ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)
2 aprile 2025 (*)
« Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Impugnazione non ammessa »
Nella causa C‑34/25 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 gennaio 2025,
Jacob Cohen Company SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da L. Trevisan, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni),
composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, N. Jääskinen e A. Arabadjiev (relatore), giudici,
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la proposta del giudice relatore e sentita l’avvocata generale J. Kokott,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione la Jacob Cohen Company SpA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 novembre 2024, Jacob Cohen Company/EUIPO – Giada (613) (T‑1159/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:852), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 ottobre 2023 (procedimento R 1439/2022-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Jacob Cohen Company e la Giada SpA.
Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione
2 A norma dell’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.
3 Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
4 Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.
5 Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.
Argomenti della ricorrente
6 A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, la ricorrente afferma che la sua impugnazione solleva questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.
7 Al riguardo la ricorrente sostiene, in primo luogo, che esiste un potenziale conflitto giurisprudenziale quanto al valore dell’indicazione del territorio rilevante nell’atto di opposizione per i marchi non registrati, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), tra la sentenza del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA) (da T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77) e la sentenza del 24 ottobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR) (T‑261/17, EU:T:2018:710), su cui si basa la sentenza impugnata.
8 In secondo luogo la ricorrente considera opportuno, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento, che la Corte precisi il valore della casella riguardante l’indicazione del territorio nel modulo di opposizione contenuto, all’epoca, nel sito dell’EUIPO e afferma che la Corte dovrebbe dichiarare che la modifica di detto modulo non può comportare una disparità di trattamento a suo svantaggio.
9 In terzo e ultimo luogo, essa ritiene necessario che la Corte precisi che la fattispecie disciplinata dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 è imperniata sulla slealtà del deposito, da parte dell’agente o del rappresentante, del segno del proprio mandante, cosicché si può attribuire un valore meramente secondario al grado di validità del segno di cui trattasi. Ad avviso della ricorrente, la Corte deve quindi confermare che detta disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui il soggetto di cui il dichiarante è agente o rappresentante non abbia ancora acquisito un diritto di marchio sul marchio anteriore.
Giudizio della Corte
10 Occorre anzitutto rammentare, a tal riguardo, che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza dell’11 luglio 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, punto 18 e giurisprudenza citata).
11 Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanza dell’11 luglio 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, punto 19 e giurisprudenza citata).
12 Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio invocato. Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in che cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in che cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza dell’11 luglio 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, punto 20 e giurisprudenza citata).
13 Infatti, una domanda di ammissione dell’impugnazione che non contenga gli elementi enunciati al punto precedente non può, a priori, essere idonea a dimostrare che l’impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione che giustifichi la sua ammissione (ordinanza dell’8 maggio 2024, Wyrębski/QC e a., C‑689/23 P, EU:C:2024:397, punto 21 e giurisprudenza citata).
14 Nel caso di specie, si deve osservare che la domanda di ammissione dell’impugnazione, in primo luogo, non enuncia i motivi sui quali l’impugnazione si fonda; in secondo luogo, non espone in maniera specifica le ragioni per le quali le questioni sollevate nell’argomentazione riassunta ai punti da 7 a 9 della presente ordinanza sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in terzo luogo, non individua i punti della sentenza impugnata che intende mettere in discussione; in quarto luogo, non espone in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale e, in quinto luogo, non indica in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza impugnata.
15 Si deve pertanto rilevare che la ricorrente non ha soddisfatto l’insieme dei requisiti menzionati al punto 12 della presente ordinanza.
16 Stanti tali circostanze, si deve constatare che la domanda presentata dalla ricorrente non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
17 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare inammissibile l’impugnazione.
Sulle spese
18 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.
19 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione all’altra parte del procedimento e, di conseguenza, prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, occorre decidere che la ricorrente si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede:
1) L’impugnazione non è ammessa.
2) La Jacob Cohen Company SpA si fa carico delle proprie spese.
Lussemburgo, 2 aprile 2025
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Il cancelliere |
Il presidente della sezione ammissione delle impugnazioni |
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A. Calot Escobar |
T. von Danwitz |
* Lingua processuale: l’italiano