Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
LAILA MEDINA
presentate il 18 dicembre 2025 (1)
Causa C‑151/25 [Viaudret (i)]
F.B.
contro
Région wallonne,
intervenienti:
Parc éolien de Leuze-en-Hainaut SA,
e-NosVents SA,
Electrabel SA
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Articolo 6 – Partecipazione del pubblico – Articolo 6, paragrafo 1 – Allegato I, punti 20 e 22 – Articolo 6, paragrafo 10 – Riesame o adeguamento delle condizioni di esercizio di un’attività – Estensione della durata dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico – Obbligo di sottoporre la proroga a una fase di partecipazione del pubblico »
I. Introduzione
1. La convenzione di Aarhus (2) è stata celebrata come «l’iniziativa più ambiziosa nel settore della democrazia ambientale sotto l’egida delle Nazioni Unite» (3). Nella dichiarazione di Lucca, adottata in occasione della prima riunione delle parti della convenzione di Aarhus, essa è stata descritta come «un punto di svolta nella democrazia partecipativa» (4).
2. La convenzione di Aarhus si fonda su tre pilastri: l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia, ciascuno dei quali attua, rispettivamente, uno dei tre diritti procedurali in materia ambientale (5). Di questi tre diritti, il «più apertamente democratico» (6) è il diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale. Esso contribuisce a uno degli obiettivi della convenzione di Aarhus, vale a dire, come indicato al decimo considerando di quest’ultima, accrescere la responsabilità del governo e la trasparenza e rafforzare il sostegno del pubblico alle decisioni in materia ambientale (7).
3. La presente causa solleva la questione se la decisione di prorogare di 10 anni l’autorizzazione ambientale per un’attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus esiga una fase di partecipazione del pubblico e se tale disposizione, nel suo complesso, osti a una normativa nazionale che non prevede la partecipazione del pubblico ai fini di siffatta proroga. Tale causa offre alla Corte l’occasione di interpretare l’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus, ai sensi del quale i requisiti in materia di partecipazione del pubblico di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell’articolo 6 si applicano, mutatis mutandis e ove opportuno, nei casi in cui un’autorità pubblica proceda al riesame o all'adeguamento delle condizioni di esercizio di una delle attività di cui al paragrafo 1. Più in particolare, la Corte esaminerà la questione se la proroga della durata di un’attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), debba essere considerata un riesame o un adeguamento delle condizioni di esercizio dell’attività in questione e, pertanto, richieda la partecipazione del pubblico, ove ritenuto opportuno.
II. Contesto normativo
A. Diritto internazionale
4. L’articolo 6 della convenzione di Aarhus, intitolato «Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche», ai paragrafi 1 e 10 così dispone:
«1. Ciascuna Parte:
a) applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative all’autorizzazione delle attività elencate nell’allegato I;
b) in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell’allegato I che possano avere effetti significativi sull’ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l’attività proposta è soggetta a tali disposizioni; (...)
(…)
10. Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui un’autorità pubblica proceda al riesame o all’adeguamento delle condizioni di esercizio di una delle attività di cui al paragrafo 1, si applichino mutatis mutandis e ove opportuno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo».
5. L’allegato I della convenzione di Aarhus contiene l’elenco delle attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale convenzione. I punti 20 e 22 di tale allegato sono formulati come segue:
«20. Ogni attività non contemplata nei paragrafi 1-19 per la quale è prevista la partecipazione del pubblico a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale a norma della legislazione nazionale.
(…)
22. Qualsiasi modifica o estensione di attività, ove tale modifica o estensione soddisfi di per sé i criteri/le soglie stabiliti nel presente allegato, è effettuata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente convenzione. Qualsiasi altra modifica o estensione di attività è disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente convenzione».
B. Diritto dell’Unione
6. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva VIA»), prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti all’articolo 4».
7. L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva VIA così dispone:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. (…)
(…)».
8. L’allegato II della direttiva VIA elenca i progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima. Il titolo 3 di tale allegato, intitolato «Industria energetica», alla lettera i) prevede quanto segue:
«Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche);».
C. Diritto nazionale
9. Ad integrazione della prima frase dell’articolo 50, paragrafo 1, del décret relatif au permis d’environnement (decreto relativo alle autorizzazioni ambientali) dell’11 marzo 1999 (Moniteur belge dell’8 giugno 1999, pag. 21114; in prosieguo: il decreto relativo alle autorizzazioni ambientali), che fissa in 20 anni la durata delle autorizzazioni ambientali, l’articolo 89 del décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement (decreto del 23 giugno 2016 che modifica il codice dell’ambiente, il codice dell’acqua e vari decreti in materia di rifiuti e di autorizzazioni ambientali; in prosieguo: il «decreto del 23 giugno 2016») stabilisce che la durata massima dell’autorizzazione di turbine eoliche è pari a 30 anni.
10. Ai sensi dell’articolo 109, primo comma, del decreto del 23 giugno 2016, la modifica relativa alla durata massima di 30 anni delle autorizzazioni ambientali di turbine eoliche si applica alle domande presentate dopo l’entrata in vigore di tale decreto, vale a dire dopo il 1º agosto 2016. Per quanto riguarda le autorizzazioni in corso di validità prima del 1º agosto 2016, dall’articolo 109, secondo comma, di tale decreto discende che esse possono essere prorogate una volta per un periodo massimo di 10 anni.
11. A tali disposizioni è stata data attuazione mediante l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et portant exécution des articles 108 et 109 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement (decreto del governo vallone del 20 aprile 2017 che modifica il decreto del governo vallone del 4 luglio 2002 relativo alla procedura e a varie misure di esecuzione del [decreto relativo alle autorizzazioni ambientali] e recante attuazione degli articoli 108 e 109 del [decreto del 23 giugno 2016]; in prosieguo: la «decisione del 20 aprile 2017»).
12. Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 10 e 11 non comportano una partecipazione del pubblico al processo decisionale pertinente.
III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
13. Il 28 agosto 2009 alla società a responsabilità limitata Parc éolien de Leuze-en-Hainaut (PELZ) SA è stata concessa un’autorizzazione unica iniziale (8) per la costruzione e l’esercizio di un parco di 10 turbine eoliche nel comune di Leuze-en-Hainaut (Belgio) (in prosieguo: il «parco eolico»). Sulla base di tale autorizzazione, il parco eolico è stato costruito e messo in funzione. L’autorizzazione è stata annullata il 16 aprile 2014 dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) e, a seguito di un nuovo esame, l’8 settembre 2014 è stata rilasciata una nuova autorizzazione, a sua volta annullata il 25 gennaio 2017. Infine, a seguito di un nuovo esame, il 6 giugno 2017 è stata rilasciata una nuova autorizzazione per un periodo di 20 anni, dal 28 agosto 2009 al 28 agosto 2029.
