Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 26 febbraio 2026 (1)

Causa C-120/25

Verband Wirtschaft im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V.

contro

PAYBACK GmbH

[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

« Domanda di pronuncia pregiudiziale – Energia – Etichettatura di efficienza energetica – Regolamento (UE) 2017/1369 – Articolo 2, punto 13 – Nozione di “distributore” – Articolo 6, primo comma, lettera a) – Obbligo di fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale – Organizzatore di un programma di punti bonus – Newsletter pubblicata su Internet che pubblicizza la possibilità di vincere un televisore nell’ambito di un concorso a premi – Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione – Articolo 4, lettera d) »






I.      Introduzione

1.        Il proverbio «non è tutto oro quel che luccica» evidenzia come le apparenze possano ingannare. Qualcosa che appare attraente o prezioso in superficie potrebbe, in realtà, rivelarsi non essere tale.

2.        Ciò è particolarmente vero in situazioni in cui a una persona viene offerto un prodotto a titolo gratuito, ad esempio nell’ambito di un concorso a premi, senza che le siano fornite informazioni sulle caratteristiche di tale prodotto e, quindi, sul potenziale impatto del suo utilizzo futuro.

3.        In sostanza, il presente procedimento incarica la Corte di stabilire in quale misura i singoli debbano essere informati delle caratteristiche di un prodotto al fine di aiutarli a prendere decisioni informate.

II.    Fatti nel procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

4.        La PAYBACK, resistente nel procedimento principale, gestisce un programma di punti bonus multipartner. Tale società mira a fidelizzare la clientela e ad attrarre nuovi clienti offrendo «punti PAYBACK» agli utenti del programma di punti bonus che effettuano acquisti presso uno dei suoi partner commerciali. Una volta che gli utenti hanno accumulato un determinato numero di punti, essi possono scegliere di ricevere un corrispettivo in cambio di tali punti oppure di utilizzarli per effettuare acquisti presso le società partner aderenti.

5.        Il 1° febbraio 2022, nella sua newsletter pubblicata su Internet, la PAYBACK promuoveva un concorso a premi mediante la frase «Täglich ein neuer Gewinn, z. B. 2 x Samsung QLED 4K TV Q80A, 75 Zoll» («Un nuovo premio al giorno, ad esempio 2 x Samsung QLED 4K TV Q80A, 75 pollici»), accompagnata da un'immagine del suddetto apparecchio televisivo nonché da un elenco, in forma di tabella, dei premi in palio.

6.        Tuttavia, la PAYBACK non faceva alcun riferimento alla classe di efficienza energetica di tale prodotto, né nell’immagine di presentazione dell’apparecchio televisivo, né nell’elenco dei possibili premi.

7.        Con lettera del 7 febbraio 2022, il Verband Wirtschaft im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie, un'associazione incaricata di promuovere gli interessi dei suoi membri e di garantire una concorrenza leale sul mercato attraverso la ricerca giuridica, l'istruzione pubblica e l'attuazione delle leggi in materia di concorrenza sleale, nonché ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: l’«Associazione»), ha diffidato, con esito negativo, la resistente nel procedimento principale, informandola di tale omissione di informazioni nella sua pubblicità per l’apparecchio televisivo.

8.        L'Associazione ha quindi intentato un’azione nei confronti della resistente nel procedimento principale dinanzi al Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), diretta a far cessare qualsiasi messaggio pubblicitario dell’apparecchio televisivo senza fornire le informazioni relative alla sua classe di efficienza energetica.

9.        L'Associazione ha sostenuto che la PAYBACK, in qualità di distributore del prodotto pubblicizzato ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2017/1369 (2), non aveva adempiuto all’obbligo di fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta nel messaggio pubblicitario visivo, a norma dell’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento(3), letto in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione (4).

10.      Insieme, tali disposizioni impongono ai distributori l'obbligo di fornire ai clienti informazioni sulla classe di efficienza energetica dei display elettronici, compresi i televisori (5), nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di tali prodotti.

11.      In virtù di tali disposizioni, l’Associazione sostiene che la PAYBACK, omettendo di fornire le informazioni relative alla classe di efficienza energetica dell’apparecchio televisivo pubblicizzato nell'ambito del suo concorso a premi, ha violato l'obbligo ad essa incombente in forza del regolamento 2017/1369, letto in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013. È sulla base di tale pretesa che la ricorrente nel procedimento principale ha esercitato un’azione inibitoria, chiedendo inoltre il rimborso delle spese di diffida.

12.      Per contro, la PAYBACK ha sostenuto di non essere un «distributore», ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 (6), per i prodotti pubblicizzati e di non essere quindi soggetta ai requisiti derivanti dalle summenzionate disposizioni.

13.      Con sentenza contumaciale del 5 settembre 2022, il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) si è pronunciato a favore della ricorrente e ha ingiunto alla resistente di cessare di pubblicizzare, direttamente o tramite terzi, con messaggi visivi, un dato modello di display elettronico, senza indicare la classe di efficienza energetica e la corrispondente gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta.

14.      La PAYBACK ha proposto opposizione avverso tale decisione, che il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) ha, a sua volta, respinto con decisione definitiva del 23 gennaio 2023.

15.      La medesima società ha quindi proposto appello dinanzi all'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania, in prosieguo: il «giudice d’appello»).

16.      Con sentenza del 14 marzo 2024, il giudice d’appello ha accolto l’appello, annullando la sentenza contumaciale e respingendo l’azione. Esso ha dichiarato la domanda giudiziale ammissibile, ma infondata, ed ha pertanto rigettato l’azione inibitoria della ricorrente.

17.      Secondo il giudice d’appello, la PAYBACK non poteva essere considerata un «distributore», ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, e pertanto non era soggetta ai requisiti di etichettatura in materia di efficienza energetica previsti da tale regolamento. Tale giudice ha concluso che un cliente non ha bisogno di informazioni sull'efficienza energetica dei prodotti connessi all'energia offerti nell’ambito di un concorso a premi per poter prendere una decisione informata di natura commerciale, dal momento che i clienti non scelgono un prodotto, ma si limitano a decidere se partecipare o meno al concorso stesso, per il quale non era prevista una controprestazione.

18.      A seguito di tale sentenza, l'Associazione ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, chiedendo il ripristino della sentenza contumaciale.

