SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
2 luglio 2025 ( *1 )
«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande – Articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 – Richiesta di rinvio alla Commissione, da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro non competente a norma della legislazione nazionale, ad esaminare l’operazione di concentrazione – Decisione della Commissione di esaminare l’operazione di concentrazione – Termine per la presentazione della richiesta di rinvio – Nozione di "concentrazione resa nota" – Informazione delle imprese interessate sulla richiesta di rinvio – Regime linguistico – Termine per la notificazione della decisione della Commissione di esaminare l’operazione di concentrazione – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Rischio di incidere significativamente sulla concorrenza – Adeguatezza del rinvio»
Nella causa T‑289/24,
Brasserie Nationale (già Brasseries Funck-Bricher e Bofferding), con sede in Bascharage (Lussemburgo),
Munhowen SA, con sede in Ehlerange (Lussemburgo),
rappresentate da G. Parleani, avvocato,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da P. Berghe e N. Cambien, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da P. Kinsch e V. Richard, avvocati,
e da
Anheuser-Busch InBev, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da K. Veranneman e J.-P. Roemen, avvocati,
intervenienti,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),
composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva, U. Öberg, P. Zilgalvis e E. Tichy-Fisslberger (relatrice), giudici,
cancelliere: H. Eriksson, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento, in particolare:
|
– |
la decisione del Tribunale del 24 giugno 2024 di accogliere la domanda di procedimento accelerato presentata dalle ricorrenti, |
|
– |
il quesito scritto del Tribunale alle parti e le risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 25 e il 27 settembre 2024, |
|
– |
le domande di trattamento riservato delle ricorrenti e della Commissione depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 25 ottobre e il 4 novembre 2024, |
in seguito all’udienza del 6 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, la Brasserie Nationale (già Brasseries Funck-Bricher e Bofferding) e la Munhowen SA chiedono l’annullamento della decisione C(2024) 1788 final della Commissione europea, del 14 marzo 2024, adottata in forza dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1), e dell’articolo 57 dell’accordo SEE (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale quest’ultima ha accolto la domanda dell’Autorità garante della concorrenza del Granducato di Lussemburgo (in prosieguo: l’«ACL») di esaminare l’acquisizione, da parte della Brasserie Nationale, del controllo esclusivo della Boissons Heintz Sàrl (caso M.11485 – Brasserie Nationale/Boissons Heintz). |
Fatti
Sulle entità in questione
|
2 |
La Brasserie Nationale è una società lussemburghese attiva nella produzione di birra e di acqua minerale. |
|
3 |
La Munhowen, società figlia al 100% della Brasserie Nationale, è un’impresa lussemburghese attiva nella distribuzione all’ingrosso di bevande in Lussemburgo e nelle regioni limitrofe di Francia e Belgio. |
|
4 |
La Boissons Heintz, con sede sociale in Lussemburgo, opera nella distribuzione all’ingrosso di bevande in Lussemburgo. |
Sulla concentrazione di cui trattasi
|
5 |
Con un comunicato stampa del 31 gennaio 2024, la Brasserie Nationale ha annunciato la conclusione dell’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione, da parte sua, del controllo esclusivo della Boissons Heintz, mediante acquisizione della totalità delle quote sociali di quest’ultima da parte della Munhowen (in prosieguo: la «concentrazione di cui trattasi»). |
|
6 |
La concentrazione di cui trattasi, in mancanza dei fatturati pertinenti, non presentava una dimensione europea ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 139/2004 e non doveva quindi essere notificata alla Commissione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento. |
|
7 |
In mancanza di un sistema di controllo delle concentrazioni in Lussemburgo, non esisteva alcun obbligo di notificazione a tale titolo in detto Stato membro. La concentrazione di cui trattasi non richiederebbe neppure la notificazione in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). |
Sulla richiesta di rinvio alla Commissione
|
8 |
Il 22 dicembre 2023, la Brasserie Nationale ha contattato l’ACL per informarla che la sua società figlia Munhowen intendeva acquistare la Boissons Heintz. |
|
9 |
Il 10 gennaio 2024 si è svolto un colloquio tra le ricorrenti e l’ACL. |
|
10 |
A partire dal 17 gennaio 2024, terzi hanno fornito all’ACL informazioni sulla concentrazione di cui trattasi. |
|
11 |
Il 25 gennaio 2024, uno di tali terzi ha formalmente chiesto all’ACL di presentare una richiesta di rinvio di detta concentrazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, fornendole al contempo informazioni supplementari su tale concentrazione. |
|
12 |
Il 7 febbraio 2024, l’ACL ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, di esaminare la concentrazione di cui trattasi (in prosieguo: la «richiesta di rinvio»). La Commissione ha ricevuto tale richiesta in pari data. |
|
13 |
L’8 febbraio 2024, la Commissione, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 e all’articolo 6, paragrafo 3, del protocollo n. 24 dell’accordo SEE, ha informato della richiesta di rinvio le autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri e l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA). Con lettera dello stesso giorno, la Commissione ha informato la Brasserie Nationale della richiesta di rinvio e l’ha invitata a presentare le proprie osservazioni (in prosieguo: la «lettera di informazione»). Il 9 febbraio 2024, la Commissione, dopo aver ottenuto i loro recapiti, ha trasmesso detta lettera ai rappresentanti legali delle ricorrenti mediante messaggio di posta elettronica. |
|
14 |
Il 12 febbraio 2024, è stata organizzata una videoconferenza tra la Commissione e le ricorrenti. |
|
15 |
Il 14 febbraio 2024, la Commissione ha inviato alle ricorrenti una traduzione in lingua francese della lettera di informazione. |
|
16 |
Il 22 febbraio 2024, la Brasserie Nationale ha presentato le proprie osservazioni. |
|
17 |
Nel corso di una conferenza telefonica con la Commissione del 26 febbraio 2024, la Brasserie Nationale ha chiesto l’accesso alla richiesta di rinvio. Lo stesso giorno, la Commissione le ha inviato la versione non riservata di tale richiesta e dei suoi allegati. Su invito della Commissione, la Brasserie Nationale ha presentato osservazioni supplementari il 29 febbraio 2024. |
|
18 |
Alla scadenza del termine del 29 febbraio 2024, nessuno Stato membro o Stato parte dell’accordo SEE aveva chiesto di aderire alla richiesta di rinvio. |
|
19 |
Il 14 marzo 2024, la Commissione, con la decisione impugnata, ha accolto la richiesta di rinvio. In pari data, essa ne ha informato la Brasserie Nationale. |
Sulla decisione impugnata
|
20 |
In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che la richiesta di rinvio del 7 febbraio 2024 fosse stata presentata entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. A tal riguardo, la Commissione ha rilevato che la concentrazione di cui trattasi è stata comunicata all’ACL non prima del 17 gennaio 2024, ossia alla data in cui l’ACL ha ricevuto per la prima volta informazioni pertinenti su tale concentrazione e i relativi effetti, le quali le consentivano di valutare, in via preliminare, se le condizioni per una richiesta di rinvio, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, fossero soddisfatte (punti 20 e da 28 a 30 della decisione impugnata). |
|
21 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la definizione dei mercati rilevanti, la Commissione, conformemente alla sua prassi decisionale anteriore, ha identificato, da un lato, il mercato della produzione e della fornitura di birra al canale di vendita per il consumo diretto (in prosieguo: il «canale CHR/on-trade») in Lussemburgo e, dall’altro, il mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo. Inoltre, la Commissione ha rilevato che non si poteva escludere che la distribuzione all’ingrosso di birra in Lussemburgo mediante il canale CHR/on-trade costituisse un mercato distinto (punti 43, 52 e 56 della decisione impugnata). |
