Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 5 febbraio 2026 (1)
Causa C‑232/25 [Idziski] (i)
Z.R.,
Ś.
contro
U.,
Z.,
con l’intervento di
Prokurator Regionalny w Krakowie
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)]
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Persone fisica e giuridica che lamentano una violazione dei propri diritti della personalità derivante dalla diffusione di una serie in televisione e su Internet – Competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione di tale serie – Luogo della concretizzazione del danno – Centro degli interessi di tali persone – Identificazione quale individuo – Domanda di risarcimento dell’intero danno morale subito – Domanda di ingiunzioni di presentare scuse e di far precedere ogni diffusione di detta serie da una dichiarazione appropriata »
I. Introduzione
1. Z.R., una persona fisica, e la Ś., un’associazione (in prosieguo: gli «attori»), entrambi stabiliti in Polonia, hanno agito dinanzi ai giudici polacchi contro U. e Z. (in prosieguo: i «convenuti»), stabiliti in Germania, affermando che i loro diritti della personalità erano stati violati a seguito della diffusione, in televisione in Polonia e in altri Stati membri, nonché su Internet, di una serie coprodotta dai convenuti. Gli attori hanno chiesto, da un lato, il risarcimento del danno morale subito a causa della diffusione di tale serie in tutti detti Stati membri e, dall’altro lato, la condanna dei convenuti a presentare scuse su tutti i canali televisivi e i siti Internet interessati nonché a far precedere ciascuna diffusione di detta serie, indipendentemente dal luogo, da una dichiarazione appropriata.
2. L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (2), che stabilisce una regola di competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, attribuisce ai giudici polacchi una competenza internazionale a conoscere dell’azione nella sua interezza, al di là della mera violazione dei diritti della personalità avvenuta in Polonia? È questa, in sostanza, la questione principale sollevata dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), giudice del rinvio.
3. Nella presente causa, la Corte è chiamata a precisare la portata delle sentenze Shevill (3) e eDate (4)per quanto concerne la diffusione, al contempo in televisione e su Internet, di contenuti lesivi dei diritti della personalità, nel contesto storico della Seconda guerra mondiale e dei rapporti tra la Polonia e la Germania. Tali sentenze hanno suscitato numerose discussioni in seno alla Corte (5) e in dottrina (6).
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento n. 44/2001
4. Ai sensi dei considerando 2, 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001:
«(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.
(…)
(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
(…)
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».
5. Al capo I di tale regolamento, intitolato «Campo d’applicazione», l’articolo 1, paragrafo 1, enunciava quanto segue:
«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».
6. Il capo II di detto regolamento, intitolato «Competenza», comprendeva in particolare una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», e una sezione 2, intitolata «Competenze speciali».
7. L’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che compariva in detta sezione 1, prevedeva quanto segue:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
8. L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, che era contenuto in detta sezione 2, disponeva quanto segue:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(…)
3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
2. Regolamento (UE) n. 1215/2012
9. L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (7), che compare nel capo II di quest’ultimo, intitolato «Competenza», e nella sezione 2 di tale capo, intitolata «Competenze speciali», è così formulato:
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(…)
2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
10. L’articolo 66 di tale regolamento, che fa parte del capo VI di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni transitorie», al paragrafo 2 enuncia quanto segue:
«In deroga all’articolo 80, il [regolamento n. 44/2001] continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione».
11. Al capo VIII del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Disposizioni finali», l’articolo 80 di quest’ultimo prevede che il regolamento n. 44/2001 è abrogato.
B. Diritto polacco
1. Codice civile
12. L’articolo 23 dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (8), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue:
«I diritti della personalità di una persona, quali, in particolare, la salute, la libertà, l’onore, la libertà di coscienza, il nome o lo pseudonimo, l’immagine, la segretezza della corrispondenza, l’inviolabilità del domicilio, la creazione scientifica, artistica, inventiva e di razionalizzazione, sono protetti dal diritto civile indipendentemente dalla protezione prevista da altre leggi».
13. L’articolo 24, paragrafi 1 e 2, del codice civile è così formulato:
«1. La persona i cui diritti della personalità siano minacciati dalla condotta altrui può chiederne la cessazione, salvo che essa sia lecita. In caso di violazione dei suoi diritti della personalità, tale persona può inoltre pretendere che l’autore della violazione compia gli atti necessari per rimuoverne gli effetti, in particolare che renda una dichiarazione il cui contenuto e la cui forma siano appropriati. In forza dei principi previsti dal codice, il titolare dei diritti della personalità può altresì chiedere un risarcimento pecuniario o il versamento di una certa somma di denaro per un determinato scopo sociale.
2. Se la violazione di un diritto della personalità ha causato un danno patrimoniale, la persona danneggiata può chiederne il risarcimento conformemente ai principi generali».
14. Ai sensi dell’articolo 43 del codice civile:
«Le norme relative alla tutela dei diritti della personalità delle persone fisiche si applicano mutatis mutandis alle persone giuridiche».
2. Codice di procedura civile
15. L’articolo 39813 dell’Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (9), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:
«1. La Corte suprema esamina il ricorso per cassazione nei limiti del petitum e dei motivi di ricorso; tuttavia, nei limiti del petitum, essa prende in considerazione d’ufficio la nullità del procedimento.
2. Nel procedimento di cassazione non è consentito far valere nuovi fatti e nuovi elementi di prova, e la Corte suprema è vincolata dagli accertamenti di fatto alla base della decisione impugnata».
16. L’articolo 1099 del codice di procedura civile prevede quanto segue:
«1. Il giudice adito prende in considerazione d’ufficio l’assenza di competenza internazionale in qualsiasi fase del procedimento. Qualora si accerti che i giudici nazionali non hanno competenza internazionale, il giudice adito respinge il ricorso o la domanda (…).
2. L’assenza di competenza internazionale è una causa di nullità del procedimento».
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
17. Z.R., residente in Polonia, era capitano nell’esercito polacco. All’età di 16 anni, è stato deportato nel campo di Auschwitz‑Birkenau, successivamente ha militato nello Związek Walki Zbrojnej (Unione di lotta armata) e ha prestato servizio come soldato nella formazione militare [X] (in prosieguo: la «formazione militare X»). Z.R. ha partecipato ad azioni di salvataggio o di occultamento di membri della comunità ebraica e ha preso parte ai combattimenti durante l’insurrezione di Varsavia (Polonia). Dopo la Seconda guerra mondiale è stato arrestato dall’Urząd Bezpieczeństwa (Ufficio di sicurezza) e condannato a dodici anni di reclusione per aver ospitato un membro delle forze speciali polacche. Z.R. non ha mai riscontrato personalmente comportamenti antisemiti da parte di soldati della formazione militare X. Egli tiene a trasmettere il ricordo dei soldati di tale formazione nonché a commemorare il contributo dei polacchi al salvataggio della comunità ebraica.
18. La Ś., con sede in Polonia, è un’associazione dotata di personalità giuridica, la quale riunisce ex soldati che sono stati membri della formazione militare X e che, secondo il suo statuto, ha per oggetto sociale, tra l’altro, la difesa della dignità, della reputazione e della memoria di tale formazione militare e dei suoi soldati. La Ś. ha attualmente circa 5 000 membri.
19. Il 19 novembre 2013 (10) gli attori hanno agito dinanzi al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) contro i convenuti, facendo valere una violazione dei loro diritti della personalità derivante da talune scene presentate in una serie televisiva (in prosieguo: la «serie televisiva») coprodotta dai convenuti. A sostegno della propria azione, gli attori hanno affermato che tale serie è stata diffusa dalla televisione polacca e, successivamente, dagli altri canali televisivi menzionati nel loro atto introduttivo. Essi hanno sostenuto che detta serie era disponibile su siti Internet integralmente o per estratti. Secondo gli attori, la stessa serie ritrae soldati della formazione militare X come presunti antisemiti, nazionalisti e collaboratori dei tedeschi nell’Olocausto e ciò viola i loro diritti della personalità, come il diritto all’orgoglio nazionale, il diritto di coltivare l’identità nazionale, il diritto a una storia non falsata, il diritto alla dignità e alla reputazione, nonché il diritto al segno, rappresentato dal simbolo X.
