Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 19 marzo 2026 (1)

Cause riunite C7/25 [Ramodi] e C8/25 [Karkik] (i)

K (C7/25)

P (C8/25)

contro

Minister van Asiel en Migratie

[domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi)]

« Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2011/95/UE – Valutazione degli elementi rilevanti di una domanda di protezione internazionale – Obbligo di comprovare gli elementi di una domanda con documenti autentici o altre prove oggettivamente verificabili – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46, paragrafo 3 – Esame completo ed ex nunc dei motivi di fatto e di diritto, compreso un esame del bisogno di protezione internazionale – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Elementi del fascicolo portati alla conoscenza del giudice di primo grado investito di un’impugnazione »






I.      Introduzione

1.        Il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi), giudice del rinvio, ha sottoposto alla Corte due questioni ai fini della sua pronuncia in via pregiudiziale.

2.        Le due questioni sono sorte nel contesto di due distinti procedimenti. Nell’ambito di detti procedimenti, dei richiedenti asilo chiedono che le decisioni con cui la competente autorità amministrativa ha respinto le loro domande di protezione internazionale in quanto infondate siano sottoposte a controllo giurisdizionale.

3.        Con la sua seconda questione, su cui la Corte mi ha indicato di concentrarmi nelle presenti conclusioni, il giudice del rinvio chiede se, in tali procedimenti di sindacato giurisdizionale, esso sia tenuto in forza del diritto dell’Unione a compiere, se necessario e d’ufficio, un esame completo ed ex nunc dei motivi tanto di fatto quanto di diritto, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, anche se il diritto nazionale circoscriverebbe il suo esame ai soli fatti e motivi di diritto espressamente indicati nell’atto alla base del sindacato giurisdizionale.

4.        Il giudice del rinvio chiede una pronuncia riguardo all’interpretazione dell’articolo 46 della direttiva sulle procedure di asilo (2), letto in combinato disposto con l’articolo 4, l’articolo 18 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

II.    Fatti dei procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

5.        Il giudice del rinvio ha presentato alla Corte due separati rinvii pregiudiziali. Pur traendo origine da situazioni di fatto tra loro differenti, entrambi i rinvii sollevano le medesime questioni pregiudiziali. Illustrerò, pertanto, anzitutto i fatti di ciascuna causa prima di spiegare le questioni da esse sollevate in diritto.

Causa C7/25

6.        K, ricorrente nel procedimento principale, è una cittadina irachena, la quale sostiene che un influente e noto membro di un gruppo armato del suo luogo di residenza ha aggredito sia lei che il marito dopo che lei e sua figlia hanno ripetutamente rifiutato le sue numerose richieste di sposare la figlia. La ricorrente denunciava l’accaduto all’organo giurisdizionale giudice del proprio paese di origine, che, tuttavia, secondo quanto indicato dalla ricorrente, non adottava alcuna misura al riguardo. La ricorrente e suo marito lasciavano l’Iraq nel 2022, mentre la loro figlia è rimasta a vivere nascosta in tale paese.

7.        Il 1º febbraio 2022 sia la ricorrente che suo marito presentavano una domanda di protezione internazionale nel Regno dei Paesi Bassi, ma, a seguito del decesso di suo marito, il procedimento a nome di quest’ultimo veniva archiviato. Nella sua domanda di protezione internazionale, la ricorrente forniva dichiarazioni a suffragio dei motivi della sua fuga e presentava un passaporto in originale, una copia della denuncia da lei presentata all’organo giurisdizionale in Iraq e una copia di un recente referto medico. La ricorrente sosteneva altresì che, essendo ora vedova, doveva essere considerata una donna sola nel contesto suo ritorno in Iraq, e questa è la ragione per cui rientrerebbe nella specifica politica di protezione prevista per le donne sole provenienti dall’Iraq dal Minister van Asiel en Migratie (Ministero per l’Asilo e la migrazione, Paesi Bassi), resistente nel procedimento principale (in prosieguo: il «resistente») (3).

8.        Il resistente respingeva la domanda di protezione internazionale della ricorrente in quanto infondata, con la motivazione che le dichiarazioni da lei rese in relazione ai problemi insorti con l’uomo che chiedeva la mano della figlia in Iraq non erano attendibili. A tal riguardo, il resistente riteneva, anzitutto, che la ricorrente non avesse comprovato le sue dichiarazioni mediante documenti oggettivi i quali giustificassero pienamente il suo bisogno di asilo e, in secondo luogo, che lei non soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 6, lettere c) e d), del Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sui cittadini stranieri), che corrisponde all’articolo 4, paragrafo 5, lettere c) e d), della direttiva qualifiche (4).

9.        Il resistente considerava che, benché l’identità, la cittadinanza e l’origine della ricorrente fossero tutte attendibili, tali motivi non erano da soli sufficienti per concedere la protezione internazionale alla ricorrente.

10.      Nella sua decisione del 15 luglio 2024, il resistente respingeva la domanda di protezione internazionale della ricorrente in quanto infondata. Tale decisione includeva una decisione di rimpatrio indicante l’Iraq quale paese di destinazione e fissava un termine di quattro settimane per la partenza volontaria dai Paesi Bassi.

11.      Il 19 luglio 2024 la ricorrente impugnava detta decisione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo, in particolare, che il modo in cui il resistente aveva valutato l’attendibilità dei motivi della sua domanda di asilo era incompatibile con l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva qualifiche.

