ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

6 giugno 2025 ( *1 )

«Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Lettere del procuratore europeo delegato – Articolo 42, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/1939 – Incompetenza»

Nella causa T‑509/24,

Research Investments s. r. o., con sede in Zákolany (Repubblica ceca),

Areál Zákolany s. r. o., con sede in Zákolany,

Simon Cihelník, residente in Krupka (Repubblica ceca),

rappresentati da J. Mašek, avvocato,

ricorrenti,

contro

Procura europea, rappresentata da L. De Matteis e E. Farhat, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva e P. Zilgalvis (relatore), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista l’ordinanza del 17 marzo 2025, Research Investments e a./Procura europea (T‑509/24 R, non pubblicata, EU:T:2025:310),

vista la fase scritta del procedimento, e segnatamente:

il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o ottobre 2024,

l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza sollevata dalla Procura europea con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2024,

le osservazioni dei ricorrenti sull’eccezione di irricevibilità e di incompetenza depositate presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2025,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti, la Research Investments s. r. o., la Areál Zákolany s. r. o. e il sig. Simon Cihelník, chiedono l’annullamento delle tre lettere del procuratore europeo delegato ceco del 1o e del 15 agosto 2024, con le quali quest’ultimo ha risposto alle lettere, intitolate «Richiesta di agire ai sensi dell’articolo 265 (e dell’articolo 263) TFUE», che essi avevano indirizzato alla Procura europea (in prosieguo, congiuntamente: le «lettere impugnate»).

Fatti

2

A seguito di un’indagine condotta dalla Procura europea in merito a presunti reati di frode in materia di sovvenzioni, di lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea e di riciclaggio di denaro, i ricorrenti sono stati accusati, con decisione del procuratore europeo delegato ceco del 24 giugno 2022, e rinviati dinanzi al giudice territorialmente competente, ossia il Krajský soud v Praze (Corte regionale di Praga, Repubblica ceca), il 28 giugno 2022. Tale causa reca il riferimento 3 T 30/2022.

3

Il 5 dicembre 2022, è iniziata la fase d’udienza ed è in corso da allora.

4

Il 1o e il 14 agosto 2024, i ricorrenti hanno indirizzato alla Procura europea tre lettere, intitolate «Richiesta di agire ai sensi dell’articolo 265 (e dell’articolo 263) TFUE». Con tali lettere, i ricorrenti sostenevano che la Procura europea non era competente ad esercitare l’azione penale nella causa menzionata al precedente punto 2 e che tutti i suoi atti procedurali erano nulli. Inoltre, essi invitavano la Procura europea ad agire conformemente all’articolo 22, paragrafi 1 e 3, all’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 39 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2017, L 283, pag. 1), adottando una decisione di archiviazione della causa o di interruzione del procedimento, con avvertenza che in caso contrario essi sarebbero stati costretti ad adire il Tribunale ai sensi dell’articolo 265 TFUE o a ricorrere alla procedura di cui all’articolo 263 TFUE.

5

Con le lettere impugnate, il procuratore europeo delegato ceco ha informato i ricorrenti che considerava le loro lettere, menzionate al precedente punto 4, come un elemento della loro difesa nell’ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Krajský soud v Praze (Corte regionale di Praga) e che, per tale ragione, esse sarebbero state trasmesse a tale giudice. Analogamente, il procuratore europeo delegato ceco ha ricordato che gli organi giurisdizionali nazionali avevano già esaminato le obiezioni dei ricorrenti in merito alla competenza della Procura europea nel caso di specie. Inoltre, il suddetto procuratore ha dichiarato che, a causa delle regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea, gli articoli 265 e 263 TFUE non erano applicabili nel caso di specie.

6

Inoltre, nelle lettere inviate alla Research Investments ed alla Areál Zákolany, datate 15 agosto 2024 e notificate il 19 agosto 2024, il procuratore europeo delegato ceco ha attirato la loro attenzione sul legame esistente tra il regolamento 2017/1939 e l’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29), che definisce le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, nonché sulla comunicazione effettuata dalla Repubblica ceca in applicazione dell’articolo 117 del regolamento 2017/1939, in relazione alla questione della competenza cosiddetta «diretta» della Procura europea ad esaminare i reati oggetto di detta comunicazione.