20. Nelle conclusioni del loro atto introduttivo gli attori hanno chiesto, in primo luogo, che fosse ordinato ai convenuti di far diffondere una dichiarazione appropriata (scuse) dalla televisione polacca, sul canale indicato, con lettura del testo di tali scuse in diretta; in secondo luogo, di essere autorizzati, in forza del codice civile, a pubblicare loro stessi le scuse qualora esse non fossero state trasmesse entro il termine impartito; in terzo luogo, che fosse ordinato ai convenuti di far diffondere una dichiarazione appropriata (scuse) in lingua tedesca sui due siti Internet indicati; in quarto luogo, che fosse ordinato ai convenuti di rilasciare una dichiarazione appropriata (scuse) tramite gli altri canali televisivi sui quali la serie televisiva è stata diffusa, ossia le televisioni tedesca, irlandese, spagnola, olandese, austriaca e norvegese, sui canali menzionati e nella lingua del paese interessato; in quinto luogo, che fosse ordinato ai convenuti di smettere di far comparire in tale serie il simbolo X (fascia contenente un elemento grafico, al centro del quale sono disposti orizzontalmente i colori nazionali); in sesto luogo, che fosse ordinato ai convenuti di smettere di violare i loro diritti della personalità inserendo determinati titoli di testa prima di ogni diffusione di detta serie, indipendentemente dal luogo di diffusione, e, in settimo luogo, la condanna in solido dei convenuti a versare a Z.R. l’importo di 25 000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 5 750) a titolo di risarcimento del danno da lui patito per la violazione dei suoi diritti della personalità.
21. Dinanzi al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), i convenuti hanno sollevato un’eccezione di incompetenza dei giudici polacchi, affermando che i giudici tedeschi avevano competenza internazionale a conoscere delle domande degli attori. Con ordinanza del 18 luglio 2016, tale giudice ha respinto la censura relativa all’incompetenza dei giudici polacchi. Con ordinanza del 16 maggio 2017, il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia) ha respinto l’appello avverso tale ordinanza.
22. Nel merito, con sentenza del 28 dicembre 2018, il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), dopo aver proceduto all’assunzione della prova, ha accolto in gran parte le domande degli attori, accogliendo al contempo le loro pretese pecuniarie e non pecuniarie. A seguito degli appelli proposti dalle due parti della controversia, il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia), con sentenza del 23 marzo 2021, ha riformato tale sentenza e si è pronunciato nel modo seguente. In primo luogo, tale giudice ha ingiunto ai convenuti di presentare scuse il cui contenuto è specificato nel dispositivo di tale sentenza, con lettura del testo integrale sul canale televisivo polacco indicato, in lingua polacca, e sui tre canali televisivi tedeschi menzionati, in lingua tedesca, precisando i requisiti tecnici relativi a tale dichiarazione. In secondo luogo, esso ha autorizzato la Ś., in caso di mancata pubblicazione di scuse entro il termine impartito e alle condizioni summenzionate, a pubblicarle essa stessa sul canale televisivo polacco indicato. In terzo luogo, tale giudice ha ordinato ai convenuti di pubblicare la dichiarazione summenzionata in lingua tedesca sul loro sito Internet, precisando i dettagli tecnici relativi a tale pubblicazione. Detto giudice ha respinto l’azione della Ś. quanto al resto e quella di Z.R. in toto. Esso ha altresì respinto l’appello proposto dai convenuti.
23. In proposito, lo stesso giudice ha considerato che la trama della serie televisiva violava i diritti della personalità di Z.R., in particolare il diritto alla sua identità nazionale. Tuttavia, tale violazione non sarebbe stata illecita alla luce dell’articolo 24 del codice civile, tenuto conto dello stato delle conoscenze storiche, che autorizzava i convenuti a trattare i temi controversi di tale serie come hanno fatto. Il contenuto di detta serie rientrerebbe dunque nei limiti della libertà di espressione artistica. Invece, non si sarebbe verificata una violazione dell’onore di Z.R., per il motivo che egli non era individuato come la persona alla quale si riferivano le scene diffamatorie della stessa serie. Per quanto riguarda la Ś., il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) ha dichiarato che aveva subito una violazione dei suoi diritti della personalità legata alla sua reputazione e a quella degli ex membri della formazione militare X affiliati a tale organizzazione. Tale giudice ha sottolineato che la serie televisiva attribuiva ai membri di tale formazione tratti esplicitamente antisemiti che lo stato delle conoscenze storiche non giustificava, andando così al di là dei limiti della libertà di espressione artistica.
24. Gli attori e i convenuti hanno presentato un ricorso per cassazione avverso la sentenza del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), giudice del rinvio. Oltre agli altri motivi dedotti nel proprio ricorso per cassazione, i convenuti hanno eccepito la nullità del procedimento a motivo della trattazione di quest’ultimo nonostante la mancanza di competenza internazionale dei giudici polacchi in proposito, conformemente all’articolo 1099, paragrafo 2, del codice di procedura civile, in combinato disposto, in particolare, con l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.
25. Il giudice del rinvio sottolinea che la presente causa solleva un dubbio riguardo all’interpretazione della nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi del citato articolo 5, punto 3. Si porrebbe infatti la questione se la giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza eDate (11) sia applicabile a una situazione in cui un’eventuale violazione dei diritti della personalità non deriva dalla messa online di determinati contenuti su Internet, bensì dalla produzione di una serie che è trasmessa alla televisione in differenti Stati. Non sarebbe stata ancora fornita una risposta a tale questione, in quanto la giurisprudenza della Corte relativa alle violazioni dei diritti della personalità riguarderebbe esclusivamente contenuti diffusi nella stampa scritta o su Internet.
26. In proposito, se è vero che la diffusione di un’opera cinematografica attraverso media tradizionali, quali la televisione o il cinema, si distingue da una diffusione su Internet in quanto non presuppone, a priori, la stessa accessibilità universale del contenuto diffuso, da un lato, lo sviluppo della tecnologia streaming nonché dei servizi di media audiovisivi a richiesta deporrebbe a sfavore di una differenziazione fondata sulle forme di diffusione al fine di stabilire la competenza internazionale dei giudici. Infatti, tale opera sarebbe disponibile simultaneamente o dopo un certo tempo anche su Internet. Inoltre, la diffusione di un film tramite canali tradizionali sarebbe spesso preceduta o accompagnata da una campagna pubblicitaria e informativa su Internet. Dall’altro lato, attualmente, la localizzazione di un’opera su Internet non sfuggirebbe più del tutto al controllo del soggetto che la diffonde dato che, grazie a tecnologie quali il geoblocco o la geolocalizzazione, sotto un primo profilo, la diffusione può essere limitata ad un’area specifica e, sotto un secondo profilo, il contenuto di un’opera può variare a seconda del luogo di consultazione. Inoltre, ammettere che un’azione di risarcimento dell’intero danno possa essere intentata nello Stato membro in cui l’attore ha il proprio centro di interessi unicamente in relazione alla messa online di una serie su Internet condurrebbe, in presenza di una diffusione simultanea online e offline, a una frammentazione del contenzioso difficilmente compatibile con i requisiti della buona amministrazione della giustizia.
27. In tale contesto, la distinzione basata sul fatto che un film sia stato diffuso tramite mezzi di radiodiffusione televisiva tradizionali, che privi il giudice di uno Stato membro di una competenza internazionale a conoscere di un’azione di responsabilità per l’intero danno causato, mentre esso avrebbe avuto una simile competenza se tale film fosse stato disponibile online in detto Stato, non sarebbe convincente e il criterio della forma tecnica della diffusione sul quale si basa tale distinzione non avrebbe né un sufficiente fondamento né un adeguato grado di affidabilità. In proposito, il giudice del rinvio rileva che la soluzione adottata nella sentenza Shevill, che sancisce il cosiddetto approccio «mosaico» (12), è stata elaborata nel contesto specifico della stampa scritta oltre venti anni fa, ossia in un periodo in cui le possibilità tecniche di diffusione a distanza erano fondamentalmente diverse da quelle attualmente disponibili.
