Causa T‑248/24
EC.
contro
Parlamento europeo
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 maggio 2025
«Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Privilegi e immunità – Rifiuto del Parlamento di dare seguito a una richiesta diretta a difendere privilegi e immunità – Flagrante delitto – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Rifiuto del Parlamento europeo di dare seguito a una richiesta diretta a difendere privilegi e immunità di uno dei suoi membri – Flagrante delitto – Atto non inteso a produrre effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità
[Art. 263 TFUE; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9, comma 1, lettera b), e comma 3; regolamento interno del Parlamento europeo, artt. da 7 a 9]
(v. punti 15‑17, 21‑26, 28‑38)
Sintesi
Con la sua ordinanza, il Tribunale respinge in quanto irricevibile il ricorso di annullamento ( 1 ) proposto da una deputata europea avverso l’atto con il quale il Parlamento europeo ha rifiutato di accogliere la sua richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità. Esso ritiene quindi che, in caso di flagrante delitto, un atto del genere non può essere contestato mediante un ricorso di annullamento, nella misura in cui esso non produce effetti giuridici vincolanti.
La ricorrente è stata deputata al Parlamento europeo dal 2014 al 2024. Non rieletta alle elezioni europee del giugno 2024, il suo mandato si è concluso il 16 luglio 2024. Il 9 dicembre 2022, la ricorrente è stata arrestata in Belgio, dove è stata sottoposta a custodia cautelare per cinque mesi, quattro dei quali in carcere. Il suo domicilio è stato perquisito e sono stati adottati provvedimenti cautelari nei suoi confronti senza che la sua immunità fosse revocata.
Il 1o giugno 2023, la ricorrente ha depositato alla Presidente del Parlamento una richiesta di difesa dei suoi privilegi e immunità basata sul regolamento interno del Parlamento ( 2 ) e sul protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( 3 ). In tale richiesta, ella deduceva la violazione della sua immunità in ragione del suo arresto del 9 dicembre 2022 e dei provvedimenti adottati nei suoi confronti successivamente.
L’11 marzo 2024, la Presidente del Parlamento ha annunciato in seduta plenaria che la commissione giuridica, alla quale era stata trasmessa la richiesta della ricorrente, aveva concluso che tale richiesta era irricevibile in applicazione diretta del protocollo n. 7, ai sensi del quale l’immunità non può essere invocata in caso di flagrante delitto.
Giudizio del Tribunale
Al fine di valutare se l’atto del Parlamento, con il quale esso ha rifiutato di difendere i privilegi e le immunità della ricorrente, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale esamina se esso può produrre effetti giuridici vincolanti.
In via preliminare, il Tribunale precisa che deve ritenersi che la ricorrente, eletta in uno Stato membro diverso dal Belgio e arrestata, detenuta e indagata in Belgio, faccia valere unicamente l’immunità, o l’inviolabilità, prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 ( 4 ). Inoltre, la revoca dell’immunità della ricorrente ( 5 ) non è stata chiesta poiché le autorità hanno affermato che si trattasse di un caso di flagrante delitto.
In primo luogo, per quanto riguarda l’immunità prevista dall’articolo 9 del protocollo n. 7, il Tribunale distingue due situazioni.
Da un lato, la competenza del Parlamento a difendere l’immunità può derivare dall’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 ( 6 ), nella misura in cui tale disposizione implica che l’ampiezza e la portata dell’immunità di cui godono i deputati europei sul proprio territorio nazionale siano determinate dai diversi diritti nazionali ai quali essa rinvia. Ciò implica che, nel caso in cui il diritto di uno Stato membro preveda una procedura di difesa dell’immunità dei membri del Parlamento nazionale, che consenta a quest’ultimo di intervenire presso le autorità giudiziarie o di polizia, gli stessi poteri siano riconosciuti al Parlamento nei confronti dei deputati europei eletti a titolo di tale Stato.