19.      La PAYBACK chiede il rigetto del ricorso per cassazione.

20.      Il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che il giudice d'appello abbia correttamente respinto l'azione inibitoria della ricorrente, ritenendo che la resistente nel procedimento principale, in quanto organizzatrice del concorso a premi di cui trattasi, non era, per quanto riguarda i prodotti messi in palio come premi, un «distributore» ai fini dei requisiti di etichettatura in materia di efficienza energetica previsti dal regolamento 2017/1369, e non era pertanto tenuta a fornire ai singoli informazioni relative all'efficienza energetica del prodotto di cui trattasi.

21.      L'esito di tale ricorso dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) dipende quindi dall'interpretazione della nozione di «distributore» e, più precisamente, dalla questione se la PAYBACK possa essere considerata un distributore ai fini dei requisiti di etichettatura in materia di efficienza energetica previsti dall'articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 e dall'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013.

22.      Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una persona che, nell’ambito di un concorso a premi online, promette come premio un televisore debba essere considerata un «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del [regolamento 2017/1369] e, pertanto, sia tenuta a soddisfare i requisiti derivanti dall'articolo 6, primo comma, lettera a), del [regolamento 2017/1369], in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del [regolamento delegato 2019/2013]».

23.      Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dall’Associazione, dalla PAYBACK e dalla Commissione europea.

24.      La Corte si è ritenuta sufficientemente informata e ha deciso di statuire senza udienza, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

III. Analisi

25.      Nel 1992 l'Unione europea ha introdotto requisiti di etichettatura energetica per una serie di apparecchi domestici al fine di aiutare i singoli a individuare i prodotti efficienti sotto il profilo energetico e ridurre l'impatto ambientale di prodotti meno efficienti sotto il profilo energetico (7). Tali requisiti non si estendevano ancora agli apparecchi televisivi.

26.      Tuttavia, l'ambito di applicazione del quadro relativo all'etichettatura energetica, attualmente disciplinato dal regolamento 2017/1369, si è da allora evoluto ed esteso fino a comprendere una gamma di prodotti molto più ampia (8).

27.      Sulla base di una valutazione di costi e benefici dei requisiti di etichettatura energetica, è risultata privilegiata l’opzione di introdurre un sistema di etichettatura relativa all'efficienza energetica dei display elettronici, compresi televisori, monitor e pannelli segnaletici, in quanto consente di realizzare i maggiori risparmi (9).

28.      Il regolamento 2017/1369 enuncia, al considerando 10, la necessità di creare un’etichetta standardizzata obbligatoria per tutti i prodotti connessi all'energia come mezzo efficace attraverso il quale fornire ai clienti informazioni sull'efficienza energetica di tali prodotti (10). Esso precisa inoltre l’opportunità di introdurre un'etichettatura uniforme per diversi gruppi di prodotti (11).

29.      Come menzionato, l'articolo 6, primo comma, lettera a), di detto regolamento, impone ai fornitori e ai distributori di indicare la classe di efficienza energetica di un prodotto nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale conformemente al relativo atto delegato.

30.      Di conseguenza, l’articolo 16 del regolamento 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare tale regolamento, per precisare come la classe energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull’etichetta devono essere inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale per i diversi gruppi di prodotti.

31.      Pertanto, per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici, come i televisori, la Commissione ha introdotto il regolamento delegato 2019/2013, che prevede l'etichetta energetica standardizzata per tale gruppo di prodotti.

32.      Come già rilevato in precedenza, l'articolo 4, lettera d), del medesimo regolamento precisa l'obbligo dei professionisti in materia di etichettatura di efficienza energetica dei display elettronici, stabilendo che i distributori sono tenuti a provvedere affinché qualsiasi messaggio pubblicitario visivo relativo a un determinato modello di tale tipo di prodotto includa informazioni sulla classe di efficienza energetica e sulla gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta.

33.      La presente domanda di pronuncia pregiudiziale viene sollevata nel contesto di tale obbligo.

34.      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la resistente nel procedimento principale, in qualità di organizzatrice di un concorso a premi online, debba essere considerata un «distributore» ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, con riferimento al televisore offerto come premio e sia quindi in violazione dell'obbligo di informazione ad essa incombente in forza dell'articolo 6 di tale regolamento, non avendo fornito indicazioni sulla classe di efficienza energetica di detto televisore e sulla gamma delle classi di efficienza disponibili.

35.      Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il metodo ordinario di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione consiste in un'interpretazione letterale, teleologica e contestuale della normativa di cui trattasi (12).

36.      In tale prospettiva, la mia analisi della questione pregiudiziale si articolerà in tre parti.

37.      In primo luogo procederò all’esame dell’esatta formulazione dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 e della definizione di «distributore» ivi contenuta, al fine di stabilire se i requisiti di etichettatura energetica debbano applicarsi alle persone che offrono prodotti nell'ambito di un concorso a premi. Esaminerò quindi gli obiettivi politici più ampi perseguiti attraverso i requisiti di etichettatura energetica, al fine di precisare il perimetro della nozione di «distributore». Infine, prenderò in considerazione la definizione di «distributore» nel contesto globale del regolamento 2017/1369, valutando come essa si rapporti alle altre disposizioni di tale regolamento.

A.      Interpretazione letterale della nozione di «distributore»

1.      Considerazioni generali sulla definizione

38.      È opportuno rilevare, a questo punto, che per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, sembra sussistere una divergenza tra le varie versioni linguistiche, in particolare, tra, da un lato, la versione in lingua tedesca, che è la lingua del procedimento principale, e, dall'altro, altre versioni linguistiche.

39.      Secondo la versione in lingua tedesca dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, un «distributore» («Händler») è una persona che, nel corso di un’attività commerciale («im Rahmen einer Geschäftstätigkeit»), a titolo oneroso o gratuito («entgeltlich oder unentgeltlich»), offre («anbietet») o espone («ausstellt») prodotti in vendita, noleggio o locazione-vendita («zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf»)  (13).

40.      Pertanto, secondo il tenore letterale della versione in lingua tedesca, l'attività di esposizione di un prodotto sembrerebbe essere collegata alla finalità della vendita, del noleggio o della locazione-vendita. Una siffatta interpretazione della nozione di «distributore» parrebbe escludere dall'ambito di tale definizione le persone che espongono prodotti per ragioni diverse dal corrispettivo diretto.

41.      Per contro, altre versioni linguistiche, ad esempio quelle in lingua croata (14) francese (15), irlandese  (16), italiana (17) e slovena (18), sono formulate in modo analogo alla versione inglese (19) e definiscono un «distributore» come una persona che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita, o espone un prodotto nell'ambito di un'attività commerciale, con o senza corrispettivo.

