Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
LAILA MEDINA
presentate il 21 maggio 2026 (1)
Causa C‑230/25
Mihail Mihaylov Stefanov
Procedimento penale
con l’intervento di:
Sofiyska apelativna prokuratura
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria)]
« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Valori e obiettivi dell’Unione – Stato di diritto – Principi di indipendenza e di inamovibilità dei giudici – Giudice che decide una causa penale ed è convenuto in una causa civile di risarcimento »
I. Introduzione
1. Le presenti conclusioni vertono su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria). Quest’ultimo interroga la Corte in merito alle modalità di attuazione del diritto al patrocinio a spese dello Stato, sancito in particolare dalla direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1). Più precisamente, esso si interroga sulle condizioni alle quali uno Stato membro può chiedere il rimborso dei costi da esso sostenuti per tale patrocinio alla persona che ne ha beneficiato e che è stata infine oggetto di una condanna penale.
2. Come evidenzia da tempo la Corte europea dei diritti dell’uomo (2), il diritto al patrocinio a spese dello Stato è talvolta indispensabile per consentire un accesso effettivo al giudice. In pratica, tale diritto si basa su due pilastri complementari costituiti, da un lato, dall’assistenza da parte di un difensore e, dall’altro, dal finanziamento di tale assistenza. Sebbene il patrocinio a spese dello Stato possa sembrare, a prima vista, una semplice modalità pratica di organizzazione del procedimento giudiziario, esso rappresenta in realtà un fattore imprescindibile per la concretizzazione del diritto alla tutela giurisdizionale in un ordinamento giuridico. Garantendo al singolo il beneficio dell’assistenza di un difensore, esso gli consente infatti di accedere al giudice e salvaguarda in tal modo l’equità dei procedimenti. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce quindi l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale previsto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il quale condiziona a sua volta l’attuazione del valore fondante dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE.
3. Nel caso di specie, è nel contesto specifico dei procedimenti penali che si svolgono dinanzi a diversi organi giurisdizionali bulgari che deve essere condotta la riflessione sul patrocinio a spese dello Stato. La Corte è chiamata, in particolare, a stabilire se, e in quale misura, sia possibile pretendere che una persona che ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato rimborsi i costi ad esso relativi. Per rispondere a tale questione, occorrerà interpretare in particolare la direttiva 2016/1919, la quale, al termine di una lunga riflessione del legislatore al riguardo, ha definito le norme minime comuni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per quanto riguarda il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 2016/1919
4. I considerando 1, 2, 8, 17 e 30 della direttiva 2016/1919 sono così formulati:
«(1) La presente direttiva intende garantire l’effettività del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1)] rendendo disponibile l’assistenza di un difensore retribuito dagli Stati membri agli indagati e agli imputati in procedimenti penali (…).
(2) Stabilendo norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati (…), la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri in ognuno dei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri e quindi a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.
(…)
(8) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe coprire i costi della difesa per l’indagato, l’imputato (…). Nel concedere il patrocinio a spese dello Stato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere all’indagato, all’imputato o alla persona ricercata di sostenere parte di tali costi, in base alle risorse finanziarie di cui dispongono.
(…)
(17) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, gli indagati o imputati che non hanno risorse sufficienti per coprire i costi dell’assistenza di un difensore hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato quando ciò sia nell’interesse della giustizia. Questa norma minima prevede per gli Stati membri la facoltà di effettuare una valutazione delle risorse e/o del merito. L’effettuazione di tali valutazioni non dovrebbe limitare i diritti e le garanzie procedurali garantiti dalla Carta e dalla CEDU secondo l’interpretazione della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, né dovrebbe comportare una deroga a tali diritti e garanzie procedurali.
(…)
(30) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. (…). Il livello di tutela fornita dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU come interpretate dalla Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo».
5. L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito d’applicazione», così dispone:
«1. La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE e che sono:
a) privati della libertà personale;
b) tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell’Unione o nazionale; (…)
(…)».
6. L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell’interesse della giustizia.
2. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1.
3. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell’interessato, nonché il costo dell’assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore.
4. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell’interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti:
a) quando l’indagato o l’imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva; e
b) durante la detenzione.
(…)».
7. L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Persone vulnerabili», è così formulato:
«Gli Stati membri garantiscono che, nell’attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili».
8. L’articolo 11 della direttiva 2016/1919 così dispone:
«Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato».
B. Diritto bulgaro
9. L’articolo 94 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») così dispone:
«(1) In un procedimento penale, la partecipazione di un difensore è obbligatoria quando:
(…)
6. (…) l’imputato è privato della libertà personale;
(…)
8. la causa è esaminata in assenza dell’imputato;
9. L’imputato non è in grado di pagare l’onorario di un difensore, desidera beneficiare dei servizi di un difensore e ciò è necessario nell’interesse della giustizia.
(…)
(3) Quando la partecipazione di un difensore è obbligatoria, l’autorità competente ne nomina uno. (…)».
10. L’articolo 189, paragrafo 3, del NPK così recita:
«Qualora l’imputato sia riconosciuto colpevole, il giudice lo condanna alle spese, compresi l’onorario del difensore e le altre spese del difensore nominato d’ufficio, nonché le spese sostenute dall’accusatore privato e dalla parte civile, se ne sia stata fatta domanda. In caso di più persone condannate, il giudice determina la quota che ciascuna di esse deve pagare».
11. L’articolo 23 dello Zakon za pravnata pomosht (legge sul patrocinio a spese dello Stato) così dispone:
«(1) Il sistema di patrocinio a spese dello Stato (…) comprende i casi in cui la legge impone che la difesa sia assicurata da un avvocato, da un difensore sostituto o da un rappresentante.
(2) Il sistema di patrocinio a spese dello Stato comprende inoltre i casi in cui l’imputato, la persona sottoposta al procedimento penale o la parte di un procedimento penale, civile o amministrativo non dispone delle risorse necessarie per pagare l’assistenza di un difensore, desidera avvalersi di tale assistenza e ciò sia necessario nell’interesse della giustizia. In tali casi, la persona non è tenuta a rimborsare il costo del patrocinio a spese dello Stato concesso».
12. L’articolo 25, paragrafo 1, di tale legge così recita:
«(…) la decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato è adottata (…) su richiesta della persona interessata o in forza della legge, e a tale persona viene spiegato per iscritto, mediante una dichiarazione conforme al modello predisposto dall’ufficio per il patrocinio a spese dello Stato, che la medesima, in caso di sentenza o di decisione di condanna, è tenuta a rimborsare il costo del patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Il rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato deve essere motivato e può essere oggetto di ricorso secondo le modalità appropriate».
III. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
13. Anzitutto, nell’ambito di un primo procedimento giudiziario, il ricorrente nel procedimento principale, il sig. Mihail Mihaylov Stefanov, che era stato precedentemente posto in custodia cautelare il 3 giugno 2018 e che era rappresentato da un difensore nominato d’ufficio che gli era stato assegnato automaticamente, è stato condannato dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) a una pena di un anno e dieci mesi di reclusione, condizionalmente sospesa per quattro anni, per aver commesso due reati previsti dal Nakazatelen kodeks (codice penale bulgaro). Il ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d’appello penale specializzata, Bulgaria), che ha annullato detta sentenza a causa di un vizio di procedura e ha rinviato la causa dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) affinché statuisse nel merito, mentre la detenzione del ricorrente nel procedimento principale si era conclusa il 14 marzo 2019.
14. Parallelamente, il ricorrente nel procedimento principale ha intentato un’azione di responsabilità civile nei confronti dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) e dell’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d’appello penale specializzata) dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), lamentando diversi danni connessi al suo periodo di detenzione.
15. Poi, nell’ambito di un secondo procedimento giudiziario, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha emesso una nuova sentenza di condanna nei confronti del ricorrente nel procedimento principale, il quale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d’appello penale specializzata). L’ Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d’appello penale specializzata) ha respinto tale domanda, annullando al contempo parzialmente la sentenza dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), decisione avverso la quale il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione. Il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha annullato la sentenza d’appello e la sentenza di primo grado e ha rinviato la causa dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato).
16. Infine, nell’ambito di un terzo procedimento giudiziario, è stato emesso un nuovo atto di imputazione per dare esecuzione alla sentenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) e la causa è stata assegnata allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato). Il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto la ricusazione del giudice investito di tale causa nonché di tutti i giudici dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) per motivi analoghi a quelli da lui invocati nell’ambito della sua precedente domanda, formulata nel corso del secondo procedimento giudiziario. Tuttavia, poiché il legislatore bulgaro ha deciso di sopprimere gli organi giurisdizionali penali specializzati, tra cui lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), la causa è stata trasferita al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia). Parallelamente, la causa relativa all’azione di responsabilità civile che era stata avviata dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) è stata rinviata dinanzi all’Okrazhen sad – Sofia (Tribunale regionale di Sofia, Bulgaria). In tale contesto, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto la ricusazione dei giudici del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) invocando la loro mancanza di imparzialità. Tale domanda è stata respinta e il ricorrente nel procedimento principale è stato condannato.
17. Il ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo al contempo la ricusazione dei giudici penali che lo compongono.
18. In primo luogo, il giudice del rinvio afferma che la trattazione delle diverse cause descritte ai paragrafi da 13 a 17 delle presenti conclusioni solleva problematiche relative alla valutazione dell’imparzialità dei giudici che compongono tutti gli organi giurisdizionali coinvolti in tali cause, ivi compreso il giudice del rinvio. A questo proposito, da un lato, il giudice del rinvio spiega che il ricorrente nel procedimento principale contesta tale imparzialità per il motivo che tali giudici hanno la qualità di convenuti nella causa di responsabilità civile da quest’ultimo intentata a seguito della sua detenzione. D’altro lato, per quanto riguarda il procedimento principale, esso precisa che in tale sede occorrerà soltanto esaminare la fondatezza dell’appello del ricorrente nel procedimento principale avverso la decisione con cui il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha dichiarato la sua colpevolezza per la commissione dei reati di cui era accusato. Per contro, le questioni relative alla legittimità della sua custodia cautelare nonché alla valutazione della sussistenza di un danno morale e del suo eventuale risarcimento rientrano nella competenza dell’Okrazhen sad – Sofia (Tribunale regionale di Sofia) nell’ambito dell’azione di responsabilità civile.
19. In secondo luogo, il giudice del rinvio riferisce che, nel corso del secondo procedimento giudiziario, il ricorrente nel procedimento principale è stato informato delle date delle udienze dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) nonché del fatto che, se egli non vi si fosse presentato senza un valido motivo, la causa sarebbe stata decisa in sua assenza. Quest’ultimo ha comunicato che non intendeva presentarsi a tali udienze in quanto era ricercato al fine di essere sottoposto a custodia cautelare nell’ambito di un altro procedimento penale. Il procedimento dinanzi a tale giudice si è svolto in presenza di un difensore nominato d’ufficio. In occasione dell’ultima udienza, il ricorrente nel procedimento principale è comparso per chiedere la ripetizione di tutte le audizioni di testimoni e di periti già svoltesi, cosa che il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha rifiutato. Di conseguenza, il ricorrente nel procedimento principale ha lasciato l’aula d’udienza. Il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha emesso la propria decisione in presenza del difensore nominato d’ufficio e in assenza del ricorrente nel procedimento principale. Il giudice del rinvio si interroga sulla qualificazione giuridica di un siffatto comportamento, in particolare alla luce del considerando 35 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).
20. In terzo luogo, il giudice del rinvio spiega che, nel sistema di giustizia penale bulgaro, l’articolo 94, paragrafo 1, punto 6, del NPK prevede che un imputato privato della libertà debba essere necessariamente difeso da un difensore. Parallelamente, l’articolo 94, paragrafo 1, punto 8, di tale codice prevede che, quando una causa è esaminata in assenza dell’imputato, quest’ultimo deve essere parimenti necessariamente difeso da un difensore. Tali due disposizioni non prevedono alcun esame preliminare della capacità finanziaria dell’imputato di retribuire un difensore. Peraltro, dall’articolo 94, paragrafo 1, punto 9, di detto codice risulta che, qualora un imputato intenda essere rappresentato da un difensore, non disponga di risorse sufficienti per retribuirlo e l’interesse della giustizia lo richieda, gli viene assegnato un difensore d’ufficio. In quest’ultima ipotesi, il patrocinio a spese dello Stato è quindi concesso su iniziativa dell’imputato e dopo che sia stata accertata la sua incapacità finanziaria di retribuire un difensore. Inoltre, il giudice del rinvio spiega che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, della legge nazionale sul patrocinio a spese dello Stato, l’interessato è tenuto, in caso di condanna, a rimborsare integralmente i costi relativi al patrocinio a spese dello Stato che gli è stato concesso, salvo nel caso previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, della medesima legge, ossia quello in cui il patrocinio a spese dello Stato è stato concesso in quanto l’imputato, la persona sottoposta al procedimento penale o la parte di un procedimento penale che non disponeva delle risorse necessarie aveva dichiarato di volersi avvalere dell’assistenza di un difensore e ciò era necessario nell’interesse della giustizia.