28. Tale giudice afferma che, supponendo che in linea di principio sia ammissibile l’attribuzione della piena competenza internazionale ai giudici polacchi in un simile contesto, occorre verificare se, nel caso di specie, siano soddisfatte le condizioni poste dalla sentenza Mittelbayerischer Verlag (13). Se, alla luce di tale sentenza, l’identificazione della persona lesa dovesse avvenire «quale individuo», la trama della serie televisiva non consentirebbe l’identificazione di nessuno degli attori, in quanto si tratta di un’opera fittizia che non fa riferimento, né direttamente né indirettamente, a personaggi reali, contemporanei o storici. A fortiori, essa non permetterebbe neppure di identificare individualmente la Ś., in quanto tale associazione è stata costituita decenni dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Inoltre, non sarebbe escluso che i centri degli interessi degli appartenenti a un gruppo come quello degli ex soldati della formazione militare X possano trovarsi in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea. In proposito, la sede legale di un’associazione che persegue uno scopo statutario analogo o identico a quello dell’associazione attrice potrebbe anche trovarsi in ciascuno di tali Stati. Nondimeno, a differenza dei fatti che hanno dato luogo alla sentenza Mittelbayerischer Verlag, la serie televisiva descriverebbe il comportamento di un gruppo di persone più ristretto e chiuso, ossia dei soldati della formazione X, identificando tale formazione, di cui Z.R. è uno dei membri in vita, in modo inequivocabile e sicuro. Attualmente, la maggior parte dei membri di tale gruppo potrebbe essere identificata individualmente, tanto più che nel tempo esso si riduce progressivamente.
29. L’interpretazione secondo cui, per poter proporre un’azione di risarcimento dell’intero danno, sarebbe necessaria l’identificazione individuale di persone concrete condurrebbe a privilegiare in modo ingiustificato gli autori di messaggi lesivi, indebitamente generalizzanti e stigmatizzanti nei confronti di un gruppo. Infatti, tali persone potrebbero essere citate in giudizio per il risarcimento dell’intero danno solo nel luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, che di solito coincide con il luogo di residenza dell’autore del danno. Una simile interpretazione sarebbe tale da privare il forum delicti commissi del carattere di effettiva alternativa alla competenza internazionale generale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.
30. Inoltre, l’applicazione dell’approccio «mosaico» comporterebbe un rischio sistemico di moltiplicazione di procedimenti giudiziari paralleli in diversi Stati membri tra le stesse parti, aumentando di conseguenza il pericolo di decisioni giudiziarie contraddittorie, in violazione del considerando 15 del regolamento n. 44/2001. Tale pericolo sarebbe ancor più accentuato in materia di violazione dei diritti della personalità, a causa dell’assenza di norme armonizzate sul conflitto di leggi in tale settore (14) e tenuto conto della necessità di effettuare un bilanciamento tra i valori fondamentali in conflitto, quali l’onore, la reputazione, la vita privata e la libertà di espressione, il cui esito può variare notevolmente a seconda del diritto sostanziale applicabile e della sensibilità dei giudici dei differenti Stati membri.
31. Il giudice del rinvio afferma inoltre che il requisito dell’identificazione individuale, almeno indiretta, di un attore presenta una debolezza strutturale, in quanto tale valutazione si rivela spesso delicata e, soprattutto, è strettamente legata alla valutazione del merito della controversia. Detto giudice sostiene che, nell’attuale fase del procedimento, non può esaminare ulteriormente le questioni di merito relative alla possibilità, per gli attori, di avvalersi dei loro diritti della personalità, in particolare dell’«identità nazionale», la cui esistenza rimane ampiamente dibattuta nella dottrina civilistica polacca e, ad oggi, non è ancora stata sancita nella sua giurisprudenza.
32. Secondo detto giudice, in assenza di identificazione individuale di persone determinate, sarebbe opportuno considerare come indizio della prevedibilità della competenza internazionale non soltanto l’ubicazione del centro degli interessi delle persone interessate, ma anche l’importanza del contenuto del messaggio che può violare i diritti della personalità e il punto a partire dal quale il messaggio riveste una «importanza oggettivamente significativa». Pertanto, occorrerebbe procedere a una valutazione globale per individuare il luogo in cui il messaggio relativo a uno specifico gruppo, tenuto conto in particolare dei contesti geografico, storico, culturale e sociale pertinenti, sotto un primo profilo, riveste un’importanza oggettivamente significativa, sotto un secondo profilo, è tale da suscitare le reazioni più forti, comprese quelle negative, e, sotto un terzo profilo, è estremamente sensibile e si riflette con maggiore forza nel dibattito pubblico. A tal proposito, non sarebbe decisiva l’intenzione dell’autore del presunto evento dannoso, bensì la questione se, tenuto conto degli indizi oggettivi tratti da tali differenti contesti, il convenuto potesse ragionevolmente prevedere che in un determinato luogo sarebbe stata proposta un’azione ai fini del risarcimento dell’intero danno potenziale causato dal messaggio controverso.
33. Lo stesso giudice sottolinea che, tenuto conto della situazione di fatto, oggetto di consenso storico, dell’inizio della Seconda guerra mondiale, dell’occupazione tedesca dei territori polacchi, del suo svolgimento e della sua natura, del numero di vittime polacche di tale guerra e delle tragiche conseguenze demografiche, sociali e politiche che essa ha avuto per la Polonia e la sua popolazione, non sembra esservi alcun dubbio che la trama delineata nella serie televisiva, e in particolare il suo argomento «polacco», abbia, tenuto conto della prospettiva tedesca adottata e del carattere retrospettivo di tale serie, un’importanza oggettivamente significativa in Polonia e per il pubblico polacco. In tale contesto, la competenza internazionale dei giudici polacchi, per il fatto che detta serie attribuisce taluni comportamenti e caratteristiche ai soldati della formazione X, apparirebbe conforme al principio di prevedibilità e soddisferebbe il criterio di prossimità tra il giudice e la controversia.
34. Il giudice del rinvio aggiunge di chiedersi se talune pretese non pecuniarie degli attori possano rientrare nella competenza internazionale dei giudici polacchi nel quadro dell’approccio «mosaico». Infatti, nel caso di specie, gli attori non chiederebbero che la serie televisiva sia rimossa da Internet o che non sia diffusa in televisione, ma vorrebbero, da un lato, impedire un’ulteriore violazione dei loro diritti della personalità attraverso la menzione di precise informazioni che debbano precedere la diffusione di tale serie e, dall’altro lato, eliminare gli effetti della violazione commessa mediante la pubblicazione di una dichiarazione appropriata non soltanto sui siti Internet interessati, ma anche sui canali televisivi polacchi e tedeschi sui quali detta serie è stata diffusa. Se l’ingiunzione ai convenuti di pubblicare una dichiarazione di scuse sui siti Internet interessati, indipendentemente dal loro contenuto, o l’ingiunzione di menzionare determinate informazioni prima di ogni diffusione della serie televisiva, indipendentemente dal luogo di diffusione eccedesse i limiti della competenza dei giudici polacchi definiti dall’approccio «mosaico», lo stesso non varrebbe necessariamente riguardo, ad esempio, alla richiesta di ottenere la presentazione di scuse su un canale televisivo di un’emittente radiotelevisiva pubblica polacca o che la menzione di talune informazioni preceda la diffusione di tale serie, a condizione che si tratti di una diffusione in Polonia.
35. Peraltro, il giudice del rinvio considera che, secondo un’interpretazione autonoma, l’evento dannoso, nella configurazione esaminata, non sia soltanto la produzione della serie televisiva, ma anche la sua diffusione in un determinato Stato membro. In tale contesto, i giudici dello Stato membro in cui tale serie è stata diffusa potrebbero avere competenza internazionale fondata sulla constatazione, in via principale, che l’evento dannoso è avvenuto in tale Stato e, soltanto in via secondaria, che tale danno si è concretizzato in detto Stato. Nondimeno, i dubbi relativi all’applicabilità di un simile ragionamento nel presente procedimento si spiegherebbero per il fatto che detta serie è stata prodotta in Germania e che i soli convenuti dinanzi al giudice polacco sono i produttori della medesima serie, mentre essa è stata diffusa in Polonia da un’emittente radiotelevisiva pubblica polacca, la quale non è parte del procedimento principale.
36. Nel caso di specie, si porrebbe inoltre la questione se il fatto che i convenuti hanno concesso a un terzo una licenza completa per la distribuzione dei diritti di sfruttamento della serie televisiva, così accettando implicitamente che quest’ultima possa essere diffusa anche in altri Stati membri, tra cui la Polonia, possa giustificare l’assimilazione del loro comportamento a un’azione da parte loro in ogni Stato membro in cui tale serie è stata diffusa con il loro consenso. Se così fosse, occorrerebbe valutare se la conseguente competenza internazionale dei giudici polacchi possa comprendere anche i danni derivanti dalla diffusione di detta serie in altri Stati membri.
