’indagine. La Corte dei conti ha quindi ritenuto che la revoca del dovere di riservatezza di tali dodici funzionari fosse contraria agli interessi dell’Unione ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto. Dall’altro lato, e soprattutto, essa ha rilevato che la richiesta di revoca del dovere di riservatezza eluderebbe de facto l’assenza di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine. La Corte dei conti ha quindi concluso che l’indagine dovrebbe essere archiviata, conformemente all’articolo 39 del regolamento 2017/1939.
Conclusioni delle parti
13 La Procura europea chiede che il Tribunale voglia annullare la presa di posizione impugnata.
14 La Corte dei conti chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;
– in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare la Procura europea alle spese.
In diritto
Sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Corte dei conti
15 La Corte dei conti solleva due eccezioni di irricevibilità, vertenti, la prima, sull’assenza di un atto impugnabile e, la seconda, sulla carenza di interesse ad agire.
Sulla prima eccezione di irricevibilità, vertente sull’assenza di un atto impugnabile
16 La Corte dei conti sostiene che la presa di posizione impugnata non è un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Tale presa di posizione si limiterebbe a ricordare gli scambi tra essa e la Procura europea e a spiegare che, in mancanza di informazioni sufficienti che consentano di garantire che le misure richieste non pregiudichino gli interessi dell’Unione, non era giustificato revocare il dovere di riservatezza dei dodici funzionari.
17 La Corte dei conti aggiunge che la Procura europea ha fondato la sua richiesta di revoca del dovere di riservatezza sull’articolo 19 dello Statuto, che riguarda il rapporto di lavoro tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari, e non le prerogative degli organismi investigativi e delle autorità giudiziarie nazionali. Orbene, solo una decisione adottata dall’autorità che ha il potere di nomina competente nell’ambito di un siffatto rapporto di lavoro produce effetti giuridici che possono essere oggetto di un controllo da parte del giudice dell’Unione, il che non sarebbe l’ipotesi che ricorre nel caso di specie.
18 La Procura europea contesta tale eccezione di irricevibilità.
19 Occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 263, primo comma, TFUE, il giudice dell’Unione esercita un controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione «destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi».
20 Ne consegue che il ricorso di annullamento, previsto dall’articolo 263 TFUE, è esperibile avverso tutte le misure o le disposizioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione in qualsiasi forma, che mirino a produrre effetti giuridici vincolanti (v. sentenza del 15 luglio 2021, FBF, C‑911/19, EU:C:2021:599, punto 36 e giurisprudenza citata).
21 Per accertare se una misura sia intesa a produrre simili effetti e possa, pertanto, essere oggetto di un siffatto ricorso, occorre riferirsi alla sostanza di tale misura e valutarne gli effetti alla luce di criteri obiettivi, come il suo contenuto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultima è stata adottata nonché dei poteri dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo che ne è l’autore, dato che tali poteri devono essere intesi non in astratto, bensì come elementi idonei a chiarire l’analisi concreta del contenuto di tale misura (v. sentenza del 13 febbraio 2025, Swissgrid/Commissione, C‑121/23 P, EU:C:2025:83, punto 37 e giurisprudenza citata).
22 Nel caso di specie, per quanto riguarda anzitutto il contesto in cui la presa di posizione impugnata è stata adottata, occorre osservare che tale presa di posizione è stata trasmessa in risposta alla richiesta di revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari, presentata dal procuratore delegato, conformemente all’articolo 19 dello Statuto, il 26 settembre 2024 e reiterata da quest’ultimo il 25 ottobre 2024.
23 Per quanto riguarda, poi, i poteri dell’autore dell’atto, il procuratore delegato poteva ragionevolmente ritenere che la presa di posizione impugnata provenisse dall’autorità che ha il potere di nomina competente, tenuto conto, in particolare, della lettera di trasmissione della capo del servizio giuridico della Corte dei conti, con la quale ella trasmetteva «a nome del collegio dei membri» della Corte dei conti la presa di posizione di quest’ultima sulla richiesta di revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari (v., per analogia, sentenza del 19 gennaio 1984, Erdini/Consiglio, 65/83, EU:C:1984:24, punto 7).