21. Nel caso di specie, il giudice del rinvio osserva che, nel corso di talune fasi dei procedimenti giudiziari descritti ai paragrafi da 13 a 17 delle presenti conclusioni, il ricorrente nel procedimento principale ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato alternativamente ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, punti 6 e 8, del NPK, i quali rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2016/1919. Tuttavia, esso afferma che è stato successivamente accertato che il ricorrente nel procedimento principale non disponeva di risorse sufficienti per incaricare un difensore, il che non era stato tuttavia verificato nel momento in cui egli ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato sulla base dell’articolo 94, paragrafo 1, punti 6 e 8, del NPK.
22. Ciò premesso, il giudice del rinvio si chiede se, qualora un imputato abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato in quanto privato della libertà, senza previa verifica della sua capacità finanziaria di retribuire un difensore, e qualora sia stato successivamente accertato che le sue risorse erano insufficienti a tal fine, l’articolo 25, paragrafo 1, della legge sul patrocinio a spese dello Stato debba essere disapplicato nell’ipotesi in cui tale imputato sia oggetto di una condanna. Il giudice del rinvio precisa, in sostanza, che i dubbi che esso nutre a tale riguardo derivano in particolare dal fatto che, nel sistema giudiziario bulgaro, un imputato che beneficia del patrocinio a spese dello Stato a causa dell’insufficienza delle sue risorse non può, per contro, essere assoggettato all’obbligo di rimborso dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato previsto da detta disposizione in caso di condanna. Di conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’imputato debba essere assimilato a un imputato che abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato in quanto non disponeva di risorse finanziarie sufficienti per retribuire un difensore.
23. Inoltre, il giudice del rinvio solleva altresì la questione della conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, della legge sul patrocinio a spese dello Stato con il considerando 8 della direttiva 2016/1919, nella misura in cui quest’ultimo prevede, in sostanza, che gli Stati membri dovrebbero poter richiedere agli imputati di sostenere parte dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato in funzione delle loro risorse finanziarie, mentre l’articolo 25, paragrafo 1, della legge sul patrocinio a spese dello Stato riguarda la presa a carico non già di una parte, bensì della totalità dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato.
24. In quarto luogo, il giudice del rinvio rileva che, nel corso dei tre procedimenti descritti ai paragrafi da 13 a 17 delle presenti conclusioni, diversi avvocati nominati d’ufficio hanno successivamente assicurato la difesa del ricorrente nel procedimento principale a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Infatti, il ricorrente nel procedimento principale ha espresso la volontà di sostituire molti di essi, ancorché questi ultimi avessero ottemperato al loro obbligo di contribuire al chiarimento delle situazioni di fatto e di diritto che gli sarebbero state favorevoli, cercando al contempo di tenere conto della linea difensiva che egli intendeva adottare. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulle misure che devono essere adottate per garantire la continuità della rappresentanza di un indagato o di un imputato nel corso dell’intero procedimento penale. Più precisamente, esso si chiede se, e in quali circostanze, gli Stati membri siano tenuti a garantire il diritto degli indagati o imputati alla sostituzione del difensore che li rappresenta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, qualora le circostanze lo giustifichino.
25. In tali circostanze, l’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte sei questioni pregiudiziali. Tuttavia, conformemente alla richiesta della Corte, esaminerò solo la quarta e la quinta di esse, che sono formulate nei seguenti termini:
«(…)
4. Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 4, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con i considerando 8 e 17 della direttiva [2016/1919] debbano essere interpretati nel senso che gli accusati e gli imputati arrestati devono essere equiparati, indipendentemente dalla questione se dispongano di risorse economiche sufficienti per sostenere le spese relative al patrocinio di un difensore, agli indagati e agli accusati che non dispongono di tali risorse e ai quali il patrocinio a spese dello Stato è concesso perché necessario nell’interesse della giustizia.
5. In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se sia compatibile con il considerando 8 della direttiva [2016/1919] una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui il patrocinio a spese dello Stato sia stato concesso sulla base di una legge che prevede l’obbligo di patrocinio da parte di un avvocato, come nel caso di detenzione dell’accusato o dell’imputato, quest’ultimo deve rimborsare le spese del patrocinio concesso, senza che si verifichi se disponesse di risorse economiche sufficienti per sostenere i costi del patrocinio di un difensore (…)».
26. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 marzo 2025. Il ricorrente nel procedimento principale, il governo ceco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte entro il termine previsto dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tutti hanno partecipato all’udienza di discussione tenutasi il 25 febbraio 2026.
IV. Analisi
27. Propongo di analizzare congiuntamente (3) le due questioni che occorre esaminare nelle presenti conclusioni, anche se la seconda è sollevata solo nell’ipotesi in cui alla prima venga data una risposta affermativa. Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 4, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2016/1919, letti in combinato disposto con il considerando 8 della stessa, ostino a una normativa nazionale che prevede che un imputato che ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato in quanto si trovava in stato di detenzione possa essere tenuto a rimborsare le spese relative a tale patrocinio senza una previa verifica delle sue risorse finanziarie, mentre un imputato che ha beneficiato di tale patrocinio proprio a causa dell’insufficienza delle sue risorse non può essere soggetto a un siffatto obbligo.
A. Osservazioni preliminari
28. In via preliminare, è utile ricordare il contesto storico in cui si inserisce la presente causa. La riflessione sulle problematiche relative alla garanzia dei diritti procedurali nei procedimenti penali all’interno dell’Unione europea ha preceduto l’adozione del Trattato di Lisbona (4). Essa ha ispirato un movimento di approfondimento continuo di tali garanzie, che mirava, in definitiva, a favorire il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di consentire l’attuazione dei principali strumenti di reciproco riconoscimento delle decisioni penali e di reciproca fiducia. Tali obiettivi sono stati segnatamente formalizzati nella risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (5). Quest’ultima è stata integrata agli orientamenti definiti nel «programma di Stoccolma» relativo allo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia», da cui risultava che «per superare l’attuale frammentazione bisogna spingersi oltre nella realizzazione di uno spazio europeo di giustizia»(6).
29. L’ambizione descritta al paragrafo precedente delle presenti conclusioni si è progressivamente concretizzata mediante l’adozione di una prima serie di tre direttive (7). Tre nuove direttive le hanno poi integrate nel 2016 (8). In sostanza, tali sei direttive adottate sulla base dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE (9) mirano, da un lato, a istituire un modello «comunitario» di giustizia penale fondato su un regime comune di diritti procedurali e, dall’altro, a preservare una forma di armonia controbilanciando i progressi compiuti in precedenza nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia relativa alle misure volte ad agevolare il procedimento penale (10).