42.      La versione in lingua tedesca dell'articolo 2, punto 13, da un lato, potrebbe essere intesa nel senso che, per essere qualificata come distributore, una persona deve i) esporre i prodotti nel corso di un'attività commerciale e ii) svolgere tale attività a fini di vendita, noleggio, o locazione-vendita, essendo le due condizioni cumulative. D’altro canto, dalle altre versioni linguistiche sopra menzionate risulta che l'attività di esposizione di un prodotto nel corso di un'attività commerciale sembra, da sola, sufficiente per qualificare una persona come distributore.

43.      Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio(20), tutte le lingue ufficiali dell’Unione che tale disposizione elenca costituiscono lingue autentiche degli atti in cui sono redatti e, di conseguenza, a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione deve, in linea di principio, riconosciuto lo stesso valore.

44.      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, in caso di divergenze tra le versioni linguistiche di una particolare disposizione, occorre interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’impianto generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (21).

45.      Occorre pertanto esaminare gli obiettivi generali perseguiti dal regolamento 2017/1369, al fine di stabilire se l'attività di esposizione dei prodotti di cui all'articolo 2, punto 13, debba essere interpretata nel senso che essa è connessa alla finalità di vendita, noleggio o locazione-vendita, così da escludere messaggi pubblicitari come quelli di cui trattasi nel caso di specie, oppure se l'attività di esposizione dei prodotti debba essere intesa come indipendente da tale finalità, cosicché la nozione di «distributore» può essere interpretata nel senso che comprende messaggi pubblicitari come quelli di cui trattasi nella fattispecie.

46.      Tuttavia, prima di analizzare gli obiettivi di tale regolamento, mi soffermerò brevemente su alcuni degli argomenti dedotti dalla Commissione, dalla resistente nel procedimento principale e dall'Associazione, in merito al tenore letterale dell'articolo 2, punto 13, di detto regolamento.

2.      Osservazioni specifiche sul requisito dell’onerosità

47.      È sulla base della versione in lingua tedesca dell'articolo 2, punto 13, del regolamento n. 2017/1369 che sia la PAYBACK, sia la Commissione, sostengono che l’organizzatore di un concorso a premi non può essere considerato un distributore ai sensi di tale regolamento.

48.      Esse sostengono, tra l’altro, che, poiché la PAYBACK non interviene nella vendita, nel noleggio o nella locazione-vendita del prodotto di cui trattasi, in quanto non indica il prezzo dei vari prodotti, né incoraggia il cliente ad acquistarli, essa non rientra nella definizione di «distributore» contenuta nell'articolo 2, punto 13, del regolamento n. 2017/1369, neppure qualora la resistente nel procedimento principale esponga il prodotto nell'ambito di un'attività commerciale.

49.      Sebbene tale interpretazione della nozione di «distributore» sembri, prima facie, coerente con la versione in lingua tedesca della definizione, una siffatta interpretazione avrebbe, in sostanza, l'effetto di svuotare di significato l’espressione «a titolo oneroso o meno», comune a tutte le versioni linguistiche.

50.      Alla luce di tale considerazione, l'Associazione sostiene che la nozione di «distributore» non è limitata alle imprese che offrono prodotti in vendita, ma comprende anche quelle che forniscono prodotti a titolo gratuito, ad esempio, offrendo premi nell'ambito di un concorso a premi. In tal caso, la resistente nel procedimento principale sarebbe un distributore ai sensi del regolamento 2017/1369.

51.      In effetti, l'ulteriore precisazione «a titolo oneroso o meno» suggerisce che l'assenza di un corrispettivo sia irrilevante e che i prodotti non debbano essere esposti solo nell'ambito di una vendita, di un noleggio o di una locazione-vendita. Ciò conferisce ulteriore sostegno a un’interpretazione di «distributore» che comprende le persone che espongono prodotti nel corso di un'attività commerciale indipendentemente dall’esistenza di una controprestazione, come risulta dalla versione inglese e da altre versioni linguistiche.

52.      Una siffatta interpretazione sarebbe inoltre avvalorata dalla definizione di «cliente» contenuta nel regolamento 2017/1369. L’articolo 2, punto 16, di tale regolamento definisce un «cliente» come «la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale» (22).

53.      L'impiego del termine «riceve» all’interno di tale definizione presuppone che anche le persone che ricevono prodotti non a titolo oneroso, sia in regalo, sia come premio in palio in un concorso potrebbero rientrare nella definizione di «cliente».

54.      Alla luce di quanto precede, la formulazione esplicita di tali disposizioni mi porta a trarre una prima conclusione secondo cui un organizzatore di un concorso a premi, come la resistente nel procedimento principale, che espone un prodotto nel corso di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia prevista una controprestazione, dovrebbe essere considerato un «distributore» ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 e quindi soggetto ai requisiti di etichettatura energetica previsti da tale regolamento, letto in combinato disposto con il regolamento delegato 2019/2013.

55.      Ciò premesso, conformemente alla summenzionata giurisprudenza della Corte, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione occorre tenere conto anche degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e del suo contesto.

B.      Obiettivi del regolamento 2017/1369

56.      Se sotto il profilo testuale sono ipotizzabili diverse interpretazioni della portata dei requisiti di etichettatura energetica, è importante comprendere le ragioni per le quali il legislatore dell'Unione ha introdotto tali requisiti fin dall’inizio, al fine di stabilire se la resistente nel procedimento principale fosse effettivamente soggetta all'obbligo di esporre tali etichette.

57.      Dai considerando 2 e 10 del regolamento 2017/1369 risulta che gli obiettivi essenziali di tale regolamento sono, in primo luogo, di consentire ai clienti di procedere a scelte informate per quanto riguarda il consumo energetico dei prodotti connessi all'energia (23) e, in secondo luogo, di promuovere l'innovazione incoraggiando la produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.

58.      Entrambi questi obiettivi rientrano nel terzo obiettivo e in quelli più ampi di politica dell'Unione europea in materia di ambiente e cambiamenti climatici, e costituiscono un elemento fondamentale del quadro per le politiche del clima e dell’energia 2030 dell'Unione. Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente e lo sviluppo di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico si prefigge di ottenere un impatto positivo sulle prestazioni ambientali dei prodotti connessi all'energia (24).

59.      Ai fini della presente causa, esaminerò ora ciascuno di questi tre obiettivi in relazione alla questione sollevata dal giudice del rinvio.