Conclusioni delle parti

7

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le lettere impugnate;

dichiarare che la Procura europea ha violato il diritto dell’Unione nella misura in cui, nella fase d’indagine e in quella dell’azione penale dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale, non si è astenuta, in violazione del diritto, dall’esercitare la propria competenza nell’ambito dell’azione penale esercitata nei loro confronti, come previsto all’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2017/1939, e che, di conseguenza, tutti gli atti procedurali della Procura europea nella presente causa sono invalidi;

dichiarare che la Procura europea ha violato il diritto dell’Unione nella misura in cui, nell’esercizio dell’azione penale nei loro confronti dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale, ha omesso, in violazione del diritto, di archiviare la causa o di interrompere il procedimento conformemente a quanto previsto dall’articolo 39 del regolamento 2017/1939, e che, per tale motivo, la decisione della Procura europea di proseguire il procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale è invalida;

condannare la Procura europea alle spese.

8

Con la sua eccezione di irricevibilità e di incompetenza, la Procura europea chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile o per incompetenza;

condannare i ricorrenti alle spese.

9

In risposta all’eccezione di irricevibilità e di incompetenza, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia respingere tale eccezione.

In diritto

10

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità del ricorso o sulla sua competenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Procura europea ha chiesto che si statuisse sull’irricevibilità del ricorso e sulla competenza del Tribunale, quest’ultimo, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.

11

Quanto all’irricevibilità e all’incompetenza, la Procura europea solleva due eccezioni, la prima, vertente sul fatto che il ricorso non è diretto contro un atto che produce effetti giuridici nei confronti di terzi e, la seconda, vertente sull’incompetenza del Tribunale. Occorre iniziare l’esame da quest’ultima.

12

Con la sua seconda eccezione di irricevibilità, la Procura europea sostiene, in sostanza, che il Tribunale non è competente a controllare la legittimità delle lettere impugnate, conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, che attribuisce tale competenza agli organi giurisdizionali nazionali. Parimenti, la Procura europea sostiene che il secondo e il terzo capo delle conclusioni dei ricorrenti devono essere respinti in considerazione dell’incompetenza del Tribunale a conoscerne, in quanto non esistono mezzi di ricorso che consentano al giudice dell’Unione di prendere posizione mediante una dichiarazione generale o di principio.

13

I ricorrenti contestano la seconda eccezione di irricevibilità. In via preliminare, essi chiedono al Tribunale di verificare se l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni, essi affermano che la Corte di giustizia dell’Unione europea è l’unica competente in materia di annullamento degli atti delle istituzioni dell’Unione, conformemente all’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE e all’articolo 127 del regolamento di procedura. Inoltre, le lettere impugnate costituirebbero delle «decisioni sui generis dirette ad archiviare un caso». Il controllo di legittimità delle lettere impugnate spetterebbe quindi al Tribunale, conformemente a un’interpretazione «estensiva» dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939. Inoltre, il Tribunale sarebbe competente a conoscere del secondo e del terzo capo delle conclusioni, dato che, in caso di esame della causa, il Tribunale è costretto a fornire un’interpretazione estensiva del regolamento 2017/1939, che sia da un punto di vista procedurale quanto alla ricevibilità del ricorso o ai fini di un’eventuale decisione sul merito della causa.

14

In via preliminare, occorre constatare che l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza è stata presentata dalla Procura europea nel rispetto del termine di deposito di una siffatta eccezione. Infatti, dagli elementi del fascicolo risulta che il ricorso è stato notificato alla Procura europea il 10 ottobre 2024 e che quest’ultima ha sollevato l’eccezione di irricevibilità e di incompetenza con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2024. L’eccezione di irricevibilità e di incompetenza è stata quindi depositata presso la cancelleria del Tribunale entro il termine di due mesi prescritto dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento di procedura, aumentato del termine forfettario in ragione della distanza previsto dall’articolo 60 del medesimo regolamento.

15

Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, TFUE, il regolamento che istituisce la Procura europea stabilisce, in particolare, le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell’esercizio delle sue funzioni.

16

A tal riguardo, occorre osservare che il meccanismo previsto dal legislatore per garantire il riesame degli atti procedurali della Procura europea è un meccanismo sui generis. Secondo il considerando 88 del regolamento 2017/1939, tale meccanismo mira a garantire rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v. ordinanza del 15 dicembre 2023, Stan/Procura europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, punto 25 e giurisprudenza citata).

17

Per quanto riguarda gli atti procedurali della Procura europea, il loro controllo giurisdizionale è previsto all’articolo 42 del regolamento 2017/1939. Più in particolare, l’articolo 42, paragrafo 1, del suddetto regolamento dispone segnatamente che gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi siano soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. L’articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento precisa che, conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla validità degli atti procedurali della Procura europea, nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell’Unione, sull’interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il regolamento 2017/1939, e sull’interpretazione degli articoli 22 e 25 di detto regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra la Procura europea e le autorità nazionali competenti (ordinanza del 15 dicembre 2023, Stan/Procura europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, punto 26).

