SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

30 aprile 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Addendum a un contratto di mutuo ipotecario – Conseguenze della nullità di tale addendum sulla validità di tale contratto – Principi di effettività e di proporzionalità – Effetto dissuasivo – Condizioni per la sussistenza del contratto – Obblighi del giudice nazionale»

Nella causa C‑246/25 [Hańczynek] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 31 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 1o aprile 2025, nel procedimento

AS

contro

BNP Paribas Bank Polska S.A.,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente di sezione, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per AS, da K. Pilawska e A. Zorski, adwokaci;

per la BNP Paribas Bank Polska S.A., da T. Spyra, P. Węc, radcowie prawni, e D. Wróbel, adwokat;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da P. Kienapfel e A. Szmytkowska, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché dei principi di effettività e di proporzionalità.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AS e la BNP Paribas Bank Polska S.A. (in prosieguo: la «BNP Paribas») in merito alle conseguenze del carattere abusivo di talune clausole di un addendum a un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra AS e il predecessore legale della BNP Paribas.

Contesto normativo

Direttiva 93/13

3

Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

«considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4

L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

5

L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco

6

Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U., n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»):

«Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico debbano essere sostituite da pertinenti disposizioni di legge».

7

Ai sensi dell’articolo 3851 del codice civile:

«1.   Le clausole dei contratti stipulati con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausole illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

2.   Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti».

8

L’articolo 3852 del codice civile prevede quanto segue:

«La compatibilità delle clausole contrattuali con il buon costume è valutata in relazione alla situazione sussistente al momento della conclusione di tale contratto, tenendo conto del suo contenuto, delle circostanze che accompagnano la sua conclusione e degli altri contratti connessi al contratto medesimo in cui figurano le clausole oggetto di una tale valutazione».

9

Ai sensi dell’articolo 506, paragrafo 1, del codice civile, se, al fine di estinguere un’obbligazione, il debitore si impegna, con il consenso del creditore, ad adempiere una prestazione diversa oppure anche la medesima prestazione, ma in forza di un diverso titolo giuridico, l’obbligazione preesistente si estingue.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

Il 3 gennaio 2007 AS ha stipulato con il predecessore legale della BNP Paribas un contratto di mutuo ipotecario dell’importo di 415144,09 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 97000), destinato a finanziare la costruzione di un bene immobile, con durata fino al 20 dicembre 2021. Il tasso di interesse era fissato in tale contratto al 4,7%, sulla base del tasso di riferimento WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate 3-month, tasso interbancario offerto sulla piazza di Varsavia a 3 mesi), maggiorato del margine della banca interessata.

11

Il 20 febbraio 2008 le parti di detto contratto hanno sottoscritto un addendum a quest’ultimo, in forza del quale l’importo del mutuo da rimborsare è stato aumentato a un importo di PLN 465144,09 (circa EUR 108700).

12

Il 20 marzo 2008 tali parti hanno sottoscritto un secondo addendum al medesimo contratto (in prosieguo: il «secondo addendum»). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del secondo addendum, l’importo del mutuo da rimborsare è stato convertito in franchi svizzeri (CHF). L’articolo 2 del secondo addendum precisava che il tasso d’interesse di tale mutuo era determinato sulla base dell’indice di riferimento Libor 6M (London Interbank Offered Rate 6-month, tasso interbancario offerto sulla piazza di Londra a 6 mesi), maggiorato del margine della banca interessata. In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del secondo addendum, detto mutuo era rimborsabile in PLN, mentre gli importi delle rate mensili di rimborso erano calcolati applicando il tasso di vendita di tale valuta in vigore in tale banca alla data del rimborso della rata mensile interessata. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, del secondo addendum prevedeva che gli interessi, le spese e le commissioni fossero calcolati nella valuta del mutuo e dovessero essere rimborsati in PLN applicando il tasso di cambio di vendita di tale valuta in vigore presso detta banca alla data di tale rimborso. L’articolo 3, paragrafo 5, del secondo addendum indicava che il mutuatario era stato informato dell’assunzione del rischio di cambio a suo carico. Infine, l’articolo 5 del secondo addendum fissava una nuova scadenza del medesimo mutuo al 20 dicembre 2026.