14. Il 2 aprile 2020, su domanda di uno dei gestori del parco eolico, un funzionario tecnico ha adottato una decisione di proroga di 10 anni della durata dell’autorizzazione del 6 giugno 2017 (relativamente alla parte concernente l’autorizzazione ambientale), portandone la scadenza al 28 agosto 2039 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
15. F.B., ricorrente nel procedimento principale e residente nella zona in cui si trova il parco eolico, chiede l’annullamento della decisione controversa dinanzi al giudice del rinvio.
16. La convenuta nel procedimento principale è la Région wallonne (Regione vallona). Le società Parc éolien de Leuze-en-Hainaut, e-NosVents SA e Electrabel SA sono state ammesse a intervenire nel procedimento.
17. Nel suo ricorso, F.B. deduce un motivo vertente, in particolare, sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus, sostenendo che il parco eolico oggetto di autorizzazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale convenzione. Egli sostiene che la decisione di modifica delle sue condizioni di esercizio avrebbe dovuto essere stata preceduta da una fase di partecipazione del pubblico. Il fatto di non disporre di una siffatta procedura determina l’illegittimità della decisione controversa.
18. La convenuta sostiene che, alla luce della definizione dei termini «progetto» e «autorizzazione», di cui, rispettivamente, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c), della direttiva VIA, la decisione controversa, che si limita a prorogare la durata dell’autorizzazione ambientale, non costituisce una decisione che autorizza un progetto.
19. Le intervenienti nel procedimento principale sostengono che la proroga della durata di un’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 109, secondo comma, del decreto del 23 giugno 2016 non rientra nell’ambito di applicazione dell’allegato I della convenzione di Aarhus. Esse affermano che né tale disposizione né le sue misure attuative contenute nella decisione del 20 aprile 2017 impongono di sottoporre la proroga della durata dell’autorizzazione di un parco eolico concessa prima del 1º agosto 2016 a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale (in prosieguo: «VIA»). Tale circostanza esclude l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus.
20. Il ricorrente ha replicato che la direttiva VIA non è pertinente, in quanto la censura da esso formulata non verte su una violazione di tale direttiva. Egli ha sostenuto che, quando il processo decisionale relativo a un’attività contempla una fase di partecipazione del pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus, qualsiasi procedura mediante la quale, in seguito, un’autorità pubblica riesamini o adegui le condizioni di esercizio di tale attività dovrebbe includere siffatta fase. Non avendo imposto una fase di partecipazione del pubblico al processo decisionale, l’amministrazione avrebbe omesso di esercitare la sua discrezionalità.
21. Il ricorrente, inoltre, contesta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla convenuta e dalle intervenienti, adducendo che la decisione controversa avrebbe dovuto dar luogo a una consultazione pubblica e, pertanto, a un’affissione ai sensi dell’articolo D.29-22, paragrafo 2, del libro I del Code de l’Environnement (codice dell’ambiente) ai fini dell’individuazione del termine per proporre ricorso.
22. Il giudice del rinvio osserva che la decisione del 20 aprile 2017 è stata preceduta da un parere della sezione legislativa del Conseil d’État (Consiglio di Stato). Ai sensi di tale parere, una decisione che proroga la durata di validità di un’autorizzazione concessa per un’attività che è contenuta nell’allegato I della convenzione – o che si deve ritenere possa avere effetti significativi sull’ambiente – modifica le condizioni nelle quali tale attività è esercitata e rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10, di tale convenzione. Nel parere si è concluso, pertanto, che una decisione di tal genere deve essere assoggettata alla partecipazione del pubblico, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 9, della convenzione di Aarhus.
23. Tuttavia, il governo vallone non si è uniformato a tale parere. A suo avviso, l’assenza dell’obbligo di prevedere la partecipazione del pubblico era giustificata, in sostanza, dalla necessità di evitare una discriminazione tra le precedenti autorizzazioni (concesse per un periodo massimo di 20 anni) e le nuove autorizzazioni (concesse per un periodo massimo di 30 anni). Un’altra giustificazione consisteva nel fatto che il pubblico si era già pronunciato sul progetto, indipendentemente dalla sua durata, e che le condizioni di esercizio dell’attività non subivano modifiche.
24. Il giudice del rinvio sottolinea che è pacifico il fatto che l’autorizzazione del parco eolico di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l’allegato I, punto 20, di tale convenzione. La questione che si pone è, piuttosto, se la decisione controversa, ossia la decisione di prorogare tale autorizzazione, richieda una fase di partecipazione del pubblico.
25. Ciò si verificherebbe se la decisione di proroga riguardasse un’autorizzazione che può essere qualificata:
– come autorizzazione di un’attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus e dell’allegato I, punto 20 di quest’ultima, o anche quale modifica o estensione di tale attività ai sensi del punto 22 di tale allegato;
– come autorizzazione di un’attività non elencata nell’allegato I della convenzione di Aarhus, ma che può avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale convenzione; o
– quale decisione di riesame o di adeguamento delle condizioni di esercizio di un’attività che rientra nell’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione di Aarhus, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, di tale convenzione.
26. In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«In un regime giuridico in cui l’esercizio di un’attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’allegato I della Convenzione di Aarhus è oggetto di un’autorizzazione all’esercizio concessa per una durata massima di 20 anni[:]
1) se l’articolo 6, paragrafi 1 e 10, e i punti 20 e 22 dell’allegato I della Convenzione di Aarhus debbano essere interpretati nel senso che una decisione di prorogare di 10 anni l’esercizio dell’attività inizialmente autorizzata per 20 anni deve essere oggetto di una fase di partecipazione del pubblico;
2) se l’articolo 6, paragrafi 1 e 10, della Convenzione di Aarhus debba essere interpretato nel senso che non è compatibile con tale articolo un regime giuridico nel quale la procedura di proroga di 10 anni dell’esercizio dell’attività non comporta mai la fase di partecipazione del pubblico».