30. È importante precisare, in questa fase, che i contorni tracciati dalle sei direttive appena menzionate rappresentano solo un quadro di norme minime comuni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in materia di garanzie procedurali. Peraltro, esse si ispirano ampiamente a diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e in particolare dal suo articolo 6. A questo proposito, dalle spiegazioni relative alla Carta (11) risulta che tale articolo della CEDU corrisponde all’articolo 47, secondo e terzo comma, e all’articolo 48 della Carta. Di conseguenza, la Corte è tenuta a sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita di queste ultime disposizioni assicuri un livello di protezione che non si discosti da quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (12).
31. Nel procedimento principale, gli interrogativi formulati dal giudice del rinvio vertono sulla questione del patrocinio a spese dello Stato. Tale diritto è, per sua natura, strettamente connesso al diritto di avvalersi di un difensore, definito nell’ambito della direttiva 2013/48, di cui costituisce una condizione di effettività (13). Tuttavia, il patrocinio a spese dello Stato costituisce in particolare l’oggetto della direttiva 2016/1919. Ancor prima dell’adozione di quest’ultima, la necessità e le difficoltà connesse alla definizione di norme minime relative al diritto al patrocinio a spese dello Stato erano state ampiamente discusse. Infatti, ad esempio, i servizi della Commissione avevano sottolineato in una sintesi della valutazione d’impatto realizzata nel corso dell’elaborazione della proposta di direttiva del 27 novembre 2013 gli inconvenienti derivanti dalla diversità dei sistemi nazionali in materia di patrocinio a spese dello Stato per tutelare efficacemente il diritto a un equo processo (14). Parallelamente, le questioni finanziarie connesse all’applicazione di una direttiva su tale oggetto sono state evidenziate dalla Commissione nella sua proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2013 sull’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (15).
32. Da tutto quanto sopra esposto risulta che il diritto al patrocinio a spese dello Stato rappresenta una delle componenti essenziali del sistema di giustizia penale che gli Stati membri sono tenuti ad attuare, poiché garantisce l’effettività dell’accesso a tale giustizia. È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.
B. Portata del diritto al patrocinio a spese dello Stato
33. Gli interrogativi del giudice del rinvio derivano dalla situazione del ricorrente nel procedimento principale, il quale, in detto procedimento, ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato a causa della sua detenzione e senza che le sue risorse finanziarie fossero state previamente esaminate. Al fine di rispondere a tali interrogativi, è necessario esaminare le disposizioni della direttiva 2016/1919 che definiscono le norme minime comuni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nell’attuazione del diritto al patrocinio a spese dello Stato.
1. Termini della direttiva 2016/1919
34. L’articolo 2 della direttiva 2016/1919 prevede che quest’ultima si applichi, in particolare, agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48 qualora gli stessi siano privati della libertà personale o siano tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto nazionale. Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che tale è il caso del ricorrente nel procedimento principale.
35. Per quanto riguarda la concessione del patrocinio a spese dello Stato, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919 prevede un obbligo chiaro, in capo agli Stati membri, di garantire che gli indagati e gli imputati beneficino del patrocinio a spese dello Stato qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che essi siano privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore e che tale patrocinio sia necessario nell’interesse della giustizia.
36. Le modalità di attuazione del diritto al patrocinio a spese dello Stato sono poi precisate al paragrafo 2 di detto articolo, il quale definisce il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per attuare tale diritto. Essi possono infatti basare la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia su una valutazione delle risorse oppure del merito, sia su una valutazione congiunta delle risorse e del merito. I paragrafi 3 (valutazione delle risorse) e 4 (valutazione del merito) precisano poi come interpretare ciascuna di tali valutazioni. In sostanza, la verifica delle risorse è soddisfatta quando l’indagato o imputato non dispone delle risorse sufficienti per ottenere l’assistenza di un difensore. Per quanto riguarda la verifica del merito, essa mira a determinare se il patrocinio a spese dello Stato debba essere concesso per tutelare gli interessi della giustizia. In ogni caso, tale verifica deve considerarsi soddisfatta quando occorre decidere in merito alla detenzione o durante la detenzione.
37. Alla luce di quanto precede, osservo che la formulazione dell’articolo 4 della direttiva 2016/1919 non è priva di ambiguità, in quanto non risulta chiaramente se le due condizioni cumulative stabilite all’inizio dal paragrafo 1 di tale articolo si distinguano dalle due valutazioni menzionate successivamente ai paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo. Tuttavia, ritengo fondata l’opinione espressa dalla Commissione nel corso dell’udienza, secondo la quale le nozioni di «risorse sufficienti» e di «interesse della giustizia», menzionate al paragrafo 1, coincidono in sostanza con quelle di «risorse» e di «merito», di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.
38. Di conseguenza, a mio avviso, dal testo dell’articolo 4 della direttiva 2016/1919 risulta che gli Stati membri sono tenuti, in particolare, a concedere il patrocinio a spese dello Stato a qualsiasi indagato o imputato qualora, da un lato, quest’ultimo non disponga di risorse sufficienti per ottenere l’assistenza di un difensore e, dall’altro, occorra decidere in merito alla sua detenzione o durante la sua detenzione. Tuttavia, va precisato che gli Stati membri possono decidere di effettuare soltanto una di tali due verifiche, purché sia rispettata la norma minima comune (vale a dire la concessione del patrocinio se entrambe le verifiche siano soddisfatte) che ho ricordato nella frase precedente. In altri termini, ciò significa, in concreto, che uno Stato membro può decidere di concedere il patrocinio a spese dello Stato a chiunque soddisfi una delle due verifiche pertinenti, senza che sia effettuata l’altra verifica, ma non può rifiutare di concedere tale patrocinio a un indagato o a un imputato che soddisfi entrambe le verifiche.
2. Contesto della direttiva 2016/1919
39. Dalle considerazioni sopra esposte risulta che la direttiva 2016/1919 prevede, a carico degli Stati membri, un sistema obbligatorio di concessione del patrocinio a spese dello Stato quando sono soddisfatte le due condizioni delle «risorse sufficienti» e dell’«interesse della giustizia». Tale sistema concretizza l’attuazione di norme minime comuni di cui gli Stati membri hanno inteso dotarsi per ravvicinare le loro disposizioni legislative e regolamentari, conformemente a quanto previsto dall’articolo 82, paragrafo 2, TFUE.