13

Le parti del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi nel procedimento principale hanno stipulato un terzo addendum a quest’ultimo, il 13 febbraio 2015, ai sensi del quale ad AS è stato riconosciuto il diritto di versare le rate mensili di rimborso direttamente in franchi svizzeri.

14

Dopo aver rimborsato PLN 350088,07 e CHF 83920,95 (circa EUR 171800 in totale), il 25 novembre 2022 AS ha adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, con un ricorso diretto, in via principale, a far accertare la nullità delle clausole di indicizzazione stipulate nel secondo addendum e, in subordine, a ottenere, in particolare, la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi nel procedimento principale nella sua interezza.

15

Il giudice del rinvio ritiene che le clausole di cui agli articoli 1 e 3 del secondo addendum siano abusive, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in quanto fanno gravare il rischio di cambio interamente sul mutuatario. Inoltre, esso indica che il secondo addendum non può sussistere senza tali clausole.

16

Tale giudice rileva che, secondo la giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), la nullità di un addendum a un contratto di mutuo ipotecario ha l’effetto di ripristinare clausole iniziali di tale contratto che sono state oggetto di una modifica mediante tale addendum, senza che la validità di detto contratto sia messa in discussione.

17

Pertanto, la dichiarazione di nullità del solo addendum derivante dal carattere abusivo delle sue clausole sarebbe sufficiente per realizzare l’obiettivo di tutela dei consumatori, quale risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, poiché il consumatore interessato non sarebbe più vincolato da tali clausole. In ogni caso, la nullità del contratto nel suo complesso come conseguenza di tale dichiarazione sarebbe sproporzionata rispetto al conseguimento di tale obiettivo.

18

Ciò premesso, il giudice del rinvio rileva i rischi che il ripristino delle clausole del contratto iniziale comporta per quanto riguarda l’effetto dissuasivo che la soppressione delle clausole abusive dovrebbe avere sul comportamento dei professionisti. Da un lato, un professionista non sarebbe penalizzato per l’utilizzo di clausole abusive, potendo addirittura, in talune circostanze, trarre profitto dalla sostituzione delle clausole abusive con le clausole del contratto iniziale. Dall’altro, la nullità del contratto nel suo complesso comporterebbe conseguenze economiche favorevoli per il consumatore interessato, in particolare quando il credito del mutuante è prescritto.

19

A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se la dichiarazione della nullità del contratto possa essere giustificata qualora essa derivi solo da una valutazione economica di natura quantitativa dei vantaggi che il consumatore interessato trae da tale nullità.

20

In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nonché i principi di effettività e di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale secondo la quale, qualora un addendum a un contratto contenga clausole illecite che ne determinano la nullità, tale addendum deve essere considerato come mai stipulato, mentre il contratto deve essere ritenuto vincolante, sin dall’inizio, nella sua versione originaria».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché i principi di effettività e di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale in forza della quale la dichiarazione della nullità di un addendum a un contratto di mutuo ipotecario, concluso tra un professionista e un consumatore, a causa della presenza di clausole abusive, ha come effetto il ripristino delle clausole iniziali di detto contratto che tale addendum era inteso a sostituire.

Sulla ricevibilità

22

La BNP Paribas sostiene che la questione sollevata è irricevibile, in quanto la soluzione della controversia principale dipende dalla sola applicazione delle disposizioni del diritto polacco.

23

A tal riguardo, non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, interpretare e applicare il diritto nazionale, compito che incombe esclusivamente al giudice del rinvio (sentenza del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a., C‑331/21, EU:C:2023:812, punto 40 e giurisprudenza citata).

24

Ciò posto, il procedimento previsto da tale articolo costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata).