|
22 |
In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che la concentrazione di cui trattasi potesse pregiudicare il commercio tra Stati membri, in quanto priverebbe di accesso al mercato lussemburghese i produttori di birra e di bevande stabiliti negli altri Stati membri e che non dispongono di una rete di distribuzione attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo (punti 63 e 69 della decisione impugnata). |
|
23 |
In quarto luogo, per quanto riguarda il rischio di incidere in modo significativo sulla concorrenza nel territorio del Lussemburgo, la Commissione ha considerato che la concentrazione di cui trattasi rischiava di provocare effetti non coordinati risultanti da sovrapposizioni orizzontali sui mercati lussemburghesi, da un lato, della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso il canale CHR/on-trade (punto 73 della decisione impugnata) e, dall’altro, della distribuzione all’ingrosso di birre attraverso questo stesso canale (punto 80 della decisione impugnata). |
|
24 |
Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la concentrazione di cui trattasi minacciasse di presentare un rischio di preclusione della clientela derivante da sovrapposizioni non orizzontali tra, da un lato, il mercato lussemburghese della produzione e della fornitura di birra attraverso il canale CHR/on-trade e, dall’altro, i mercati lussemburghesi della distribuzione all’ingrosso di bevande (compresa la birra) attraverso tale canale nonché il mercato più ristretto e limitato alla distribuzione all’ingrosso di birra in Lussemburgo attraverso detto canale (punto 84 della decisione impugnata). |
|
25 |
La Commissione ne ha concluso che la concentrazione di cui trattasi rischiava di incidere in modo significativo sulla concorrenza sul mercato a monte della produzione e della fornitura di birra attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo nonché sui mercati a valle della distribuzione all’ingrosso di tutte le bevande attraverso questo stesso canale in Lussemburgo (punti 88 e 89 della decisione impugnata). |
|
26 |
In quinto luogo, la Commissione ha ritenuto, sottolineando il suo potere discrezionale quanto all’accettazione di una richiesta di rinvio, che la concentrazione di cui trattasi fosse adeguata per un rinvio. Infatti, in primo luogo, detta concentrazione rischierebbe di pregiudicare il commercio tra Stati membri e rischierebbe di incidere in modo significativo sulla concorrenza nel territorio lussemburghese (punto 91 della decisione impugnata), in secondo luogo, il Lussemburgo non disporrebbe di un sistema di controllo delle concentrazioni e tale concentrazione e i suoi effetti non sarebbero soggetti ad alcun altro sistema di controllo delle concentrazioni (punto 92 della decisione impugnata), in terzo luogo, la Commissione sarebbe nella posizione idonea per valutare i mercati rilevanti tenuto conto degli strumenti e dell’esperienza di cui disporrebbe nei settori della produzione e della fornitura delle bevande (punto 93 della decisione impugnata), e, in quarto luogo, la richiesta di rinvio risalirebbe solo a qualche giorno dopo l’attuazione di questa stessa concentrazione (punto 94 della decisione impugnata). |
Conclusioni delle parti
|
27 |
Le ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata. |
|
28 |
La Commissione, sostenuta dall’Anheuser-Busch InBev (in prosieguo: la «AB InBev») e dall’ACL, chiede che il Tribunale voglia:
|
In diritto
|
29 |
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi, vertenti, il primo, sulla violazione del regime linguistico applicabile in forza del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), il secondo, sull’inosservanza del termine di quindici giorni lavorativi previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, il terzo, sulla violazione del termine previsto all’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento, il quarto, sulla comunicazione tardiva della decisione impugnata, il quinto, sulla violazione dei diritti della difesa nonché dei principi della parità delle armi, della lealtà del procedimento e del legittimo affidamento, il sesto, sull’insussistenza di un pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri, il settimo, sull’insussistenza di un rischio di incidenza significativa sulla concorrenza nel territorio del Lussemburgo e, l’ottavo, sull’irrilevanza delle considerazioni relative all’adeguatezza del rinvio. |
Sulla rappresentanza delle ricorrenti da parte di un avvocato indipendente
|
30 |
Occorre ricordare che la questione della rappresentanza delle ricorrenti è di ordine pubblico e può, a tale titolo, essere esaminata d’ufficio dal Tribunale in qualsiasi momento [v., in tal senso, ordinanze del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 20, e del 30 maggio 2018, PJ/EUIPO – Erdmann &Rossi (Erdmann&Rossi), T‑664/16, EU:T:2018:517, punto 47]. |
|
31 |
L’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53 di tale Statuto, prevede che le parti non contemplate dai primi due commi di detto articolo debbano essere rappresentate da un avvocato. |
|
32 |
L’obiettivo della rappresentanza, da parte di un avvocato, delle parti non menzionate ai primi due commi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è, da un lato, di impedire che le parti private agiscano esse stesse in giudizio senza ricorrere a un intermediario e, dall’altro, di garantire che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta (sentenze del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 61; del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 63, e del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 46). |
|
33 |
La concezione della funzione dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, derivante dalle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e su cui si fonda l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è quella di un avvocato che collabora all’amministrazione della giustizia e che è tenuto a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui l’assistito ha bisogno (v. ordinanza del 3 giugno 2024, Trasta Komercbanka/BCE, C‑103/23 P, non pubblicata, EU:C:2024:483, punto 31 e giurisprudenza citata). |
|
34 |
Nel caso di specie, l’avv. Jean-Louis Schiltz, che ha firmato il ricorso, ha confermato in udienza, in risposta ad un quesito orale posto dal Tribunale, di presiedere il consiglio di amministrazione della Brasserie Nationale, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza. Orbene, una siffatta posizione non è compatibile con la rappresentanza di tale società dinanzi ai giudici dell’Unione (ordinanza del 4 dicembre 2014, ADR Center/Commissione, C‑259/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2417, punto 27; v. anche, in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 65). Lo stesso vale per la rappresentanza della Munhowen, società figlia al 100% della Brasserie Nationale (v. punto 3 supra), e i cui interessi si sovrappongono quindi ampiamente a quelli di quest’ultima. Infatti, esiste il rischio che l’opinione professionale di tale avvocato sia, almeno in parte, influenzata dalla sua funzione di presidente del consiglio di amministrazione della Brasserie Nationale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e Polonia/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 25). |
|
35 |
Pertanto, l’avv. Schiltz, non soddisfacendo le condizioni previste dall’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza, non poteva rappresentare le ricorrenti dinanzi al Tribunale. Tale circostanza non ha tuttavia alcuna influenza sulla presente controversia, dal momento che le ricorrenti sono state rappresentate, nel corso di tutto il procedimento, anche da un altro avvocato rispondente alle suddette condizioni. |
Sul primo motivo, vertente sulla violazione del regime linguistico applicabile in forza del regolamento n. 1
|
36 |
