SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
28 gennaio 2026 (*)
« Disegni e modelli dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato che rappresenta un dissodatore agricolo – Causa di nullità – Inosservanza dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002, nella versione precedente al regolamento (UE) 2024/2822 – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 del regolamento n. 6/2002 – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Assenza di un’impressione generale diversa »
Nella causa T‑54/25,
Maschio Gaspardo SpA, con sede in Campodarsego (Italia), rappresentata da B. Saguatti, avvocata,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Madara Agro Ltd, con sede in Choumen (Bulgaria), rappresentata da K. Manev, avvocato,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da E. Buttigieg, presidente, J. Schwarcz (relatore) e E. Tichy-Fisslberger, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Maschio Gaspardo SpA, chiede l’annullamento e, in sostanza, la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 novembre 2024 (procedimento R 2551/2023-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il 29 ottobre 2020 la Madara Agro Ltd, interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello dell’Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata dalla ricorrente il 10 novembre 2011, raffigurato nelle seguenti viste:
3 I prodotti nei quali il disegno o modello, di cui si chiedeva la dichiarazione di nullità, è destinato a essere incorporato rientravano nella classe 15-03 ai sensi dell’accordo di Locarno, dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Macchine agricole».
4 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli dell’Unione europea (GU 2002, L 3, pag. 1), nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU L, 2024/2822), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nella versione anteriore.
5 La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sull’assenza di novità e di carattere individuale del disegno o modello contestato, alla luce, in particolare, del disegno o modello anteriore della Dante Macchine (in prosieguo: il «modello D5»), di seguito raffigurato:
6 Il 4 gennaio 2022 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità, ritenendo, da un lato, che la divulgazione di diversi disegni o modelli anteriori, tra cui il modello D5, non fosse stata provata e, dall’altro, che i disegni o modelli anteriori la cui divulgazione era stata dimostrata, ossia i modelli D1 e D2, presentassero differenze rispetto al disegno o modello contestato che non erano insignificanti.
7 Il 1º marzo 2022 l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
8 Con decisione del 10 marzo 2023 (procedimento R 353/2022-3), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha rinviato il procedimento dinanzi a quest’ultima affinché proseguisse l’esame della domanda di dichiarazione di nullità tenendo conto del modello D5, la cui divulgazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, nella sua versione anteriore, era stata debitamente provata dall’interveniente.
9 Il 23 ottobre 2023 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità constatando, sulla base del modello D5, che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale e, pertanto, ha dichiarato la sua nullità.
10 Il 21 dicembre 2023 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO contro la decisione della divisione di annullamento.
11 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In primo luogo, essa ha rilevato che la ricorrente non contestava la divulgazione del modello D5 anteriore alla data di deposito del disegno o modello contestato per quanto riguarda l’immagine riprodotta al precedente punto 5. Per ragioni di economia procedurale, la commissione di ricorso ha quindi deciso di statuire sul ricorso unicamente rispetto al modello D5. In secondo luogo, anzitutto, la commissione di ricorso ha constatato che il settore interessato era quello delle macchine agricole e, più in particolare, quello dei dissodatori, e che l’utilizzatore informato era, nel caso di specie, una persona che aveva familiarità con tali prodotti e che ne conosceva le caratteristiche specifiche, che poteva effettuare un confronto diretto tra il modello D5 e il disegno o modello contestato e il cui livello di attenzione era relativamente elevato. Essa ha poi considerato, in sostanza, che, sebbene il margine di libertà dell’autore fosse, in una certa misura, limitato da esigenze funzionali, di sicurezza e di efficacia operativa, esso era abbastanza elevato per quanto riguarda la forma, le dimensioni e la disposizione delle varie componenti dei dissodatori. Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che i disegni o modelli in conflitto presentassero caratteristiche comuni significative, visivamente dominanti, e che le loro differenze fossero insufficienti a produrre impressioni generali diverse nell’utilizzatore informato. Essa ne ha concluso che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale e che la domanda di dichiarazione di nullità era fondata.
Conclusioni delle parti
12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata e conseguentemente respingere la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato;
– condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.
13 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall’EUIPO in caso di convocazione di un’udienza orale.
14 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– rigettare il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.