1.      Scelta informata del cliente

60.      Come accennato in precedenza, il regolamento 2017/1369 mira a fornire ai clienti informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo preciso di energia dei prodotti connessi all’energia, al fine di agevolare la scelta di utilizzare prodotti che consumano meno energia durante l'uso, consentendo loro di «prevedere l'impatto diretto delle loro scelte sulle fatture energetiche» (25).

61.      L’evidenza mostra che, anche a fronte di un aumento del prezzo di acquisto dei prodotti più efficienti sotto il profilo energetico, l'acquisto di tali prodotti comporta comunque benefici economici per i clienti. (26) Il legislatore dell'Unione ha pertanto anticipato la volontà dei clienti di sostenere sacrifici economici a breve termine, scegliendo prodotti che possono risultare più costosi al momento dell'acquisto ma che generano risparmi energetici ed economici significativi nell’arco del ciclo di vita del prodotto (27).

62.      Per sviluppare ulteriormente tale punto, può essere utile considerare uno studio del 2014 sull'impatto dell'etichetta energetica, che ha evidenziato la volontà dei clienti di sostenere sacrifici economici a breve termine, scegliendo prodotti che possono risultare più costosi al momento dell'acquisto ma che generano risparmi energetici ed economici significativi nell'arco del ciclo di vita del prodotto. Tale studio, citato dalla Commissione nella relazione sul regolamento delegato 2019/2013, ha rivelato che la maggioranza dei partecipanti aveva tenuto conto delle etichette energetiche nel compiere la propria scelta nell’esperimento, ed era disposta a pagare di più per un prodotto più efficiente sotto il profilo energetico (28).

63.      Analogamente, in una valutazione d'impatto della Commissione sulle etichette energetiche per gli elettrodomestici, la maggioranza dei partecipanti ha indicato che le informazioni sull'efficienza energetica fornite per mezzo delle etichette energetiche erano «molto o estremamente importanti» nell'aiutarli a prendere decisioni (29).

64.      Le evidenze sopra riportate mostrano che i clienti non si limitano ad aspettarsi informazioni affidabili sulle prestazioni energetiche di un prodotto, ma attribuiscono anche un valore considerevole a tali informazioni nel momento in cui decidono se acquistare o utilizzare un prodotto. Analogamente, ciò implica che i clienti potrebbero essere dissuasi dall'accettare prodotti connessi all'energia meno efficienti che potrebbero verosimilmente comportare costi operativi più elevati.

65.      In tale prospettiva, l'efficienza energetica di un prodotto connesso all'energia costituisce un elemento materiale che influisce sulla decisione di una persona di partecipare a un concorso a premi che offra in palio tale prodotto, dal momento che l'inefficienza energetica dello stesso potrebbe scoraggiare la partecipazione.

66.      Tuttavia, si pone la questione se la «scelta informata del cliente» debba essere intesa nel senso che si riferisce unicamente all'acquisto, o comprende anche le decisioni del cliente di partecipare a un concorso a premi.

67.      Sostenendo che l'etichettatura energetica è finalizzata ad agevolare il confronto informato tra prodotti concorrenti, la PAYBACK e la Commissione rilevano che l’organizzatore di un concorso non può essere qualificato come «distributore», poiché ai partecipanti non viene offerta una scelta tra diversi modelli di uno stesso prodotto, ma semplicemente la possibilità di partecipare all'estrazione degli specifici premi in palio.

68.      Pur potendo riconoscere un certo fondamento a tale argomento, siffatta interpretazione restrittiva di tale scopo sembra compromettere gli obiettivi più ampi di tutela dell'ambiente perseguiti attraverso i requisiti di etichettatura energetica.

69.      Come ho già osservato, i requisiti di etichettatura energetica sono concepiti per consentire ai clienti di prevedere l'impatto ambientale ed economico delle proprie scelte per quanto riguarda il potenziale uso futuro di un prodotto connesso all'energia.

70.      Sebbene il termine «scelta» non sia definito nel regolamento 2017/1369, lo scopo generale di tale regolamento, vale a dire far progredire gli obiettivi più ampi di politica dell'Unione volti a conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori e dell'ambiente, come previsto dall’articolo 169, paragrafo 1 e dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, giustifica un'interpretazione ampia di tale termine al fine di garantire la piena efficacia dei requisiti di etichettatura energetica.

71.      Alla luce di quanto precede, l'obiettivo del regolamento 2017/1369 di consentire ai clienti di procedere a «scelte informate» non dovrebbe essere inteso nel senso che si applica unicamente alle situazioni di acquisto, bensì, come sostiene l'Associazione, dovrebbe applicarsi a tutte le situazioni in cui vengono offerti prodotti connessi all'energia, sia a fronte di un corrispettivo sia come potenziale premio in un concorso a premi.

72.      Tenuto conto di quanto precede, a mio avviso, l'obiettivo di consentire ai clienti di procedere a scelte energetiche consapevoli ed efficienti in termini di costi in relazione a prodotti connessi all'energia, al fine di aumentare il risparmio energetico e ridurre le fatture energetiche, non si limita a decisioni che comportano un pagamento, ma comprende qualsiasi scelta dei clienti in cui possano essere prese in considerazione le informazioni relative all'efficienza energetica, indipendentemente dal contesto in cui il prodotto è offerto o acquistato.

2.      Promozione dell'innovazione

73.      Oltre ai benefici ambientali e economici per i clienti, i requisiti di etichettatura energetica a livello dell'Unione promuovono e favoriscono l'innovazione e gli investimenti in prodotti più efficienti sotto il profilo energetico (30).

74.      I requisiti di etichettatura energetica, informando i clienti dei potenziali vantaggi economici della scelta di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico e, di conseguenza, dissuadendoli dalla scelta di prodotti meno efficienti, incentivano i fabbricanti a sviluppare e realizzare i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico per ottenere un vantaggio competitivo (31).

75.      Pertanto, quanto più ambiziosi sono i requisiti per i prodotti connessi all'energia, tanto più offrono alle imprese l'opportunità di differenziare in modo positivo sé stesse e i propri prodotti rispetto a quelli dei concorrenti, stimolando in tal modo l'innovazione (32).

76.      Di conseguenza, i requisiti di etichettatura energetica mirano a premiare i prodotti più efficienti attraverso la classificazione obbligatoria, garantendo alle imprese che offrono prodotti più efficienti sotto il profilo energetico il vantaggio di entrare per prime nel mercato (33).