12.      Il 18 dicembre 2024 il giudice del rinvio teneva un’udienza d’appello – congiuntamente all’udienza d’appello nel procedimento alla base del rinvio nella causa C‑8/25 – e, il 7 gennaio 2025, informava la ricorrente della necessità, a suo avviso, di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Causa C8/25

13.      P, ricorrente nel procedimento principale, è un cittadino iracheno che, asseritamente, sarebbe stato scoperto nell’atto di avere rapporti intimi con un altro uomo. A seguito della segnalazione alle autorità irachene, il ricorrente teme di dover affrontare una sentenza di condanna a una pena detentiva a causa del suo orientamento sessuale. Il ricorrente motiva su tale base la sua domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi, presentata il 6 luglio 2023.

14.      Il resistente, pur reputando attendibili l’identità, la cittadinanza e la provenienza del ricorrente e ciò benché quest’ultimo non abbia prodotto documentazione a sostegno delle sue informazioni personali, non ritiene che tali informazioni costituiscano motivi sufficienti per concedere al ricorrente la protezione internazionale.

15.      Con la sua decisione del 5 luglio 2024, il resistente respingeva la domanda di protezione internazionale del ricorrente in quanto infondata, con la motivazione che il ricorrente non era stato in grado di fornire prova documentale comprovante che egli era stato arrestato dalle autorità irachene a causa del suo orientamento sessuale. A tal riguardo, a parere del resistente, il ricorrente non soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 6, lettera c), della legge del 2000 sui cittadini stranieri, che corrisponde all’articolo 4, paragrafo 5, lettera c), della direttiva qualifiche. La decisione di rigetto della domanda di P includeva una decisione di rimpatrio indicante l’Iraq quale paese di destinazione e fissava un termine di quattro settimane per la partenza volontaria dai Paesi Bassi.

16.      Nella sua successiva impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, datata 10 luglio 2024, il ricorrente sosteneva, tra l’altro, che il modo in cui era stata valutata l’attendibilità dei motivi della sua domanda di asilo non era compatibile con l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva qualifiche.

17.      Il 18 dicembre 2024 il giudice del rinvio teneva un’udienza d’appello – congiuntamente all’udienza d’appello nel procedimento alla base del rinvio nella causa C‑7/25 – e, il 7 gennaio 2025, informava il ricorrente della necessità, a suo avviso, di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

18.      Mi pare di capire che, in occasione dell’udienza congiunta, il giudice del rinvio è venuto a conoscenza di elementi aggiuntivi che non erano stati sollevati in nessuna delle due impugnazioni e che egli riteneva rilevanti ai fini della decisione sulle domande di protezione internazionale.

Profili comuni emerse dinanzi al giudice del rinvio

19.      Dinanzi al giudice del rinvio sono emersi due profili giuridici comuni a entrambe le cause.

20.      Il primo profilo questione verte sulle modalità con cui il resistente ha esaminato e valutato il bisogno di protezione internazionale di K e di P (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti») e se tale valutazione fosse conforme al diritto dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte.

21.      In proposito, il giudice del rinvio ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi, più precisamente, l’articolo 31, paragrafo 6, della legge del 2000 sui cittadini stranieri, sia in contrasto con la disposizione stessa cui esso intende dare attuazione, vale a dire l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva qualifiche. Tale situazione è stata esacerbata da una nuova politica di valutazione delle domande di protezione internazionale, che, come spiegato dal giudice del rinvio, è entrata in vigore il 1º luglio 2024. Secondo detta politica, ogni valutazione di una domanda di protezione internazionale richiede i) che siano determinati i motivi d’asilo, ii) che sia stabilito se detti motivi siano pienamente suffragati da documenti autentici e/o oggettivamente verificabili e/o da fonti pubbliche oggettive, e iii) in caso contrario, se il richiedente soddisfi tutte le condizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 6, della legge del 2000 sui cittadini stranieri, che corrispondono a quelle enunciate all’articolo 4, paragrafo 5, lettere c) e d), della direttiva qualifiche.

22.      Secondo il giudice del rinvio, una siffatta applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva qualifiche consente al resistente di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto infondata quando il richiedente i) non può pienamente dimostrare i motivi della domanda di asilo mediante documenti autentici, oggettivamente verificabili o mediante fonti pubbliche attendibili e ii) non ha presentato la domanda quanto prima e il resistente non reputa tale ritardo scusabile.

23.      Tuttavia, il giudice del rinvio sostiene che dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva qualifiche, letto alla luce degli altri paragrafi dell’articolo 4 della medesima, dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva sulle procedure di asilo e degli articoli 4 e 18 della Carta, emerge chiaramente che il resistente, in situazioni come quelle nei due casi oggetto dei procedimenti principali, sarebbe tenuto a cooperare con il ricorrente per accertare i fatti.

24.      Il giudice del rinvio, quindi, nutre dubbi quanto a se le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione impongano all’autorità accertante, allorquando valuta i fatti e le circostanze alla base della domanda di protezione internazionale, di cooperare con il ricorrente e di prendere in considerazione tutte le prove e gli elementi a sostegno di detta domanda.