27. F.B., la Electrabel, il governo belga e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.
IV. Valutazione
28. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione di Aarhus, in combinato disposto con i punti 20 e 22 dell’allegato I di quest’ultima, o l’articolo 6, paragrafo 10, di tale convenzione debbano essere interpretati nel senso che prima dell’adozione di una decisione di prorogare di 10 anni l’esercizio dell’attività di un parco eolico, inizialmente autorizzato per 20 anni, sia necessaria una fase di partecipazione del pubblico. Esso chiede altresì se tali disposizioni ostino a una normativa nazionale ai sensi della quale il processo decisionale relativo alla prosecuzione dell’esercizio dell’attività di cui trattasi per ulteriori 10 anni non implica una fase di partecipazione del pubblico.
29. Le questioni del giudice del rinvio sono sollevate nel contesto di un ricorso di annullamento della decisione controversa proposto da F.B., residente nella zona in cui si trova il parco eolico, il quale contesta l’assenza della fase di partecipazione del pubblico.
30. In via preliminare, occorre ricordare che le disposizioni della convenzione di Aarhus, sottoscritta dalla Comunità e in seguito approvata con la decisione 2005/370/CE del Consiglio (9), formano parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (10). Pertanto, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’Unione e gli Stati membri devono rispettare gli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus e, più in particolare, gli obblighi derivanti dal suo articolo 6 in materia di partecipazione del pubblico.
31. Dalla decisione di rinvio risulta che l’autorizzazione iniziale dell’attività di cui trattasi (il parco eolico) richiede l’organizzazione di una procedura di partecipazione del pubblico. Tale attività rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l’allegato I, punto 20, di tale convenzione. Infatti, tale punto 20 estende i requisiti in materia di partecipazione del pubblico previsti all’articolo 6 della convenzione di Aarhus ad ogni attività per la quale la legislazione nazionale prevede la partecipazione del pubblico a una procedura di VIA, il che avviene per l’attività di cui trattasi nel procedimento principale (11).
32. Tale attività, per la quale è richiesta una VIA ai sensi del diritto nazionale, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva VIA (12). Infatti, l’allegato II, titolo 3, lettera i), della direttiva VIA elenca gli «[i]mpianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche)» tra i progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a una VIA.
33. La decisione controversa proroga la durata dell’autorizzazione iniziale di un’attività per la quale è richiesta la partecipazione del pubblico (ai sensi della direttiva VIA e della convenzione di Aarhus, che costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione).
34. Tuttavia, la normativa applicabile, sulla base della quale è stata adottata la decisione controversa, che proroga la durata dell’attività di cui trattasi, non prevede una fase di partecipazione del pubblico quale condizione necessaria per il relativo processo decisionale.
35. Si tratta quindi di stabilire se dovesse essere prevista la partecipazione del pubblico ai fini della proroga della durata dell’attività di cui trattasi conformemente alla convenzione di Aarhus (13).
36. Il giudice del rinvio prende in considerazione tre disposizioni giuridiche che potrebbero trovare applicazione nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione di un’attività autorizzata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus. La prima è la disposizione in parola, in combinato disposto con l’allegato I, punto 20 o punto 22 della convenzione; la seconda è l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della convenzione; e la terza è il suo articolo 6, paragrafo 10. Ciascuna di tali disposizioni determina se e a quali condizioni sussista l’obbligo di prevedere una fase di partecipazione del pubblico.
37. Una decisione di proroga della durata di un’attività autorizzata può essere qualificata, dal punto di vista giuridico, in due modi: come una nuova decisione di autorizzazione dell’attività proposta ai sensi, da un lato, dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus, in combinato disposto con il suo allegato I, punto 20 o punto 22 (attività proposta elencata nell’allegato I) oppure, dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Aarhus (attività proposta non elencata nell’allegato I ma avente effetti significativi sull’ambiente). Sulla base della seconda qualificazione, tale decisione costituirebbe un riesame o un adeguamento delle condizioni di esercizio di un’attività, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, di tale convenzione.
A. Rinnovo dell’autorizzazione quale decisione di autorizzare l’attività proposta [articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)]
38. L’articolo 6 della convenzione di Aarhus sancisce il diritto di partecipazione del pubblico al processo decisionale relativo ad attività specifiche.
39. Congiuntamente, le lettere a) e b) dell’articolo 6, paragrafo 1, individuano i criteri per stabilire in relazione a quali decisioni debba essere prevista la partecipazione del pubblico. Le due lettere sono accomunate dal fatto che entrambe tengono conto dell’impatto potenzialmente significativo delle attività proposte sull’ambiente (14). La lettera a) fa riferimento alle attività elencate nell’allegato I, che si presume abbiano effetti significativi sull’ambiente, mentre la lettera b) stabilisce che le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico si applicano anche, conformemente alla normativa nazionale, alle decisioni relative ad attività proposte che non sono elencate nell’allegato I ma che possono, ciò nonostante, avere effetti significativi sull’ambiente.
40. Per quanto riguarda la possibile applicazione di tale disposizione, F.B. sostiene, in sostanza, che il rinnovo dell’autorizzazione dell’attività di cui trattasi deve essere considerato come una nuova decisione in relazione a tale attività. Dato che l’autorizzazione iniziale è stata rilasciata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus, in combinato disposto con il suo allegato I, punto 20 (15), egli sostiene che il rinnovo di tale autorizzazione dovrebbe essere considerato come una nuova decisione e comportare, pertanto, la partecipazione del pubblico. In subordine, il rinnovo potrebbe essere considerato come un’estensione o una modifica di tale attività ai sensi del punto 22 di tale allegato o come una decisione relativa a un’attività ivi non elencata, ma che potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente.
1. Rinnovo dell’autorizzazione quale decisione di autorizzare l’attività proposta, elencata nell’allegato I [articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e allegato I, punto 20)]
41. La partecipazione del pubblico si applica, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus, alle decisioni di autorizzare o non autorizzare le attività proposte elencate nel suo allegato I (16).
42. Come già spiegato in precedenza (17), l’allegato I, punto 20, della convenzione di Aarhus estende l’articolo 6 a ogni attività non contemplata nei punti da 1 a 19 di tale allegato per la quale è prevista, a norma della legislazione nazionale, la partecipazione del pubblico a una procedura di VIA (18).
43. La questione se un’attività rientri nell’ambito di applicazione dell’allegato I, punto 20, della convenzione dipende da tre elementi, segnatamente: i) la partecipazione del pubblico; ii) una VIA nel contesto della quale ha luogo la partecipazione del pubblico; e iii) una legislazione nazionale che prevede una VIA (19).