77.      Inoltre, il considerando 34 del regolamento 2017/1369 conferisce agli Stati membri il potere di creare incentivi alla produzione e all'uso di tali prodotti. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di detti incentivi.

78.      Alla luce di tali considerazioni, escludere dagli obblighi di etichettatura energetica previsti dal regolamento 2017/1369 chiunque esponga un prodotto connesso all'energia per ragioni diverse dal corrispettivo diretto, seppure nell'ambito di un'attività commerciale, comprometterebbe, a mio avviso, l'obiettivo di promuovere l'innovazione. In quanto tale, un'esclusione indebolirebbe il meccanismo che premia i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico, i produttori che li realizzano e i distributori che li offrono.

3.      Promozione della tutela del clima e dell'ambiente

79.      L'etichetta di efficienza energetica non solo rafforza la tutela dei consumatori e incoraggia le industrie a sviluppare e produrre prodotti più efficienti sotto il profilo energetico, ma contribuisce anche in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2020 e per il 2030 nonché dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico e ambiente (34).

80.      Incentivando la diffusione e la produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico, il regolamento 2017/1369 mira a sfruttare meglio le possibilità offerte dall'efficienza energetica per moderare la domanda di energia e ridurre di conseguenza la dipendenza energetica dell'Unione nel suo complesso (35).

81.      I requisiti di etichettatura energetica stabiliti dal regolamento 2017/1369 sono pertanto intesi a facilitare il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di politica ambientale di riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione (36).

82.      I requisiti di etichettatura energetica sono giustificati dalla semplice realtà che i prodotti connessi all'energia possono avere un impatto negativo sull'ambiente a seconda del modo in cui sono fabbricati, utilizzati e smaltiti (37).

83.      Di conseguenza, il successo o il mancato conseguimento degli obiettivi più ampi di tutela dell'ambiente perseguiti dal regolamento 2017/1369, in particolare migliorare l'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso una scelta informata del cliente, dipende intrinsecamente dall'efficacia di tale regolamento nel dissuadere i clienti dall'utilizzo di prodotti meno efficienti sotto il profilo energetico. Ciò induce a sua volta le imprese a dare priorità alla realizzazione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico, riducendo in tal modo l'uso e la disponibilità sul mercato di prodotti meno efficienti sotto il profilo energetico e limitandone l'impatto ambientale.

84.      A tal fine, l’espressione «scelta informata del cliente» deve essere intesa come riferita alla capacità di un cliente di valutare le implicazioni sia ambientali che economiche dell’uso futuro di un prodotto connesso all'energia e di agire sulla base di tale conoscenza in tutte le situazioni in cui tali prodotti gli sono offerti, a fronte di un corrispettivo o meno, anche come potenziale premio nell’ambito di un concorso a premi.

85.      Pertanto, a mio avviso, attribuire un'interpretazione restrittiva alla nozione di «distributore» ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, limitando la portata dell'obbligo di etichettatura energetica alle persone che espongono un prodotto solo quando esso è offerto a fronte di un corrispettivo, comprometterebbe l'efficacia di tale regolamento nel conseguimento dei suoi più ampi obiettivi di tutela dell'ambiente. Un'interpretazione così restrittiva finirebbe per privare i clienti della possibilità di prendere decisioni informate, rispettose dell'ambiente e attente al consumo energetico in relazione ai prodotti connessi all'energia offerti per ragioni diverse dal corrispettivo diretto, a titolo gratuito o come premio nell’ambito di un concorso a premi (come nel caso di specie).

86.      Alla luce delle considerazioni che precedono, la mia analisi della finalità generale dei requisiti di etichettatura energetica mi porta a concludere che la nozione di «distributore», ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, deve essere interpretata nel senso che vi rientrano le persone che promuovono prodotti connessi all'energia per ragioni diverse dal corrispettivo diretto nell'ambito di un'attività commerciale, ad esempio nell'ambito di un concorso a premi.

87.      Ciò premesso, la mia analisi che segue, dell’impianto generale in materia di etichettatura energetica, servirà a verificare la legittimità di tale interpretazione.

C.      Impianto generale

88.      Nonostante la conclusione che precede, permangono diversi elementi dell'obbligo di etichettatura energetica che meritano un'analisi più approfondita e che contribuiranno a chiarire ulteriormente le reali intenzioni del legislatore dell'Unione.

89.      Si rammenta che la PAYBACK deve essere considerata un «distributore» ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, qualora si possa affermare che essa abbia esposto il televisore di cui trattasi a un cliente nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno.

1.      Sulla nozione di «cliente»

90.      Come già osservato, dal considerando 10 del regolamento 2017/1369 risulta che la finalità principale dell'etichettatura energetica è di fornire ai clienti informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia, agevolando in tal modo la scelta dei clienti verso i prodotti il cui uso richiede meno energia.

91.      Sebbene la nozione di «cliente» possa, in generale, essere intesa nel senso che implica un rapporto di natura commerciale con un distributore, presso il quale il cliente acquista un prodotto, ai fini del regolamento 2017/1369, il cliente è specificamente definito dall’articolo 2, punto 16, dello stesso come la persona che compra, noleggia o riceve un prodotto.

92.      L'uso del termine «riceve» in tale definizione suggerisce che il legislatore dell'Unione non ha inteso limitare la nozione di «cliente» alle sole persone che ricevono un prodotto a titolo oneroso (ossia mediante l’acquisto di tale prodotto), ma ha voluto includere in tale definizione anche le persone che ricevono prodotti dai distributori a titolo gratuito.

93.      Tale intento legislativo alla base di detta formulazione specifica è evidenziato ulteriormente se confrontato con il linguaggio utilizzato dal legislatore dell'Unione nella direttiva 2010/30, che è stata sostituita dal regolamento 2017/1369.

94.      Dal considerando 14 della direttiva 2010/30 risultava che i requisiti di etichettatura energetica ivi previsti erano intesi a incentivare i clienti ad acquistare prodotti più efficienti [sotto il profilo energetico]» (38).

95.      Inoltre, l'articolo 10 di tale direttiva, che disciplinava l'adozione di atti delegati, prevedeva che le informazioni contenute sulle etichette energetiche di prodotti specifici dovessero «consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni [di acquisto] in maniera più informata» (39).

96.      Il riferimento esplicito alle «decisioni [di acquisto]» in tale direttiva limitava la portata degli obblighi di etichettatura energetica alle situazioni di natura puramente commerciale che comportavano un corrispettivo.