24 Per quanto riguarda, infine, il contenuto della presa di posizione impugnata, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma la Corte dei conti, tale presa di posizione non si limita a ricordare gli scambi tra la stessa e la Procura europea. Infatti, nella parte finale della presa di posizione impugnata, la Corte dei conti ha in sostanza rifiutato di revocare il dovere di riservatezza dei dodici funzionari, ritenendo che la richiesta della Procura europea non fosse sufficientemente motivata e che tale revoca fosse contraria agli interessi dell’Unione e costituisse un’elusione della procedura di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine.
25 Pertanto, dato che, in mancanza di una siffatta revoca del dovere di riservatezza, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, il procuratore delegato non poteva raccogliere le testimonianze dei dodici funzionari, al fine di tentare di far avanzare la sua indagine nei confronti delle persone sottoposte a quest’ultima, è necessario constatare che la presa di posizione impugnata ha prodotto effetti giuridici nei confronti della Procura europea. Infatti, essa ha privato la Procura europea della possibilità di esercitare i suoi poteri di indagine conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.
26 Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della Corte dei conti secondo cui, in sostanza, una decisione adottata sulla base dell’articolo 19 dello Statuto arrecherebbe unicamente pregiudizio a un funzionario nell’ambito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 270 TFUE.
27 A tal riguardo, occorre constatare che, se tale argomento della Corte dei conti dovesse essere accolto, ciò implicherebbe che, nell’ipotesi in cui un’istituzione, un’agenzia, un organo o un organismo dell’Unione rifiuti di revocare il dovere di riservatezza di un funzionario sulla base dell’articolo 19 dello Statuto, a un procuratore europeo delegato sarebbe impedito di esercitare i suoi poteri in forza dell’articolo 28 del regolamento 2017/1939, senza poter contestare dinanzi al giudice dell’Unione la legittimità di un siffatto rifiuto che ostacoli la sua indagine.
28 Peraltro, occorre osservare che la Corte ha già ammesso la ricevibilità di un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, proposto da una società, volto all’annullamento di una decisione della Commissione europea che respingeva una richiesta di revoca del dovere di riservatezza di un funzionario affinché testimoniasse dinanzi a un giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza del 18 febbraio 1992, Weddel/Commissione, C‑54/90, EU:C:1992:75, punto 17).
29 Ne consegue che la presa di posizione impugnata è un atto impugnabile, che può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, cosicché la prima eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
Sulla seconda eccezione di irricevibilità, vertente sulla carenza di interesse ad agire
30 In primo luogo, la Corte dei conti rileva che, il 13 febbraio 2023, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, la procuratrice capo europea ha chiesto la revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine, ritenendo tale revoca preliminare e necessaria al corretto svolgimento di detta indagine.
31 Orbene, in mancanza di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine, l’annullamento della presa di posizione impugnata non potrebbe procurare alcun beneficio alla Procura europea. Le eventuali prove raccolte grazie alle testimonianze dei dodici funzionari non potrebbero essere utilizzate né per presentare una nuova richiesta di revoca di immunità nell’ambito dell’indagine né per far giudicare e condannare tali persone.
32 A sostegno di tale argomento, la Corte dei conti rinvia ai principi sanciti nella giurisprudenza e, in particolare, nell’ordinanza del 16 gennaio 2024, Kaili/Parlamento e Procura europea (T‑46/23, non pubblicata, EU:T:2024:14, punto 22), nella quale il Tribunale avrebbe dichiarato che la richiesta di revoca di immunità è una misura preliminare e necessaria, messa a disposizione della Procura europea dal legislatore dell’Unione, per garantire l’efficacia delle indagini quando l’immunità di cui beneficia una persona costituisce un ostacolo all’indagine che la riguarda.