25

Orbene, se l’articolo 6, paragrafo 1, prima parte di frase, della direttiva 93/13 precisa che gli Stati membri prevedono che le clausole abusive non vincolano il consumatore «alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali», l’inquadramento da parte del diritto nazionale della tutela garantita da tale direttiva ai consumatori non può tuttavia modificare la portata e, di conseguenza, la sostanza di tale tutela [sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto),C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 47 e giurisprudenza citata].

26

Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede se l’applicazione di una giurisprudenza nazionale nell’ambito di una controversia di cui è investito possa ostacolare la realizzazione dell’obiettivo di dissuasione previsto dalla direttiva 93/13 e l’effettività della tutela dei consumatori garantita da tale direttiva.

27

Di conseguenza, la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio dipende dall’interpretazione delle disposizioni di detta direttiva e del principio di effettività da parte della Corte, cosicché la questione sollevata deve essere dichiarata ricevibile.

Nel merito

28

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, prima parte di frase, della direttiva 93/13, le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.

29

A tal riguardo, l’inquadramento da parte del diritto nazionale della tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori non può modificare la portata e, di conseguenza, la sostanza di tale tutela [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 47 e giurisprudenza citata].

30

In tale contesto, spetta agli Stati membri fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori», come previsto all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 43 e giurisprudenza citata].

31

Per quanto spetti quindi agli Stati membri definire, mediante le loro legislazioni nazionali, le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, quest’ultima deve tuttavia consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 48 e giurisprudenza citata].

32

Per quanto riguarda i giudici nazionali, essi sono tenuti a disapplicare le clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 44 e giurisprudenza citata].

33

Ne consegue che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino in diritto e in fatto della situazione in cui tale consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola [sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 45 e giurisprudenza citata].

34

Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo la giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la nullità del secondo addendum ha come effetto il ripristino delle clausole iniziali del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi nel procedimento principale che sono state sostituite da tale addendum. Tale ripristino consentirebbe di far sussistere tale contratto, mentre, secondo il giudice del rinvio, la nullità di quest’ultimo nella sua interezza sarebbe sproporzionata rispetto alla realizzazione dell’obiettivo di tutela dei consumatori.

35

Secondo la giurisprudenza, qualora un giudice nazionale ritenga che, in applicazione delle pertinenti disposizioni del suo diritto nazionale, la sussistenza di un contratto senza le clausole abusive in esso contenute non sia possibile, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a che esso sia dichiarato invalido, indipendentemente dagli effetti concreti che comporta la nullità di tale contratto (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 85 e giurisprudenza citata).

36

A tal riguardo, occorre ricordare che la possibilità che un contratto possa, conformemente alle norme di diritto nazionale, essere mantenuto senza le sue clausole abusive deve essere verificata secondo un approccio oggettivo. Quindi, la situazione di una delle parti di tale contratto non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte futura di detto contratto [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2025, AxFina Hungary (Sussistenza del contratto), C‑630/23, EU:C:2025:302, punto 58 e giurisprudenza citata].

37

In tali circostanze, la sussistenza del contratto non può dipendere dagli effetti eventualmente sproporzionati della nullità del contratto rispetto all’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 93/13.

38

Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza, gli effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore devono, in ogni caso, consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita. A tal riguardo, imponendo, a causa del carattere abusivo delle clausole dell’addendum a un contratto, il ripristino delle clausole iniziali di tale contratto che sono state sostituite da tale addendum, una giurisprudenza nazionale, come quella alla quale si fa riferimento nella decisione di rinvio, porta, in linea di principio, a ripristinare la situazione di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tali clausole abusive.

39

Tuttavia, occorre ricordare che, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand’anche esse fossero invalidate, tale contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di tali professionisti (sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 68 e giurisprudenza citata).

40

Orbene, il ripristino delle clausole del contratto in questione, alle quali le parti avevano inteso non essere più vincolate, può non soltanto rimettere in discussione l’effettività della tutela dei consumatori garantita dalla direttiva 93/13, ma anche compromettere la realizzazione dell’obiettivo, connesso all’articolo 7 della direttiva 93/13, di dissuasione dall’uso di clausole abusive da parte del professionista che risulta dalla mera soppressione di tali clausole abusive.