40. Il contesto di detta direttiva conferma tale interpretazione.
41. In sostanza, il legislatore precisa infatti al considerando 17 di detta direttiva che, da un lato, il diritto al patrocinio a spese dello Stato si inserisce nel solco dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU e che, dall’altro, si tratta di una norma minima, e l’effettuazione cumulativa o alternativa delle due valutazioni pertinenti non dovrebbe limitare o comportare una deroga ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta e dalla CEDU secondo l’interpretazione della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
42. Il carattere minimo delle norme previste dalla direttiva 2016/1919 è d’altronde ribadito ai considerando 30 e 31 nonché all’articolo 1 di tale direttiva, mentre la necessità di rispettare il diritto fondamentale al patrocinio a spese dello Stato, quale previsto dalla Carta e dalla CEDU, è parimenti sottolineata al considerando 30 di detta direttiva.
43. L’insieme di tali considerazioni consente, a mio avviso, di garantire una certa coerenza per quanto riguarda il coordinamento tra la direttiva 2016/1919 e la direttiva 2013/48, la quale è anteriore ad essa e di cui essa mira a garantire l’effettività (16), poiché l’articolo 11 di quest’ultima direttiva, intitolato «Patrocinio a spese dello Stato», prevede che la stessa faccia salvo il diritto nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, che si applica in conformità della Carta e della CEDU.
44. A tale riguardo, è inoltre importante ricordare che, come ho sottolineato al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, il diritto al patrocinio a spese dello Stato rientra nel diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta, il quale corrisponde a sua volta all’articolo 6 della CEDU. È quindi in modo coerente alla luce delle considerazioni sin qui svolte che risulta segnatamente dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, nel sistema della CEDU, il diritto dell’accusato all’assistenza gratuita di un difensore d’ufficio costituisce un elemento della nozione di «processo penale equo», diritto che è soggetto a due condizioni: la mancanza dei «mezzi per retribuire un difensore» e gli «interessi della giustizia» (17).
3. Finalità della direttiva 2016/1919
45. Conformemente a quanto enunciato nel suo considerando 1, la direttiva 2016/1919 mira a garantire l’effettività del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48. Con la loro azione combinata, queste due direttive contribuiscono quindi alla realizzazione del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47, primo comma, della Carta, poiché la concessione del patrocinio a spese dello Stato facilita il diritto di avvalersi di un difensore (18).
46. Il considerando 2 della direttiva 2016/1919 indica il metodo utilizzato per pervenirvi, vale a dire la definizione di norme minime comuni al fine di rafforzare la fiducia degli Stati membri in ognuno dei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri e, di conseguenza, di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, come ricordato anche dal considerando 31 di tale direttiva.
47. L’enunciazione di tali obiettivi è in linea con le preoccupazioni che erano state espresse nell’ambito della risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, la cui «Misura C» affermava che «il diritto all’assistenza legale gratuita dovrebbe assicurare l’effettivo accesso al (…) diritto alla consulenza legale».
48. Parallelamente, dall’articolo 1 della direttiva 2016/1919 risulta che quest’ultima ha lo scopo di stabilire norme minime comuni concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato, in particolare per gli imputati in procedimenti penali. Pertanto, tale direttiva non mira a realizzare un’armonizzazione esaustiva del procedimento penale in materia (19), né ha l’obiettivo di stabilire la totalità dei requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato a un indagato o a un imputato (20).
C. Possibilità di richiedere il rimborso dei costi del patrocinio a spese dello Stato
49. Da tutto quanto sopra esposto risulta che il diritto al patrocinio a spese dello Stato è ben consolidato all’interno dell’Unione. Le questioni sottoposte alla Corte dal giudice del rinvio vertono tuttavia su un aspetto specifico della sua attuazione, vale a dire quello dell’eventuale rimborso dei costi relativi a tale patrocinio, successivamente alla sua concessione, da parte della persona che ne ha beneficiato.
1. Considerando 8 della direttiva 2016/1919
50. La direttiva 2016/1919 non contiene alcun articolo relativo al rimborso dei costi sostenuti da uno Stato membro per il patrocinio a spese dello Stato. Tale questione è tuttavia trattata nel considerando 8 di tale direttiva, a termini del quale «[n]el concedere il patrocinio a spese dello Stato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere all’indagato, all’imputato o alla persona ricercata di sostenere parte di tali costi, in base alle risorse finanziarie di cui dispongono». A tale riguardo si possono formulare le seguenti osservazioni.
51. Anzitutto, è importante ricordare che, sebbene il considerando di una direttiva possa essere utilizzato per precisare una disposizione di tale direttiva e costituisca un importante elemento interpretativo idoneo a chiarire la volontà dell’autore di tale atto(21), esso non ha tuttavia valore giuridico vincolante e non può essere invocato isolatamente per fondare diritti o obblighi in assenza di disposizioni equivalenti o di supporto nel corpo della direttiva (22).
52. Ciò premesso, sebbene dal testo del considerando 8 della direttiva 2016/1919 risulti certamente che, da un lato, gli Stati membri possono esigere che le persone che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato sostengano una parte dei costi e che, dall’altro, tale facoltà deve tenere conto delle risorse finanziarie di dette persone, tali considerazioni non possono, di per sé, fondare alcun obbligo direttamente in capo agli Stati membri.
53. Inoltre, va constatato che l’assenza nel corpo della direttiva 2016/1919 di una disposizione che riguardi esplicitamente il rimborso dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato risulta da una scelta compiuta dal legislatore. Infatti, dalla proposta di direttiva della Commissione si evince che la stessa comprendeva inizialmente un articolo 4, paragrafo 5, precisamente dedicato alla questione dell’eventuale rimborso dei costi del patrocinio a spese dello Stato (23) e che è stato oggetto di discussioni e di proposte di modifica nel corso del procedimento legislativo prima di essere soppresso dalla versione finale di tale direttiva. In tali circostanze, l’assenza di una siffatta disposizione deriva necessariamente dalla concretizzazione di una soluzione di compromesso trovata nel corso dell’elaborazione della direttiva 2016/1919 e non da negligenza. Pertanto, se ne deve necessariamente dedurre che il legislatore non ha voluto che la questione delle eventuali modalità di rimborso dei costi del patrocinio a spese dello Stato fosse oggetto di armonizzazione nell’ambito degli Stati membri.
54. Infine, da quanto precede risulta che, nel contesto di armonizzazione minima descritto al paragrafo 48 delle presenti conclusioni e in mancanza di disposizioni volte a disciplinare la questione del rimborso dei costi del patrocinio a spese dello Stato, gli Stati membri sono liberi di decidere se attuare o meno un sistema di rimborso dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato da parte del beneficiario di quest’ultimo.