33 La Corte dei conti fa altresì riferimento alla sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969, punti 87 e 88), nella quale la Corte avrebbe dichiarato che, nell’ambito di un’indagine e prima che sia adito un giudice, se le autorità che conducono tale indagine ritengono che un indagato goda dell’immunità, conformemente all’articolo 11 del protocollo n. 7, per gli atti oggetto delle loro indagini, incombe loro chiedere che essa sia revocata, dal momento che tale immunità preclude qualsiasi utilizzo delle prove raccolte al fine di far giudicare e condannare l’indagato per l’atto coperto da detta immunità.
34 In secondo luogo, la Corte dei conti osserva che l’articolo 39 del regolamento 2017/1939 prevede che l’immunità di cui beneficia un indagato comporti l’archiviazione di un’indagine, a meno che tale immunità non sia stata revocata. Al punto 43 dell’atto introduttivo del ricorso, la stessa Procura europea avrebbe riconosciuto di non aver proposto un ricorso di annullamento avverso «decisioni» contenute nelle lettere del presidente della Corte dei conti del 15 marzo e del 27 aprile 2023. La Corte dei conti ne deduce che la Procura europea ha lasciato scadere il termine di ricorso per contestare «l’assenza di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine», e ha presentato, 19 mesi dopo la lettera del 13 febbraio 2023, una richiesta avente ad oggetto la revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari.
35 In terzo luogo, la Corte dei conti ritiene che il fatto che eventuali testimonianze possano fornire elementi di prova che giustifichino una nuova richiesta di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine sarebbe, da un lato, ipotetico e, dall’altro, contrario all’articolo 26 del regolamento 2017/1939, secondo il quale, prima di avviare un’indagine, occorre verificare se esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un reato di competenza della Procura europea.
36 La Procura europea contesta questa seconda eccezione di irricevibilità.
37 Occorre rammentare che, secondo giurisprudenza costante, qualsiasi ricorso di annullamento proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, da una persona fisica o giuridica deve fondarsi su un interesse ad agire per quest’ultima. L’esistenza di un siffatto interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio a tale persona (v. sentenza del 15 luglio 2025, BCE e Commissione/Corneli, C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punto 86 e giurisprudenza citata).
38 Nel caso di specie, occorre constatare che, anche se, nella lettera del 23 maggio 2023, il presidente della Corte dei conti ha annunciato alla procuratrice capo europea l’avvio del procedimento volto all’adozione di una decisione relativa alla richiesta di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine, resta il fatto che, nel fascicolo della presente causa, non figura alcuna decisione di tale natura rivolta alla procuratrice capo europea, decisione che, peraltro, e come precisato dallo stesso presidente della Corte dei conti nelle sue lettere del 27 aprile e del 10 luglio 2023, avrebbe dovuto essere adottata dai membri della Corte dei conti, assistiti dal suo segretario generale.
39 Inoltre, nel corso dell’udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, la Corte dei conti ha riconosciuto che non era stata adottata alcuna decisione esplicita di diniego della richiesta di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine.
40 L’argomento addotto dalla Corte dei conti, parimenti nel corso dell’udienza, secondo cui la lettera del suo presidente del 13 ottobre 2023 sarebbe una decisione implicita di rigetto della richiesta di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine non può essere accolto. Tale lettera, da un lato, proviene dal presidente della Corte dei conti, che non è competente ad adottare una siffatta decisione, anche implicita, come esso stesso ha affermato nelle lettere menzionate al precedente punto 38. Dall’altro lato, detta lettera non contiene alcun elemento che consenta di giungere alla conclusione che essa rappresenta la posizione definitiva della Corte dei conti sulla richiesta di revoca di immunità presentata dalla Procura europea.
41 Lo stesso vale per l’argomento della Corte dei conti secondo cui la Procura europea avrebbe riconosciuto di non aver contestato le «decisioni» di diniego della revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine contenute nelle lettere del suo presidente del 15 marzo e del 27 aprile 2023. Infatti, dal precedente punto 38 risulta che il presidente della Corte dei conti ha indicato che le sue lettere non potevano contenere simili decisioni.