44. Di conseguenza, se la legislazione nazionale non richiede una VIA per la concessione o il rinnovo di un’autorizzazione, il punto 20 dell’allegato I non può imporre, di per sé solo, siffatto requisito.
45. Quanto precede è confermato dalle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus (in prosieguo: il «comitato di controllo»), dalle quali discende che la decisione di prorogare la durata di un’attività non rientra nell’ambito di applicazione dell’allegato I, punto 20, della convenzione di Aarhus se la legislazione nazionale non richiede una procedura di VIA ai fini di tale rinnovo (20).
46. Nella controversia di cui al procedimento principale è chiaro che la normativa nazionale prevede una VIA ai fini della concessione dell’autorizzazione iniziale di un parco eolico. Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il rinnovo di tale autorizzazione non sembra esigere siffatta valutazione.
47. Di conseguenza, non si può ritenere che il rinnovo dell’autorizzazione controversa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Aarhus, in combinato disposto con il suo allegato I, punto 20.
2. Rinnovo dell’autorizzazione quale modifica o estensione di un’attività [articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e allegato I, punto 22]
48. L’allegato I, punto 22, della convenzione di Aarhus estende l’ambito di applicazione dell’articolo 6 della convenzione di Aarhus al fine di includervi qualsiasi modifica o estensione di un’attività, ove la suddetta modifica o estensione soddisfi, di per sé, i criteri o le soglie stabiliti in tale allegato. Qualsiasi altra modifica o estensione dell’attività che non soddisfi i criteri o le soglie di cui all’allegato è soggetta all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della convenzione.
49. Si tratta di stabilire se i termini «modifica o estensione» debbano essere intesi nel senso che includono una mera proroga della durata di un’attività.
50. Poiché il punto 22, prima frase, dell’allegato I della convenzione di Aarhus è sostanzialmente analogo al punto 24 dell’allegato I della direttiva VIA (21), occorre sottolineare che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, «dal suo tenore letterale e dalla sua struttura emerge che esso riguarda le modifiche o le estensioni di un progetto che, segnatamente per la loro natura o la loro grandezza, presentano rischi simili, in termini di impatto ambientale, al progetto stesso» (22).
51. La Corte ha dichiarato che le misure nazionali che hanno l’effetto di prolungare, per un periodo significativo di 10 anni, la produzione industriale di energia elettrica in centrali nucleari, precedentemente limitata a 40 anni – abbinate ai notevoli lavori di ristrutturazione resi necessari dalla vetustà di tali centrali e dall’obbligo di renderle conformi alle norme di sicurezza, sono, «in termini di rischi di impatto ambientale, di portata comparabile a quella della messa in funzione iniziale di dette centrali» (23).
52. Sulla base di tale giurisprudenza, e come sostenuto, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, si può affermare che, in assenza di qualsiasi lavoro e modifica fisica, la mera proroga della durata dell’autorizzazione di un’attività già esistente, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non può essere qualificata come modifica o estensione di un’attività.
53. La sentenza della Corte nella causa FCC Česká republika (24), pronunciata nel contesto della direttiva 2010/75, che attua i requisiti in materia di partecipazione del pubblico nel settore delle emissioni industriali, corrobora tale interpretazione. Nel contesto della direttiva in parola, il termine «extension» (estensione) [reso con il termine «potenziamento» nella versione in lingua italiana] fa parte della definizione della nozione di «modifica sostanziale» di cui all’articolo 3, punto 9, della direttiva 2010/75. La concessione di un’autorizzazione per qualsiasi «modifica sostanziale» è soggetta alla partecipazione del pubblico ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/75. Una «modifica sostanziale» è definita come «una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione (...) che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente» (il corsivo è mio).
54. La Corte ha dichiarato che «il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti non modifica, di per sé, il perimetro dell’installazione né la capacità di stoccaggio come prevista nell’autorizzazione iniziale e non costituisce quindi un “potenziamento” dell’installazione» (25).
55. La guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, può essere considerata come un documento esplicativo, idoneo eventualmente ad essere preso in considerazione, tra altri elementi rilevanti, al fine di interpretare tale convenzione, sebbene le analisi ivi contenute non abbiano alcuna forza vincolante e siano prive della portata normativa propria delle disposizioni di detta convenzione (26), conferma l’interpretazione ai sensi della quale l’allegato I, punto 22, della convenzione riguarda soltanto le modifiche fisiche o il potenziamento di attività (27).
56. Nel caso di procedimenti amministrativi successivi, qualora essi riguardino attività proposte rientranti nell’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione di Aarhus, non si applica tale disposizione, in combinato disposto con l’allegato I, punto 22, bensì l’articolo 6, paragrafo 10 (28).
57. Pertanto, il mero rinnovo dell’autorizzazione nel procedimento principale, che non implica alcuna modifica fisica né alcun potenziamento dell’attività di cui trattasi, non può essere qualificato come una nuova decisione. Tuttavia, come spiegherò nella parte B, nel prosieguo, è fatto salvo il diritto di partecipazione del pubblico sulla base di un’altra disposizione, vale a dire l’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus, che disciplina il riesame e l’adeguamento di attività.
3. Rinnovo dell’autorizzazione quale decisione relativa a un’attività che ha effetti significativi sull’ambiente [articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Aarhus]
58. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Aarhus stabilisce che le disposizioni dell’articolo 6 della convenzione relative alla partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche si applicano alle decisioni relative ad attività proposte non elencate nell’allegato I di tale convenzione che possano avere effetti significativi sull’ambiente.
59. Dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), risulta che le parti della convenzione di Aarhus stabiliscono se i requisiti in materia di partecipazione del pubblico trovino applicazione nel caso in cui l’attività proposta possa avere effetti significativi sull’ambiente (29).
60. Per quanto riguarda l’estensione della durata dell’attività di cui trattasi, come rilevato in sostanza dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, le prove e le informazioni nel fascicolo dinanzi alla Corte sono insufficienti per stabilire se tale estensione possa essere considerata un’attività proposta che possa avere effetti significativi sull’ambiente.
61. Occorre inoltre rilevare che l’allegato I, punto 22, della convenzione di Aarhus estende l’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale convenzione a qualsiasi modifica o estensione di attività ove tale modifica o estensione non soddisfi, di per sé, i criteri o le soglie stabiliti in tale allegato.