25.      Il secondo profilo riguarda il punto se l’obbligo in capo al giudice nazionale di garantire un ricorso effettivo comprenda anche l’obbligo di verificare, se necessario d’ufficio e in cooperazione con il ricorrente, che il resistente abbia raccolto, esaminato e incluso nella sua valutazione della domanda di protezione internazionale tutti gli elementi rilevanti del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, compreso un esame, se necessario d’ufficio, del bisogno di protezione internazionale in conformità con la direttiva qualifiche.

26.      Come spiegato dal giudice del rinvio, nei Paesi Bassi, in forza dell’articolo 8:69 dell’Algemene wet bestuursrecht (codice di diritto amministrativo), il riesame di una decisione amministrativa è limitato alle questioni sollevate nei motivi di appello.

27.      Per tale ragione, come illustrato dal giudice del rinvio, quest’ultimo non può compiere un riesame completo ed ex nunc della legittimità della decisione del resistente, comprendente anche la verifica del rispetto o meno del principio di non respingimento, poiché egli non può tener conto di elementi che il richiedente asilo non ha invocato espressamente nella sua impugnazione avverso la decisione di rigetto.

28.      A parere del giudice del rinvio, una prassi giuridica nazionale in base alla quale il riesame, da parte di un organo giurisdizionale, di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale è circoscritta all’esame del merito di tale decisione alla luce dei soli fatti e argomenti espressamente invocati dal ricorrente nel procedimento d’appello è difficilmente conciliabile con l’interpretazione del diritto dell’Unione data dalla Corte e, in particolare, con la natura assoluta del principio di non respingimento, nonché con il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta cui è stata data concreta espressione nell’articolo 13, paragrafo 1 e 2, della direttiva rimpatri (5) e nell’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva sulle procedure di asilo.

29.      Dopo aver esaminato la giurisprudenza della Corte (6), il giudice del rinvio è giunto alla conclusione che la Corte non ha ancora affrontato i profili in parola. In particolare, detto giudice ritiene che la Corte non abbia espressamente stabilito se l’obbligo di verificare, se necessario d’ufficio, il rispetto del principio di non respingimento si applichi anche nei casi in cui un giudice nazionale di primo grado è chiamato a pronunciarsi sul riesame di un diniego di una domanda di protezione internazionale in quanto infondata.

30.      Il giudice del rinvio sostiene, inoltre, che solo laddove un giudice nazionale sia tenuto a compiere, se necessario d’ufficio, un esame completo ed ex nunc dei motivi tanto di fatto quanto di diritto, compreso un esame del bisogno di protezione internazionale conformemente alla direttiva qualifiche, detto organo giurisdizionale può garantire il pieno rispetto del principio di non respingimento. Anche se, nel corso di detto esame del bisogno di protezione internazionale, diviene evidente che il ricorrente non soddisfa i requisiti per ottenere la protezione internazionale prevista agli articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche, tale esame, compiuto d’ufficio, può comunque portare a ritenere che il rimpatrio del ricorrente nel suo paese di origine lederebbe il principio di non respingimento e che una decisione di rimpatrio non può essere imposta oppure, qualora quest’ultima fosse statagià stata adottata, deve essere sospesa e l’allontanamento deve essere posticipato. Al contrario, se un giudice nazionale non fosse tenuto a verificare, se necessario d’ufficio, il rispetto del principio di non respingimento, specialmente quando una violazione di detto principio appare manifesta sulla base degli elementi della causa portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del procedimento in contraddittorio dinanzi ad esso, la tutela giurisdizionale non sarebbe né effettiva, né completa.

31.      In tali circostanze, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond) ha deciso di sospendere i due procedimenti e di sottoporre in entrambi i casi alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con il diritto dell’Unione una prassi nazionale secondo cui l’articolo 4, paragrafo 5, della [direttiva qualifiche] viene applicato in modo tale che le dichiarazioni a sostegno di una domanda di protezione internazionale non sono ritenute attendibili qualora il richiedente non sia in grado di suffragarle pienamente con documenti autentici e/o oggettivamente verificabili e/o fonti oggettive, e non soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 5; oppure se l’articolo 4, paragrafo 5, della [direttiva qualifiche], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, della [direttiva qualifiche], l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della [direttiva sulle procedure di asilo] e con gli articoli 4 e 18 della Carta (...), debba essere interpretato nel senso che, nel valutare i fatti e le circostanze alla base della domanda di protezione internazionale, l’autorità decisionale deve cooperare con il richiedente e prendere in considerazione tutte le prove e gli elementi a sostegno della domanda in parola nell’esaminare e valutare il bisogno di protezione e se, qualora il richiedente possa suffragare adeguatamente le proprie dichiarazioni con materiale probatorio o soddisfi le suddette condizioni, le sue dichiarazioni non necessitino di ulteriori conferme e siano pertanto attendibili.

2)      Se l’articolo 46, paragrafo 3, della [direttiva sulle procedure di asilo], in combinato disposto con gli articoli 4, 18 e 47 della Carta (...), debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale di primo grado, chiamato a verificare la legittimità del rigetto di una domanda di protezione internazionale, sia tenuto a procedere, se necessario d’ufficio, a un esame completo ed ex nunc dei motivi tanto di fatto quanto di diritto, compreso l’esame del bisogno di protezione internazionale di cui alla [direttiva qualifiche], sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio».