42 Ne consegue che, poiché non è stata adottata alcuna decisione di diniego di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine che arrechi pregiudizio alla Procura europea, la Corte dei conti non può validamente opporre a quest’ultima la scadenza di un termine di ricorso contro un atto, esplicito o implicito, che non è divenuto definitivo e che non è stato adottato dall’autorità competente nelle forme richieste.
43 Peraltro, occorre aggiungere che, anche se la Corte dei conti avesse adottato una decisione di diniego di revoca dell’immunità conformemente alle proprie norme, non si può escludere, contrariamente a quanto da essa sostenuto, che la procuratrice capo europea possa inviare una nuova richiesta di revoca di immunità prima che l’indagine sia eventualmente archiviata.
44 A tal riguardo, occorre ricordare che, da un lato, conformemente alla procedura prevista all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1939, è solo quando il procuratore europeo delegato incaricato di un’indagine ritiene che l’esercizio dell’azione penale sia divenuto impossibile che, sulla base di una relazione fornita da quest’ultimo, la camera permanente della Procura europea decide di archiviare il caso nei confronti di una persona a causa di un’immunità che le viene concessa. Dall’altro lato, l’articolo 39, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che «[u]na decisione ai sensi del paragrafo 1 non preclude ulteriori indagini sulla base di nuovi fatti che non erano noti all’EPPO al momento della decisione e che diventano noti successivamente alla stessa» e che «[l]a decisione di riaprire le indagini sulla base di tali nuovi fatti è adottata dalla camera permanente competente».
45 Orbene, occorre constatare che l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1939 non può essere interpretato nel senso che il rifiuto di revocare l’immunità di una persona sottoposta a un’indagine impedisca, automaticamente e definitivamente, alla Procura europea di continuare a indagare sui comportamenti di tale persona e non le consenta di rinnovare la sua richiesta presentando ulteriori elementi.
46 Inoltre, prevedendo espressamente la possibilità di avviare una nuova indagine a seguito di nuovi fatti, l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939 traduce il principio secondo cui le decisioni adottate sulla base dello stato del fascicolo in un determinato momento dell’indagine possono essere riesaminate quando emergono nuovi elementi. Al riguardo, esigere l’archiviazione di un’indagine al fine di poter presentare una nuova richiesta di revoca di immunità introdurrebbe una formalità priva di necessità funzionale e potrebbe pregiudicare l’effettività del sistema di azioni penali istituito dal regolamento 2017/1939 al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
47 Pertanto, l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1939 non impedisce a un procuratore europeo delegato, prima che egli constati l’impossibilità di esercitare l’azione penale e, quindi, di proporre l’archiviazione di un’indagine, di ricercare ulteriori prove.
48 Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento tratto dai punti 87 e 88 della sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969). Infatti, da questi due punti risulta che, se un’indagine si chiude senza che l’immunità delle persone sottoposte a tale indagine sia stata revocata, tali persone non possono essere giudicate e condannate per gli atti che sono coperti da detta immunità. Tuttavia, tale constatazione non osta a che il procuratore delegato possa raccogliere ulteriori prove affinché la procuratrice capo europea integri una richiesta pendente o, qualora una siffatta richiesta sia stata respinta, ne presenti una nuova fondata su nuovi fatti. Successivamente, tali prove possono essere utilizzate per giudicare e condannare le persone coperte dall’immunità, a condizione tuttavia che quest’ultima sia stata revocata, al più tardi, al momento della chiusura dell’indagine, sulla base della quale può essere esercitata l’azione penale, conformemente al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso.
49 Lo stesso vale per l’argomento tratto dal punto 22 dell’ordinanza del 16 gennaio 2024, Kaili/Parlamento e Procura europea (T‑46/23, non pubblicata, EU:T:2024:14). A tal riguardo, è sufficiente constatare che dal precedente punto 48 risulta che il fatto che una richiesta di revoca di immunità sia pendente non osta a che il procuratore delegato possa raccogliere ulteriori prove affinché la procuratrice capo europea possa integrare tale richiesta.