Le ricorrenti criticano il fatto che la lettera di informazione relativa alla richiesta di rinvio sia stata redatta in lingua inglese, il che sarebbe contrario al regolamento n. 1 e vizierebbe il procedimento ab initio. Le ricorrenti ritengono che non possa sanare tale irregolarità, bensì la rafforzi, il fatto che la Commissione abbia accettato, a partire da un certo momento, che il procedimento si svolga in francese e abbia fornito una traduzione di cortesia della suddetta lettera di informazione. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto la Commissione avrebbe nuovamente utilizzato la lingua inglese il 14 maggio 2024 per confermare il ricevimento di una procura modificata di un avvocato. Inoltre, la Corte avrebbe sottolineato l’importanza della questione della lingua da utilizzare nella sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 209). |
|
37 |
La Commissione replica che, siccome l’ACL aveva accettato l’inglese come lingua processuale, i primi contatti con le ricorrenti hanno avuto luogo in tale lingua. A partire dalla videoconferenza del 12 febbraio 2024, durante la quale le ricorrenti l’hanno informato del loro desiderio che gli scambi avvengano in francese, il procedimento di rinvio si sarebbe svolto interamente in francese. Così, il 14 febbraio 2024, la Commissione avrebbe inviato alle ricorrenti una traduzione in lingua francese della lettera di informazione. La Commissione sottolinea che la decisione impugnata è redatta in francese. Essa ritiene che, anche se potesse essere dimostrata una violazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1, questa non avrebbe come conseguenza di viziare il procedimento. |
|
38 |
Occorre ricordare che l’articolo 3 del regolamento n. 1 dispone che «[i] testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato». |
|
39 |
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/2004, la Commissione è tenuta ad informare le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta di rinvio ricevuta a norma del paragrafo 1 di tale articolo. |
|
40 |
Una siffatta informazione, in forma scritta, costituisce un «testo» ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1. Essa deve, di conseguenza, essere inviata alle imprese interessate nella lingua dello Stato membro del giudice cui appartengono, e ciò anche se l’autorità garante della concorrenza di tale Stato membro ha rinunciato al suo diritto di ricevere in predetta lingua i documenti del procedimento. |
|
41 |
Orbene, nel caso di specie, la lettera di informazione, con la quale la Commissione ha informato la Brasserie Nationale della richiesta di rinvio (v. punto 13 supra), era redatta in inglese, che non è una lingua ufficiale del Granducato di Lussemburgo, dove tale impresa ha la propria sede sociale. |
|
42 |
Pertanto, la Commissione ha violato l’articolo 3 del regolamento n. 1 avendo inviato alla Brasserie Nationale la lettera d’informazione in inglese. |
|
43 |
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte si evince che l’uso della lingua prevista all’articolo 3 del regolamento n. 1 non costituisce una forma sostanziale, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la cui violazione incide necessariamente sulla regolarità di qualsiasi documento inviato ad una persona in un’altra lingua. Secondo tale giurisprudenza, se un’istituzione invia a una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro un testo non redatto nella lingua di tale Stato, un simile modus operandi vizia il procedimento solamente se ne derivano conseguenze pregiudizievoli per tale persona nell’ambito del procedimento amministrativo (sentenza del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, punto 36). |
|
44 |
Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, solo se l’utilizzo dell’inglese, nella lettera di informazione, ha avuto conseguenze pregiudizievoli per queste ultime, può essere messa in discussione la regolarità dell’invio di tale lettera e, pertanto, quella del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione, C‑608/13 P, EU:C:2016:414 punto 37). |
|
45 |
Per quanto riguarda tali conseguenze pregiudizievoli, le ricorrenti si sono limitate a sostenere, in udienza, che il pregiudizio subito risiedeva nel fatto di essere state confrontate, in quanto piccole e medie imprese (PMI) che non lavorano in inglese, a un procedimento che si svolgeva in tale lingua, con conseguente inosservanza dei termini previsti all’articolo 22 del regolamento n. 139/2004. |
|
46 |
Tuttavia, a partire dal momento in cui le ricorrenti hanno informato la Commissione del loro desiderio che gli scambi avvengano in francese, tale desiderio è stato rispettato per quasi tutto il procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione impugnata. In particolare, la videoconferenza del 12 febbraio 2024, il cui scopo era quello di informare le ricorrenti della richiesta di rinvio, si è svolta in francese. Il 14 febbraio 2024, vale a dire meno di una settimana dopo l’invio della lettera di informazione e quindici giorni prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 139/2004, la Commissione ha inviato alle ricorrenti una traduzione di tale lettera in lingua francese (v. punto 15 supra). Inoltre, il 22 e il 29 febbraio 2024, la Brasserie Nationale ha presentato le sue osservazioni in francese, il che le ha consentito di far conoscere, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista nel corso di detto procedimento amministrativo. Costituisce l’unica eccezione al riguardo l’avviso di ricevimento del 14 maggio 2024, redatto in inglese, ma non contenente, per sua natura, alcuna informazione sostanziale. |
|
47 |
Date siffatte circostanze, le ricorrenti non hanno dimostrato che, nel caso di specie, l’utilizzo da parte della Commissione, nel corso del procedimento amministrativo, di una lingua diversa da quella dello Stato membro della giurisdizione cui appartengono abbia causato loro un pregiudizio, ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 43 e 44. |
|
48 |
Pertanto, il fatto che la lettera di informazione e l’avviso di ricevimento del 14 maggio 2024 siano stati redatti in inglese non giustifica l’annullamento della decisione impugnata. |
|
49 |
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto. |
Sul secondo motivo, vertente sull’inosservanza del termine di quindici giorni lavorativi previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004
|
50 |
Le ricorrenti fanno valere che la richiesta di rinvio non è stata presentata entro il termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata resa nota la concentrazione di cui trattasi, in violazione dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. In sostanza, esse affermano, in primo luogo, che la nozione di concentrazione «resa nota» è interpretata in modo troppo estensivo dalla Commissione e dall’ACL, in secondo luogo, che quest’ultima autorità è stata sufficientemente informata della concentrazione di cui trattasi prima della data indicata nella decisione impugnata, in terzo luogo, che la Commissione non ha verificato, con ragionevole diligenza, il rispetto di tale termine da parte di detta autorità e, in quarto luogo, che l’accettazione della richiesta di rinvio lede i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto ed è contraria alla volontà del legislatore dell’Unione. |
|
51 |
La Commissione, la AB InBev e l’ACL contestano tali argomenti. |
|
52 |
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, «[l]a richiesta [di rinvio] va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato». |
|
53 |
Pertanto, l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 fissa come dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi la data di notificazione della concentrazione oggetto della richiesta di rinvio o, qualora una siffatta notificazione non sia richiesta, la data in cui tale concentrazione viene «resa nota» allo Stato membro interessato. |
|
54 |
Occorre rilevare che, in mancanza di un sistema di controllo delle concentrazioni in Lussemburgo, in tale Stato membro non era richiesta una notificazione della concentrazione di cui trattasi. Pertanto, il dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi, nel caso di specie, è la data in cui la concentrazione di cui trattasi è stata resa nota allo Stato membro interessato. |
Sull’interpretazione della nozione di concentrazione «resa nota».