In diritto
Sulla ricevibilità delle immagini di dissodatori agricoli presentate per la prima volta nel ricorso
15 L’EUIPO eccepisce l’irricevibilità di quattro immagini di dissodatori agricoli contenute nel ricorso, in quanto sarebbero state prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale.
16 Dalla giurisprudenza risulta che un ricorso proposto dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Da tale disposizione discende che fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell’EUIPO non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Consegue del pari da tale disposizione che il Tribunale non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. La legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO deve essere, infatti, valutata alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui l’ha adottata [v. sentenze del 13 dicembre 2017, Delfin Wellness/EUIPO – Laher (Cabine a raggi infrarossi e saune), T‑114/16, non pubblicata, EU:T:2017:899, punto 27 e giurisprudenza citata, e del 30 giugno 2021, Framery/EUIPO – Smartblock (Costruzione trasportabile), T‑373/20, non pubblicata, EU:T:2021:400, punto 14 e giurisprudenza citata).
17 Nel caso di specie, la ricorrente ha riprodotto, per la prima volta nel ricorso, quattro immagini di dissodatori agricoli con menzione dei siti Internet dai quali tali immagini sono state estratte, al fine di corroborare le sue affermazioni relative al carattere funzionale di talune componenti dei dissodatori agricoli. Pertanto, tali immagini sono irricevibili e devono essere respinte in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 16.
Nel merito
18 La ricorrente deduce, in sostanza, un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, per il motivo che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso per l’assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato.
19 Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, nella sua versione precedente, un disegno o modello dell’Unione europea può essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di detto regolamento.
20 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, nella sua versione precedente, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale. In base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, si considera che un disegno o modello dell’Unione europea registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. L’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento precisa che nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello. Dal considerando 14 del suddetto regolamento emerge che, per valutare se un disegno o modello possieda un carattere individuale in relazione al patrimonio dei disegni o modelli, bisogna tenere conto della natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e, più in particolare, del comparto industriale cui appartiene.
21 La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello dell’Unione europea deriva, in sostanza, da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o a cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è in proporzione inversa, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 66 e giurisprudenza citata).
22 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha rilevato che il settore interessato dai disegni o modelli in conflitto era quello delle macchine agricole e, più in particolare, dei dissodatori agricoli, vale a dire delle macchine destinate a rompere e smuovere in profondità un terreno compatto mediante una serie di denti che penetrano nel suolo, senza rivoltarlo, per migliorarne la permeabilità e l’aerazione. Poiché le parti non hanno rimesso in discussione tale valutazione, occorre esaminare, nell’ordine, le valutazioni della commissione di ricorso, contestate dalla ricorrente, riguardanti l’utilizzatore informato, il margine di libertà dell’autore e il confronto delle impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in conflitto.
Sull’utilizzatore informato
23 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’utilizzatore informato fosse, nel caso di specie, una persona che aveva familiarità con i dissodatori agricoli, conosceva le loro caratteristiche specifiche e otteneva informazioni su detti prodotti recandosi a punti vendita e consultando siti Internet nonché i relativi cataloghi e che era in grado di effettuare un confronto diretto tra il disegno o modello contestato e il modello D5. Infine, essa ha ritenuto, in sostanza, che l’utilizzatore informato desse prova di un livello di attenzione relativamente elevato nell’uso dei prodotti in questione (v. punti da 35 a 40 della decisione impugnata).
24 La ricorrente non contesta la definizione di utilizzatore informato dei dissodatori accolta dalla commissione di ricorso. Tuttavia, essa ritiene che detta commissione abbia sottovalutato il suo livello di attenzione particolarmente elevato. A tal riguardo, essa sostiene che i dissodatori sono macchinari tecnici complessi destinati ad un uso professionale, che rappresentano un investimento significativo. Inoltre, essa sostiene, in sostanza, che l’utilizzatore informato è consapevole del fatto che i dissodatori presenti sul mercato sono caratterizzati dalla forma tradizionale degli elementi che lo compongono. Pertanto, l’utilizzatore informato esaminerebbe tali macchine sotto tutti gli aspetti con una cura e un’attenzione particolari, e rispetterebbe attentamente le loro caratteristiche tecniche, la loro robustezza strutturale e ciascuno dei loro dettagli costruttivi, al pari degli operatori del settore in occasione di fiere professionali. L’utilizzatore informato sarebbe quindi in grado di percepire variazioni rispetto alle forme abituali nel settore.