50 Infine, se l’argomento della Corte dei conti secondo cui, dopo aver presentato una richiesta di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine, la Procura europea ha atteso 19 mesi per chiedere la revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari dovesse essere inteso nel senso che era volto ad addebitare a quest’ultima la tardività di tale richiesta, occorre rilevare che neppure detto argomento potrebbe essere accolto.
51 Infatti, dal fascicolo risulta che il presidente della Corte dei conti ha indicato, a più riprese, che l’assenza di informazioni sufficientemente chiare e precise da parte della Procura europea quanto ai sospetti di reati mossi nei confronti delle persone sottoposte all’indagine non consentiva alla Corte dei conti di decidere sulla richiesta di revoca della loro immunità. In tale contesto, si deve ritenere che il procuratore europeo delegato abbia potuto validamente chiedere la revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari, anche 19 mesi dopo la presentazione della richiesta di revoca di immunità, al fine di raccogliere ulteriori elementi di prova che potevano suffragare eventualmente tale richiesta.
52 Pertanto, dal momento che la Corte dei conti non ha ancora adottato una decisione definitiva nella debita forma sulla richiesta di revoca di immunità, la Procura europea conserva un interesse ad agire contro la presa di posizione impugnata, nella misura in cui quest’ultima le impedisce di raccogliere ulteriori elementi di prova che possono consentirle di suffragare tale richiesta di revoca di immunità o di constatare che non vi è più luogo a proseguire il procedimento avviato nei confronti delle persone sottoposte all’indagine.
53 Peraltro, occorre rilevare che la valutazione dello svolgimento e della sequenza temporale delle indagini condotte dalla Procura europea rientra nel margine di discrezionalità di cui dispone quest’ultima nell’esercizio delle sue competenze di indagine e non può, in linea di principio, essere messa in discussione dal Tribunale.
54 Tenuto conto di tali elementi, occorre constatare che la Procura europea ha interesse ad agire avverso la presa di posizione impugnata e che anche la seconda eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
Nel merito
55 A sostegno del suo ricorso, la Procura europea deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su uno sviamento di potere, il secondo, sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il terzo, sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 5, del regolamento 2017/1939, il quarto, sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 e, il quinto, in sostanza, sulla violazione del protocollo n. 7 e dell’articolo 19, primo comma, seconda frase, dello Statuto.
56 Occorre esaminare, anzitutto, il quinto motivo di ricorso.
57 A sostegno di tale motivo, la Procura europea afferma che, nella presa di posizione impugnata, la Corte dei conti confonde la situazione delle persone sottoposte all’indagine con quella dei dodici funzionari, atteso che l’immunità prevista dal protocollo n. 7 copre i primi, ma non i secondi, che non godono di alcuna immunità particolare in diritto dell’Unione. Pertanto, secondo la Procura europea, in sostanza, l’audizione di tali dodici funzionari non poteva essere rifiutata per il motivo che ciò avrebbe comportato la violazione dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine, ma unicamente per il motivo che un interesse dell’Unione, ai sensi dell’articolo 19, primo comma, seconda frase, dello Statuto, ne giustificava il diniego, il che non è quanto avviene nel caso di specie.
58 La Corte dei conti contesta tale rigorosa distinzione operata dalla Procura europea tra la revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine e la revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari e ribadisce che, poiché l’immunità di tali persone non è stata revocata, la revoca del dovere di riservatezza di detti funzionari non inciderebbe sull’indagine, tenuto conto dei principi derivanti dalla sentenza del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969).