55. Tuttavia, come ho rilevato ai paragrafi 21, 41 e 44 delle presenti conclusioni, il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali previsto dalla direttiva 2016/1919 si inserisce nel solco dell’articolo 47, terzo comma, della Carta, il quale corrisponde a sua volta all’articolo 6 della CEDU (24). D’altronde, il legislatore dell’Unione ha chiaramente affermato, nei considerando 17 e 30 di tale direttiva, la propria volontà di interpretare quest’ultima e i diritti da essa previsti in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione a tali due disposizioni. In tali circostanze, è indispensabile sincerarsi che l’interpretazione della direttiva 2016/2019 e dell’articolo 47, terzo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non si discosti da quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (25). Pertanto, la facoltà di cui beneficiano gli Stati membri di attuare o meno un sistema di rimborso dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato deve essere esercitata nel rispetto dei diritti previsti esplicitamente dalla direttiva 2016/1919.
2. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
56. Sebbene la Corte non sia stata ancora investita di una causa nella quale sia stata sollevata la questione della compatibilità, con la direttiva 2016/1919 o con la Carta, di una prassi consistente nell’esigere dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato il rimborso dei costi di quest’ultimo, questioni analoghe sono sorte invece più volte dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
57. Nella decisione del 6 maggio 1982, X c. Repubblica federale di Germania (26), la preesistente Commissione europea dei diritti dell’uomo aveva ritenuto, in sostanza, che non fosse incompatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU esigere da una persona condannata il rimborso dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato di cui aveva beneficiato, a condizione che essa disponesse delle risorse a ciò necessarie.
58. Nella sentenza del 25 settembre 1992, Croissant c. Germania (27), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricordato che l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU non sancisce un diritto assoluto, in quanto l’assistenza gratuita di un difensore nominato d’ufficio è necessaria solo quando l’accusato non ha i mezzi per retribuirlo. In tale contesto, essa ha ritenuto, da un lato, che è nell’ipotesi in cui l’equità del procedimento ne risultasse compromessa che un sistema nazionale di concessione del patrocinio a spese dello Stato non sarebbe conciliabile con detta disposizione. D’altro lato, essa ha precisato che non le spettava risolvere la questione se lo Stato interessato nel caso di specie avrebbe potuto chiedere il rimborso delle spese controverse nell’ipotesi in cui il ricorrente avesse dimostrato, nel corso del procedimento, che i propri mezzi finanziari non gli consentivano di sostenerle. Tuttavia, essa ha comunque dichiarato che, nel caso di specie, gli importi richiesti non erano eccessivi e che, in pratica, essi erano generalmente oggetto quantomeno di una riduzione, se non addirittura di una rinuncia, nella fase di esecuzione della sentenza. In una situazione del genere, non era irragionevole esigere che la persona interessata fornisse la prova dell’insufficienza dei propri mezzi finanziari per effettuare il rimborso richiesto.
59. Nella sentenza del 26 febbraio 2002, Morris c. Regno Unito (28), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la sussistenza di una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU nel caso in cui una persona deve pagare una parte delle spese dell’assistenza legale e dispone dei mezzi per farlo. In tale contesto, essa ha inoltre precisato che la somma richiesta non appariva né arbitraria né irragionevole tenuto conto dei mezzi del ricorrente. Sembra potersene dedurre implicitamente che la valutazione sarebbe stata diversa se la persona in questione non avesse avuto i mezzi per pagare una parte di tali spese. Conclusioni sostanzialmente analoghe possono essere tratte dall’esame della sentenza della Corte EDU del 17 febbraio 2011, Ognyan Asenov c. Bulgaria (29).
60. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, osservo che la facoltà di cui godono gli Stati parti della CEDU di richiedere il rimborso dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato è chiaramente disciplinata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Anzitutto, l’esercizio di tale facoltà non deve compromettere l’equità di un procedimento giurisdizionale. Inoltre, sebbene la richiesta di un siffatto rimborso non sia, di per sé, incompatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, una simile iniziativa deve comunque essere valutata concretamente alla luce dell’importo richiesto e delle risorse finanziarie dell’interessato. Infine, in tale ipotesi, è legittimo che l’onere della prova riguardo all’impossibilità materiale di procedere a detto rimborso gravi sulla persona che la invoca.
D. Applicazione al caso di specie
61. Le preoccupazioni del giudice del rinvio si inseriscono nello specifico contesto fattuale e giuridico del sistema bulgaro di giustizia penale. Tale giudice spiega che il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso in detto sistema secondo modalità diverse. Da un lato, esso può essere concesso d’ufficio e senza previa verifica delle risorse finanziarie della persona che ne beneficia, per il fatto che si pone una questione connessa alla detenzione e la rappresentanza da parte di un difensore è quindi obbligatoria. D’altro lato, esso può essere concesso qualora una persona soddisfi due verifiche che corrispondono, in sostanza, a quelle delle risorse e del merito previste all’articolo 4 della direttiva 2016/1919. Ciò presuppone, in particolare, un esame preliminare delle risorse di tale persona.
62. A questo proposito, il giudice del rinvio precisa che un imputato o un indagato che beneficia del patrocinio a spese dello Stato a causa dell’insufficienza delle proprie risorse non può essere soggetto a un obbligo di rimborso a posteriori. Per contro, una persona che si trovi nella situazione del ricorrente nel procedimento principale, vale a dire quella di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato segnatamente sulla base dell’articolo 94, paragrafo 1, punto 6 o punto 8, del NPK, da cui deriva un obbligo di rappresentanza senza previo esame delle risorse finanziarie, è tenuta a rimborsare integralmente i costi relativi al patrocinio a spese dello Stato che le sia stato concesso ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, della legge sul patrocinio a spese dello Stato.
63. In primo luogo, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, quali riassunte ai paragrafi 61 e 62 delle presenti conclusioni, risulta molto chiaramente che, nel sistema bulgaro di giustizia penale, un imputato o un indagato può beneficiare della concessione del patrocinio a spese dello Stato per il fatto che, in sostanza, gli interessi della giustizia lo richiedono poiché tale persona è detenuta o è assente durante l’esame della sua causa e la partecipazione di un difensore è obbligatoria.
64. In un caso del genere, la Repubblica di Bulgaria sembra quindi aver optato per una delle opzioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/1919, vale a dire quella di prevedere la sola valutazione del merito al fine di determinare se il patrocinio a spese dello Stato debba essere concesso. Una siffatta scelta, come ho sottolineato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, è perfettamente conforme a tale disposizione, purché il patrocinio a spese dello Stato sia concesso anche agli indagati e agli imputati che si trovino in una situazione in cui sono soddisfatte entrambe le valutazioni previste da detta disposizione. Del resto, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio sembra che sia così.