32.      Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di riunire le cause C‑7/25 e C‑8/25 a norma dell’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. A fronte di tale richiesta, con decisione del 26 febbraio 2025, il Presidente della Corte ha riunito i procedimenti.

33.      Il giudice del rinvio ha chiesto altresì che le cause in esame siano sottoposte al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Il 27 marzo 2025, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocata generale, ha respinto detta domanda.

34.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte le parti in entrambi i procedimenti principali, il governo dei Paesi Bassi, nonché la Commissione europea.

35.      La Corte ha deciso di statuire senza udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

III. Analisi

36.      Su richiesta della Corte, le mie conclusioni nella presente causa si concentrano unicamente sulla seconda questione pregiudiziale.

37.      Con detta questione, il giudice del rinvio desidera sostanzialmente sapere se, in un procedimento in cui è chiamato a riesaminare una decisione che ha respinto una domanda di protezione internazionale in quanto infondata, esso sia tenuto, ai sensi del diritto dell’Unione, principalmente a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, a prendere in considerazione le disposizioni di legge e gli elementi di fatto di cui detto giudice è venuto a conoscenza sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, anche se non tutti detti elementi erano parte del motivo di appello originariamente a fondamento della richiesta di sindacato. Esso chiede altresì se, in tali circostanze, il giudice sia tenuto a esaminare, se necessario d’ufficio, il bisogno di protezione internazionale in conformità della direttiva qualifiche e una possibile violazione del principio di non respingimento.

38.      Dall’ordinanza di rinvio si evince che il giudice del rinvio ritiene di non poter compiere un siffatto esame completo ed ex nunc ai sensi dell’articolo 8:69 del codice di diritto amministrativo e della giurisprudenza nazionale rilevante. Secondo quanto spiegato dal giudice del rinvio, tale disposizione prevede che una decisione amministrativa debba essere riesaminata alla luce dei motivi di impugnazione. La disposizione di cui trattasi è così formulata: «1. Il giudice adito si pronuncia sulla base dell’impugnazione, dei documenti prodotti, dell’istruttoria preliminare e dell’istruttoria della causa in udienza. 2. Il giudice è tenuto a integrare d’ufficio i motivi di diritto. 3. Il giudice può integrare d’ufficio i fatti» (7). Tale normativa è accompagnata da una relazione che limita ulteriormente i poteri del giudice amministrativo (8).

39.      La questione pregiudiziale trae origine dalla posizione del giudice del rinvio, secondo cui una normativa nazionale che limita a tal punto un giudice amministrativo non è conforme al diritto dell’Unione.

40.      La questione pregiudiziale può essere suddivisa in due parti, che analizzerò separatamente. Osserverò anzitutto (nella sezione A) che, nel riesaminare la legittimità di una decisione con cui una domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto infondata, un giudice nazionale è tenuto, in forza del diritto dell’Unione, a prendere in considerazione tutti gli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, anche se alcuni di detti elementi non erano inclusi nei motivi di appello dedotti dal ricorrente. Nella sezione B, spiegherò che un giudice nazionale è altresì tenuto a esaminare, se necessario d’ufficio, il bisogno di protezione internazionale del ricorrente quando verifica la legittimità di una decisione con cui una domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto infondata.

A.      Sulla portata del controllo giurisdizionale

41.      Di quali elementi deve tener conto un giudice nazionale nel riesaminare la legittimità di una decisione con cui una domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto infondata? Deve limitarsi a riesaminare unicamente le questioni sollevate in appello o deve prendere in considerazione anche ogni altro elemento contenuto nel fascicolo portato a sua conoscenza?

42.      La risposta a tali interrogativi impone di interpretare l’articolo 46 della direttiva sulle procedure di asilo alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva come codificato nell’articolo 47 della Carta (9).

43.      Le parti pertinenti dell’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva sulle procedure di asilo sono formulate come segue:

«1.      Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)      la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)      di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

(…)

3.      Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [direttiva qualifiche], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado» (10).

44.      A mio parere, la formulazione stessa dell’articolo 46 della direttiva sulle procedure di asilo presuppone chiaramente, in primo luogo, che un ricorrente, la cui domanda di asilo è stata respinta in quanto infondata, ha diritto al riesame di detta decisione da parte di un giudice. In secondo luogo, il paragrafo 3 di detta disposizione richiede al giudice che effettua il riesame, quanto meno in primo grado dove i giudici hanno di norma il potere di valutare i fatti, di esaminare l’intero fascicolo, vale a dire ogni argomento ed elemento di prova messo a sua disposizione e non soltanto gli elementi espressamente dedotti dal ricorrente nell’atto di impugnazione. L’espressione «compreso (...) l’esame delle esigenze di protezione internazionale» può essere letta unicamente nel senso che riconosce al giudice nazionale il potere di riesaminare, se necessario d’ufficio, la decisione nel merito, a prescindere dal fatto che tale riesame sia richiesto o meno nell’impugnazione come proposta dal ricorrente. Il riferimento a un «esame completo (...) degli elementi di fatto e di diritto» indica che detto giudice deve prendere in considerazione tutti i fatti rilevanti e i profili giuridici della causa, e non soltanto quelli portati a sua conoscenza nell’atto di impugnazione. L’espressione «esame ex nunc» significa che il giudice può prendere in considerazione nuovi argomenti in punto di diritto e nuovi elementi di fatto di cui non si era tenuto conto nel procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione.