59 Inoltre, la Corte dei conti sostiene che, in ogni caso, l’interpretazione restrittiva della nozione di «interessi dell’Unione», quale proposta dalla Procura europea, non può essere accolta. Da un lato, ai punti 139 e 140 della sentenza del 23 marzo 2022, NV/eu-LISA (T‑661/20, EU:T:2022:154), il Tribunale avrebbe riconosciuto che il funzionamento e la reputazione di un’istituzione possono essere presi in considerazione nell’applicazione dell’articolo 19 dello Statuto. Dall’altro lato, dal momento che le condizioni necessarie per concedere la revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine non ricorrono, la revoca del dovere di riservatezza di dodici funzionari sarebbe contraria agli interessi dell’Unione.
60 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 13, paragrafo 2, prima frase, TUE prevede che ciascuna istituzione dell’Unione agisca nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione traduce il principio dell’equilibrio istituzionale, che caratterizza la struttura istituzionale dell’Unione, il quale implica che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. L’articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, TUE dispone, inoltre, che le istituzioni dell’Unione attuano tra loro una leale cooperazione [v., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2024, Commissione/Consiglio (Firma di accordi internazionali), C‑551/21, EU:C:2024:281, punti 62 e 63 e giurisprudenza citata].
61 Successivamente, in primo luogo, occorre constatare che, come risulta dai precedenti punti 45 e 52, il procuratore europeo delegato poteva presentare una richiesta di revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari, indipendentemente dalla questione se una decisione di rigetto della richiesta di revoca di immunità fosse già stata adottata o se tale richiesta fosse ancora pendente.
62 Ne consegue che la relazione tra la revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari, che non sono sottoposti all’indagine, e la revoca dell’immunità delle persone sottoposte a quest’ultima non è rilevante per valutare l’esistenza di un interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 19, primo comma, seconda frase, dello Statuto. Infatti, la richiesta di revoca del dovere di riservatezza riguarda unicamente i dodici funzionari, che potrebbero essere sentiti come testimoni dal procuratore delegato, ma non riguarda in alcun modo le persone sottoposte all’indagine.
63 Pertanto, la Corte dei conti non poteva limitarsi a constatare, in sostanza, che, dal momento che non aveva accolto la richiesta di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine, essa era anche legittimata a non accogliere la richiesta di revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari, basandosi sullo stesso ragionamento tratto, in particolare, dall’assenza di informazioni sufficienti per valutare un eventuale pregiudizio agli interessi dell’Unione.
64 Infatti, la Corte dei conti era tenuta a valutare, in modo autonomo, tale richiesta di revoca del dovere di riservatezza, alla luce dell’articolo 19, primo comma, seconda frase, dello Statuto, e tenendo conto del fatto che essa non riguardava le stesse persone, non perseguiva lo stesso obiettivo e non aveva le stesse conseguenze della richiesta di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine.
65 In secondo luogo, anche ammettendo che la relazione tra la revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari e quella dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine debba essere presa in considerazione, occorre rilevare che la motivazione contenuta nella presa di posizione impugnata, secondo cui la richiesta di revoca del dovere di riservatezza dei dodici funzionari costituirebbe un’elusione dell’assenza di revoca dell’immunità delle persone sottoposte all’indagine e sarebbe, per tale ragione, contraria agli interessi dell’Unione, viola la nozione di «interessi dell’Unione» di cui all’articolo 19, primo comma, seconda frase, dello Statuto.
66 Infatti, dalla formulazione restrittiva di tale disposizione risulta che gli «interessi dell’Unione», che possono giustificare un diniego di autorizzazione a deporre in giudizio su fatti connessi alla funzione devono necessariamente essere interessi di importanza rilevante e presentare un carattere essenziale per l’Unione (v. sentenza del 13 giugno 2002, Ferrer de Moncada/Commissione, T‑74/01, EU:T:2002:158, punto 58 e giurisprudenza citata; sentenza del 23 marzo 2022, NV/eu-LISA, T‑661/20, EU:T:2022:154, punto 142).