|
55 |
Le ricorrenti sostengono che, secondo la formulazione dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, nel caso in cui non sia richiesta alcuna notificazione, la concentrazione deve solo essere «resa nota» e non «notificata», e non è necessaria neppure la fornitura di informazioni supplementari o complementari. L’interpretazione estensiva, operata dalla Commissione e dall’ACL, della nozione di concentrazione «resa nota» equivarrebbe, in sostanza, ad un diritto alla passività dell’autorità nazionale garante della concorrenza. |
|
56 |
In particolare, le ricorrenti contestano l’interpretazione secondo cui la concentrazione «resa nota» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 presuppone una trasmissione attiva di informazioni pertinenti al fine di consentire all’autorità nazionale garante della concorrenza di valutare in via preliminare se ricorrano le condizioni per una richiesta di rinvio. Esse ritengono che tale interpretazione significhi che, anche se non è richiesta alcuna notificazione nello Stato membro di cui trattasi, le imprese interessate devono sempre, per prudenza, intraprendere un’azione attiva per consentire all’autorità nazionale di procedere a tale analisi preliminare. Le ricorrenti ritengono che si tratti di un obbligo equivalente ad un obbligo di notificazione che oltrepassa i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. Spetterebbe a detta autorità procedere alla valutazione preliminare. Quest’ultima, informata di una concentrazione, non potrebbe restare inattiva e attendere che le parti le trasmettano tutti gli elementi necessari ed utili. |
|
57 |
La Commissione, la AB InBev e l’ACL contestano tale argomento. |
|
58 |
Ai fini dell’interpretazione della nozione di concentrazione «resa nota» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, occorre procedere, conformemente ad una giurisprudenza costante, ad un’interpretazione letterale, contestuale, teleologica e storica dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 [v. sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 37 e giurisprudenza citata]. In tale contesto, occorre tener conto del fatto che i testi di diritto dell’Unione sono redatti in più lingue e che tutte le versioni linguistiche fanno fede, il che può richiedere un confronto di tali versioni (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk,C‑422/19 e C‑423/19, EU:C:2021:63, punto 65, e del 14 luglio 2016, Lettonia/Commissione, T‑661/14, EU:T:2016:412, punto 39 e giurisprudenza citata). |
|
59 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale, le diverse versioni linguistiche dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 non coincidono. Infatti, mentre dai termini utilizzati nelle versioni tedesca, inglese, croata, spagnola, francese, ungherese, italiana, neerlandese e portoghese di tale disposizione risulta, in particolare, che il concetto di concentrazione «resa nota» deve consistere in un’«azione», in particolare in una «trasmissione», la versione bulgara di tale disposizione lascia pensare che una qualsiasi conoscenza della concentrazione di cui trattasi sia sufficiente. Tale divergenza tra le varie versioni linguistiche implica che l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 debba essere interpretato in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui esso costituisce un elemento (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 90, e del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk, C‑422/19 e C‑423/19, EU:C:2021:63, punto 65 e giurisprudenza citata). |
|
60 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione storica, occorre ricordare che l’impiego del termine «resa nota» nell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 era necessario per consentire agli Stati membri, che non dispongono di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni, di chiedere alla Commissione di controllare le concentrazioni che possono avere effetti negativi sul loro territorio, qualora tali concentrazioni incidano anche sul commercio tra Stati membri (sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione, C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 164). |
|
61 |
Oltre a tale prospettiva storica, detta interpretazione non consente neppure di chiarire la formulazione dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. Infatti, da un lato, l’espressione «comunicata allo Stato membro», quale utilizzata nell’articolo 22, paragrafo 4, della versione iniziale del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1989, L 395, pag. 1), corrisponde al termine «resa nota» di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. D’altro lato, l’espressione «comunicata allo Stato membro», quale introdotta dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento n. 4064/89 (GU 1997, L 180, pag. 1) nell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento n. 4064/89, era altrettanto imprecisa e ambigua quanto l’espressione «resa nota (...) allo Stato membro interessato» utilizzata all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. Peraltro, la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni (GU 2005, C 56, pag. 2; in prosieguo: la «comunicazione sul rinvio»), la cui nota a piè di pagina n. 43 contiene un’interpretazione della nozione di «resa nota», contestata dalle ricorrenti, non è pertinente ai fini di un’interpretazione storica, dal momento che tale comunicazione è stata adottata dopo l’adozione del regolamento n. 139/2004 e non poteva quindi essere presa in considerazione dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione, C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 144). |
|
62 |
In terzo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, occorre rilevare che l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 contiene, nella sua prima parte di frase, un riferimento alla «richiesta [di rinvio]». Tale disposizione deve quindi essere letta alla luce dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004, che enuncia le condizioni alle quali una siffatta richiesta può essere formulata. Ciò implica che la concentrazione «resa nota» deve consentire allo Stato membro interessato di effettuare una valutazione preliminare di dette condizioni e di valutare l’opportunità di presentare una richiesta di rinvio. Il fatto che la notificazione della concentrazione e la concentrazione «resa nota» costituiscano alternative che comportano, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, le stesse conseguenze giuridiche, vale a dire la decorrenza del termine di quindici giorni lavorativi (v. punto 53 supra), conferma tale interpretazione. Lo stesso vale per gli altri meccanismi di rinvio di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, nonché all’articolo 9 del regolamento n. 139/2004, che prevedono, per la decorrenza dei loro rispettivi termini, la trasmissione di una copia della notificazione o di una richiesta motivata e, pertanto, una trasmissione attiva di informazioni che consentano la valutazione delle loro condizioni di applicazione. Detta interpretazione è altresì confermata dal fatto che, da un lato, il dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi per la presentazione di una richiesta di adesione dipende, anch’esso, dalla trasmissione attiva di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, e, dall’altro, il sistema di controllo delle concentrazioni dell’Unione è generalmente fondato sul principio di trasmissione attiva di informazioni pertinenti, come risulta in particolare dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004. |
|
63 |