45.      Tale lettura è in linea con la giurisprudenza della Corte. Nella sentenza Alheto, la Corte ha spiegato che «ex nunc» significa che il giudice deve procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto dell’impugnazione. Una simile valutazione consente di esaminare la domanda di protezione internazionale in maniera esaustiva, senza che sia necessario rinviare il fascicolo all’autorità accertante. Pertanto, un giudice nazionale ha il potere di prendere in considerazione nuovi elementi sui quali detta autorità non si è pronunciata in linea con la direttiva sulle procedure di asilo. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l’aggettivo «completo» conferma che il giudice è tenuto a esaminare sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe potuto tenere conto, sia quelli che sono intervenuti dopo l’adozione della decisione da parte della medesima (11).

46.      La necessità di valutare i fatti al di là dell’impugnazione formale può, infatti, insorgere nel corso del procedimento. Ad esempio, può accadere che, in pendenza di impugnazione, vengano alla luce nuove prove o che il giudice venga a conoscenza di elementi di prova che l’autorità accertante avrebbe dovuto considerare ma di cui non ha tenuto conto nel decidere se concedere al ricorrente la protezione internazionale. In tali casi, il giudice nazionale investito dell’impugnazione deve essere in grado di esercitare il suo potere discrezionale per stabilire se la prova possa essere considerata rilevante ai fini del riesame della decisione sulla domanda di asilo.

47.      Una siffatta interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo garantisce che, in caso di rinvio del fascicolo all’autorità accertante, una nuova decisione possa essere adottata entro un breve termine per evitare il rischio che sopravvengano elementi che richiedano una nuova valutazione aggiornata (12).

48.      Inoltre, una tale interpretazione è coerente con il fatto che quando un cittadino di un paese terzo soddisfa i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale previsti ai capi II e III o ai capi II e V della direttiva qualifiche, gli Stati membri sono tenuti, fatte salve le cause di esclusione previste da detta direttiva, a riconoscergli la protezione internazionale, senza disporre di alcun potere discrezionale al riguardo (13).

49.      I ricorrenti in entrambi i procedimenti principali e la Commissione sostengono tale interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo, mentre il governo dei Paesi Bassi la contesta.

50.      Basandosi sul punto 93 della sentenza della Corte nella causa Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, secondo cui «la designazione di tale paese terzo come paese di origine sicuro costituisce uno degli elementi del fascicolo portati a conoscenza del giudice del rinvio e di cui quest’ultimo è chiamato a conoscere nell’ambito del ricorso avverso detta decisione» (14), il governo dei Paesi Bassi ha concluso che un giudice nazionale deve esaminare unicamente le prove portate a sua conoscenza dal ricorrente nella sua impugnazione.

51.      Per come comprendo detta sentenza, al suo punto 93 la Corte ha semplicemente chiarito che la designazione della Repubblica di Moldova come paese di origine sicuro era uno degli elementi portati alla conoscenza del giudice del rinvio in sede di riesame della decisione dell’autorità competente. Al punto 94 di detta sentenza, la Corte ha chiarito che un siffatto elemento costituisce un elemento di diritto che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo, anche se il ricorrente nel procedimento principale in detta causa non lo aveva espressamente invocato nella sua impugnazione. Pertanto, in base alla mia lettura di tali punti, la Corte ha semplicemente affermato che un giudice nazionale deve tener conto di ogni aspetto portato alla sua conoscenza dal ricorrente anche se ciò accade nel corso del procedimento e non in sede di impugnazione.

52.      Inoltre, il governo dei Paesi Bassi sostiene che l’esistenza di un obbligo in capo al giudice nazionale di esaminare i motivi di fatto e di diritto, se necessario d’ufficio, può essere ammessa nei casi riguardanti provvedimenti di trattenimento (15), poiché, in tali ipotesi, il diritto dell’Unione prevede espressamente un controllo giurisdizionale della legittimità del trattenimento disposto da un’autorità amministrativa (16). Tuttavia, così non è nei procedimenti riguardanti domande di asilo, posto che la direttiva sulle procedure di asilo non impone un controllo giurisdizionale obbligatorio. Il ricorrente può quindi scegliere di accettare una decisione che respinge la sua domanda o di impugnare detta decisione, ma di escludere taluni motivi di ricorso che ritiene insufficienti ai fini dell’impugnazione della decisione e quindi inidonei a comportarne l’annullamento.

53.      A tal riguardo, a mio parere, il governo dei Paesi Bassi sostiene correttamente che la direttiva sulle procedure di asilo non prevede un controllo giurisdizionale obbligatorio per le decisioni in materia di asilo. Pertanto, se il ricorrente non impugna la decisione con cui la sua domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto infondata, un giudice nazionale non è tenuto a riesaminare la legittimità della decisione adottata dall’autorità accertante.

54.      Tuttavia, se il ricorrente impugna detta decisione, un giudice nazionale deve agire d’ufficio, se necessario, e tener conto di tutti gli elementi portati a sua conoscenza – che siano integrati o chiariti nel corso del procedimento in contraddittorio – anche se tali elementi non sono stati espressamente dedotti nell’impugnazione. Questo non significa che detto giudice debba ricercare attivamente, d’ufficio, eventuali elementi aggiuntivi nella causa. Tuttavia, ciò implica che il giudice non può ignorare siffatti elementi se ne viene a conoscenza nel corso del procedimento. Infine, il diritto della difesa impone che a entrambe le parti sia data possibilità di prendere posizione sulla rilevanza di eventuali nuovi elementi.