25 L’EUIPO e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente.
26 Secondo la giurisprudenza sulla nozione di «utilizzatore informato», da un lato, la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata, che si tratti di un utilizzatore finale o di un acquirente professionale, utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità alla finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato. Dall’altro, l’aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, tale utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un livello d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Tuttavia, questa circostanza non implica che l’utilizzatore informato sia in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest’ultimo da quelli che sono arbitrari [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 69 e giurisprudenza citata].
27 Per quanto attiene al livello di attenzione dell’utilizzatore informato, se è vero che quest’ultimo non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o lo specialista, come la persona competente in materia, in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i disegni o modelli in conflitto [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 70 e giurisprudenza citata].
28 Conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 26 e 27, si deve considerare che, anche se l’utilizzatore informato dei dissodatori agricoli dispone di un certo grado di conoscenza quanto ai diversi disegni o modelli esistenti nel settore considerato e dà prova di un livello di attenzione relativamente elevato e di una particolare diligenza quando li utilizza, egli non è neppure in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i disegni o modelli in conflitto.
29 Pertanto, sebbene l’acquisto di un dissodatore agricolo possa rappresentare un investimento significativo agli occhi dell’utilizzatore informato, tale circostanza non può giustificare il livello di attenzione «particolarmente elevato» asserito dalla ricorrente, il quale tenderebbe ad assimilare l’utilizzatore informato a un esperto dei prodotti in questione dotato di conoscenze tecniche approfondite.
30 Infine, la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui, in sostanza, le componenti dei dissodatori agricoli sarebbero caratterizzate da forme abituali e, pertanto, l’utilizzatore informato sarebbe in grado di percepire qualsiasi variazione rispetto a tali forme, non rientra nel fatto notorio. Inoltre, al fine di dimostrare l’esistenza di tali forme abituali, la ricorrente invoca i disegni o modelli da D1 a D6 prodotti dall’interveniente dinanzi agli organi dell’EUIPO. A tal riguardo, occorre ricordare che, nella decisione del 4 gennaio 2022 menzionata al precedente punto 6, la divisione di annullamento aveva ritenuto che solo i modelli D1 e D2 fossero stati oggetto di divulgazione (v. punto 8 della decisione impugnata) e che, nella decisione del 10 marzo 2023, la commissione di ricorso ha altresì riconosciuto la divulgazione del modello D5 (v. punto 8 supra). Orbene, tre disegni o modelli di dissodatori sono evidentemente insufficienti a dimostrare la standardizzazione delle forme delle componenti dei dissodatori agricoli asserita dalla ricorrente.
31 Ne consegue che la censura della ricorrente, relativa al livello di attenzione «particolarmente elevato» dell’utilizzatore informato dei prodotti di cui trattasi, è infondata e deve essere respinta.
Sul margine di libertà dell’autore
32 Al punto 46 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, al pari della divisione di annullamento, che il margine di libertà dell’autore delle macchine agricole di cui trattasi, sebbene in parte limitato da esigenze funzionali, di sicurezza e di efficacia operativa, fosse abbastanza elevato relativamente alla forma, alle dimensioni e alla disposizione delle varie componenti, potendo queste ultime essere configurate in modo da influenzare l’estetica complessiva del dissodatore, senza comprometterne la funzionalità.
33 La ricorrente contesta la fondatezza di tale conclusione. Da un lato, essa sostiene che, nel caso di specie, il margine di libertà dell’autore è limitato da forti vincoli che influenzano le scelte progettuali dei prodotti di cui trattasi. Dall’altro, essa contesta alla commissione di ricorso di aver erroneamente interpretato un passaggio della sua memoria che espone i motivi del ricorso dinanzi ad essa proposto nel senso del riconoscimento di un elevato margine di libertà dell’autore.
34 L’EUIPO e l’interveniente contestano l’argomento della ricorrente.
35 Secondo la giurisprudenza, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a diversi disegni o modelli applicati al prodotto interessato [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 74 e giurisprudenza citata].