97.      Al contrario, ai sensi del diritto vigente e conformemente all'articolo 2, punto 16, del regolamento 2017/1369, con il termine «cliente» si intende una persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto.

98.      Analogamente, per quanto riguarda gli atti delegati, l'articolo 16, punto 3, lettera b), di detto regolamento fa riferimento ai «clienti», senza menzionare l’«acquisto» in quanto tale.

99.      Questa marcata differenza nella formulazione del regolamento 2017/1369 rispetto al suo predecessore è, a mio avviso, indicativa di una chiara volontà di estendere la portata dei requisiti di etichettatura energetica alle persone alle quali vengono offerti prodotti connessi all'energia non a titolo oneroso.

100. Dato che i principali contratti a titolo oneroso, vale a dire la vendita e il noleggio, sono già menzionati nel regolamento 2017/1369, e in assenza di qualsiasi altra limitazione esplicita, ritengo che l'uso del termine «riceve» all'articolo 2, punto 16, di tale regolamento sia coerente con l’interpretazione secondo cui la definizione di «cliente» comprende le persone che ricevono un prodotto a titolo gratuito.

2.      Sulla nozione di «attività commerciale»

101. Come sottolineato, l'esposizione di un prodotto connesso all'energia ad un cliente non è, di per sé, sufficiente a far scattare l'obbligo di etichettatura energetica di un distributore, ma tale «esposizione» deve anche avvenire «nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno».

102. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio solleva la questione pertinente se un'«attività commerciale di qualsiasi natura» sia sufficiente affinché una persona possa essere considerata un «distributore» ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369.

103. Nelle loro osservazioni scritte presentate alla Corte, sia la PAYBACK che la Commissione ribadiscono che il televisore offerto come premio non è stato pubblicizzato a fini di vendita, noleggio o locazione-vendita, né la PAYBACK ha indicato che esso fosse disponibile per la vendita presso una qualsiasi delle società aderenti; esse sostengono pertanto che non esiste tra l'attività commerciale della resistente, vale a dire l'organizzazione del programma di punti bonus, e l’esposizione del televisore di cui trattasi, un nesso sufficiente, tale da consentire l’applicazione della definizione di «distributore».

104. Parimenti, la PAYBACK fa valere che la nozione di «attività commerciale», ai fini della definizione di «distributore», non può essere intesa nel senso che comprende un’«attività commerciale di qualsiasi natura», poiché una siffatta interpretazione non terrebbe conto del riferimento esplicito ai termini «vendita, noleggio o locazione-vendita» contenuti in tale definizione.

105. Inoltre, la PAYBACK afferma che, se fosse sufficiente un’«attività commerciale di qualsiasi natura» affinché una persona sia considerata un «distributore» e sia, pertanto, soggetta agli obblighi di etichettatura energetica, non sarebbero interessati soltanto gli organizzatori di concorsi a premi. A suo avviso, se una siffatta interpretazione fosse corretta, ne deriverebbe l’irragionevole conseguenza di imporre l’obbligo di osservare i requisiti di etichettatura energetica a tutti i mezzi di informazione (come giornali, riviste o canali televisivi) che menzionano un particolare prodotto connesso all'energia nell’ambito di un servizio informativo.

106. Si rammenta che la PAYBACK gestisce un programma di punti bonus multipartner, il cui obiettivo è attrarre e fidelizzare clienti a favore delle imprese aderenti; tale attività può quindi essere considerata l’attività commerciale della resistente.

107. In primo luogo, dubito della fondatezza dell'affermazione secondo cui non sussisterebbe un collegamento sufficiente tra le pratiche commerciali della PAYBACK e la sua pubblicizzazione del prodotto di cui trattasi.

108. Come la PAYBACK stessa conferma nelle proprie osservazioni scritte, l'obiettivo principale della sua attività commerciale è quello di «attirare e fidelizzare i clienti». Allo stesso modo, lo scopo dell’organizzazione del concorso a premi di cui trattasi è quello di aumentare l’attrattiva del suo sistema di punti bonus per i clienti nuovi ed esistenti. Pertanto, l'organizzazione del concorso a premi è finalizzata a sostenere e a rafforzare la sua attività commerciale. Di conseguenza, salvo la verifica finale da parte del giudice del rinvio, l’esposizione del televisore e l'attività commerciale della resistente nel procedimento principale appaiono strettamente connesse.

109. In secondo luogo, l’espressione «attività commerciale» non è definita espressamente nel regolamento 2017/1369. Nondimeno, tale regolamento e il regolamento delegato 2019/2013 costituiscono norme di diritto dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali (40), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE (41). Ne consegue che dalla medesima direttiva possono essere tratti alcuni orientamenti ai fini della definizione di «attività commerciale» nel senso del regolamento 2017/1369.

110. Sebbene la nozione di «attività commerciale» non sia, di per sé, definita nella direttiva 2005/29, l'articolo 2, lettera d), di quest'ultima definisce tuttavia le «pratiche commerciali» mediante una formulazione particolarmente estesa; le pratiche da essa contemplate devono essere di natura commerciale, vale a dire provenire da professionisti (42), e presentare un nesso diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di loro prodotti ai clienti (43).

111. L'uso dell'espressione «o fornitura» in tale definizione sembra comprendere la fornitura di prodotti non a fronte di un corrispettivo. Tale interpretazione di questa definizione è corroborata dal fatto che essa è separata, e quindi distinta, dall'attività di vendita di un prodotto che figura in detta definizione. Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che l'offerta di un prodotto ad un cliente come premio in palio nell’ambito di un concorso costituisca fornitura di tale prodotto ad un cliente e rientri quindi nella definizione di pratiche commerciali contenuta nella direttiva 2005/29.

112. L'applicazione di tale interpretazione estensiva delle pratiche commerciali alla nozione di «distributore» contenuta nell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 sarebbe coerente sia con la formulazione esplicita di tale disposizione («a titolo oneroso o meno») sia con la definizione di «cliente» («persona fisica o giuridica che (…) riceve un prodotto»), entrambe le quali implicano che l’assenza di corrispettivo è irrilevante per l'interpretazione della nozione di «distributore» ai fini del regolamento 2017/1369.