Tenuto conto di tali elementi, la concentrazione «resa nota» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 deve consistere in una trasmissione attiva di informazioni all’autorità competente dello Stato membro interessato che le consenta di effettuare una valutazione preliminare delle condizioni previste al primo comma di tale paragrafo. |
|
64 |
In quarto luogo, detta valutazione è parimenti confermata da un’interpretazione teleologica dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. |
|
65 |
Infatti, dai considerando 11 e 14 di tale regolamento emerge che il rinvio delle concentrazioni deve essere effettuato in modo efficace, il che esclude un’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento nel senso che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a ricercare attivamente informazioni vertenti su concentrazioni che possono essere esaminate in forza di tale regime. Tale obiettivo di efficacia sarebbe parimenti pregiudicato se dette autorità fossero costrette, al fine di rispettare il termine di quindici giorni lavorativi, a procedere a una richiesta di rinvio per precauzione, quand’anche non fosse certo che le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento fossero soddisfatte. Pertanto, l’interpretazione accolta al precedente punto 63 tiene conto del fatto che il legislatore dell’Unione intendeva garantire un controllo delle operazioni di concentrazione entro termini compatibili sia con le esigenze di una buona amministrazione sia con quelle della normale prassi commerciale (v. sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione, C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 204 e giurisprudenza citata). |
|
66 |
In quinto luogo, l’interpretazione accolta al precedente punto 63 si impone anche alla luce del principio della certezza del diritto, quale invocato dalle ricorrenti, il quale esige che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi loro imposti nonché che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punti 127 e 128 e giurisprudenza citata). |
|
67 |
Infatti, tale interpretazione garantisce che il dies a quo del termine previsto all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 sia chiaramente definito. Trasmettendo alle autorità competenti informazioni che consentano loro una valutazione preliminare delle condizioni di cui al primo comma di detto paragrafo, i soggetti partecipanti ad un’operazione di concentrazione possono essere sicuri che tale termine abbia iniziato a decorrere e che la presentazione di una richiesta di rinvio non sia più possibile dopo la sua scadenza. Pertanto, viene garantito che detto termine non dipenda da circostanze imprevedibili ed incerte, quali informazioni pubbliche disponibili in merito ad una determinata concentrazione. |
|
68 |
Contrariamente a quanto ritengono le ricorrenti, le autorità nazionali, che non sono gli autori ma i destinatari della comunicazione prevista all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, non hanno il controllo del termine previsto da tale disposizione. Per contro, i soggetti partecipanti ad un’operazione di concentrazione possono, mediante una comunicazione che soddisfi i requisiti esposti al precedente punto 63, far decorrere tale termine. In caso di inosservanza di detto termine da parte di tali autorità, i suddetti soggetti partecipanti possono invocare tale circostanza nell’ambito delle loro osservazioni sulla richiesta di rinvio dinanzi alla Commissione e, qualora quest’ultima accetti detta domanda, dinanzi al giudice dell’Unione nell’ambito di un ricorso di annullamento avverso la decisione che accetta tale domanda. Pertanto, dette autorità non possono determinare il dies a quo in modo discrezionale, ma sono soggette a criteri oggettivi che sono oggetto di sindacato giurisdizionale. |
|
69 |
Ne consegue, conformemente all’interpretazione accolta al precedente punto 63, che la concentrazione «resa nota» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 deve, per quanto riguarda la sua forma, consistere in una trasmissione attiva di informazioni pertinenti all’autorità competente dello Stato membro interessato e, quanto al suo contenuto, contenere le informazioni sufficienti per consentire a tale autorità di effettuare una valutazione preliminare delle condizioni previste al primo comma di tale paragrafo. |
|
70 |
Di conseguenza, come giustamente sostenuto dalla Commissione, il termine di quindici giorni lavorativi previsto all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 inizia a decorrere dal momento in cui tutte queste informazioni sono state trasmesse. In tale contesto, è irrilevante che dette informazioni siano state trasmesse dalle imprese interessate o da terzi o da qualsiasi altra fonte. |
|
71 |
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, informazioni vertenti sulla mera esistenza della concentrazione non possono far decorrere detto termine, dal momento che la semplice conoscenza di una concentrazione non consente all’autorità competente di effettuare una valutazione preliminare delle condizioni di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004. |
|
72 |
Inoltre, nei limiti in cui le ricorrenti esigono, criticando un presunto diritto alla passività, azioni positive da parte delle autorità competenti interessate a partire dal momento in cui queste ultime sono state informate dell’esistenza della concentrazione, esse si riferiscono, come risulta dal precedente punto 62, a un elemento estraneo al sistema di controllo delle concentrazioni dell’Unione in generale e ai suoi meccanismi di rinvio in particolare, nei quali né la Commissione né le autorità nazionali sono chiamate a ricercare attivamente informazioni vertenti su concentrazioni che possono essere esaminate in forza di tale sistema. Una simile interpretazione, per il suo notevole onere amministrativo, sarebbe altresì contraria all’obiettivo di efficacia menzionato al precedente punto 65 e priverebbe il meccanismo di rinvio di cui all’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 del suo effetto utile. |
|
73 |
Infine, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, quale accolta al precedente punto 63, equivale ad un obbligo di notificazione. |
|
74 |
Infatti, contrariamente a quanto previsto per un’omessa notificazione dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004, non viene sanzionato il fatto di non aver reso noto la concentrazione. Inoltre, come osserva la Commissione, non esiste alcun requisito quanto alla forma in cui la concentrazione viene resa nota. Ad esempio, può consistere in una semplice nota ed indicare unicamente brevemente gli elementi che consentono l’analisi delle condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004, quali la concentrazione interessata, i soggetti partecipanti a tale concentrazione, i mercati interessati, l’impatto sul commercio tra Stati membri e l’impatto concorrenziale sul territorio dello Stato membro interessato. |
|
75 |
Pertanto, la concentrazione resa nota non equivale né per la sua forma, né per il suo contenuto, né per il suo oggetto ad una notificazione obbligatoria, che richiede, conformemente all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 aprile 2023, di esecuzione del regolamento n. 139/2004 e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU 2023, L 119, pag. 22), la comunicazione delle informazioni complete, quali previste dai formulari CO e CO semplificato di cui agli allegati I e II di detto regolamento, per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione definitiva della compatibilità della concentrazione con il mercato interno. |
|
76 |