37. In tale contesto, il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 5, punto 3, in combinato disposto con i considerando 11 e 12, del [regolamento n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che in una controversia in materia di violazione dei diritti della personalità attraverso il contenuto di un’opera cinematografica, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui il film è stato trasmesso, diverso dallo Stato in cui il film è stato prodotto, hanno competenza giurisdizionale internazionale a decidere nella causa avente ad oggetto:
a) una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità, in particolare l’ordine di rilasciare una dichiarazione contenente le scuse sui canali televisivi nei quali il film è stato trasmesso, indipendentemente dal luogo di trasmissione, e sui siti web, nonché l’ordine di inserire una dichiarazione dal contenuto appropriato prima di ogni trasmissione del film, indipendentemente dal luogo di trasmissione o
b) una prestazione pecuniaria (risarcimento) volta a risarcire integralmente il danno morale subito a causa della violazione di un diritto della personalità, anche in relazione alla distribuzione (trasmissione) del film in altri Stati membri,
tenuto conto del fatto che:
– gli attori hanno il centro dei propri interessi e il loro domicilio (sede) in tale Stato membro,
– gli attori collegano la violazione dei loro diritti della personalità al modo in cui i soldati [della formazione militare X] di questo Stato membro (…) sono stati ritratti nel film, essendo uno degli attori un ex soldato di tale formazione militare e l’altro un’associazione di ex soldati della stessa formazione militare, il cui scopo statutario è, in particolare, la difesa della memoria, della verità storica e della dignità di tale formazione;
– il contenuto del film, compresa la rappresentazione dei soldati della formazione militare [X], è di importanza oggettivamente significativa nel contesto storico, culturale e sociale del territorio di tale Stato membro.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione – se l’articolo 5, punto 3, in combinato disposto con i considerando 11 e 12 del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che, in una controversia in materia di violazione dei diritti della personalità attraverso il contenuto di un’opera cinematografica, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui il film è stato trasmesso, diverso dallo Stato in cui il film è stato prodotto, hanno competenza giurisdizionale internazionale a decidere nelle cause aventi ad oggetto:
a) una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità che si è verificata in relazione alla trasmissione di un film nel territorio dello Stato membro nel quale l’azione è stata promossa, compresa la condanna a presentare scuse in tale Stato e a rilasciare una dichiarazione dal contenuto adeguato prima di ogni trasmissione del film in tale Stato o
b) una prestazione pecuniaria (risarcimento) finalizzata a risarcire il danno morale subito a causa della violazione di un diritto della personalità derivante dalla distribuzione (trasmissione) di un film nello Stato membro nel quale l’azione giudiziaria è stata promossa,
tenuto conto, se del caso, delle circostanze richiamate alla prima questione, trattini da 1 a 3».
38. Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa sia sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Con decisione del 10 aprile 2025, la Seconda Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di non accogliere tale domanda.
39. Il giudice del rinvio ha altresì chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Con ordinanza del presidente della Corte del 22 maggio 2025 (15), tale domanda è stata respinta. Con la medesima decisione, il presidente della Corte, tenuto conto della natura della causa e dell’importanza delle questioni che essa solleva, ha disposto che venga decisa in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte.
40. Hanno presentato alla Corte osservazioni scritte Z.R. e la Ś., U. e Z., il governo polacco nonché la Commissione europea.
IV. Analisi
A. Sulla prima questione pregiudiziale
41. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro in cui una serie lesiva dei diritti della personalità di una persona fisica e di una persona giuridica è stata diffusa in televisione e su Internet, diverso dallo Stato membro nel quale tale serie è stata prodotta, abbiano competenza internazionale a conoscere integralmente di un’azione avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità, in particolare l’ordine di rilasciare una dichiarazione contenente scuse, tramite i canali televisivi sui quali detta serie è stata diffusa nei differenti Stati membri interessati, e di pubblicare tali scuse sui siti Internet menzionati, nonché l’ordine di inserire una dichiarazione dal contenuto appropriato prima di ogni diffusione della medesima serie, indipendentemente dal luogo di diffusione, e, dall’altro lato, una prestazione pecuniaria volta a risarcire il danno morale derivante dalla violazione dei diritti della personalità, anche a causa della diffusione della serie in altri Stati membri.
42. In via preliminare, ricordo che gli attori hanno proposto la loro azione dinanzi al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) il 19 novembre 2013. Di conseguenza, come rilevato dal giudice del rinvio, il regolamento n. 44/2001 rimane applicabile nel procedimento principale. Infatti, sebbene tale regolamento sia stato abrogato dal regolamento n. 1215/2012, conformemente al suo articolo 80, l’articolo 66, paragrafo 2, di quest’ultimo precisa che il regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi, in particolare, alle decisioni emesse nei procedimenti promossi prima del 10 gennaio 2015 che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
43. In proposito, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dai considerando 2 e 11 del regolamento n. 44/2001 emerge che quest’ultimo mira a unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità. Tale regolamento persegue pertanto un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (16).
44. In tal senso, il sistema delle attribuzioni di competenze di validità generale di cui al capo II di detto regolamento è fondato sul principio, sancito all’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultimo, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato, a prescindere dalla nazionalità delle parti. È solo in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che il capo II, sezione 2, del medesimo regolamento prevede talune competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (17). Ai sensi di tale disposizione, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
45. Peraltro, dal considerando 34 (18) del regolamento n. 1215/2012 risulta che, poiché quest’ultimo ha abrogato e sostituito il regolamento n. 44/2001, che ha a sua volta sostituito la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di uno di tali strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri, qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti». Orbene, una siffatta equivalenza sussiste tra l’articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (19). Pertanto, la giurisprudenza della Corte relativa a una di tali disposizioni si applica allo stesso modo alle altre.
1. Sulla giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001
46. Da una consolidata giurisprudenza della Corte risulta che la regola di competenza speciale prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretata autonomamente e in maniera restrittiva. Tale regola di competenza speciale è fondata sull’esistenza di un rapporto di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica l’attribuzione di competenza a questi ultimi per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale (20). Inoltre, il requisito di un siffatto collegamento deve garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile, aspetto questo che è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione (21). In materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è di norma il più idoneo a statuire, segnatamente per ragioni di prossimità della controversia e di facilità di acquisizione delle prove (22).
47. Peraltro, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di questi luoghi. Questi due luoghi possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (23).
48. La presente causa riguarda in particolare le regole relative ai diritti della personalità, in un primo tempo sancite nella sentenza Shevill e poi, in un secondo tempo, adattate alla specifica situazione di Internet nella sentenza eDate, prima di essere precisate in successive sentenze.
49. Nella sentenza Shevill, la Corte ha dichiarato che, nell’ipotesi di diffamazione a mezzo di un articolo di stampa diffuso sul territorio di più Stati membri, il luogo dell’evento generatore può essere solo il luogo ove è stabilito l’editore della pubblicazione controversa, in quanto costituisce il luogo di origine dell’evento dannoso, e che il giudice del luogo in cui è stabilito tale editore deve, pertanto, avere la competenza a conoscere dell’azione di risarcimento dell’intero danno cagionato dall’atto illecito (24). Inoltre, si deve riconoscere all’attore la facoltà di proporre la sua azione anche nel luogo dove si è manifestato il danno (25). Così, nel caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, la lesione arrecata all’onore, alla reputazione e alla considerazione di una persona fisica o giuridica si manifesta nei luoghi ove la pubblicazione viene diffusa, quando la vittima sia ivi conosciuta, e ne consegue che i giudici di ogni Stato membro nel quale è stata diffusa la pubblicazione diffamatoria o la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione sono competenti a conoscere dei danni cagionati in tale Stato (26). In proposito, la Corte ha precisato che, nonostante gli inconvenienti sottesi alla valutazione dei diversi aspetti di una stessa controversia da parte di vari giudici, l’attore ha pur sempre la facoltà di esperire l’azione nel suo complesso dinanzi al giudice o del luogo del domicilio del convenuto, o del luogo dove è stabilito l’editore della pubblicazione diffamatoria (27). Mentre, in un primo tempo, la Corte aveva dichiarato indispensabile evitare il moltiplicarsi dei fori competenti con conseguente aumento dei rischi di contrasto di decisioni (28), essa ha dunque, in un secondo tempo, adeguato la propria giurisprudenza nella sentenza Shevill sulla base della logica del regolamento n. 44/2001 (29).