Dall’altro lato, e per contro, l’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 non rinvia al diritto nazionale e, pertanto, non può fondare la competenza del Parlamento a difendere l’immunità di un deputato europeo. Inoltre, il diritto esclusivo del Parlamento di revocare l’immunità di uno dei suoi membri, previsto dall’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7, non può essere interpretato nel senso che attribuisca a tale istituzione la competenza esclusiva a decidere, con effetto vincolante, se un deputato europeo benefici o meno dell’immunità prevista all’articolo 9 del medesimo protocollo per i fatti che gli sono contestati. Infatti, la formulazione negativa dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 prevede solo due limiti all’immunità, o inviolabilità. Da un lato, qualora sia commesso un flagrante delitto, tale immunità non può essere invocata, e può quindi ancor meno essere difesa. Dall’altro lato, la stessa immunità non può pregiudicare il diritto del Parlamento di revocarla.
In secondo luogo, il Tribunale ricorda che la preservazione dell’effetto utile dell’articolo 9 del protocollo n. 7 non può condurre a violare la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri operata dai Trattati. Orbene, ciò si verificherebbe se dall’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 si evincesse che il Parlamento dispone della competenza esclusiva per stabilire, con effetto vincolante, se il procedimento giudiziario condotto nei confronti di un deputato europeo metta in discussione o meno la sua immunità, mentre tale competenza spetta, di norma, principalmente alle autorità che si occupano dei procedimenti giudiziari.
Infatti, se le autorità che si occupano dei procedimenti giudiziari constatano che i fatti contestati a un deputato europeo sono coperti dall’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7, esse sono tenute normalmente, se intendono proseguire questi procedimenti, a chiedere la revoca di tale immunità presso il Parlamento. Tuttavia, in forza dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7, quando si tratta di un flagrante delitto, tali autorità non sono obbligate a chiedere la revoca dell’immunità, dato che, in un caso del genere, l’immunità non può essere invocata. L’esame del rispetto delle condizioni che consentono di concludere nel senso di una situazione di flagrante delitto rientra quindi nella competenza esclusiva di tali autorità e non dipende, perciò, dal parere del Parlamento.
Il Tribunale precisa, inoltre, che un’interpretazione dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7, secondo la quale il Parlamento disponga della competenza a decidere se il procedimento giudiziario condotto nei confronti di un deputato europeo metta in discussione la sua immunità o meno in tutti i casi di delitti commessi da deputati europei senza eccezioni, anche in caso di flagrante delitto, priverebbe del suo effetto utile la prima parte di tale disposizione.
Pertanto, le disposizioni dell’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7, anche in combinato disposto con quelle dell’articolo 9, terzo comma, di tale protocollo, non conferiscono alcuna competenza al Parlamento per adottare una decisione di difesa dei privilegi e delle immunità. Quindi, in caso di flagrante delitto, una decisione di difesa dei privilegi e delle immunità adottata sul fondamento del regolamento interno del Parlamento non può produrre effetti vincolanti nei confronti dei terzi. Di conseguenza, neppure l’atto impugnato, che rifiuta di difendere i privilegi e le immunità della ricorrente, costituisce un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti e non può quindi essere contestato mediante ricorso di annullamento.
( 1 ) Articolo 263 TFUE.
( 2 ) Articolo 5, paragrafo 2, e articoli 7, 8 e 9, del regolamento interno del Parlamento applicabile alla nona legislatura (2019‑2024) (GU 2019, L 302, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento interno del Parlamento»).
( 3 ) Articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266, in prosieguo: il «protocollo n. 7»).
( 4 ) In forza di tale disposizione, per la durata delle sessioni del Parlamento, i membri di esso beneficiano, sul territorio di ogni Stato membro che non è il loro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
( 5 ) L’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 prevede che l’immunità non può essere invocata in caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
( 6 ) In forza di tale disposizione, i membri del Parlamento beneficiano sul loro territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Paese.