36 La libertà dell’autore non può essere molto elevata quando, per poter svolgere correttamente la sua funzione, un oggetto deve presentare determinate caratteristiche tecniche [v. sentenza del 23 luglio 2025, EveMotion/EUIPO – WMK Trading (Pavillon), T‑54/24, non pubblicata, EU:T:2025:753, punto 27 e giurisprudenza citata).
37 Per contro, il margine di libertà dell’autore è considerato come elevato o molto elevato dal giudice dell’Unione quando è possibile immaginare diverse configurazioni per lo stesso prodotto, quando il prodotto può essere realizzato in grande varietà di forme, di colori o di materiali, quando la descrizione del prodotto risulta molto ampia, non comportando nessuna precisazione sul proprio tipo o sulla propria funzionalità, o ancora quando i vincoli di natura funzionale che riguardano la presenza di determinati elementi essenziali non possono influire, in maniera significativa, sulla forma e l’aspetto generale del prodotto, poiché esso può rivestire diverse forme e essere sistemato in varie maniere [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 79 e giurisprudenza citata].
38 L’influenza del fattore collegato alla libertà dell’autore sul carattere individuale varia in funzione di una regola di proporzionalità inversa. Infatti, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Viceversa, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto per produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. In altri termini, un grado elevato di libertà dell’autore rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli senza significative differenze producono una stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato non presenta carattere individuale. Al contrario, un tenue grado di libertà dell’autore favorisce la conclusione secondo la quale le differenze sufficientemente marcate tra i disegni o modelli producono un’impressione generale dissimile sull’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato presenta un carattere individuale [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 76 e giurisprudenza citata].
39 In primo luogo, la ricorrente invoca diversi vincoli che limitano, a suo avviso, la libertà dell’autore dei dissodatori agricoli, quali la disposizione delle travi longitudinali e delle colonne piastriformi, che conferirebbe al telaio una struttura rigida e, allo stesso tempo, leggera e solida, la curvatura delle colonne dirette ad evitare l’accumulo del terreno, la disposizione e la forma dei denti, il cui schema ottimizzerebbe l’efficienza di lavorazione del terreno, la forma della struttura di supporto, che ottimizzerebbe la distribuzione degli sforzi, e la presenza di un attacco a tre punti per il collegamento ad un trattore.
40 Orbene, da un lato, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito la prova dell’esistenza di un qualsivoglia vincolo regolamentare o tecnico che imponga una forma o dimensioni particolari alle varie componenti dei dissodatori agricoli menzionati al precedente punto 39.
41 Dall’altro lato, la ricorrente non ha dimostrato che i vincoli funzionali da essa invocati influiscano in modo significativo sulla forma e sull’apparenza globale dei dissodatori agricoli. A tal riguardo, occorre rilevare che le immagini dei modelli di dissodatori riprodotte nel ricorso non possono essere sufficienti a dimostrare la natura esclusivamente funzionale delle caratteristiche comuni dei disegni o modelli in conflitto. Inoltre, occorre rilevare, al pari dell’EUIPO, che il brevetto per «reversible tool» di un dente di dissodatore prodotto dall’interveniente dinanzi agli organi dell’EUIPO è parimenti insufficiente al riguardo, poiché riguarda un solo dente della parte inferiore della macchina agricola in questione e non la curvatura delle colonne, le travi disposte a differenti altezze, il telaio a proporzioni simili e la disposizione di questi stessi elementi.
42 Del resto, nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, la ricorrente stessa ha riconosciuto che l’autore beneficiava di una certa libertà per determinare la forma e la posizione delle colonne e delle travi. Inoltre, essa ha implicitamente, ma necessariamente, ammesso la libertà dell’autore quanto alla forma dell’estensione anteriore del telaio volto a realizzare l’usuale attacco a tre punti, in quanto ha rilevato che tale forma era «standard» nel modello D5 mentre era caratterizzata dallo stesso andamento sinusoidale della sua struttura portante nel disegno o modello contestato.
43 Ne consegue che, se è vero che, nel caso di specie, la libertà dell’autore è parzialmente limitata a causa delle esigenze funzionali, di sicurezza e di efficacia operativa sottese alla concezione dei dissodatori agricoli, le forme che rivestono gli elementi strutturali come le colonne, le travi e i denti, nonché la loro disposizione, possono essere oggetto di scelte che ne modificano l’aspetto.