50. Successivamente, la sentenza eDate ha confermato la giurisprudenza Shevill precisando che le considerazioni contenute in tale sentenza, richiamate al precedente paragrafo delle presenti conclusioni, possono essere applicate anche ad altri mezzi e supporti di comunicazione e possono coprire un’ampia gamma di violazioni dei diritti della personalità conosciute dai vari ordinamenti giuridici (30). La Corte ha aggiunto in particolare che la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione quale una stampa, giacché, in via di principio, essa mira all’ubiquità di detti contenuti, posto che questi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente in ordine alla loro consultazione al di là del proprio Stato membro di stabilimento e al di fuori del proprio controllo, e che i criteri di collegamento vanno quindi adeguati nel senso che la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di Internet può adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell’Unione europea, per la totalità di tale danno. Poiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un’informazione messa in rete può essere valutato al meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l’attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia (31). Il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale (32). Da tale sentenza risulta dunque che la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. Tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, posto che questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito (33).
2. Sugli insegnamenti della giurisprudenza della Corte nel contesto del procedimento principale
51. Con la prima questione, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se la giurisprudenza eDate, che si colloca nel contesto di Internet ed è fondata sul centro degli interessi della persona interessata, sia applicabile a una situazione in cui un’eventuale violazione dei diritti della personalità derivi dalla produzione e dalla diffusione in televisione di una serie in più Stati membri. Tale giudice si chiede quindi se il procedimento principale debba essere esaminato unicamente alla luce della giurisprudenza eDate oppure anche alla luce della giurisprudenza Shevill.
52. In proposito, detto giudice adduce più argomenti al fine di considerare applicabile soltanto la giurisprudenza eDate, la quale porta a riconoscere ai giudici polacchi una competenza internazionale in ordine all’azione di responsabilità degli attori, per l’intero danno. Esso afferma quindi che la soluzione adottata nella sentenza Shevill, relativa all’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è stata elaborata nel contesto della stampa scritta oltre venti anni fa, ossia in un periodo in cui le possibilità tecniche di diffusione a distanza erano fondamentalmente diverse da quelle attualmente disponibili, e che lo sviluppo della tecnologia streaming nonché dei servizi di media audiovisivi a richiesta depone a sfavore di una differenziazione fondata sulle forme di diffusione al fine di stabilire la competenza internazionale dei giudici. Inoltre, grazie a tecnologie quali il geoblocco o la geolocalizzazione, da un lato, la diffusione potrebbe essere limitata ad un’area specifica e, dall’altro lato, il contenuto di un’opera potrebbe variare a seconda del luogo di consultazione. Peraltro, limitare un’azione di risarcimento dell’intero danno nello Stato in cui l’attore ha il proprio centro di interessi facendo unicamente riferimento alla messa online di un film su Internet condurrebbe a una frammentazione del contenzioso difficilmente accettabile in presenza di una diffusione simultanea online e offline del contenuto controverso.
53. In proposito, ricordo che la giurisprudenza Shevillè stata costantemente riaffermata dalla Corte, anche in sentenze recenti (34). Di conseguenza, occorre prendere in considerazione tale giurisprudenza, non soltanto la giurisprudenza eDate, al fine di stabilire se, per quanto riguarda il procedimento principale, i giudici polacchi abbiano competenza internazionale a statuire sull’intero danno. Peraltro, occorre interpretare il diritto dell’Unione alla data dei fatti di cui al procedimento principale, ossia prima del 2015. Gli sviluppi tecnologici successivi non risultano dunque pertinenti nel contesto del presente procedimento.
54. Come risulta dalla sentenza eDate, la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione, giacché, in via di principio, essa mira all’ubiquità di tali contenuti, che possono essere consultati ovunque nel mondo al di fuori del controllo dell’emittente (35). Orbene, rilevo che la diffusione di una serie in televisione (36) non soddisfa alcuna di tali condizioni. Infatti, da un lato, tale diffusione, indipendentemente dal fatto che i mezzi utilizzati siano la televisione digitale terrestre (DTT), il cavo o il satellite, è in linea di principio circoscritta territorialmente, ossia è limitata all’area geografica di ricezione del segnale televisivo, vale a dire principalmente una zona nazionale (canale locale, regionale o nazionale). Dalla decisione di rinvio risulta che la serie televisiva è stata diffusa in differenti Stati tramite canali televisivi «nazionali», nel caso di specie le televisioni polacca, tedesca, irlandese, spagnola, olandese, austriaca e norvegese. D’altro lato, detta diffusione non è al di fuori del controllo degli unici titolari dei diritti d’autore, ossia i produttori, che possono definire la cornice, in particolare geografica, dell’emissione della loro opera. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i convenuti sono i titolari esclusivi dei diritti d’autore sulla serie televisiva e che essi hanno trasferito in parte a B. il diritto di sfruttarla in determinati territori e, inoltre, hanno concesso a quest’ultimo, per un periodo di dodici anni, una licenza esclusiva per la distribuzione dei diritti di sfruttamento di tale serie in altri territori.
55. Pertanto, la diffusione di una serie in televisione non può rientrare esclusivamente nell’ambito di applicazione della giurisprudenza eDate. In tal senso, la sentenza in parola ha statuito che le considerazioni contenute nella sentenza Shevill, relative a un articolo di stampa, possono essere applicate anche ad altri mezzi e supporti di comunicazione (37). In proposito, al punto 44 della sentenza eDate, la Corte ha fatto riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón (38), il quale ha osservato che la portata della giurisprudenza Shevill è vasta e non riguarda unicamente la stampa, in quanto il suo ambito di applicazione comprende anche altri mezzi di comunicazione, quali i sistemi di informazione televisivi o radiofonici.
56. Il semplice fatto che una serie sia diffusa simultaneamente su un canale televisivo e su Internet non è idoneo a modificare tale interpretazione. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, la regola di competenza speciale prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretata autonomamente e in maniera restrittiva (39). Considerato che una diffusione su Internet è nettamente diversa da una diffusione in televisione, non occorre estendere alla televisione la soluzione adottata per quanto riguarda Internet qualora le condizioni stabilite dalla sentenza eDate non siano soddisfatte. Inoltre, un simile approccio condurrebbe a una situazione di incertezza in quanto, in base alla scelta dei produttori, non può essere dato per scontato che qualsiasi diffusione di un contenuto in televisione sia necessariamente accompagnata dall’accesso a quest’ultimo su Internet, il che implicherebbe un esame caso per caso al fine di verificare le condizioni dell’emissione di tale contenuto, le quali possono anche mutare nel corso del tempo.
57. Riguardo al geoblocco o alla geolocalizzazione nell’ambito di una diffusione su Internet, essi potrebbero indurre a ritenere che la condizione dell’ubiquità del contenuto stabilita nella sentenza eDate non sia soddisfatta, con la conseguenza che in una simile ipotesi occorrerebbe applicare la giurisprudenza Shevill, e non che quest’ultima giurisprudenza non sia applicabile a una serie televisiva.
58. Quanto alla frammentazione del contenzioso, tale argomento è stato preso in considerazione nella sentenza Shevill. La Corte ha infatti precisato che, nonostante gli inconvenienti sottesi alla valutazione dei diversi aspetti di una stessa controversia da parte di vari giudici, l’attore ha pur sempre la facoltà di esperire l’azione nel suo complesso dinanzi al giudice o del luogo del domicilio del convenuto, o del luogo dove è stabilito l’editore della pubblicazione diffamatoria (40). In proposito, ricordo che, secondo la regola generale, enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato. La regola di competenza speciale sancita all’articolo 5, punto 3, del regolamento in parola ha unicamente carattere derogatorio e non può diventare la regola generale, salvo porre in discussione le regole di competenza definite da detto regolamento.
59. Di conseguenza, nel contesto del procedimento principale, occorre distinguere tra la diffusione della serie in televisione, la quale rientra nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Shevill, e quella su Internet, a cui è applicabile la giurisprudenza eDate, che permette alla persona interessata di intentare un’azione di responsabilità, per l’intero danno causato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi.
60. In secondo luogo, per quanto concerne la giurisprudenza eDate, il giudice del rinvio si chiede se, nel caso di specie, le condizioni stabilite dalla sentenza Mittelbayerischer Verlag (41) siano soddisfatte. In tale sentenza, la Corte ha precisato che la mera appartenenza di una persona ad un vasto gruppo identificabile non consente di conseguire gli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza e di certezza del diritto, dal momento che i centri degli interessi dei membri di un siffatto gruppo possono potenzialmente trovarsi in qualsiasi Stato membro dell’Unione (42).