113. Inoltre, interpretare l'attività commerciale alla luce della definizione di pratiche commerciali di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 consente anche di dissipare i timori della resistente nel procedimento principale secondo cui qualsiasi mezzo di comunicazione, che menzioni un prodotto connesso all'energia nell’ambito di un servizio informativo, sarebbe soggetto ai requisiti di etichettatura energetica. Non sarebbe questo il caso poiché, sebbene tale menzione avvenga nel contesto di un’attività commerciale, essa non può essere considerata come avente un nesso diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto, con la conseguenza di escludere i mezzi di informazione dai requisiti di etichettatura energetica previsti dal regolamento 2017/1369 (44).

114. Tenuto conto di quanto precede e applicandolo al caso di specie, l’esposizione del televisore da parte della resistente nell’ambito del concorso a premi può dirsi avvenuta nel corso della sua attività commerciale e presenta un nesso diretto con la fornitura di tale prodotto al cliente vincitore.

3.      Nozioni di «esposizione» e «messaggio pubblicitario visivo»

115. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede inoltre se si possa ritenere che la resistente nel procedimento principale abbia «esposto» l’apparecchio televisivo in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, inserendo un’immagine dello stesso nella sua pubblicità e descrivendolo nell’ambito dell’elenco dei possibili premi.

116. A tal riguardo, sulla base del considerando 20 del regolamento 2017/1369, che fa riferimento ai prodotti «espost[i] nei negozi», il giudice d'appello ha ritenuto che per «esposizione», ai sensi dell'articolo 2, punto 13, di tale regolamento, debba intendersi unicamente una presentazione fisica di prodotti, escludendo così dal suo ambito di applicazione i messaggi pubblicitari visivi online, come quello di cui trattasi nel caso di specie.

117. Tuttavia, tale interpretazione sembra contraria alla formulazione espressa di una serie di altre disposizioni del regolamento 2017/1369, in particolare del suo articolo 5, punto 1, lettera a), che impone ai distributori di esporre le etichette di efficienza energetica «in modo visibile, anche nella vendita a distanza online».

118. Inoltre, l'articolo 11 di detto regolamento fa riferimento alla creazione di una scala omogenea di efficienza energetica riscalata con l'obiettivo di «esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi che online». (45) Analogamente, il considerando 21 di detto regolamento menziona esplicitamente la sostituzione delle etichette energetiche esistenti sui prodotti «in esposizione, anche in Internet» (46).

119. Tali disposizioni presuppongono la possibilità di una «esposizione online», il che implica che la nozione di «esposizione di un prodotto», ai sensi di tale articolo 2, punto 13, non sia necessariamente limitata alla presentazione fisica dei prodotti, ma debba essere intesa come qualsiasi forma di presentazione di un prodotto, compresi i messaggi pubblicitari visivi online che promuovono un concorso a premi, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

120. Infine, la Commissione sostiene che, anche qualora la resistente nel procedimento principale rientrasse nella definizione di distributore ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, essa non sarebbe comunque tenuta a esporre l'etichetta di efficienza energetica, in quanto tale requisito riguarda solo i «messaggi pubblicitari visivi» ed è soggetto alla limitazione di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato 2019/2013, che stabilisce che soltanto i prodotti offerti nel «punto vendita» devono recare l’etichetta di efficienza energetica. Poiché la PAYBACK non intende vendere il prodotto in questione, ma offrirlo come premio in palio in un concorso, tale obbligo non si applicherebbe.

121. Nonostante l'affermazione contraria della Commissione, non vi è dubbio che il messaggio pubblicitario per il televisore di cui alla newsletter della resistente costituisca un «messaggio pubblicitario visivo» ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato 2019/2013, il quale, come rilevato, impone ai distributori di garantire che i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, come il televisore, includano le informazioni pertinenti sulla classe di efficienza energetica di tale prodotto. Essendo questo il caso, è l'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato a trovare applicazione nel caso di specie, e non l'articolo 4, lettera a), del medesimo.

D.      Considerazioni conclusive

122. Nonostante l'asserita ambiguità quanto alla portata degli obblighi di etichettatura in materia di efficienza energetica imposti ai distributori che offrono a titolo gratuito prodotti connessi all'energia, come nell'ambito di un concorso a premi, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella che è idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione stessa (47).

123. Sulla base della mia analisi ermeneutica del tenore dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369, nonché del contesto più ampio in cui tale disposizione si inserisce e degli obiettivi che essa persegue, limitare la portata dei requisiti di etichettatura energetica previsti da tale regolamento ai soli «distributori» che offrono prodotti dietro corrispettivo diretto comprometterebbe il beneficio di tali requisiti, i quali si sono dimostrati in grado di apportare un valore aggiunto nell’orientare i clienti verso prodotti più efficienti sotto il profilo energetico (48).

124. Tenendo conto dell'analisi che precede, ritengo che un organizzatore di un concorso a premi, come la resistente nel procedimento principale, che espone un prodotto nel corso di un'attività commerciale, indipendentemente da un corrispettivo, debba essere considerato un «distributore» ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento 2017/1369 e quindi soggetto ai requisiti di etichettatura energetica previsti da tale regolamento, letto in combinato disposto con il regolamento delegato 2019/2013.

IV.    Conclusione

125. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):

L’articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

deve essere interpretato nel senso che un organizzatore di concorsi che, nell’ambito di un concorso a premi online, promette come premio un televisore deve essere considerato un «distributore» e, pertanto, è soggetto all’obbligo di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, di fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta nelle comunicazioni commerciali.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1). Per la formulazione esatta di tale disposizione, si veda il paragrafo 29 delle presenti conclusioni.


3      Per la formulazione esatta di tale disposizione, si veda il paragrafo 29 delle presenti conclusioni.


4      Regolamento delegato (UE) 2019/2013, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) 1062/2010 della Commissione (GU 2019, L 315, pag. 1). L’articolo 4, lettera d), di detto regolamento impone ai distributori di provvedere affinché «i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII».


5      V., in tal senso, articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/2013.


6      Tale disposizione definisce il «distributore» come il «dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno».


7      V., in tal senso, direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 1992 L 297, pag. 16). L’elenco degli apparecchi domestici rientranti in tale direttiva comprendeva frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; lavastoviglie; forni; scaldaacqua e serbatoi di acqua calda; fonti di illuminazione e condizionatori d'aria. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa all’etichettatura energetica del sito internet della Commissione all'indirizzo https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/understanding-energy-label/history-energy-labelling-eu_en.


8      La direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag. 1), ha esteso l’ambito di applicazione dei requisiti di etichettatura energetica, originariamente limitati agli apparecchi domestici, a tutti i prodotti connessi all’energia, vale a dire ai beni che hanno un impatto sul consumo di energia durante l’uso.