B.      Esame, da parte del giudice nazionale, se necessario d’ufficio, del bisogno di protezione internazionale

55.      Affronto ora la seconda parte della seconda questione, volta a chiarire se un giudice nazionale di primo grado chiamato a riesaminare la legittimità di una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto infondata sia tenuto a compiere, se necessario d’ufficio, un esame del bisogno di protezione internazionale del ricorrente in conformità della direttiva qualifiche.

56.      Nell’illustrare la motivazione alla base della sua seconda questione, il giudice del rinvio ha chiesto altresì se, nel valutare la legittimità di una decisione di rigetto, il giudice debba esaminare d’ufficio il principio di non respingimento. Il giudice del rinvio non ha spiegato perché abbia sollevato tale questione in parallelo con quella riguardante un esame d’ufficio del bisogno di protezione internazionale. Tuttavia, visto che le decisioni di rigetto di cui trattasi nei procedimenti principali, sia nella causa C‑7/25 che nella causa C‑8/25, contenevano anche decisioni di rimpatrio, ciò potrebbe spiegare la necessità per il giudice del rinvio di chiarire se, sulla base del diritto dell’Unione, esso sia tenuto a valutare d’ufficio una potenziale violazione del principio di non respingimento in sede di controllo giurisdizionale delle decisioni che respingono le domande di asilo in quanto infondate.

57.      Il bisogno di protezione internazionale deve essere valutato alla luce delle condizioni previste nei capi II e III o nei capi II e V della direttiva qualifiche, che includono, in particolare, l’obbligo di esaminare se vi sia un serio rischio che il richiedente protezione internazionale sarebbe sottoposto, nel suo paese di origine, alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, vietati ai sensi dell’articolo 4 della Carta (17).

58.      Qualora siffatta ipotesi ricorresse, gli Stati membri devono rispettare il principio di non respingimento, garantito come diritto fondamentale nell’articolo 18 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra (18) e nell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (19). Tuttavia, occorre ricordare che i rischi che giustificano il divieto di rimpatrio di una persona nel suo paese di origine non sono sufficienti da soli per concedere asilo a detta persona.

59.      Per giustificare l’affermazione secondo cui un giudice nazionale deve valutare d’ufficio una potenziale violazione del principio di non respingimento, i ricorrenti nel procedimento principali e la Commissione si fondano, nelle loro osservazioni scritte, sulla sentenza Ararat. Detta sentenza riguardava la legittimità di una decisione di rigetto di una domanda di permesso di soggiorno che, dopo essere stata respinta, comportava l’applicazione di una decisione di rimpatrio precedentemente adottata durante una procedura di protezione internazionale.

60.      In detta sentenza, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che la tutela giurisdizionale garantita dall’articolo 47 della Carta e concretizzata all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva rimpatri «non sarebbe né effettiva né completa se il giudice nazionale non avesse l’obbligo di constatare d’ufficio la violazione del principio di non respingimento, quando gli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del procedimento in contraddittorio dinanzi ad esso, tendono a dimostrare che la decisione di rimpatrio è basata su una valutazione obsoleta dei rischi di trattamenti vietati da tale principio, incorsi dal cittadino di un paese terzo interessato qualora dovesse ritornare nel paese terzo di cui si tratta (…)» (20). La Corte ha inoltre ritenuto che limitare «[la] funzione del giudice nazionale potrebbe comportare l’esecuzione di una siffatta decisione», anche qualora taluni elementi del fascicolo indichino che l’interessato rischierebbe di essere sottoposto, in tale paese terzo, a un trattamento vietato dall’articolo 4 della Carta (21).

61.      Inoltre, nel punto 51 della stessa sentenza, la Corte ha specificato che obbligo del giudice nazionale di vigilare, eventualmente d’ufficio, sul rispetto del principio di non respingimento si impone allo stesso modo nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale anche se il procedimento riguardava, in detta causa, una domanda di permesso di soggiorno.

62.      Sulla base di detto punto della sentenza Ararat, i ricorrenti nei procedimenti principali e la Commissione hanno sostenuto che il principio di non respingimento deve essere rispettato sempre e in ogni fase del procedimento di rimpatrio, nonché in ogni fase del procedimento di riesame del diniego di una domanda di protezione internazionale. A loro avviso, il carattere assoluto del principio di non respingimento impone al giudice nazionale di garantirne il rispetto, senza che detto giudice debba limitarsi a riesaminare i fatti e gli argomenti espressamente dedotti dal ricorrente nella sua impugnazione.

63.      Il governo dei Paesi Bassi non condivide pienamente la loro posizione. Esso afferma, invece, che devono sussistere motivi seri e comprovati per ritenere che un richiedente protezione internazionale si troverà esposto a un rischio effettivo di subire, nel paese di origine, trattamenti vietati dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. La probabilità di un siffatto rischio deve essere evidente sulla base delle informazioni portate a conoscenza del giudice, come integrate o chiarite nel corso del procedimento in contraddittorio. Pertanto, un siffatto riesame è obbligatorio solo quando vi sono chiari fattori indicanti che la persona interessata potrebbe essere sottoposta, in detto paese terzo, a trattamenti assolutamente vietati dall’articolo 4 della Carta.