61. Nel caso di specie, il giudice del rinvio osserva in particolare che la trama della serie televisiva non permette di identificare nessuno degli attori, in quanto si tratta di un’opera fittizia che non fa riferimento, né direttamente né indirettamente, a personaggi reali, contemporanei o storici. A fortiori, essa non permetterebbe neppure di identificare individualmente la Ś., in quanto tale associazione è stata costituita decenni dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Nondimeno, tale giudice considera che la serie in parola descrive il comportamento di un gruppo di persone ristretto e chiuso, ossia dei soldati della formazione X, identificando tale formazione, di cui Z.R. è uno dei membri in vita, in modo inequivocabile e sicuro.
62. Ritengo tuttavia, come la Commissione, che, riguardo a Z.R., il criterio dell’identificazione indiretta «quale individuo» implichi che la persona sia riconoscibile grazie ad alcune particolari caratteristiche, che rinviano chiaramente a una determinata persona (43). Tale interpretazione, del resto, rispecchia la giurisprudenza Shevill, secondo la quale la vittima dev’essere conosciuta (44). In tal senso, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un’individualizzazione in situazioni in cui le persone asseritamente vittime di una violazione dei loro diritti della personalità erano direttamente oggetto di contenuti messi in rete su Internet, poiché vi erano indicate nominativamente (45). Orbene, nel caso di specie, la serie televisiva ha personaggi fittizi, il che significa che Z.R. non è identificato quale individuo, neppure indirettamente. Peraltro, come risulta dalla decisione di rinvio, la Ś. ha attualmente circa 5 000 membri, che, a mio avviso, costituiscono un vasto gruppo, con la conseguenza che la mera appartenenza di una persona a tale gruppo non consente di conseguire gli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza e di certezza del diritto (46). In ogni caso, ricordo che occorre porsi alla data dei fatti del procedimento principale, vale a dire in un periodo in cui i superstiti della formazione militare X potevano essere più numerosi di quanto lo siano attualmente.
63. Più in generale, nell’ipotesi in cui il criterio dell’individualizzazione fosse interpretato estensivamente, chi emette un messaggio lesivo dei diritti della personalità non sarebbe in condizione di conoscere i centri degli interessi delle persone che ne formano oggetto, i quali possono trovarsi in differenti Stati membri (47). Inoltre, tale interpretazione potrebbe condurre a decisioni contraddittorie da parte dei giudici dei differenti Stati membri aditi. Detta interpretazione solleverebbe quindi le stesse critiche mosse dal giudice del rinvio all’approccio «mosaico», in quanto comporterebbe un rischio sistemico di moltiplicazione di procedimenti giudiziari paralleli in diversi Stati membri tra le stesse parti.
64. Secondo il giudice del rinvio, in assenza di individualizzazione, il forum delicti commissi sarebbe privato del suo carattere di effettiva alternativa alla competenza internazionale generale risultante dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Tale giudice sembra quindi muovere dalla premessa secondo cui le norme sulla competenza internazionale devono favorire l’attore. Tuttavia, da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, la facoltà per una persona di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno causato, dinanzi ai giudici del luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi si giustifica nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l’attore (48). D’altro lato, in applicazione della giurisprudenza Shevill, l’attore ha sempre la facoltà di esperire l’azione nel suo complesso dinanzi a un solo giudice, ossia il giudice della sede legale dei produttori della serie televisiva, che si trova in Germania.
65. Riguardo alla Ś., dalla giurisprudenza della Corte discende che la circostanza che l’attore sia una persona fisica o giuridica non è determinante (49). Di conseguenza, una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi (50). Tuttavia, nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, poiché tale associazione è stata costituita decenni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la serie televisiva non contiene alcuna informazione sul suo conto e non ne consente l’identificazione, a prescindere che sia diretta o indiretta. La mera circostanza che detta associazione abbia per oggetto sociale, tra l’altro, la difesa della dignità, della reputazione e della memoria di tale formazione militare nonché dei suoi soldati non può bastare per individualizzarla, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (51). Inoltre, come rilevato dal giudice del rinvio, la sede legale di un’associazione avente un oggetto statutario analogo o identico a quello della Ś. potrebbe trovarsi in qualsiasi Stato membro dell’Unione, il che produrrebbe gli stessi inconvenienti risultanti dalla giurisprudenza Shevill.
66. In terzo luogo, il giudice del rinvio afferma che il requisito dell’identificazione individuale, almeno indiretta, dell’attore presenta una debolezza strutturale, in quanto tale valutazione si rivela spesso delicata e, soprattutto, è strettamente legata alla valutazione del merito della controversia. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, in sede di verifica della competenza internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda secondo le norme del diritto nazionale, bensì individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza in forza di tale disposizione. Anche se l’obiettivo della certezza del diritto richiede che il giudice nazionale adito possa facilmente pronunciarsi sulla propria competenza senza essere costretto a statuire nel merito, un obbligo di procedere, già in tale fase del procedimento, a un’istruzione probatoria dettagliata per quanto riguarda gli elementi di fatto pertinenti relativi sia alla competenza che al merito rischierebbe di pregiudicare l’esame della fondatezza di quest’ultimo. La Corte ha altresì precisato che tanto l’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia quanto il rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni esigono che il giudice adito possa esaminare la propria competenza internazionale alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, ivi comprese, se del caso, quelle fornite dal convenuto (52).
67. Di conseguenza, al giudice del rinvio spetta pronunciarsi sulla base degli elementi di cui dispone. Qualora da tali elementi non risultasse chiaramente che gli attori possono essere identificati «quali individui», tale giudice non potrebbe pronunciarsi sull’intero danno derivante dalla diffusione della serie televisiva su Internet. Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi presentati da detto giudice, dalla giurisprudenza della Corte discende che la serie televisiva non permette di identificarli, né direttamente né indirettamente. Peraltro, riguardo alla considerazione dello stesso giudice secondo cui le norme sulla competenza internazionale non possono anticipare la futura decisione sul merito della controversia, l’esame della questione se sia possibile identificare gli attori quali individui non impone affatto la decisione sul merito della causa, consistente nello stabilire se sia stata commessa una violazione dei diritti della personalità.
68. In quarto luogo, secondo il giudice del rinvio, qualora il contenuto che può violare i diritti della personalità non permetta l’identificazione individuale di persone concrete, occorre considerare, come indizio della prevedibilità della competenza internazionale, non soltanto l’ubicazione dei centri di interessi delle persone coinvolte, ma anche l’importanza del contenuto del messaggio che può violare i diritti della personalità e il punto a partire dal quale tale messaggio, nel contesto storico, culturale e sociale, riveste un’«importanza oggettivamente significativa» nel territorio dello Stato membro di diffusione. Tale giudice ritiene che un simile approccio, che privilegia l’oggetto della controversia e la sua importanza in un dato luogo, anziché le persone potenzialmente legittimate ad agire in qualità di attori e il luogo del centro degli interessi di tali persone, sembra essere conforme a una corretta comprensione del principio di prevedibilità della competenza internazionale.
69. Nondimeno, conformemente alla giurisprudenza della Corte, se è vero che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, può riferirsi al luogo ove è sorto il danno, tuttavia tale nozione può essere intesa solo come indicante il luogo ove il fatto causale, che genera la responsabilità per illeciti civili dolosi o colposi, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata (53). Di conseguenza, in tale ipotesi, la competenza internazionale di un giudice presuppone che si verifichi il luogo in cui il danno si è specificamente concretizzato per quanto concerne l’attore, persona fisica o giuridica, i cui diritti della personalità sono stati asseritamente violati. Adottare l’approccio raccomandato dal giudice del rinvio equivarrebbe a creare un nuovo criterio di competenza per i giudici nazionali, slegato dalla presunta vittima e che potrebbe sfavorirla. Infatti, come rilevato dalla Commissione, seguire tale approccio farebbe sì che un ex soldato il cui centro di interessi si trova in Polonia possa adire i giudici polacchi per l’intero danno subito, tenuto conto dell’importanza oggettivamente significativa della serie televisiva in Polonia, mentre un ex soldato il cui centro di interessi si trova in un altro Stato membro non potrebbe farlo in tale Stato (54).