44 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha potuto giustamente constatare che il margine di libertà dell’autore era piuttosto elevato.
45 In secondo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver erroneamente interpretato, al punto 45 della decisione impugnata, il primo paragrafo della pagina 13 della memoria contenente i motivi del ricorso del 22 febbraio 2024 come un’ammissione di un elevato margine di libertà dell’autore. In realtà, in quel passaggio, essa si sarebbe limitata a rilevare l’esistenza di una libertà di design circoscritta ad alcuni elementi specifici della macchina, senza con ciò certamente sostenere la sussistenza di un margine di libertà generalmente elevato nella scelta delle linee e forme di un dissodatore.
46 A tal riguardo, occorre rilevare che, nel paragrafo contestato della memoria contenente i motivi del ricorso del 22 febbraio 2024, la ricorrente aveva imputato alla divisione di annullamento di aver ritenuto che l’impressione generale suscitata da ciascuno dei disegni o modelli in conflitto fosse determinata dalla presenza di forme rese necessarie dalla funzione del disegno o modello, trascurando al contempo le forme sulle quali l’autore disponeva di un reale margine di libertà, vale a dire la parte superiore delle colonne, le parti anteriori e posteriori della macchina e il carattere ripetitivo delle forme.
47 Al punto 45 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ne ha dedotto che, in tal modo, la ricorrente aveva ammesso un elevato margine di libertà per quanto riguarda il disegno di parti dei dissodatori.
48 Poiché tale conclusione è priva di errori di valutazione, la censura della ricorrente, relativa all’erronea interpretazione di un passaggio della memoria che espone i motivi del ricorso del 22 febbraio 2024, non è fondata e deve essere respinta.
49 In considerazione di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che la valutazione della commissione di ricorso relativa al margine piuttosto elevato di libertà dell’autore sia viziata da un errore di valutazione.
Sul confronto delle impressioni generali
50 Nella decisione impugnata, dopo aver escluso dal confronto delle impressioni generali gli elementi del modello D5 che non erano rivendicati nel disegno o modello contestato, la commissione di ricorso ha osservato che i disegni o modelli in conflitto presentavano caratteristiche comuni significative, visivamente dominanti e determinanti per le impressioni generali che producevano sull’utilizzatore informato, vale a dire la simile curvatura a semicerchio delle colonne, le quali contribuivano in modo decisivo all’apparenza globale dei dissodatori; due file di travi, disposte ad altezze diverse, creando un profilo stratificato; le proporzioni simili del telaio; la forma e la disposizione pressoché identica dei denti, che rispettano le stesse proporzioni e distanze. Inoltre, essa ha ritenuto che gli elementi strutturali dei disegni o modelli in conflitto, quali le colonne, le travi e i denti, fossero posizionati e disposti allo stesso modo. Inoltre, essa ha considerato che, tenuto conto della libertà piuttosto elevata dell’autore, le differenze tra i disegni o modelli in conflitto fossero insufficienti a produrre impressioni generali diverse nell’utilizzatore informato, nonostante il suo livello di attenzione relativamente elevato. Pertanto, la commissione di ricorso ha concluso che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da ciascuno dei disegni o modelli in conflitto non differiva in modo significativo.
51 La ricorrente si oppone a questa conclusione. Anzitutto, essa imputa alla commissione di ricorso di aver effettuato un confronto incompleto delle impressioni generali, dal momento che essa avrebbe tenuto conto dell’unica vista bidimensionale del modello D5. Essa contesta poi alla commissione di ricorso di non aver correttamente identificato l’elemento cruciale del disegno o modello contestato che determinerebbe il suo carattere individuale e che lo distinguerebbe dal modello D5, vale a dire la forma ondulata delle colonne e delle porzioni di connessione posteriore ed anteriore, la quale produrrebbe l’impressione di una linea sinusoidale continua che attraversa l’intera struttura del telaio. La commissione di ricorso avrebbe quindi trascurato tale elemento ai fini del confronto delle impressioni generali. Inoltre, essa non avrebbe tenuto conto delle differenze derivanti dalla presenza, nel disegno o modello contestato, della porzione di connessione anteriore e dell’alternanza di colonne di forme diverse. Infine, in sostanza, essa sostiene che la commissione di ricorso ha attribuito un’importanza eccessiva a caratteristiche comuni che l’utilizzatore informato riconoscerebbe come abituali nel settore e che sarebbero dettate da esigenze funzionali.