Peraltro, la nozione di concentrazione «resa nota» di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 riguarda principalmente concentrazioni che possono avere effetti negativi sul territorio di uno Stato membro che non dispone di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione, C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 164), il che, attualmente, è unicamente il caso del Granducato di Lussemburgo. Pertanto, occorre constatare che l’ambito di applicazione di tale nozione resta limitato. |
Sul dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi nel caso di specie
|
77 |
Le ricorrenti ritengono che l’ACL sia stata sufficientemente informata della concentrazione di cui trattasi prima del 17 gennaio 2024, data indicata nella decisione impugnata. Esse sostengono che, in realtà, l’ACL, sin dal 10 gennaio 2024, era informata di detta concentrazione ed era in grado di procedere ad una valutazione preliminare. |
|
78 |
Infatti, in primo luogo, tale concentrazione sarebbe di grande semplicità. In secondo luogo, l’ACL, da un lato, avrebbe indagato sul settore della grande distribuzione in Lussemburgo dal 2015, sul settore dei birrifici e degli spacci di bevande dal 2017 nonché, dal 2019, sulle relazioni tra i birrifici e i professionisti del settore degli alberghi, della ristorazione e del catering (in prosieguo: gli «Horeca») riguardanti specificamente le ricorrenti e una società figlia della AB InBev e, dall’altro, avrebbe ricevuto numerose informazioni utili da parte delle ricorrenti e di altri attori nell’ambito delle indagini condotte dal 2015. Tali informazioni avrebbero consentito a tale autorità di effettuare una valutazione preliminare sulla concentrazione di cui trattasi all’inizio del 2024. In terzo luogo, l’ACL riconoscerebbe di essere stata informata di detta concentrazione sin dal 22 dicembre 2023. In quarto luogo, taluni articoli di stampa sarebbero stati pubblicati sin dal 9 gennaio 2024. In quinto luogo, la Brasserie Nationale, nel corso di un incontro organizzato con l’ACL il 10 gennaio 2024, avrebbe informato quest’ultima che la sua società figlia Munhowen era in procinto di acquistare la Boissons Heintz. |
|
79 |
Le ricorrenti precisano che, in occasione di tale riunione, l’ACL è stata informata del fatto che la concentrazione di cui trattasi si sarebbe conclusa alla fine del mese di gennaio 2024. Esse criticano il fatto che tale autorità non abbia quasi posto domande su detta concentrazione e non abbia annunciato alcun seguito concreto, ma si sia limitata a rispondere che sarebbe «rimasta in contatto» con gli avvocati della Munhowen. In assenza di una reazione da parte di detta autorità, i soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi, tre settimane dopo, vale a dire il 31 gennaio 2024, avrebbero proceduto alla realizzazione di tale concentrazione con cessione delle quote e pagamento del prezzo. Secondo le ricorrenti, sarebbe stato semplice, giudizioso e conforme ai principi di certezza del diritto e di efficacia per l’ACL contattare gli avvocati della Munhowen tra il 10 e il 30 gennaio 2024 al fine di proseguire gli scambi o spiegare che vi era una difficoltà. |
|
80 |
L’ACL sarebbe rimasta passiva e non avrebbe compiuto alcuna azione positiva, né formulato alcuna domanda diretta ad ottenere informazioni complementari rispetto a quelle già in suo possesso, ma avrebbe atteso che si manifestassero terzi. Secondo le ricorrenti, dalle indicazioni dell’ACL risulta che l’iniziativa di un’impresa concorrente della Brasserie Nationale è stata determinante per la richiesta di rinvio. L’ACL avrebbe quindi lasciato trascorrere il termine di quindici giorni lavorativi previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 senza reagire. |
|
81 |
La Commissione, la AB InBev e l’ACL contestano tale argomento. |
|
82 |
In primo luogo, dal punto 22 della decisione impugnata e dal punto 16 della richiesta di rinvio risulta che la Brasserie Nationale ha informato l’ACL il 22 dicembre 2023 e successivamente il 10 gennaio 2024 che la sua società figlia Munhowen intendeva acquistare la Boissons Heintz. Tuttavia, le ricorrenti non dimostrano che, in tali date, le informazioni comunicate dalla Brasserie Nationale all’ACL sull’esistenza della concentrazione di cui trattasi contenessero, conformemente all’interpretazione accolta al precedente punto 69, gli elementi sufficienti per valutare, in via preliminare, se fossero soddisfatte le condizioni per formulare una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004. Al contrario, dal resoconto della riunione del 10 gennaio 2024, prodotto nell’allegato B.8 del controricorso della Commissione, risulta che il rappresentante delle ricorrenti non ha fornito alcun dettaglio sulla concentrazione di cui trattasi e che l’ACL gli ha indicato di non disporre degli elementi sufficienti per pronunciarsi su una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004, né sull’applicazione dell’articolo 102 TFUE. |
|
83 |
In secondo luogo, le ricorrenti non dimostrano neppure che l’ACL abbia ottenuto, prima del 17 gennaio 2024, da terzi o da qualsiasi altra fonte, informazioni che consentissero una valutazione preliminare delle condizioni da soddisfare per formulare una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004. L’argomento delle ricorrenti si basa piuttosto sull’erronea premessa che spettava all’ACL effettuare ricerche al fine di disporre delle informazioni necessarie per una siffatta valutazione preliminare. Orbene, come indicato ai precedenti punti 71 e 72, così non era. |
|
84 |
Poiché l’ACL è stata unicamente informata dell’esistenza della concentrazione, e non era tenuta a ricercare attivamente informazioni sulla concentrazione di cui trattasi e sulle imprese interessate, le ricorrenti non possono contestare a tale autorità l’assenza di «azioni positive». Ciò posto, gli articoli di stampa invocati dalle ricorrenti e l’asserita semplicità di detta concentrazione sono irrilevanti. |
|
85 |
Peraltro, se è vero che le relazioni delle indagini settoriali dell’ACL nel settore della grande distribuzione e nei settori dei birrifici e degli spacci di bevande potevano, certamente, essere utili per la valutazione di taluni possibili effetti della concentrazione di cui trattasi sulla concorrenza in Lussemburgo, occorre osservare che tali relazioni, da un lato, risalivano al 2019 e presentavano quindi un’attualità limitata e, dall’altro, non riguardavano tutti i mercati rilevanti come esposto al precedente punto 21, tra cui in particolare il mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo. Orbene, quest’ultimo mercato era particolarmente rilevante per un’analisi preliminare di detta concentrazione, dato che la Munhowen e la Boissons Heintz sono entrambe attive nella distribuzione all’ingrosso di bevande in Lussemburgo (v. punti 3 e 4 supra). Del pari, le informazioni ottenute dall’ACL nell’ambito di altre indagini condotte dal 2015, come quelle relative ai rapporti tra le birrerie e gli stabilimenti Horeca in Lussemburgo, non erano del tutto aggiornate e riguardavano solo in misura limitata tale mercato. In ogni caso, poiché dette indagini settoriali e investigazioni non vertevano su tale concentrazione, esse non sarebbero state sufficienti, senza ricerca di informazioni supplementari, per un’analisi preliminare delle condizioni da soddisfare per formulare una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004. |
|
86 |
Pertanto, in mancanza di prove della trasmissione attiva all’ACL, entro il 17 gennaio 2024, di tutte le informazioni pertinenti per una valutazione preliminare delle condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004, non si può contestare alla Commissione di aver considerato, al punto 28 della decisione impugnata, tale data quale dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi, come previsto al secondo comma di detto paragrafo. |