70. Alla luce di tutto quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro in cui una serie lesiva dei diritti della personalità di una persona fisica e di una persona giuridica è stata diffusa in televisione e su Internet, diverso dallo Stato membro nel quale tale serie è stata prodotta, non hanno, per quanto riguarda la televisione, competenza internazionale a conoscere integralmente di un’azione avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità, in particolare l’ordine di rilasciare una dichiarazione contenente scuse, tramite i canali televisivi sui quali detta serie è stata diffusa nei differenti Stati membri interessati, nonché l’ordine di inserire una dichiarazione dal contenuto appropriato prima di ogni diffusione della medesima serie, indipendentemente dal luogo di diffusione, e, dall’altro lato, una prestazione pecuniaria volta a risarcire il danno morale derivante dalla violazione dei diritti della personalità, anche a causa della diffusione della serie televisiva in altri Stati membri. Riguardo a Internet, i giudici di uno Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica o giuridica sono competenti a conoscere integralmente di una simile azione solo qualora il contenuto controverso contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo.
B. Sulla seconda questione pregiudiziale
71. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in caso di risposta negativa alla prima questione, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro in cui una serie lesiva dei diritti della personalità è stata diffusa in televisione, diverso dallo Stato membro in cui tale serie è stata prodotta, abbiano competenza internazionale a conoscere di un’azione contro il produttore avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità, compresa la condanna a presentare scuse tramite i canali televisivi sui quali detta serie è stata diffusa nonché a rilasciare una dichiarazione dal contenuto adeguato prima di ogni diffusione della medesima serie in tale Stato membro e, dall’altro lato, una prestazione pecuniaria finalizzata a risarcire il danno morale subito derivante dalla diffusione della serie televisiva in detto Stato membro.
72. Dalla giurisprudenza della Corte, alla quale il giudice del rinvio fa riferimento, risulta che, alla luce dell’ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale, una domanda di rettifica o di rimozione di contenuti pubblicati su Internet è una e indivisibile e, di conseguenza, può essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno e non dinanzi a un giudice che non ha siffatta competenza (55).
73. Il giudice del rinvio afferma che gli attori non chiedono che la serie televisiva sia rimossa da Internet o che non sia diffusa in televisione, ma vogliono, da un lato, impedire un’ulteriore violazione dei loro diritti della personalità attraverso la menzione di precise informazioni che debbano precedere la diffusione di tale serie e, dall’altro lato, eliminare gli effetti della violazione commessa mediante la pubblicazione di una dichiarazione appropriata non soltanto sui siti Internet interessati, ma anche sui canali televisivi polacchi e tedeschi sui quali detta serie è stata diffusa. Orbene, secondo tale giudice, una richiesta di rimozione di taluni contenuti di Internet avrebbe natura indivisibile se l’attore intende ottenere l’integrale rimozione del contenuto lesivo dei diritti della personalità.
74. Come rilevato in risposta alla prima questione pregiudiziale, la giurisprudenza eDate, nel cui contesto si inserisce la giurisprudenza citata al paragrafo 72 delle presenti conclusioni, non riguarda la diffusione di un contenuto in televisione, a cui è applicabile la giurisprudenza Shevill. Da quest’ultima giurisprudenza risulta che, conformemente all’approccio mosaico, il giudice di uno Stato membro in cui è stata commessa la violazione dei diritti della personalità è competente a conoscere dei danni prodotti in tale Stato. Se la normativa nazionale lo consente, tale giudice può ordinare al convenuto che la diffusione di una serie sia preceduta da precise informazioni, purché tale pubblicazione avvenga unicamente nel territorio nazionale. Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che, conformemente all’articolo 24 del codice civile, alcune pretese non pecuniarie possono essere strutturate in modo tale che il loro esame possa rientrare nella cognizione di un giudice limitata alla valutazione delle conseguenze di una violazione verificatasi nel territorio dello Stato del foro.
75. Riguardo alla diffusione su Internet, condivido l’argomentazione del giudice del rinvio secondo la quale, se tale diffusione si ricollega alla giurisprudenza Shevill in assenza di individualizzazione degli attori, il giudice adito, sempre nei limiti in cui la normativa nazionale lo consenta, potrebbe ordinare al convenuto che informazioni precise relative al contenuto controverso siano pubblicate su un altro mezzo di comunicazione i cui confini di influenza sono limitati al territorio dello Stato membro interessato, come la stampa scritta o la televisione nazionale, o ancora che tali informazioni si riferiscano solo agli effetti della violazione dei diritti della personalità nel territorio di tale Stato.
76. Peraltro, il giudice del rinvio considera che l’evento dannoso non si limita alla produzione di un film, ma include anche la sua diffusione in un determinato Stato membro. Un simile approccio implicherebbe che i giudici dello Stato membro nel quale il film è stato diffuso possano avere competenza internazionale principalmente in ragione del verificarsi dell’evento dannoso nel loro territorio, e, soltanto in via secondaria, in ragione della concretizzazione del danno in tale Stato. Tuttavia, ricordo che, nella sentenza Shevill, la Corte ha dichiarato che, nell’ipotesi di diffamazione a mezzo di un articolo di stampa diffuso sul territorio di più Stati membri, il luogo dell’evento generatore può essere solo il luogo ove è stabilito l’editore della pubblicazione controversa, in quanto costituisce il luogo di origine dell’evento dannoso (56).
77. Nel caso di specie, il giudice del rinvio dichiara che la serie televisiva è stata prodotta in Germania e che i soli convenuti dinanzi al giudice polacco sono i produttori di tale serie, la quale è stata diffusa in Polonia da un’emittente radiotelevisiva pubblica polacca, che non è parte del procedimento. In tale contesto, il luogo di stabilimento dei produttori di detta serie dev’essere considerato come il luogo dell’evento generatore all’origine di tale danno. Inoltre, come afferma tale giudice, secondo la giurisprudenza della Corte, in circostanze in cui uno solo tra diversi autori presunti di un asserito danno è convenuto dinanzi a un giudice nella cui circoscrizione egli non ha agito, non si può ritenere che l’evento causale si sia prodotto nella circoscrizione di tale giudice ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (57).
78. Peraltro, dalla decisione di rinvio risulta che i convenuti sono i titolari esclusivi dei diritti d’autore sulla serie televisiva e che essi hanno trasferito in parte a B. il diritto di sfruttarla in determinati territori e hanno concesso a quest’ultimo una licenza esclusiva per la distribuzione dei diritti di sfruttamento di tale serie in altri territori (58). Un simile contratto, che la decisione di rinvio non indica essere stato concluso in Polonia, non è atto a modificare il luogo di origine dell’evento dannoso, in quanto non può essere assimilato a un’azione dei convenuti in ogni paese in cui detta serie è stata diffusa con il loro consenso. Pertanto, conformemente al citato articolo 5, punto 3, i giudici polacchi non hanno competenza internazionale a conoscere integralmente della domanda presentata dagli attori per la sola ragione della diffusione della medesima serie in Polonia.
79. In tale contesto, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro in cui una serie lesiva dei diritti della personalità è stata diffusa in televisione, diverso dallo Stato membro in cui tale serie è stata prodotta, hanno competenza internazionale a conoscere di un’azione contro il produttore avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità, compresa la condanna a presentare scuse tramite i canali televisivi sui quali detta serie è stata diffusa nonché a rilasciare una dichiarazione dal contenuto adeguato prima di ogni diffusione della medesima serie in tale Stato membro, nella misura in cui la normativa nazionale lo consenta, e, dall’altro lato, una prestazione pecuniaria finalizzata a risarcire il danno morale derivante dalla diffusione della serie televisiva in detto Stato membro.
80. Desidero aggiungere che, come il giudice del rinvio, ritengo che l’approccio «mosaico» comporti difficoltà per le persone fisiche o giuridiche che fanno valere una violazione dei propri diritti della personalità (59). In proposito, gli argomenti addotti da tale giudice riguardo al rischio di frammentazione del contenzioso, che può condurre a decisioni contraddittorie da parte dei giudici aditi nei differenti Stati membri, non sono privi di pertinenza. Tuttavia, l’attuale giurisprudenza della Corte è ben consolidata e un’interpretazione estensiva di una disposizione derogatoria, ossia l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, potrebbe causare più problemi di quelli che intende risolvere. Pertanto, ritengo che, nell’ambito della presente causa, non occorra porre in discussione tale giurisprudenza.