62. Tuttavia, dall’analisi contenuta nella precedente sezione (30) risulta che una modifica o un’estensione dell’attività ai sensi del punto 22 deve essere intesa come una modifica fisica o un potenziamento, sicché il mero rinnovo di un’autorizzazione – una proroga della sua durata, non accompagnata da modifiche fisiche né lavori – non è qualificabile come modifica o estensione.
63. In tali circostanze, il rinnovo dell’autorizzazione di cui trattasi non sembra essere una decisione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l’allegato I, punto 22, di quest’ultima.
B. Rinnovo dell’autorizzazione quale riesame o adeguamento delle condizioni di esercizio di un’attività (articolo 6, paragrafo 10)
64. L’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus impone l’applicazione degli obblighi in materia di partecipazione del pubblico «mutatis mutandis e ove opportuno» nei casi in cui un’autorità pubblica «proceda al riesame o all’adeguamento delle condizioni di esercizio» di un’attività autorizzata ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione.
1. Condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10
65. L’articolo 6, paragrafo 10, «integra» (31) il punto 22 dell’allegato I, della convenzione di Aarhus. Mentre il punto 22 riguarda la modifica fisica o l’estensione di un’attività, l’articolo 6, paragrafo 10, estende i requisiti in materia di partecipazione del pubblico al riesame e all’adeguamento delle condizioni di esercizio di un’attività, il che comprende qualsiasi riesame o adeguamento amministrativo che non implichi necessariamente una modifica fisica dell’attività (32).
66. L’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10, è determinata dal riesame o dall’adeguamento delle condizioni di esercizio di un’attività. Come indicato dai termini stessi, le «condizioni di esercizio» sono tutte le condizioni necessarie affinché un’attività possa continuare (33). L’espressione «proceda al riesame o all’adeguamento» è sufficientemente ampia da includere il processo decisionale in materia ambientale che segue l’autorizzazione iniziale e che determina una modifica delle condizioni di esercizio.
67. Mediante la sua formulazione ampia, l’articolo 6, paragrafo 10, prende in considerazione l’intero ciclo di vita di un’attività, per quanto concerne le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione di Aarhus. Tale disposizione contribuisce a garantire la realizzazione ininterrotta dell’obiettivo della partecipazione del pubblico, che, come enunciato nel nono considerando della convenzione di Aarhus, è quello di consentire al pubblico di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto.
68. Le considerazioni che precedono sono confermate dalla natura di talune attività, elencate nell’allegato I della convenzione di Aarhus, che implicano l’utilizzo di risorse naturali. Come spiegato in dottrina, le autorizzazioni di cui trattasi sono concesse, nella maggior parte dei paesi, «soltanto per un periodo limitato (generalmente fino a 10 anni) e devono poi essere rinnovate e/o adeguate», dato che «la quantità di una risorsa da utilizzare e le condizioni del suo utilizzo dipendono fortemente dallo stato della risorsa naturale in questione» (34).
69. L’articolo 6, paragrafo 10, di tale convenzione prevede l’applicazione dei paragrafi da 2 a 9 di tale articolo, concernenti la partecipazione del pubblico, «mutatis mutandis e ove opportuno». Il riferimento all’applicazione «mutatis mutandis» dei requisiti in materia di partecipazione del pubblico, contenuto nell’articolo 6, paragrafo 10, significa, semplicemente, «con gli adeguamenti necessari (35)». Per quanto riguarda l’opportunità della partecipazione del pubblico, sebbene l’espressione «ove opportuno» comporti «una certa discrezionalità», essa «non implica una discrezionalità totale (36)». Di converso, tale clausola «introduce un criterio oggettivo da considerare nel contesto degli obiettivi della convenzione »(37).
70. L’opportunità della partecipazione del pubblico, in caso di riesame o adeguamento delle condizioni di esercizio dell’attività, concerne la significatività degli effetti sull’ambiente del riesame o dell’adeguamento. Infatti, all’atto di decidere se un’attività proposta debba essere autorizzata, si tiene conto del suo possibile impatto significativo sull’ambiente (38), che resta rilevante nelle fasi successive del processo decisionale in materia ambientale.
71. Quanto precede è confermato dalle conclusioni del comitato di controllo, il quale ha sottolineato che, per determinare se sia «opportuno», e quindi necessario, avere una fase di partecipazione del pubblico, nei casi in cui un’autorità pubblica proceda al riesame o all'adeguamento delle condizioni di esercizio di un’attività disciplinata dall’articolo 6, si applica «una sorta di criterio di significatività» (39).
72. L’espressione «ove opportuno» deve essere applicata in modo da preservare l’effetto utile dell’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus. L’obbligo di avere una fase di partecipazione del pubblico sarebbe privato di ogni effetto utile se il contesto normativo nazionale non prevedesse la possibilità di valutare l’opportunità di avere una fase di partecipazione del pubblico in caso di riesame o di adeguamento delle attività.
73. Questo era precisamente l’oggetto del procedimento che ha dato luogo alle conclusioni del comitato di controllo concernenti l’Unione europea in relazione alla direttiva 2010/75 (40). Il comitato di controllo ha constatato che l’Unione, nella sua veste di parte contraente della convenzione di Aarhus, non aveva rispettato l’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione, «avendo istituito un quadro giuridico che non prevede alcuna possibilità di partecipazione del pubblico in relazione a riesami e adeguamenti» a norma di una serie di disposizioni di tale direttiva, nella versione applicabile all’epoca di tali conclusioni (41).
74. È importante notare che, per garantirne la conformità con la convenzione di Aarhus, la direttiva 2010/75 è stata modificata al fine di precisare che «ai membri del pubblico interessato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al rilascio o all’aggiornamento delle condizioni di autorizzazione stabilite dall’autorità competente, anche ove le condizioni di autorizzazione siano riesaminate (...) (42)».
2. Durata di un’attività quale condizione di esercizio e rinnovo dell’autorizzazione nel procedimento principale
75. L’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus si applica in caso di riesame o adeguamento delle condizioni di esercizio di un’attività, ossia di tutte le condizioni necessarie affinché un’attività possa continuare (43). La durata autorizzata di un’attività è necessaria ai fini della prosecuzione dell’esercizio di tale attività e fa parte di tali condizioni di esercizio (44).
76. Di conseguenza, una decisione che proroga la durata di un’attività modifica le sue condizioni di esercizio e, a sua volta, determina l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione.