Sulla verifica da parte della Commissione del rispetto del termine di quindici giorni lavorativi
|
87 |
Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha accettato la richiesta di rinvio senza aver verificato, con ragionevole diligenza, il rispetto del termine di quindici giorni lavorativi, quale previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, da parte dell’ACL. |
|
88 |
La Commissione contesta tale argomento. |
|
89 |
Occorre rilevare che, ai punti da 20 a 30 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato la questione se la richiesta di rinvio sia stata presentata entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. |
|
90 |
Più precisamente, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni della Brasserie Nationale (punto 23 della decisione impugnata) e ha esaminato se le prove dimostrassero che quest’ultima aveva trasmesso all’ACL, il 10 gennaio 2024, informazioni pertinenti e sufficienti che le consentissero una valutazione preliminare delle condizioni da soddisfare per formulare una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004 (punto 24 della decisione impugnata). La Commissione ha inoltre discusso con tale autorità in merito alle informazioni comunicate ai soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi. Essa ha constatato che le ricorrenti non avevano fornito informazioni concrete che consentissero di valutare la concentrazione di cui trattasi e i suoi effetti nel territorio del Lussemburgo (punto 25 e nota a piè di pagina n. 23 della decisione impugnata). La Commissione ha rilevato che tali informazioni sono state fornite, il 17 e il 25 gennaio 2024, da terzi (punto 27 della decisione impugnata). Essa ne ha concluso che tale concentrazione era stata comunicata all’ACL non prima del 17 gennaio 2024 (punto 28 della decisione impugnata), cosicché la richiesta di rinvio del 7 febbraio 2024 era stata presentata entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 (punto 29 della decisione impugnata). |
|
91 |
Pertanto, e ad ogni modo, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, la Commissione ha effettivamente verificato se l’ACL avesse presentato la richiesta di rinvio entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, senza che fosse necessario determinare la data esatta in cui il termine ha iniziato a decorrere. |
Sull’asserita violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto
|
92 |
Secondo le ricorrenti, l’accettazione della richiesta di rinvio lede i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto ed è contraria alla volontà di celerità del legislatore dell’Unione che ha previsto un termine breve per formulare una richiesta di rinvio. Il rinvio rimetterebbe in discussione a posteriori la validità della concentrazione di cui trattasi. Conformemente alla sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punti 206 e 207), qualsiasi interpretazione dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 dovrebbe essere conforme ai principi di efficacia, prevedibilità e certezza del diritto e l’inosservanza del termine previsto da tale disposizione violerebbe i principi di efficacia e di certezza del diritto. |
|
93 |
La Commissione contesta tale argomento. |
|
94 |
In via preliminare, occorre osservare che l’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 consente, come risulta dal suo paragrafo 4, primo comma, il rinvio di un’operazione di concentrazione alla Commissione dopo la sua realizzazione. Pertanto, in assenza di un’eccezione di illegittimità diretta contro detta disposizione, le ricorrenti non possono addebitare alla Commissione di averla applicata alla concentrazione di cui trattasi per il motivo che quest’ultima è già stata realizzata e non può più essere messa in discussione in forza del diritto nazionale. |
|
95 |
Nei limiti in cui le ricorrenti invocano il principio della certezza del diritto e la volontà del legislatore dell’Unione, dai precedenti punti da 65 a 68 e 72 risulta che l’interpretazione accolta nella decisione impugnata nonché al precedente punto 69 si impone, da un lato, alla luce di detto principio, nonché dell’obiettivo di efficacia e dell’effetto utile dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004, e garantisce, dall’altro, il controllo delle operazioni di concentrazione entro termini compatibili sia con le esigenze di una buona amministrazione sia con quelle della normale prassi commerciale. |
|
96 |
Per quanto riguarda la tutela del legittimo affidamento, è sufficiente ricordare che, affinché sia constatata la violazione di tale principio, è necessario che un’istituzione dell’Unione, fornendo ad un amministrato assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui aspettative fondate. Può parlarsi di assicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, incondizionate e concordanti, qualunque sia la forma in cui queste vengono comunicate (v. sentenza del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./Commissione, C‑850/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:740, punto 34 e giurisprudenza citata). Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di una qualsivoglia assicurazione che sarebbe stata loro fornita dalla Commissione. L’accoglimento della richiesta di rinvio da parte di quest’ultima, con la decisione impugnata, non può quindi violare detto principio. |
|
97 |
Pertanto, occorre respingere gli argomenti vertenti sull’asserita violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché sulla volontà del legislatore dell’Unione e sul controllo a posteriori della validità della concentrazione di cui trattasi. |
|
98 |
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre respingere integralmente il secondo motivo di ricorso. |
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del termine previsto all’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/2004
|
99 |
Le ricorrenti ritengono che il fatto che le imprese interessate siano state informate, in francese, sulla richiesta di rinvio, solo il 14 febbraio 2024 e che tale richiesta sia stata loro comunicata solo il 26 febbraio 2024, costituisca una violazione dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. A loro avviso, l’informazione su detta richiesta avrebbe dovuto avvenire a partire dal 7 febbraio 2024 o dal giorno successivo. Solo l’informazione in francese della richiesta di rinvio sarebbe una comunicazione utile e valida. |
|
100 |
La Commissione contesta tale argomento. |
|
101 |
Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/2004, «la Commissione informa senza ritardo le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta [di rinvio] ricevuta ai sensi del paragrafo 1 [di detto articolo]». |
|
102 |
Per comprendere l’esatta portata di tale obbligo, occorre interrogarsi sul contenuto e sulla forma dell’informazione che la Commissione deve inviare alle autorità competenti degli Stati membri e alle imprese interessate, nonché sull’esigenza che tale informazione debba avvenire «senza ritardo». |
|
103 |