52 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
53 Secondo una giurisprudenza costante, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma tenendo conto delle differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenze del 17 maggio 2018, Basil/EUIPO – Artex (Cestini per biciclette), T‑760/16, EU:T:2018:277, punto 77, e del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 83 e giurisprudenza citata).
54 La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente tra l’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico precedentemente, e non rispetto ad una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori. Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate nel disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione. Tale confronto deve riguardare i disegni o modelli quali registrati, senza che si possa esigere dal richiedente la dichiarazione di nullità una rappresentazione grafica del disegno o modello invocato, paragonabile alla rappresentazione che figura nella domanda di registrazione del disegno o modello contestato [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 84 e giurisprudenza citata].
55 Nel caso di specie, i disegni o modelli da confrontare sono i seguenti:
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Disegno o modello anteriore D5 |
Disegno o modello contestato |
56 In primo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui l’unica vista bidimensionale del modello D5 ha impedito alla commissione di ricorso di effettuare un confronto completo tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in conflitto, occorre ricordare che il regolamento n. 6/2002, nella sua versione anteriore, non dispone che, per la valutazione del carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, la raffigurazione grafica di un disegno o modello di cui si chiede la registrazione, né quella di un disegno o modello già divulgato al pubblico, contenga immagini che riproducono lo strumento in questione in tutte le posizioni possibili, a condizione che tale raffigurazione grafica consenta di identificare la forma e le caratteristiche del disegno o modello [v. sentenza del 29 aprile 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Strumento per intagliare il legno), T‑73/19, non pubblicata, EU:T:2020:157, punto 42 e giurisprudenza citata].
57 Nel caso di specie, il modello D5, che consiste in un’unica vista bidimensionale, consente di individuare chiaramente le caratteristiche pertinenti di quest’ultimo, che contribuiscono in modo decisivo all’apparenza globale dei dissodatori agricoli, vale a dire colonne che presentano una curvatura semicircolare che sostengono lateralmente due file di travi disposte ad altezze diverse in modo da creare un profilo stratificato, un telaio e dei denti. Inoltre, la forma, le proporzioni e la disposizione di ciascuno degli elementi summenzionati risultano in modo sufficientemente chiaro dal modello D5.
58 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, il disegno o modello contestato sarebbe la sintesi degli elementi rappresentati nelle quattro immagini riprodotte al precedente punto 2, le quali rivelano caratteristiche che non sono visibili nel modello D5.
59 A tal riguardo, da un lato, è giocoforza constatare che, a sostegno di tale argomento, la ricorrente si limita a menzionare le «estensioni» anteriori e posteriori che prolungherebbero il profilo ad arco del telaio e la cui funzione sarebbe di collegare il dissodatore a un trattore e a dischi, a rulli o ad altri strumenti di lavoro, che sarebbero presenti nel disegno o modello contestato, ma totalmente assenti o non visibili nel modello D5. Orbene, sebbene dette «estensioni» emergano con sufficiente chiarezza dalla vista 1.3 del disegno o modello contestato, ciò non avviene nel caso delle viste 1.1, 1.2 e 1.4 riprodotte al precedente punto 2.
60 Dall’altro lato, occorre rilevare che, nel modello D5, le colonne di raccordo sono visibili nella parte anteriore del dissodatore.
61 Pertanto, sebbene il modello D5 non mostri i punti di raccordo nella parte posteriore del dissodatore, tale circostanza non impedisce che il suo aspetto sia distinguibile e che sia identificato in modo chiaro e privo di ambiguità al fine di procedere alla valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato rispetto a quest’ultimo.
62 Pertanto, la censura della ricorrente relativa ad un confronto incompleto delle impressioni generali è infondata e deve essere respinta.
63 In secondo luogo, si deve constatare, al pari della commissione di ricorso, che i disegni o modelli in conflitto condividono diverse caratteristiche essenziali comuni che dominano le loro impressioni complessive, vale a dire colonne che presentano una curvatura semicircolare che sostengono lateralmente due file di travi disposte ad altezze diverse, in modo da creare un profilo stratificato, un telaio e denti (v. punti da 53 a 56 della decisione impugnata). Inoltre, nei disegni o modelli in conflitto, da un lato, la posizione e la disposizione dei summenzionati elementi strutturali è la stessa e, dall’altro, la forma dei denti e la curvatura a semicerchio delle colonne sono molto simili.