77. Non posso concordare con l’argomento del governo belga secondo cui l’articolo 6, paragrafo 10, non trova applicazione in quanto non vi sarebbero state modifiche nelle condizioni originarie in cui l’attività in questione era esercitata; l’assenza di siffatte modifiche non altera il fatto che la durata complessiva iniziale di 20 anni è stata prorogata della metà, determinando una modifica nelle condizioni di esercizio iniziali (45).
78. Per quanto concerne l’opportunità di organizzare la partecipazione del pubblico, le autorità dispongono, come ho già rilevato, di una discrezionalità che, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto degli obiettivi della convenzione di Aarhus (46).
79. Per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione, la convenzione non fissa alcuna soglia «aritmetica» al di là della quale è opportuno prevedere la partecipazione del pubblico. Tale decisione deve essere adottata sulla base di criteri sostanziali. L’opportunità della partecipazione del pubblico in caso di rinnovo di un’autorizzazione e la valutazione concernente la presenza di effetti significativi sull’ambiente possono dipendere, in particolare, dalla natura dell’attività oggetto di rinnovo e dalla durata della proroga. È altresì importante tener conto della questione se, nelle precedenti fasi di partecipazione del pubblico, quest’ultimo sia stato informato in merito a possibili prolungamenti dell’autorizzazione nel futuro e abbia quindi avuto la possibilità di esprimersi sui connessi effetti sull’ambiente (47).
80. In ogni caso, una proroga significativa della durata inizialmente autorizzata di un’attività è un forte indizio dell’opportunità di avere una fase di partecipazione del pubblico. Quanto precede è conforme all’obiettivo della partecipazione del pubblico consistente nell’offrire a quest’ultimo l’opportunità di esprimere le sue preoccupazioni (48).
81. Il comitato di controllo ha confermato tale interpretazione. Esso ha ripetutamente dichiarato che, «salvo nei casi in cui la modifica della durata autorizzata sia di di entità minima e abbia effetti chiaramente trascurabili o nulli sull’ambiente, è opportuno che le proroghe della durata siano soggette alle disposizioni di cui all’articolo 6» (il corsivo è mio (49)). Una proroga della durata di un’attività di cinque anni è stata considerata dal comitato di controllo «nient’affatto minima» e, quindi, tale da richiedere una partecipazione del pubblico (50).
82. Nel procedimento principale, l’autorizzazione è stata prorogata di 10 anni. Una proroga di 10 anni di un’attività inizialmente autorizzata per 20 anni equivale a un’estensione pari alla metà della sua durata iniziale e non può essere considerata «minima». Inoltre, al momento della proroga dell’autorizzazione (2020), erano trascorsi più di 10 anni dall’avvio dell’attività in questione (2009).
83. Tali elementi costituiscono un forte indizio dell’opportunità di una partecipazione del pubblico. In ultima analisi, tuttavia, spetta al giudice nazionale valutare tali circostanze.
84. L’altra questione sollevata nell’ordinanza di rinvio è l’assenza, nel quadro normativo nazionale, di qualsiasi possibilità di partecipazione del pubblico in relazione al rinnovo dell’autorizzazione di una data attività.
85. Da tale ordinanza risulta che una delle ragioni per le quali il legislatore nazionale non ha previsto una fase di partecipazione del pubblico consiste nel fatto che, quando un gestore presenta una domanda di autorizzazione, è prevista la partecipazione del pubblico, ivi compresa una VIA, indipendentemente dalla durata dell’autorizzazione concessa. Un’altra ragione è quella di evitare qualsiasi discriminazione tra le nuove autorizzazioni per i parchi eolici (concesse per un periodo massimo di 30 anni) e le autorizzazioni rilasciate nell’ambito del regime precedente (concesse per un periodo massimo di 20 anni).
86. Non sono convinta che tali ragioni giustifichino l’esclusione, da parte del legislatore, del rinnovo delle autorizzazioni dall’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus. In primo luogo, l’applicazione di tale disposizione non dipende dalla questione se l’autorizzazione iniziale sia stata preceduta da una partecipazione del pubblico. Tale disposizione si applica in tutte le situazioni in cui le condizioni di esercizio di un’attività sono «riesaminate o adeguate» e impone all’autorità interessata di valutare se la partecipazione del pubblico sia «opportuna». Sebbene l’espressione «ove opportuno» lasci un margine di discrezionalità alle autorità pubbliche, l’esercizio di tale discrezionalità non può essere oggetto di una rinuncia integrale per il solo fatto che la partecipazione del pubblico ha avuto luogo, in passato, in relazione a questioni non connesse con il riesame o l’adeguamento delle condizioni di esercizio. Diversamente, l’articolo 6, paragrafo 10, sarebbe privato del suo effetto utile. Infatti, tutte le attività per le quali la partecipazione del pubblico ha avuto luogo (in relazione a questioni diverse dal riesame o dall’adeguamento delle condizioni di esercizio dell’attività) ne sarebbero automaticamente esentate.
87. Per quanto riguarda l’attività di cui al procedimento principale, dal momento in cui il parco eolico è stato messo in funzione vi sono state fasi successive di annullamento giudiziario e di riesame dell’autorizzazione (51). Dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta chiaramente se la partecipazione del pubblico abbia avuto luogo in ciascuna di tali fasi. In ogni caso, non risulta che il pubblico abbia avuto l’opportunità di esprimersi specificamente sulla questione concernente un’eventuale proroga significativa della durata dell’autorizzazione concessa (52).
88. In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la partecipazione del pubblico comporterebbe una discriminazione tra i titolari di autorizzazioni precedenti e i titolari di nuove autorizzazioni, ritengo importante ricordare che l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus non è facoltativa. Qualora siano soddisfatte le condizioni per la sua applicazione, deve essere preservato il diritto alla partecipazione del pubblico (53). L’opportunità della partecipazione del pubblico per una determinata attività deve essere decisa conformemente agli obiettivi della convenzione (54). La partecipazione del pubblico non è un semplice esercizio del tipo «barrare una casella», né una mera formalità; essa è un mezzo per conseguire gli obiettivi di democrazia ambientale perseguiti da tale convenzione (55).
89. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus si applica a tutti i gestori, indipendentemente dal momento in cui la loro attività è autorizzata. Pertanto, anche per i gestori ai quali sono state concesse autorizzazioni della durata di 30 anni potrebbe svolgersi una fase di partecipazione del pubblico nei processi decisionali in materia ambientale successivi, in caso di modifica o adeguamento delle condizioni di esercizio della loro attività.