18

L’articolo 42, paragrafi 3 e 8, del regolamento 2017/1939 prevede espressamente la competenza del giudice dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, soltanto per le decisioni della Procura europea di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell’Unione, nonché per le decisioni della Procura europea che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII del regolamento 2017/1939, e per le decisioni della Procura europea che non sono atti procedurali, quali quelle riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del suddetto regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa (ordinanza del 15 dicembre 2023, Stan/Procura europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, punto 27).

19

Con riferimento all’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1939, è stato dichiarato che il tenore letterale di tali disposizioni era inequivocabile, in quanto esse attribuivano agli organi giurisdizionali nazionali la competenza esclusiva a conoscere degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, fatte salve le eccezioni previste all’articolo 42, paragrafo 3, di tale regolamento e la sorte riservata a talune decisioni della Procura europea di cui all’articolo 42, paragrafo 8, del medesimo regolamento, e che solo in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell’Unione europea conosceva della validità di detti atti alla luce delle disposizioni del diritto dell’Unione nonché dell’interpretazione o della validità delle disposizioni del regolamento 2017/1939 (ordinanza del 15 dicembre 2023, Stan/Procura europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, punto 31).

20

Nel caso di specie, occorre sottolineare che, come risulta dal precedente punto 5, nelle lettere impugnate, il procuratore europeo delegato ha affermato che considerava le lettere che gli erano state inviate, intitolate «Richieste di agire», come un elemento di difesa dei ricorrenti nell’ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Krajský soud v Praze (Corte regionale di Praga) e che, per tale ragione, le avrebbe trasmesse a tale giudice.

21

Ne consegue che le lettere impugnate non possono essere considerate, neppure implicitamente, come decisioni di archiviazione della causa, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento 2017/1939, e che, di conseguenza, il Tribunale non è competente a controllare la loro legittimità ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3, di tale regolamento.

22

L’argomento dei ricorrenti relativo a un’interpretazione estensiva dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, da cui risulta che essi considerano le lettere impugnate come «decisioni sui generis dirette ad archiviare un caso», non rimette in discussione tale conclusione.

23

A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso ad un’interpretazione estensiva è possibile solo nella misura in cui essa è compatibile con il testo della disposizione di cui trattasi e che nemmeno il principio dell’interpretazione conforme ad una norma di forza vincolante superiore può servire a fondare un’interpretazione contra legem (v. ordinanza del 15 dicembre 2023, Stan/Procura europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, punto 30 e giurisprudenza citata).

24

Orbene, anche ammettendo che le lettere impugnate corrispondessero a decisioni di archiviazione sui generis, il che non è dimostrato nel caso di specie, l’interpretazione «estensiva» dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, sostenuta dai ricorrenti, porterebbe a qualificare come «decisione di archiviazione sui generis» atti che non rientrano nei casi di cui all’articolo 39 del regolamento 2017/1939, il che pregiudicherebbe il sistema di controllo giurisdizionale previsto all’articolo 42 e ricordato ai precedenti punti da 17 a 19.

25

Ne consegue che il primo capo delle conclusioni deve essere respinto per incompetenza.

26

Inoltre, occorre constatare che, con il secondo e il terzo capo delle conclusioni, i ricorrenti mirano, in sostanza, a che il Tribunale accerti che la Procura europea ha violato talune disposizioni del diritto dell’Unione. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che il contenzioso dell’Unione non conosce mezzi di ricorso che autorizzino il giudice dell’Unione a prendere posizione attraverso una dichiarazione generale o di principio e che il Tribunale non è competente a pronunciare sentenze dichiarative nell’ambito del controllo di legittimità basato sull’articolo 263 TFUE (v. ordinanza del 19 novembre 2020, Buxadé Villalba e a./Parlamento, T‑32/20, non pubblicata, EU:T:2020:552, punto 64 e giurisprudenza citata).

27

Pertanto, il secondo e il terzo capo delle conclusioni devono essere respinti per incompetenza.

28

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla Procura europea e, senza che sia necessario esaminare la prima eccezione di irricevibilità, respingere il presente ricorso per incompetenza.

Sulle spese

29

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda della Procura europea.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto per incompetenza.

 

2)

La Research Investments s. r. o., la Areál Zákolany s. r. o. e il sig. Simon Cihelník sono condannati alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

 

Lussemburgo, 6 giugno 2025

Il cancelliere

V. Di Bucci

La presidente

M.J. Costeira


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.