64 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la somiglianza che riguarda le caratteristiche comuni ai disegni o modelli in conflitto che rispondono a esigenze funzionali o di standardizzazione, quali la curvatura delle colonne, la disposizione delle travi nonché la forma e la disposizione dei denti, è irrilevante ai fini della valutazione dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da ciascuno dei disegni o modelli in conflitto, esso deve essere respinto per i motivi esposti ai precedenti punti 40 e 41. Inoltre, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui l’utilizzatore informato attribuisce scarsa rilevanza agli elementi summenzionati, i quali sarebbero banali e comuni a tutti gli esempi di dissodatori agricoli, dato che una siffatta standardizzazione non è stata dimostrata nel caso di specie (v. punto 30 supra).
65 In terzo luogo, per quanto riguarda le differenze tra i disegni o modelli in conflitto, anzitutto, la ricorrente invoca la forma ondulata delle colonne e delle parti di raccordo anteriore e posteriore del disegno o modello contestato, la quale produrrebbe l’impressione di una linea sinusoidale continua che attraversa l’intera struttura del telaio. Secondo la ricorrente, si tratta di un elemento cruciale del disegno o modello contestato, che lo distingue dal modello D5 e che sarebbe stato trascurato dalla commissione di ricorso.
66 A tal riguardo, è giocoforza constatare che, ritenendo, ai punti 53 e 54 della decisione impugnata, che la curvatura a semicerchio delle colonne fosse un elemento visivamente dominante e determinante per l’impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli in conflitto e che le colonne in questione contribuissero parimenti in modo decisivo all’apparenza globale dei dissodatori, la commissione di ricorso ha necessariamente tenuto conto, ai fini della valutazione delle impressioni generali, della forma particolare delle colonne del disegno o modello contestato. Inoltre, occorre osservare che la ricorrente si basa esclusivamente sulla vista 1.3 per dimostrare l’esistenza della linea sinusoidale che, a suo avviso, caratterizzerebbe il disegno o modello contestato. Orbene, si deve considerare che una siffatta linea sinusoidale non risulta in modo evidente dalla vista 1.3 e che essa è totalmente assente dalle altre tre vedute del disegno o modello contestato riprodotte al precedente punto 2. Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione non tenendo conto, ai fini del confronto delle impressioni globali, dell’asserita linea sinusoidale dedotta dalla ricorrente.
67 Sotto un secondo profilo, la ricorrente imputa alla commissione di ricorso, in sostanza, di aver ignorato diversi elementi del disegno o modello contestato che lo differenzierebbero dal disegno o modello anteriore, quali l’andamento sinusoidale che caratterizzerebbe la porzione di connessione anteriore, l’alternanza di colonne di forma diversa, la porzione centrale del bordo superiore delle colonne laterali che si sovrapporrebbe perfettamente alla porzione centrale del bordo superiore delle colonne centrali, nonché la continuità del bordo superiore rispetto alle «estensioni» anteriore e posteriore, la quale deriverebbe dal fatto che la prosecuzione posteriore del bordo superiore delle colonne laterali e la prosecuzione anteriore del bordo superiore delle colonne centrali sarebbero entrambe tangenti, così raccordandosi, alla porzione centrale del bordo superiore delle colonne nei rispettivi punti di raccordo.
68 A tal riguardo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, è giocoforza constatare che la commissione di ricorso non ha ignorato le caratteristiche del disegno o modello contestato menzionate al precedente punto 67. Infatti, ai punti 57 e 58 della decisione impugnata, essa ha riconosciuto l’esistenza delle differenze tra i disegni o modelli in conflitto evidenziate dalla ricorrente, ricordate in particolare ai punti 15 e 17 della decisione impugnata, ma ha ritenuto che esse fossero insufficienti a produrre impressioni generali diverse nell’utilizzatore informato. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto argomenti concreti idonei a rimettere in discussione tale valutazione per quanto riguarda, in particolare, le differenze da essa invocate derivanti dalla presenza, nel disegno o modello contestato, del movimento sinusoidale che caratterizzerebbe la parte di raccordo anteriore e dell’alternanza di colonne di forme diverse.