90. Occorre inoltre precisare che il fatto che sia stata effettuata una VIA al momento del rilascio dell’autorizzazione non è, di per sé, decisivo ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10. Tale articolo e il diritto di partecipazione del pubblico in generale ai sensi della convenzione di Aarhus non sono sinonimi di una valutazione dell’impatto ambientale (56). Come indicato nella guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, la portata del secondo pilastro della convenzione di Aarhus è «diversa e più ampia rispetto a quella della valutazione ambientale» (57). La guida fornisce, a titolo di esempio, precisamente il riesame o l’adeguamento delle condizioni di esercizio di attività specifiche che, in molti paesi, salvo che siano collegate a una modifica sostanziale dell’attività, non sono necessariamente soggette a una procedura di VIA, bensì a un’autorizzazione ambientale (58).
91. Per tali ragioni, ritengo che l’articolo 6, paragrafo 10, osti a una normativa nazionale che non prevede l’obbligo dell’autorità pubblica di valutare l’opportunità della partecipazione del pubblico ai fini del rinnovo per 10 anni di un’autorizzazione per l’esercizio di un parco eolico.
92. La giurisprudenza della Corte menzionata in precedenza (59) relativa alla proroga della durata di esercizio di una discarica nel contesto della direttiva 2010/75, non può condurre a un’interpretazione diversa. Nella sentenza FCC Česká republika, la Corte ha dichiarato che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione oppure la sua capacità totale, non costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi dell’articolo 3, punto 9, di tale direttiva. Di conseguenza, il gestore della discarica non poteva essere obbligato a chiedere una nuova autorizzazione. Il ragionamento della Corte si è fondato sull’espressione «modifica sostanziale», che richiede, in particolare, un «potenziamento» dell’installazione.
93. Tuttavia, l’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus non dipende da una «modifica sostanziale» o da un potenziamento fisico dell’attività; esso trova applicazione in caso di riesame o adeguamento delle condizioni di esercizio di un’attività. Come già sottolineato in precedenza (60), mentre l’allegato I, punto 22, della convenzione di Aarhus si applica alle modifiche fisiche di un’attività, l’articolo 6, paragrafo 10, si applica ai procedimenti amministrativi successivi (61).
94. Inoltre, a seguito della sentenza FCC Česká republika, la direttiva 2010/75 è stata modificata (62)al fine di esigere la partecipazione del pubblico nei casi di aggiornamento di un’autorizzazione, su richiesta del gestore, al fine di prorogare la durata di esercizio di una discarica di rifiuti che raggiunge le soglie di cui all’allegato I, punto 5.4. di tale direttiva.
95. Pertanto, la sentenza FCC Česká republikanon dovrebbe essere intesa, a mio avviso, come un ostacolo all’interpretazione secondo cui il rinnovo, per un periodo di 10 anni, dell’autorizzazione di un parco eolico costituisce un adeguamento delle condizioni di esercizio di tale attività, che determina a sua volta l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus.
96. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus deve essere interpretato nel senso che impone alle autorità pubbliche di valutare l’opportunità di avere una fase di partecipazione del pubblico in caso di proroga, per un periodo di 10 anni, dell’autorizzazione di un parco eolico inizialmente autorizzato per 20 anni e nel senso che osta a un regime giuridico nel quale la procedura di rinnovo dell’autorizzazione di siffatta attività non include l’obbligo dell’autorità pubblica di valutare l’opportunità che vi sia una fase di partecipazione del pubblico.
V. Conclusione
97. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) nei seguenti termini:
L’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale
deve essere interpretato nel senso che impone alle autorità pubbliche di valutare l’opportunità di avere una fase di partecipazione del pubblico in caso di proroga, per un periodo di 10 anni, dell’autorizzazione di un parco eolico inizialmente autorizzato per 20 anni e nel senso che osta a un regime giuridico nel quale la procedura di rinnovo dell’autorizzazione di siffatta attività non include l’obbligo dell’autorità pubblica di valutare l’opportunità che vi sia una fase di partecipazione del pubblico.
1 Lingua originale: l’inglese.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).
3 Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, The Aarhus Convention: An Implementation Guide, 2a ed., 2014 (in prosieguo: la «guida all’applicazione della convenzione di Aarhus»), pagg. 3 e 253.
4 Dichiarazione di Lucca, 21-23 ottobre 2002, Lucca, Italia.
5 Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 19.
6 Barritt, E., The Foundations of the Aarhus Convention: Environmental Democracy, Rights and Stewardship, Oxford, Hart Publishing, 2020, pag. 28.
7 V., in generale, Bándi, G. (a cura di), Environmental Democracy and Law, Europa Law Publishing, Groningen/Amsterdam, 2014.
8 Nella normativa nazionale, per «autorizzazione unica» («permis unique») si intende un’autorizzazione che concerne un «progetto misto» («projet mixte»), il quale richiede sia un’autorizzazione ambientale sia un’autorizzazione urbanistica. V. le definizioni di entrambi i termini, rispettivamente, all’articolo 1, punti 11 e 12 e all’articolo 81 del decreto relativo alle autorizzazioni ambientali. V. anche la definizione di «permis unique» disponibile all’indirizzo https://permis-environnement.spw.wallonie.be/home/glossaire.html#permis-unique.
9 Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, pag. 1).
10 V., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125, punto 30) e dell’8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Omologazione dei veicoli a motore) (C‑873/19, EU:C:2022:857, punto 48).
11 Nelle sue osservazioni scritte, F.B. indica che i parchi eolici con una capacità totale di 3 MW sono impianti di «classe 1» la cui autorizzazione richiede una VIA e un’indagine pubblica.
12 La direttiva VIA attua i requisiti in materia di partecipazione del pubblico di cui alla convenzione di Aarhus per quanto concerne i progetti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. V. considerando 5 della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU 2003, L 156, pag. 17), ai sensi del quale «[i]l diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato [alla convenzione di Aarhus] in vista della ratifica da parte della Comunità».
13 Il ricorrente si limita a contestare la mancata partecipazione del pubblico; egli non formula censure quanto all’organizzazione di una VIA ai sensi della direttiva VIA.
14 Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 131.
15 V. supra, paragrafo 31 delle presenti conclusioni.
16 Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 126. Secondo tale guida (pag. 131), il termine «attività proposte» è sufficientemente ampio da ricomprendere sia il termine «progetto», di cui alla direttiva VIA, sia il termine «installazione», utilizzato nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).