64.      A mio avviso, nulla nella sentenza Ararat suggerisce che la soglia corretta per far scattare una valutazione d’ufficio del principio di non respingimento consista nella presenza, dinanzi al giudice, di elementi indicanti «chiaramente» una potenziale violazione dei diritti tutelati dall’articolo 4 della Carta in caso di rimpatrio nel paese di origine. Visto il carattere assoluto di detto principio (22), ritengo piuttosto che i giudici nazionali, laddove chiamati ad esaminare impugnazioni riguardanti decisioni di rimpatrio o decisioni di rigetto della protezione internazionale, debbano valutare se vi sia una potenziale violazione del principio di non respingimento non appena gli elementi emersi durante il procedimento danno adito a dubbi quanto a una potenziale violazione.

65.      Posso osservare, in aggiunta, che anche la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), nell’interpretare l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha ritenuto che i giudici nazionali devono valutare il rischio di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani o degradanti «alla luce di tutti gli elementi ad essi forniti o, all’occorrenza, reperiti d’ufficio, in particolare quando il ricorrente o un terzo interveniente fornisce giustificati motivi che mettono in dubbio l’accuratezza delle informazioni su cui si è fondato il governo convenuto» (23).

66.      Oltre al riesame del principio di non respingimento, il giudice del rinvio sostiene di dover poter parimenti riesaminare se necessario d’ufficio il bisogno di protezione internazionale del ricorrente.

67.      Posto che un giudice nazionale è chiamato a compiere una valutazione completa e attuale della situazione del ricorrente nel corso del procedimento di impugnazione, per dette stesse ragioni il giudice in parola deve anche riesaminare, se necessario d’ufficio, non soltanto il rischio di respingimento, ma anche il bisogno di protezione internazionale del ricorrente sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza o emersi nel corso del procedimento in contraddittorio.

68.      A mio avviso, indipendentemente da quanto emerge già chiaramente alla luce della formulazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo, una siffatta competenza dovrebbe essere riconosciuta al giudice nazionale chiamato a conoscere di un’impugnazione avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto infondata, al fine di poter esaminare tutti gli elementi rilevanti per il ricorrente.

69.      Una siffatta interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo si impone stante il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta. Un esame completo del bisogno di protezione internazionale consente al giudice che effettua il riesame di prendere in considerazione elementi che, se fossero stati considerati dall’autorità accertante, avrebbero portato alla concessione della protezione internazionale al ricorrente.

70.      Per le ragioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione del giudice del rinvio dichiarando che il diritto dell’Unione applicabile deve essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale di primo grado, chiamato a riesaminare la legittimità di una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto infondata, di compiere, se necessario d’ufficio, un esame completo ed ex nunc dei motivi tanto di fatto quanto di diritto di tale decisione, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, a prescindere dal fatto che tutti detti elementi fossero inclusi nei motivi dell’impugnazione per cui il sindacato giurisdizionale è stato avviato. Tale esame d’ufficio deve comprendere una valutazione sia del bisogno di protezione internazionale in conformità della direttiva qualifiche, sia del rispetto del principio di non respingimento.

71.      Quali sono gli effetti di tale interpretazione per il giudice del rinvio?

72.      Nella sentenza Alheto, la Corte ha chiarito che gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo, ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentono di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie (24).

73.      Ne consegue che, ove il giudice del rinvio ritenga che la sua normativa nazionale gli impedisca di prendere in considerazione elementi di fatto e di diritto che sono stati portati a sua conoscenza nel corso del procedimento giudiziale, ma che non erano contenuti nell’atto di impugnazione, oppure gli impedisca di valutare d’ufficio il bisogno del ricorrente di protezione internazionale, o di valutare se sussistano ragioni per applicare il principio di non respingimento, esso deve interpretare detta normativa nazionale e, in particolare, l’articolo 8:69 del codice di diritto amministrativo, in conformità del diritto dell’Unione. Se una siffatta interpretazione non è possibile (25), il giudice del rinvio è tenuto a disapplicare le disposizioni legislative nazionali di cui trattasi (26).

IV.    Conclusione

74.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi) nei seguenti termini:

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con gli articolo 4, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale di primo grado, chiamato a riesaminare la legittimità di una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto infondata, di compiere, se necessario d’ufficio, un esame completo ed ex nunc dei motivi tanto di fatto quanto di diritto di tale decisione, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, a prescindere dal fatto che tutti detti elementi fossero inclusi nei motivi dell’impugnazione per cui il sindacato giurisdizionale è stato avviato. Tale esame d’ufficio deve comprendere una valutazione sia del bisogno di protezione internazionale in conformità del diritto dell’Unione applicabile, sia del rispetto del principio di non respingimento.


1      Lingua originale: l’inglese.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.


2      Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60) (in prosieguo: la «direttiva sulle procedure di asilo»).


3      Secondo il giudice del rinvio, tale politica è prevista nel punto 16.3.2.1 del besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 13 juni 2024, nummer WBV 2024/12, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (decisione del Segretario di Stato per la giustizia e la sicurezza, del 13 giugno 2024, n. WBV 2024/12, recante modifica della circolare del 2000 sui cittadini stranieri). Tale decisione è entrata in vigore il 1º luglio 2024. Il resistente ha altresì emanato le Werkinstructie WI 2024/6 Geloofwaardigheidsbeoordeling (asiel) [Istruzioni operative WI 2024/6 – Valutazione della credibilità (asilo)], che forniscono istruzioni sulle modalità di attuazione di detta politica.