41

Infatti, da un lato, il ripristino delle clausole iniziali di detto contratto può comportare conseguenze negative per il consumatore che derivano direttamente dalla soppressione delle clausole abusive. Nel caso di specie, il governo polacco ha indicato nelle sue osservazioni scritte che il ripristino dell’indice applicabile al tasso d’interesse quale era concordato nel contratto iniziale implicherebbe la restituzione da parte del mutuatario degli importi corrispondenti alla differenza tra l’applicazione dell’indice fissato nel secondo addendum e quello fissato nel contratto iniziale per il periodo successivo alla stipula di tale addendum. Inoltre, dal momento che le parti del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi nel procedimento principale hanno concordato nel secondo addendum una modifica della scadenza di tale mutuo a favore del mutuatario, in particolare sotto forma di proroga della scadenza di rimborso, il ripristino della scadenza convenuta nel contratto iniziale può anch’esso rivelarsi pregiudizievole per il consumatore.

42

Dall’altro lato, i professionisti rischiano di non essere dissuasi dal fare uso di clausole abusive, se le clausole iniziali di un contratto che le parti hanno inteso sostituire mediante la stipula di un addendum, nel quale figurano clausole il cui carattere abusivo è stato accertato, potessero essere ripristinate al posto delle clausole abusive contenute nell’addendum. In particolare, qualora un professionista tragga un vantaggio da un tale ripristino delle clausole iniziali, l’effetto dissuasivo, connesso in particolare alla restituzione al consumatore dei vantaggi indebitamente acquisiti, a suo danno, dal professionista sulla base di una clausola abusiva può essere parzialmente neutralizzato.

43

In ogni caso, spetta al giudice nazionale verificare quale sia stata la volontà delle parti del contratto quando ne hanno modificato il contenuto con la stipula di un addendum.

44

Infine, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 mira a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti (sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 23 e giurisprudenza citata).

45

Pertanto, spetta al giudice nazionale accertare che il ripristino delle clausole iniziali, sostituite da un addendum la cui nullità è stata dichiarata a causa della presenza di clausole abusive, consenta di stabilire un siffatto equilibrio reale che garantisca la tutela effettiva del consumatore senza che sia messa in discussione la realizzazione dell’obiettivo di dissuasione perseguito all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

46

Tenuto conto di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché i principi di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale in forza della quale la dichiarazione della nullità di un addendum a un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore, a causa della presenza di clausole abusive, ha come effetto il ripristino delle clausole iniziali di detto contratto che tale addendum aveva lo scopo di sostituire con tali clausole abusive, purché si tenga debitamente conto delle conseguenze negative per tale consumatore e dei vantaggi per tale professionista risultanti da un siffatto ripristino di tali clausole iniziali, in modo da garantire che tale ripristino di dette clausole iniziali consenta di stabilire un equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti e, quindi, la tutela effettiva del consumatore, senza che sia messa in discussione la realizzazione dell’obiettivo di dissuasione perseguito da tale direttiva.

Sulle spese

47

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché i principi di effettività e di proporzionalità

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

essi non ostano a una giurisprudenza nazionale in forza della quale la dichiarazione della nullità di un addendum a un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore, a causa della presenza di clausole abusive, ha come effetto il ripristino delle clausole iniziali di detto contratto che tale addendum aveva lo scopo di sostituire con tali clausole abusive, purché si tenga debitamente conto delle conseguenze negative per tale consumatore e dei vantaggi per tale professionista risultanti da un siffatto ripristino di tali clausole iniziali, in modo da garantire che tale ripristino di dette clausole iniziali consenta di stabilire un equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti e, quindi, la tutela effettiva del consumatore, senza che sia messa in discussione la realizzazione dell’obiettivo di dissuasione perseguito da tale direttiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale : il polacco.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.