65. In ogni caso, dalle considerazioni che precedono risulta che, poiché uno Stato membro può scegliere di prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se concedere il patrocinio a spese dello Stato, tali due valutazioni sono necessariamente distinte e non possono essere confuse. Qualora uno Stato membro decida di applicare soltanto una di tali valutazioni, il patrocinio a spese dello Stato può quindi essere concesso a un individuo senza verificare se quest’ultimo soddisfi l’altra valutazione, il che non significa tuttavia che esso non avrebbe soddisfatto entrambe le valutazioni se tale Stato membro avesse scelto di applicarle congiuntamente.
66. In secondo luogo, posto che le due categorie di beneficiari del patrocinio a spese dello Stato che ho appena menzionato sono distinte, occorre determinare se la distinzione istituita fra esse, per quanto riguarda l’eventuale imposizione di un obbligo di rimborso dei costi del patrocinio a spese dello Stato, sia conforme al diritto dell’Unione.
67. A questo proposito, ricordo che il principio di uguaglianza davanti alla legge è sancito dall’articolo 20 della Carta e che esso esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato. Il rispetto di quest’ultima disposizione si impone agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tal fine, i principi e gli obiettivi del settore in cui rientra tale atto (30).
68. Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/1919, come del resto ha rilevato il giudice del rinvio. Pertanto, occorre valutare se, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dal rimborso dei costi del patrocinio a spese dello Stato, la situazione di una persona che beneficia di tale patrocinio in quanto detenuta e in quanto la rappresentanza da parte di un difensore è obbligatoria, senza che le sue risorse finanziarie siano verificate, sia comparabile a quella di una persona che ne beneficia in quanto l’ha richiesto, non ha i mezzi per retribuire un difensore e l’interesse della giustizia lo giustifica.
69. A tale riguardo, rilevo che, in entrambe le situazioni, il patrocinio a spese dello Stato che è stato erogato mira a consentire la rappresentanza delle persone interessate da parte di un difensore retribuito dagli Stati membri, al fine di garantire il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. L’unica distinzione tra queste due situazioni consiste nel fatto che le risorse finanziarie di una di tali categorie sono esaminate, mentre quelle dell’altra categoria non lo sono. Nel sistema di giustizia penale bulgaro, secondo il giudice del rinvio, l’obbligo di rimborso dei costi di tale patrocinio è una mera conseguenza della condanna penale al termine di detto procedimento. Ciò posto, le due situazioni mi sembrano quindi comparabili, poiché si distinguono solo a causa di una procedura interamente prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi, e non per la situazione di fatto delle persone interessate.
70. In tali circostanze e fatte salve le verifiche eventualmente effettuate dal giudice del rinvio, per quanto riguarda il rimborso dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato, non vedo come possa essere giustificata l’applicazione di un trattamento diverso tra le persone alle quali tale patrocinio è stato concesso in quanto non disponevano di risorse sufficienti per retribuire un difensore e quelle che hanno beneficiato di detto patrocinio in quanto si trovavano in stato di detenzione ma neppure disponevano di siffatte risorse.
71. In terzo luogo, a mio avviso, occorre tenere a mente le considerazioni esposte ai paragrafi 34 e 55 delle presenti conclusioni, il cui contenuto essenziale può essere così sintetizzato:
– gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ad una norma minima comune che prescrive la concessione del patrocinio a spese dello Stato a qualsiasi indagato o imputato che soddisfi le due condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919, vale a dire la mancanza di risorse sufficienti per essere rappresentati da un difensore e il fatto che l’interesse della giustizia lo richieda;
– tale diritto al patrocinio a spese dello Stato rientra nel diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta, il quale a sua volta si ispira direttamente al diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della CEDU. In generale, il livello di protezione offerto dagli Stati membri non deve essere inferiore alle norme previste dalla Carta o dalla CEDU, come interpretate dalla Corte e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;
– la direttiva 2016/1919 non prevede né un obbligo né un divieto di rimborso dei costi relativi al patrocinio a spese dello Stato. Gli Stati membri sono quindi liberi di attuare un siffatto meccanismo di rimborso, purché esso non leda i diritti previsti dalla direttiva 2016/1919, dall’articolo 47 della Carta o dall’articolo 6 della CEDU, come interpretati rispettivamente dalla Corte e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
72. Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda la compatibilità tra un meccanismo di rimborso dei costi del patrocinio a spese dello Stato come quello di cui trattasi nel procedimento principale e l’articolo 47 della Carta, osservo che tale articolo fa espressamente riferimento «[a] coloro che non dispongono di mezzi sufficienti». Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’integrazione della disposizione relativa alla concessione del patrocinio a spese dello Stato nell’articolo della Carta dedicato al diritto a un ricorso effettivo indica che la valutazione della necessità della concessione di tale patrocinio deve essere effettuata partendo dal diritto della stessa persona i cui diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione sono stati violati e non dall’interesse generale della società, per quanto tale interesse possa rilevare anch’esso ai fini di suddetta valutazione (31).
73. Da quanto precede risulta che, da un lato, la questione delle risorse finanziarie della persona interessata è ovviamente centrale in materia di patrocinio a spese dello Stato e, dall’altro, la situazione concreta di tale persona è fondamentale nell’attuazione di tale diritto. Se ne può dedurre che esigere che una persona la cui situazione finanziaria non le consenta di ricorrere all’assistenza di un difensore per rappresentarla rimborsi i costi relativi a tale patrocinio, ancorché la sua situazione finanziaria non sia migliorata, contrasta con l’essenza stessa dell’articolo 47 della Carta.
74. In secondo luogo, per quanto concerne l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, e come rilevato ai paragrafi da 57 a 59 delle presenti conclusioni, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo fornisce indicazioni chiare al riguardo. Peraltro, essa è in linea con l’analisi di cui al paragrafo precedente delle medesime conclusioni, vertente sull’articolo 47 della Carta. Infatti, da un lato, un meccanismo volto al rimborso dei costi del patrocinio a spese dello Stato concesso a una persona condannata non può pregiudicare né l’equità del procedimento giurisdizionale né l’accesso al giudice da parte di tale persona. In tal senso, la Corte europea dei diritti dell’uomo stabilisce un chiaro nesso tra la questione del rimborso dei costi di detto patrocinio e quella dell’effettività stessa del diritto a tale patrocinio. D’altro lato, la sua compatibilità con l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU deve essere valutata, in particolare, alla luce della ragionevolezza dell’importo richiesto nonché delle risorse finanziarie di detta persona al momento in cui essa è tenuta a versarlo, il che implica ancora una volta un esame concreto della sua situazione finanziaria.