69 Inoltre, al punto 61 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ricordato che l’utilizzatore informato non osservava nel dettaglio le differenze minime che potevano esistere tra i disegni o modelli in conflitto. Ebbene, occorre considerare che le differenze tra i disegni o modelli in conflitto derivanti dalla presenza, nel disegno o modello contestato, della sovrapposizione della parte centrale del bordo superiore delle colonne laterali alla parte centrale del bordo superiore delle colonne centrali, nonché dalla continuità del bordo superiore rispetto ai collegamenti anteriori e posteriori, asseriti dalla ricorrente, che risultano unicamente dalla vista 1.3 del disegno o modello contestato, appaiono minime quando quest’ultimo è valutato nel suo complesso e, pertanto, non saranno probabilmente percepite dall’utilizzatore informato (v. punto 27 supra).
70 Sotto un terzo profilo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia viziata da una contraddizione, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ammesso l’esistenza di differenze non insignificanti tra i disegni o modelli in conflitto, come la forma più squadrata delle colonne del modello D5, ma avrebbe concluso che tali differenze erano insufficienti a produrre impressioni generali diverse.
71 A tal riguardo, occorre ricordare che, in applicazione della giurisprudenza di cui al precedente punto 53, l’impressione generale di differenza, o di «déjà vu», prodotta da un disegno o modello rispetto a un disegno o modello anteriore non può derivare da differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non siano sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso non è incorsa in contraddizione nel suo ragionamento constatando, da un lato, che le differenze tra i disegni o modelli in conflitto invocate dalla ricorrente riguardavano, in sostanza, dettagli che non potevano essere considerati insignificanti, come la forma più squadrata delle colonne del modello D5 (v. punto 57 della decisione impugnata), e, dall’altro, che tali differenze erano insufficienti a produrre impressioni generali diverse sull’utilizzatore informato (v. punto 58 della decisione impugnata).
72 Inoltre, si deve considerare che, nel caso di specie, le differenze menzionate ai precedenti punti da 67 a 69 nonché la forma più squadrata delle colonne del modello D5 non consentono di escludere l’impressione di somiglianza tra i disegni e modelli in conflitto risultante, in particolare, dalla curvatura a semicerchio delle colonne e dalla disposizione dei rispettivi elementi strutturali.
73 Pertanto, è giocoforza concludere, al pari della commissione di ricorso, che, tenuto conto del grado piuttosto elevato di libertà dell’autore del disegno o modello contestato, le differenze tra i disegni o modelli in conflitto, debitamente constatate da detta commissione, non sono sufficienti a produrre impressioni generali diverse sull’utilizzatore informato e ad escludere l’impressione di «déjà vu», dal punto di vista di tale utilizzatore, che produce il disegno e modello contestato rispetto al modello D5.
74 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo unico della ricorrente, nonché, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità della domanda di riforma contenuta, in sostanza, nella seconda parte del primo capo delle conclusioni della ricorrente, diretta a che il Tribunale respinga la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato.
Sulle spese
75 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
76 Nel caso di specie, sebbene la ricorrente sia rimasta soccombente, l’EUIPO ha chiesto la condanna alle spese di quest’ultima solo per il caso di convocazione ad un’udienza. In assenza di udienza, occorre dunque disporre che l’EUIPO si faccia carico delle proprie spese.
77 Poiché l’interveniente ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, quest’ultima deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’interveniente a titolo del presente ricorso.
78 Infine, per quanto riguarda la domanda dell’interveniente di condannare la ricorrente alle spese relative al procedimento dinanzi all’EUIPO, è sufficiente rilevare che la presente sentenza respinge il ricorso diretto contro la decisione impugnata e che, pertanto, è il dispositivo di quest’ultima che continua a regolare le spese di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX), T‑310/20, non pubblicata, EU:T:2021:227, punto 45].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Maschio Gaspardo SpA si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Madara Agro Ltd.
3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
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Buttigieg |
Schwarcz |
Tichy-Fisslberger |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 gennaio 2026.
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Il cancelliere |
Il presidente |
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V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Lingua processuale: l’italiano.