V. Conclusione
81. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nel modo seguente:
1) L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
dev’essere interpretato nel senso che:
i giudici di uno Stato membro in cui una serie lesiva dei diritti della personalità di una persona fisica o di una persona giuridica è stata diffusa in televisione e su Internet, diverso dallo Stato membro nel quale tale serie è stata prodotta, non hanno, per quanto riguarda la televisione, competenza internazionale a conoscere integralmente di un’azione avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità, in particolare l’ordine di rilasciare una dichiarazione contenente scuse, tramite i canali televisivi sui quali detta serie è stata diffusa nei differenti Stati membri interessati, nonché l’ordine di inserire una dichiarazione dal contenuto appropriato prima di ogni diffusione della medesima serie, indipendentemente dal luogo di diffusione, e, dall’altro lato, una prestazione pecuniaria volta a risarcire il danno morale derivante dalla violazione dei diritti della personalità, anche a causa della diffusione della serie televisiva in altri Stati membri. Riguardo a Internet, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica o giuridica sono competenti a conoscere integralmente di una simile azione solo qualora il contenuto controverso contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo.
2) L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001
dev’essere interpretato nel senso che:
i giudici di uno Stato membro in cui una serie lesiva dei diritti della personalità è stata diffusa in televisione, diverso dallo Stato membro in cui tale serie è stata prodotta, hanno competenza internazionale a conoscere di un’azione contro il produttore avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare gli effetti della violazione dei diritti della personalità, compresa la condanna a presentare scuse tramite i canali televisivi sui quali detta serie è stata diffusa, nonché a rilasciare una dichiarazione dal contenuto adeguato prima di ogni diffusione della medesima serie in tale Stato membro, nella misura in cui la normativa nazionale lo consenta, e, dall’altro lato, una prestazione pecuniaria finalizzata a risarcire il danno morale derivante dalla diffusione della serie televisiva in detto Stato membro.
1 Lingua originale: il francese.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2 Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
3 Sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C‑68/93, EU:C:1995:61; in prosieguo: la «sentenza Shevill» o la «giurisprudenza Shevill»).
4 Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685; in prosieguo: la «sentenza eDate» o la «giurisprudenza eDate»).
5 V., a favore del mantenimento della giurisprudenza Shevill, conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nelle cause riunite eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:192, paragrafi da 33 a 41) e dell’avvocato generale Hogan nella causa Gtflix Tv (C‑251/20, EU:C:2021:745, paragrafi da 42 a 94). V., in senso contrario, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:554, paragrafi da 73 a 90).
6 V., in particolare, Lutzi, T., «Shevill is dead, long live Shevill!», Law Quarterly Review, 2018, vol. 134, pagg. da 208 a 213.
7 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
8 Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93.
9 Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296.
10 Sebbene la decisione di rinvio menzioni la data del 19 novembre 2023, dal fascicolo presentato alla Corte risulta che, in realtà, l’azione è stata proposta il 19 novembre 2013.
11 Secondo tale giurisprudenza, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità mediante contenuti pubblicati on-line su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa può intentare un’azione di responsabilità, per l’intero danno causato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi.
12 Secondo tale approccio, i giudici di ogni Stato membro nel quale è stata diffusa una pubblicazione diffamatoria e in cui la vittima asserisce di aver subito una lesione della propria reputazione sono competenti a conoscere dei danni cagionati in tale Stato. V., più precisamente, paragrafo 49 delle presenti conclusioni.
13 Sentenza del 17 giugno 2021 (C‑800/19, EU:C:2021:489, punto 46; in prosieguo: la «sentenza Mittelbayerischer Verlag»), in cui la Corte ha dichiarato che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona che sostiene che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto messo in rete su un sito Internet è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, di un’azione di risarcimento intentata da tale persona solo qualora tale contenuto contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo.
14 Il giudice del rinvio fa riferimento, in proposito, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).
15 Ordinanza Idziski (C‑232/25, EU:C:2025:389).
16 Sentenza del 9 dicembre 2021, HRVATSKE ŠUME (C‑242/20, punto 30 e giurisprudenza citata).
17 V. sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 17 e giurisprudenza citata).
18 Secondo tale considerando, «[è] opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)], il [regolamento n. 44/2001] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della [convenzione di Bruxelles] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».
19 V., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 29 e giurisprudenza citata), nonché del 10 luglio 2025, Chmieka (C‑99/24, EU:C:2025:563, punto 43 e giurisprudenza citata).
20 V., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2025, Stichting Right to Consumer Justice e Stichting App Stores Claims (C‑34/24, EU:C:2025:936, punti 44 e 45 nonché giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Stichting Right to Consumer Justice»).
21 V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Gtflix Tv (C‑251/20, EU:C:2021:1036, punto 25 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Gtflix»).
22 V., in tal senso, sentenza Stichting Right to Consumer Justice (punto 46 e giurisprudenza citata).
23 V., in tal senso, sentenza Stichting Right to Consumer Justice (punto 47 e giurisprudenza citata).
24 V. sentenza Shevill (punti 24 e 25).
25 V. sentenza Shevill (punto 27).
26 V. sentenza Shevill (punti 29 e 30).
27 V. sentenza Shevill (punto 32).
28 V. sentenza dell’11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba (C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 18).
29 Nelle sue conclusioni nelle cause riunite eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:192, paragrafo 38), l’avvocato generale Cruz Villalón ha sottolineato che la soluzione Shevill evita che il foro speciale dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 diventi l’equivalente del foro generale, che privilegia la giurisdizione del domicilio del convenuto, ma allo stesso tempo esclude il forum actoris.
30 V. sentenza eDate (punto 44).
31 V. sentenza eDate (punti 45 e 48).
32 V. sentenza eDate (punto 49).
33 V. sentenza eDate (punto 52).
34 V., in particolare, sentenze, pronunciate dalla Grande Sezione, del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 31; in prosieguo: la «sentenza Bolagsupplysningen e Ilsjan»), e Gtflix (punto 29).
35 V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni.
36 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1), «[a]i fini della presente direttiva si intende per (…) “radiodiffusione televisiva” o “trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi».
37 V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni.
38 Conclusioni nelle cause riunite eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:192, paragrafo 39).
39 V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni.
40 V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni.
41 V., riguardo a tali condizioni, paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
42 V. sentenza Mittelbayerischer Verlag (punto 43).
43 Nelle sue conclusioni nella causa Mittelbayerischer Verlag (C‑800/19, EU:C:2021:124, paragrafi da 51 a 57), l’avvocato generale Bobek aveva suggerito alla Corte di adottare un approccio più ampio, che tuttavia non è stato adottato nella sentenza resa in tale causa.
44 Sentenza Shevill (punto 29).
45 V. sentenza Mittelbayerischer Verlag (punto 35).
46 V. giurisprudenza citata al paragrafo 60 delle presenti conclusioni.
47 V., in tal senso, sentenza Mittelbayerischer Verlag (punto 34 e giurisprudenza citata).
48 V., in tal senso, sentenza Mittelbayerischer Verlag (punto 32 e giurisprudenza citata).
49 V. sentenza Bolagsupplysningen e Ilsjan (punto 38).
50 V., in tal senso, sentenza Bolagsupplysningen e Ilsjan (punto 44).
51 Dal requisito rigoroso di individualizzazione della persona che afferma una violazione dei suoi diritti della personalità discende che non è applicabile per analogia la giurisprudenza in materia di diritto della concorrenza, secondo la quale un’associazione incaricata della difesa degli interessi collettivi di talune imprese può, in linea di principio, proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE solo se può vantare un proprio interesse o se le imprese che essa rappresenta o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente (v. sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 80 e giurisprudenza citata).
52 V., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, Athenian Brewery e Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85, punti da 41 a 43 e giurisprudenza citata).
53 V., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba (C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 20).
54 Aggiungo che la causa che ha dato luogo alla sentenza Mittelbayerischer Verlag riguardava l’uso dell’espressione «campo di sterminio polacco di Treblinka» che, nel contesto storico, culturale e sociale polacco, riveste un’importanza oggettivamente significativa. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che l’attore doveva essere identificato quale individuo, cosa che non avveniva nel caso di specie. Di conseguenza, l’importanza oggettivamente significativa di un procedimento in un determinato Stato membro non costituisce un elemento sufficiente per stabilire la competenza internazionale dei giudici di tale Stato membro per l’intero danno.
55 V. sentenze Bolagsupplysningen e Ilsjan (punto 48) e Gtflix (punto 32).
56 V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni.
57 V. sentenza del 3 aprile 2014, Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215, punto 31 e giurisprudenza citata).
58 V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni.
59 V., riguardo a tali difficoltà, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:554).