4      Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9) (in prosieguo: la «direttiva qualifiche»).


5      Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98; in prosieguo: la «direttiva rimpatri»).


6      Il giudice del rinvio richiama le sentenze del 25 luglio 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, punti 105 e 106, da 109 a 116, e 118; in prosieguo: la «sentenza Alheto»); del 4 ottobre 2018, Fathi (C‑56/17, EU:C:2018:803, punto 60); del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841, punti da 87 a 91, 93, 94, 97 e 98; in prosieguo: la «sentenza Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky»), e del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punti 45 e 46 e da 49 a 51; in prosieguo: la «sentenza Ararat»).


7      [Ndt: nota non pertinente per la versione italiana delle presenti conclusioni].


8      V. relazione sul codice di diritto amministrativo: Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, n. 3 (Camera bassa), che prevede quanto segue: «Con riferimento alla portata della controversia su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, osserviamo che essa deve essere determinata, in linea di principio, sulla base della portata dell’impugnazione proposta (...) Alla luce della funzione primaria del procedimento amministrativo, vale a dire, quella di offrire protezione legale, non vi è ragione per il giudice di andare oltre la portata del ricorso. Inoltre, dal punto di vista della certezza del diritto per i soggetti coinvolti nella decisione, sarebbe problematico se il giudice potesse oltrepassare i limiti della controversia di cui è stato investito. Dalle considerazioni che precedono consegue, anzitutto, che il giudice non deve prendere in considerazione le parti della decisione non contestate. Tuttavia, va osservato che il giudice non può semplicemente basarsi sugli argomenti dedotti nell’atto di impugnazione. L’assenza di determinate dichiarazioni all’interno di detto atto non significa necessariamente che il ricorrente abbia consapevolmente scelto di non sollevare taluni vizi e, quindi, di accettarli. (…) In conformità dell’articolo 48 del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [(codice di procedura civile)], il paragrafo 2 prevede che il giudice integri d’ufficio i motivi di diritto. Il paragrafo 3 stabilisce che il giudice può integrare d’ufficio i fatti. La rilevanza di quest’ultima disposizione consiste principalmente nel fatto che, diversamente da quanto accade nei procedimenti civili, il giudice non è tenuto, in linea di principio, ad accettare i fatti come presentati dalle parti. Il giudice può sollevare ulteriori questioni. Il potere di integrare i motivi di fatto non si estende al punto di consentire al giudice di basare la sua decisione su fatti sui quali le parti non hanno avuto la possibilità di prendere posizione nel corso del procedimento. Questo potere non incide pertanto sulla regola sancita nel paragrafo 1. Qualora fatti di rilevanza sostanziale ai fini della decisione dovessero emergere per la prima volta in camera di consiglio, il modus operandi corretto per il giudice consiste nel riaprire l’istruttoria e consentire alle parti di prendere posizione su tali fatti» [Ndt: nota aggiuntiva non pertinente per la versione italiana].


9      V. sentenza del 5 febbraio 2026, Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (C‑718/24, EU:C:2026:68, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).


10      Inoltre, il considerando 50 della direttiva sulle procedure di asilo indica che il diritto a un ricorso effettivo rispecchia un principio fondamentale del diritto dell’Unione secondo cui le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale sono, in particolare, soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.


11      Sentenza Alheto, punti da 111 a 113. La Corte ha confermato detta interpretazione nella sua sentenza Torubarov del 29 luglio 2019 (C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 55 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Torubarov»).


12      Sentenza Alheto, punto 147.


13      Sentenza Torubarov, punto 50.


14      Il corsivo è mio.


15      Il governo dei Paesi Bassi si riferisce alla sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punti 72, 77, 82, 83, 87 e 88).


16      V. articolo 15, paragrafo 2, della direttiva rimpatri e articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).


17      Come confermato dalla Corte nella sentenza del 29 gennaio 2026, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑431/24, EU:C:2026:53, punti 31 e 32 e giurisprudenza citata).


18      Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed entrata in vigore il 22 aprile 1954 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, pag. 137), come modificata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 606, pag. 267) ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo, insieme: la «Convenzione di Ginevra»).


19      Come confermato dalla Corte nella sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).


20      Sentenza Ararat, punto 50.


21      Ibidem.


22      V. sentenza Ararat, punto 36 e giurisprudenza ivi citata.


23      V. Corte EDU, 11 gennaio 2007, Salah Sheekh c. Paesi Bassi (CE:ECHR:2007:0111JUD000194804, § 136).


24      Sentenza Alheto, punto 110.


25      La mia lettura della pertinente normativa dei Paesi Bassi e della circolare interpretativa non mi sembra impedire una siffatta coerente interpretazione. Tuttavia, la decisione al riguardo spetta al giudice nazionale. Può valer la pena ricordare che la Corte ha precisato che detta consolidata giurisprudenza nazionale non dovrebbe impedire ai giudici nazionali di interpretare una disposizione del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione. V., a tal riguardo, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257, punti 72 e 73, nonché giurisprudenza citata).


26      Sentenza Torubarov, punto 73.