9      Relazione che accompagna la proposta di regolamento delegato (UE), dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 [C(2019)1796 final; in prosieguo: la «relazione sul regolamento delegato 2019/2013»]. V., in particolare, sezione 2.2 intitolata «Valutazione d'impatto».


10      L'articolo 2, punto 1, del regolamento 2017/1369 definisce un «prodotto connesso all'energia» come «il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia» durante l'uso, immesso sul mercato.


11      Un «gruppo di prodotti», è definito dall'articolo 2, punto 2, del regolamento 2017/1369, come un «gruppo di prodotti che hanno la stessa funzionalità principale».


12      V., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli (C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91 e giurisprudenza citata).


13      La versione in lingua tedesca recita per esteso: «"Händler” bezeichnet einen Einzelhändler oder eine andere natürliche oder juristische Person, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit entgeltlich oder unentgeltlich Produkte an bzw. für Kunden oder Errichter zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf anbietet oder ausstellt».


14      Versione in lingua croata: «“trgovac” znači prodavač na malo ili druga fizička ili pravna osoba koja nudi na prodaju, iznajmljivanje, kupnju uz obročnu otplatu ili izlaže proizvode kupcima ili monterima u okviru trgovačke djelatnosti, bilo s plaćanjem ili bez plaćanja».


15      Versione in lingua francese: «“revendeur”: un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention des clients ou des installateurs dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit».


16      Versione in lingua irlandese: «ciallaíonn “déileálaí” miondíoltóir nó duine nádúrtha nó dlítheanach eile a dhéanann táirgí a dhíol le custaiméirí nó le suiteálaithe, nó a fhruiliú, a thairiscint i gcomhair fruilcheannaigh nó a chur ar taispeáint do chustaiméirí nó do shuiteálaithe, le linn gníomhaíocht tráchtála, bíodh siad ar íocaíocht nó ná bíodh».


17      Versione in lingua italiana: «“distributore”, il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno».


18      Versione in lingua slovena: «“trgovec” pomeni prodajalca na drobno ali drugo fizično ali pravno osebo, ki izdelke strankam ponuja naprodaj, v najem ali v nakup s pridržanim lastništvom ali jih razstavlja, ali monterje, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, bodisi odplačno ali neodplačno».


19      Versione in lingua inglese: «“dealer” means a retailer or other natural or legal person who offers for sale, hire, or hire purchase, or displays products to customers or installers in the course of a commercial activity, whether or not in return for payment».


20      Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1).


21      V., ex multis, sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione (C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punti 48 e 49 e giurisprudenza citata).


22      Il corsivo è mio.


23      V., in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2023, Verband Wirtschaft im Wettbewerb (C‑761/22, EU:C:2023:756, punto 45).


24      V. considerando 1 e 8 del regolamento 2017/1369.


25      Considerando 10 del regolamento 2017/1369.


26      V., documento di lavoro dei servizi della Commissione – Impact assessment – Accompanying the document – Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU [Valutazione d’impatto che accompagna il documento – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE] [SWD(2015) 139 final – 2015/0149 (COD); in prosieguo: la «valutazione d'impatto del regolamento 2017/1369»]. Si veda, in particolare, la sezione 4.2.2 intitolata «Achievements of the legislative framework» [Risultati conseguiti dal quadro legislativo].


27      Relazione che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE [COM(2015) 341 final – 2015/0149 (COD); in prosieguo: la «relazione sul regolamento 2017/1369»]. Si veda, in particolare, Sezione 3.5 intitolata «Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione».


28      London Economics, «Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions ENER/C3/2013-428 – Interim report», 2014.


29      CentERdata, van Giesen, R. e Elsen, M., «Study on consumer understanding of draft energy labels for household washing machines, household washer-dryers and household dishwashers», n. FWC ENER/C3/2015-631/04 ai sensi del contratto quadro n. ENER/C3/2015-631.


30      Considerando 2 del regolamento 2017/1369.


31      Considerando 8 del regolamento 2017/1369.


32      Relazione sul regolamento 2017/1369, Sezione 3.1 intitolata «Valutazione ex post della legislazione vigente».


33      Valutazione d'impatto del regolamento 2017/1369, Sezione 4.2.2., intitolata «Achievements of the legislative framework» [«Risultati conseguiti dal quadro legislativo»]


34      Considerando 8 del regolamento 2017/1369.


35      Valutazione d'impatto del regolamento 2017/1369, Sezione 4.1.3, intitolata «Relationship with other energy efficiency and climate policies» [Rapporto con altre politiche in materia di efficienza energetica e clima].


36      Come rilevato nella relazione sul regolamento 2017/1369, nel 2014 il Consiglio europeo ha fissato gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica del 27 % e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 % entro il 2030. V., anche, regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 328, pag. 1).


37      Valutazione d'impatto del regolamento 2017/1369, Sezione 4.1.1, intitolata «The basic problem» [Il problema di base].


38      Il corsivo è mio. Occorre rilevare che la direttiva 2010/30 faceva riferimento agli «utilizzatori finali» piuttosto che ai «clienti».


39      V., in particolare, articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2010/30 (il corsivo è mio).


40      V., per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 33).


41      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).


42      Occorre rilevare che la resistente sembrerebbe rientrare nella nozione di «professionista» ai fini della definizione di «pratiche commerciali». L’articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29 definisce in termini ampi la nozione di «professionista», come «qualsiasi persona fisica o giuridica che (...) agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista».


43      Sentenza del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 30).


44      V., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, RLvS (C‑391/12, EU:C:2013:669, punto 37).


45      Articolo 11, paragrafo 4, del regolamento 2017/1369 (il corsivo è mio).


46      Il corsivo è mio.


47      Sentenza del 1° agosto 2025, Tradeinn Retail Services (C‑76/24, EU:C:2025:593, punto 43 e giurisprudenza citata).


48      Documento di lavoro della Commissione – Impact assessment – Accompanying the document – Commission Regulation (EU) laying down ecodesign requirements for electronic displays pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EC) 642/2009 and Commission Delegated Regulation (EU) .../... supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electronic displays and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2010 [Valutazione d'impatto che accompagna il documento – regolamento (CE) della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE).../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) 1062/2010 della Commissione] (SWD(2019) 354 final). V., in particolare, Sezione 1.5 intitolata «Need to act» [Necessità di agire].