67 Pertanto, occorre constatare che l’interpretazione della nozione di «interessi dell’Unione» sulla quale la Corte dei conti fonda il suo diniego non è conforme alla lettura restrittiva stabilita dalla giurisprudenza di tale nozione. La Corte dei conti non poteva validamente sostenere che l’immunità di cui beneficiavano le persone sottoposte all’indagine corrispondeva a un’esigenza connessa alla salvaguardia di interessi essenziali dell’Unione che può giustificare il suo rifiuto di autorizzare i dodici funzionari a testimoniare nell’ambito di detta indagine.
68 Inoltre, se tale argomento della Corte dei conti dovesse essere accolto, ciò equivarrebbe a consentire a qualsiasi istituzione investita di una richiesta di revoca di immunità di valutare la qualificazione dei fatti oggetto di un’indagine e di determinare le condizioni alle quali la Procura europea è autorizzata a condurre tale indagine, il che avrebbe l’effetto di privare quest’ultima della possibilità di esercitare pienamente i poteri attribuitile dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.
69 Al contrario, è nell’interesse stesso dell’Unione consentire alla Procura europea, per tutto il corso dell’indagine, di raccogliere prove, anche mediante testimonianze di funzionari dell’Unione, affinché essa possa eventualmente decidere di archiviare quest’ultima.
70 Occorre aggiungere che l’argomento della Corte dei conti secondo cui l’interpretazione restrittiva della nozione di «interessi dell’Unione» proposta dalla Procura europea non possa essere accolta si basa su una lettura erronea della sentenza del 23 marzo 2022, NV/eu-LISA (T‑661/20, EU:T:2022:154).
71 Infatti, al punto 140 della sentenza del 23 marzo 2022, NV/eu-LISA (T‑661/20, EU:T:2022:154), il Tribunale si è limitato a constatare che l’articolo 19, primo comma, seconda frase, dello Statuto poteva includere il caso in cui un funzionario intendesse deporre in giudizio su fatti connessi a un rapporto conflittuale sul luogo di lavoro che non erano, per loro natura, coperti dal segreto professionale, ma che avrebbero potuto pregiudicare il funzionamento e la reputazione di un’istituzione. Esso non ha tuttavia ritenuto che un eventuale pregiudizio al funzionamento o alla reputazione di un’istituzione potesse costituire una giustificazione per rifiutare di revocare il dovere di riservatezza del funzionario in questione a titolo di tutela degli interessi dell’Unione.
72 Inoltre, è necessario constatare che, al punto 142 della sentenza del 23 marzo 2022, NV/eu-LISA (T‑661/20, EU:T:2022:154), il Tribunale ricorda che detta disposizione è oggetto di una formulazione restrittiva, in forza della quale gli «interessi dell’Unione» che possono giustificare un diniego di autorizzazione a deporre in giudizio su fatti connessi alla funzione devono necessariamente essere interessi di importanza rilevante e presentare un carattere essenziale per l’Unione.
73 Di conseguenza, si deve constatare che la presa di posizione impugnata viola la nozione di «interessi dell’Unione» che giustifica, ai sensi dell’articolo 19, primo comma, seconda frase, dello Statuto, il diniego di revoca del dovere di riservatezza di dodici funzionari.
74 Pertanto, occorre accogliere il quinto motivo di ricorso e annullare la presa di posizione impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso.
Sulle spese
75 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
76 Nel caso di specie, anche se la Corte dei conti è rimasta soccombente, la Procura europea non ha chiesto la condanna di quest’ultima alle spese. Occorre pertanto decidere che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione, a cinque giudici)
dichiara e statuisce:
1) La presa di posizione della Corte dei conti europea trasmessa con lettera del 9 dicembre 2024, recante rigetto della richiesta della Procura europea del 26 settembre 2024 volta ad ottenere la revoca del dovere di riservatezza di dodici funzionari dell’Unione europea che dovevano essere sentiti come testimoni nell’ambito di un’indagine, è annullata.
2) La Procura europea e la Corte dei conti si faranno carico ciascuna delle proprie spese.
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De Baere |
Svenningsen |
Mac Eochaidh |
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Meyer |
Jočienė |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2026.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.