75. Nel caso di specie, non mi sembra trascurabile il rischio che un meccanismo di rimborso come quello di cui trattasi nel procedimento principale influisca negativamente sulla decisione di un indagato o imputato di esercitare il proprio diritto di appello, per timore di dover rimborsare spese supplementari senza averne i mezzi finanziari.
76. Peraltro, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, per quanto riguarda il meccanismo di rimborso di cui trattasi nel procedimento principale, le risorse finanziarie degli indagati o imputati non sono mai esaminate prima che sia loro richiesto il rimborso dei costi del patrocinio a spese dello Stato in caso di condanna. Orbene, come ho rilevato ai paragrafi 60 e 74 delle presenti conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta inequivocabilmente che le autorità sono tenute, prima di richiedere un siffatto rimborso, a valutare tanto la ragionevolezza dell’importo richiesto quanto la capacità dell’interessato di versarlo.
77. Del resto, ciò mi sembra coerente anche alla luce delle finalità perseguite dalla direttiva 2016/1919. Quest’ultima mira non solo a garantire che l’interessato benefici dell’assistenza di un difensore, ma anche a far sì che i costi di tale assistenza siano finanziati dagli Stati membri. Ciò premesso, sebbene non appaia irragionevole esigere che l’interessato partecipi a tale finanziamento qualora le sue risorse finanziarie glielo consentano, tale facoltà deve essere esercitata da detti Stati membri in modo proporzionato e nei limiti che ho descritto ai paragrafi da 71 a 74 delle presenti conclusioni.
78. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento sollevato dalla Commissione nel corso dell’udienza di discussione, secondo cui una persona che non disponga dei mezzi per finanziare l’assistenza di un difensore potrebbe essere assimilata a una persona vulnerabile, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2016/1919, esso non mi sembra pertinente. Infatti, nel testo di tale direttiva non vi è nulla che deponga in tal senso e peraltro dalla giurisprudenza risulta chiaramente che non sussiste alcuna presunzione di vulnerabilità degli imputati e che la capacità di una persona di retribuire un difensore e la sua vulnerabilità sono questioni distinte (32).
V. Conclusione
79. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale sollevate dall’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria) nei seguenti termini:
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 4, paragrafi 1 e 4, della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, letti in combinato disposto con il considerando 8 di tale direttiva,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che prevede che un imputato che ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato in quanto si trovava in stato di detenzione possa essere tenuto a rimborsare le spese relative a tale patrocinio senza una previa verifica delle sue risorse finanziarie. Una siffatta prassi può, inoltre, essere discriminatoria nell’ipotesi in cui un imputato che ha beneficiato di tale patrocinio, proprio a causa dell’insufficienza delle sue risorse, non possa essere soggetto a un siffatto obbligo.
1 Lingua originale: il francese.
2 Sentenza della Corte EDU del 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda, (ECLI:CE:ECHR:1979:1009JUD000628973, § 26).
3 V. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger (C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23); del 28 novembre 2000, Roquette Frères (C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18) e del 3 giugno 2025, Kinsa (C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 34 e giurisprudenza citata).
4 V., in particolare, il libro verde della Commissione sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea [COM(2003) 75 definitivo], del 19 febbraio 2003, nonché la Proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea [COM(2004) 328 definitivo], del 28 aprile 2004.
5 Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (GU 2009, C 295, pag. 1; in prosieguo: la «risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009»).
6 Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU 2010, C 115, pag. 1).
7 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), nonché direttiva 2013/48.
8 Direttiva 2016/343; direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU 2016, L 132, pag. 1), nonché direttiva 2016/1919.
9 V., per spiegazioni più dettagliate, le conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa M.S. e a. (Diritti procedurali dei minori) (C‑603/22, EU:C:2024:157, paragrafi da 26 a 31).
10 V., a tale riguardo, il considerando 10 della risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009.
11 GU 2007, C 303, pag. 17.
12 V., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punti 54 e 55 e giurisprudenza citata). Ricordo, inoltre, che da una giurisprudenza costante risulta che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti enunciati da quest’ultima hanno il medesimo significato e la medesima portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, il che non impedisce che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Nell’interpretazione dei diritti garantiti dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, la Corte deve, ad esempio, tenere conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 6 della CEDU, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto soglia di protezione minima. V. sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale) (C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 41).
13 V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322, punti 58 e 59 nonché giurisprudenza citata).
14 Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 novembre 2011, Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo [SWD(2013) 477 final].
15 COM(2013) 824 final.
16 V. considerando 1 della direttiva 2016/1919.
17 Sentenza della Corte EDU del 25 settembre 1992, Pham Hoang c. Francia (CE:ECHR:1992:0925JUD001319187, § 39).
18 Sentenza dell’8 maggio 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322, punto 97 e giurisprudenza citata).
19 V., per analogia, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 41 e giurisprudenza citata).
20 V., per analogia, ordinanza del 12 febbraio 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 59 e giurisprudenza citata).
21 V. sentenza del 19 dicembre 2019, Puppinck e a./Commissione (C‑418/18 P, EU:C:2019:1113, punto 75 e giurisprudenza citata).
22 Sentenza del 21 marzo 2024, LEA (C‑10/22, EU:C:2024:254, punto 51 e giurisprudenza citata).
23 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, COM(2013) 0824 final, del 27 novembre 2013.
24 V., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 54 e giurisprudenza citata).
25 V., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 55 e giurisprudenza citata).
26 Decisione della Corte EDU del 6 maggio 1982, X c. Repubblica federale di Germania, (CE:ECHR:1982:0506DEC000936581).
27 Sentenza della Corte EDU del 25 settembre 1992, Croissant c. Germania, (ECLI:CE:ECHR:1992:0925JUD001361188).
28 Sentenza della Corte EDU del 26 febbraio 2002, Morris c. Regno Unito, (ECLI:CE:ECHR:2002:0226JUD003878497).
29 Sentenza della Corte EDU del 17 febbraio 2011, Ognyan Asenov c. Bulgaria, (ECLI:CE:ECHR:2011:0217JUD003815704). Un ragionamento relativamente simile è sviluppato anche nella sentenza della Corte EDU del 21 giugno 2011, Orlov c. Russia (ECLI:CE:ECHR:2011:0621JUD002965204).
30 V., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo) (C‑700/21, EU:C:2023:444, punti da 40 a 43 e giurisprudenza citata).
31 Sentenza del 22 dicembre 2010, DEB (C‑279/09, EU:C:2010:811, punto 42).
32 V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322, punti da 61 a 71 e giurisprudenza citata).