17 Paragrafo 31 delle presenti conclusioni.
18 V. supra, paragrafo 31 delle presenti conclusioni e guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 131.
19 ACCC/C/2008/35 (Georgia), Conclusioni e raccomandazioni, 18 giugno 2010, punto 43.
20 ACCC/C/2013/107 (Irlanda), Conclusioni e raccomandazioni, 19 agosto 2019, punto 75.
21 L’allegato I, punto 24, della direttiva VIA include tra i progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva «[o]gni modifica o estensione dei progetti elencati [nell’allegato I], ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti [in tale] allegato».
22 Sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 78).
23 Sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 79). La Corte ha statuito che le misure in questione in tale causa costituivano, unitamente ai lavori di modernizzazione ad esse inscindibilmente connessi, un «progetto» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA (v. punti da 63 a 71, 90 e 94 di tale sentenza).
24 Sentenza del 2 giugno 2022, (C‑43/21, EU:C:2022:425; in prosieguo: la «sentenza FCC Česká republika»).
25 Sentenza FCC Česká republika, punto 36.
26 Sentenza dell’8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Omologazione dei veicoli a motore) (C‑873/19, EU:C:2022:857, punto 55)
27 Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pagg. 132 e 158.
28 Ibidem.
29 Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 132.
30 Paragrafo 57 delle presenti conclusioni.
31 Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 158.
32 Qualora esso comporti una modifica fisica, la modifica in questione rientra già nell’allegato I, punto 22. V. paragrafo 55 delle presenti conclusioni.
33 Nel caso ACCC/C/2014/122 (Spagna), Conclusioni e raccomandazioni, 17 dicembre 2020, punto 73, il comitato di controllo ha dichiarato che le «condizioni di esercizio» di un’attività comprendono «tutte le condizioni di cui all’autorizzazione, e non soltanto le condizioni tecniche o di funzionamento che incidono sul processo di produzione». Conformemente a tali conclusioni e raccomandazioni, il comitato di controllo ha dichiarato, al punto 17 del suo parere, indirizzato al Regno dei Paesi Bassi, sull’attuazione del punto 3, lettera a) della decisione VII/8m, del 28 novembre 2023, che «tutte le condizioni relative all’autorizzazione, indipendentemente dal fatto che siano indicate o meno nell’autorizzazione stessa, devono essere considerate condizioni di esercizio».
34 Jendrośka, J., «Public participation under Article 6 of the Aarhus Convention», in Bándi, G., nota 7, op. cit., pag. 136. V. anche la guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 158.
35 Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 159.
36 ACCC/C/2009/41 (Slovacchia), Conclusioni e raccomandazioni, 17 dicembre 2010, punto 55.
37 Ibidem, punto 56.
38 V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.
39 ACCC/C/2014/121 (Unione europea), Conclusioni e raccomandazioni, 30 marzo 2020, punto 99. Secondo le stesse conclusioni, il criterio della significatività attiene alla questione se il riesame o l’adeguamento sia «“idoneo” a modificare in modo significativo i parametri di base dell’attività o “concernerà” aspetti ambientali significativi dell’attività» [punto 104, con riferimento al caso ACCC/C/2006/17 (Comunità europea), Conclusioni e raccomandazioni, 2 maggio 2008].
40 ACCC/C/2014/121 (Unione europea), nota 39, op. cit.
41 Ibidem, punti 109 e 120.
42 V. considerando 37 della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75 e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 2024/1785).
43 V. supra, paragrafo 66 delle presenti conclusioni.
44 ACCC/C/2014/104 (Paesi Bassi), Conclusioni e raccomandazioni, 18 giugno 2017, punto 65, in cui si sottolinea che la durata autorizzata di un’attività è «chiaramente una condizione di esercizio». Secondo la guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, «in molti paesi le autorizzazioni ambientali sono concesse soltanto per un periodo limitato (generalmente fino a 10 anni) e devono poi essere rinnovate e/o adeguate» (pag. 158).
45 V., in tal senso, ACCC/C/2013/107 (Irlanda), Conclusioni e raccomandazioni, 19 agosto 2019, punto 84.
46 V. paragrafo 67 delle presenti conclusioni.
47 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa FCC Česká republika (C‑43/21, EU:C:2022:64, paragrafo 67).
48 Nel caso dei parchi eolici, il pubblico potrebbe voler esprimere la propria opinione, ad esempio, su questioni quali i livelli di inquinamento acustico o visivo (effetto stroboscopico), v., in generale, Vandenput, T. e Vermer, D., «Éoliennes», in Delnoy, M., Born, C.-Hu., Actualités choisies en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Limal, Anthemis, Liegi, 2021, pagg. da 218 a 249, in particolare pag. 228.
49 ACCC/C/2014/104 (Paesi Bassi), nota 44, op. cit., punto 71; ACCC/C/2013/107 (Irlanda), nota 45, op. cit., punto 83; ACCC/C/2016/143 (Repubblica ceca), Conclusioni e raccomandazioni, 26 luglio 2021, punto 106; e ACCC/C/2014/121 (Unione europea), nota 39, op. cit., punto 102.
50 ACCC/C/2013/107 (Irlanda), nota 45, op. cit., punto 84.
51 V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
52 V., in tal senso, ACCC/C/2013/107 (Irlanda), nota 45, op. cit., punto 85.
53 V. articolo 1 della convenzione di Aarhus, ai sensi del quale «(...) ciascuna Parte garantisce il diritto di (...) partecipazione del pubblico ai processi decisionali (...) in conformità delle disposizioni della presente convenzione» (il corsivo è mio).
54 V. ACCC/C/2014/121 (Unione europea), nota 39, op. cit., punto 97, e ACCC/C/2016/143 (Cechia), nota 49, op. cit., punto 103.
55 V. le mie osservazioni introduttive alle presenti conclusioni.
56 Come dichiarato dal comitato di controllo, «la convenzione non rende la VIA un elemento obbligatorio della partecipazione del pubblico; essa richiede soltanto che, quando la partecipazione del pubblico è prevista nell’ambito di una procedura di VIA a norma della legislazione nazionale ([punto 20 dell’allegato] I della convenzione), alla partecipazione del pubblico si applichino le disposizioni dell’articolo 6» [ACCC/C/2008/24 (Spagna), Conclusioni e raccomandazioni, 8 febbraio 2011, punto 82].
57 Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 122.
58 Ibidem.
59 Paragrafo 53 delle presenti conclusioni.
60 Paragrafo 65 delle presenti conclusioni.
61 Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, pag. 158.
62 V. paragrafo 74 delle presenti conclusioni.