In primo luogo, per quanto riguarda il contenuto dell’informazione, occorre tener conto del contesto in cui si inserisce detto obbligo analizzando il nesso tra il primo e il secondo comma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. Detto secondo comma prevede che «[t]utti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale». L’informazione prevista al primo comma di detto paragrafo mira quindi a consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di presentare una richiesta di adesione. Per una siffatta domanda, tali autorità devono, al pari di quelle dello Stato membro richiedente tramite una comunicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento (v. punto 69 supra), essere in grado di effettuare una valutazione preliminare delle condizioni di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, per la quale esse dispongono, al pari delle autorità dello Stato membro richiedente, di un termine di quindici giorni lavorativi. Ne consegue che l’informazione menzionata all’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali della richiesta di rinvio al fine di consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di valutare l’opportunità di presentare una richiesta di adesione. |
|
104 |
Poiché l’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/2004 pone le «imprese interessate» sullo stesso piano delle «autorità competenti degli [altri] Stati membri», la Commissione deve comunicare le stesse informazioni a tali imprese per consentire loro di presentare le proprie osservazioni. |
|
105 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la forma dell’informazione su una richiesta di rinvio, occorre osservare che l’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/2004 non prevede alcun requisito di forma particolare per una siffatta informazione. Pertanto, come sostiene la Commissione, tale disposizione non esige che la Commissione trasmetta una copia della richiesta di rinvio alle autorità nazionali o alle imprese interessate, anche se una tale trasmissione può consentirle di adempiere al suo obbligo di informazione ai sensi di detta disposizione. |
|
106 |
In terzo luogo, per quanto riguarda il requisito temporale previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/2004, l’espressione «senza ritardo» significa «immediatamente», «rapidamente» e «senza indugio» (sentenza del 28 settembre 2022, Grieger/Commissione, T‑517/21, non pubblicata, EU:T:2022:588, punto 39). |
|
107 |
Nel caso di specie, la Commissione ha inviato la lettera di informazione alla Brasserie Nationale l’8 febbraio 2024, ossia il giorno successivo alla ricezione della richiesta di rinvio in data 7 febbraio 2024 (v. punti 12 e 13 supra). Tale lettera, prodotta come allegato A.6 al ricorso, contiene una sintesi delle ragioni per le quali l’ACL ha ritenuto che la concentrazione di cui trattasi pregiudicasse il commercio tra Stati membri e minacciasse di incidere in modo significativo sulla concorrenza nel territorio lussemburghese e, di conseguenza, soddisfacesse le condizioni di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004. |
|
108 |
Si tratta di un’informazione, inviata senza ritardo, sulla richiesta di rinvio che soddisfa, tanto per la sua forma quanto per il suo contenuto, i requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/2004, come esposti ai precedenti punti da 103 a 106. |
|
109 |
Pertanto, come afferma la Commissione, è irrilevante il fatto che la richiesta di rinvio, la cui trasmissione non è necessaria per soddisfare tali requisiti (v. punto 105 supra), sia stata inviata alla Brasserie Nationale solo il 26 febbraio 2024. Non è neppure necessario esaminare se la videoconferenza del 12 febbraio 2024 (v. punto 14 supra), congiuntamente alle prese di contatto dell’8 e 9 febbraio 2024 (v. punto 13 supra) consente di soddisfare detti requisiti. |
|
110 |
È vero che la lettera di informazione è stata redatta in inglese, il che costituisce una violazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1 (v. punti da 39 a 42 supra). Tuttavia, secondo la giurisprudenza citata ai precedenti punti 43 e 44, solo se l’utilizzo dell’inglese nella lettera di informazione ha avuto conseguenze pregiudizievoli per le ricorrenti, può essere messa in discussione la regolarità dell’invio di tale lettera e, pertanto, quella del procedimento amministrativo. Orbene, come risulta dai precedenti punti da 45 a 47, le ricorrenti non hanno dimostrato che tale utilizzo dell’inglese abbia arrecato loro pregiudizio nell’ambito del procedimento amministrativo. |
|
111 |
Di conseguenza, il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto. |
Sul quarto motivo, vertente sulla comunicazione tardiva della decisione impugnata
|
112 |
Le ricorrenti sostengono che la comunicazione, in data 12 aprile 2024, della decisione impugnata alla Brasserie Nationale era tardiva. |
|
113 |
Da un lato, ciò non soddisfarebbe la volontà di celerità risultante dall’articolo 22 del regolamento n. 139/2004, secondo cui una comunicazione dovrebbe essere utile al fine di consentire alle imprese interessate di posizionarsi e di agire. Dall’altro, tale comunicazione, quasi un mese dopo l’ultima data possibile per adottare la decisione impugnata, violerebbe tale disposizione, in particolare il suo paragrafo 3, che prevedrebbe termini rispettivamente di quindici e dieci giorni lavorativi. Secondo le ricorrenti, la Commissione non può, con la comunicazione tardiva della decisione impugnata, prorogare tali termini di venti giorni lavorativi supplementari. |
|
114 |
La Commissione contesta tale argomento. |
|
115 |
In primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 prevede che «[l]a Commissione informa della sua decisione [sulla richiesta di rinvio] tutti gli Stati membri e le imprese interessate». Ai sensi di detta disposizione, «[e]ssa può chiedere che venga effettuata una notificazione in applicazione dell’articolo 4 [di detto regolamento]». |
|
116 |
Alla luce di tale disposizione, la Commissione, come essa giustamente sostiene, era tenuta unicamente ad informare i soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi dell’adozione della decisione impugnata. Secondo il punto 79 della comunicazione sul rinvio, con la quale la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale (v. sentenza del 16 febbraio 2017, H&R ChemPharm/Commissione, C‑95/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:125, punto 57), tale informazione «avviene mediante l’invio di una lettera alle imprese di cui trattasi». |
|
117 |
Nel caso di specie, la Commissione ha informato le ricorrenti della decisione impugnata con lettera del 14 marzo 2024, vale a dire il giorno stesso della sua adozione (v. anche punto 19 supra). Tenuto conto di tale informazione immediata, la Commissione ha rispettato l’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. |
|
118 |
In secondo luogo, va osservato che la decisione impugnata è indirizzata all’ACL e che le ricorrenti non sono le destinatarie di tale decisione. |
|
119 |
Ciò si spiega con il fatto che il procedimento di rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 è un procedimento tra gli Stati membri e la Commissione. Infatti, contrariamente ai meccanismi di rinvio previsti all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, sono gli Stati membri e non le imprese interessate a dare avvio, mediante l’invio di una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, a detto procedimento che si conclude, se tale richiesta è accolta, con una decisione ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, comportante il trasferimento alla Commissione della competenza ad esaminare la concentrazione oggetto di detta richiesta. |
|
120 |
A tal riguardo, occorre precisare che la nozione di richiesta di uno «Stato membro» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non si limita alle richieste provenienti da un governo o da un ministero, ma comprende anche quelle provenienti da un’autorità nazionale garante della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1999, Kesko/Commissione, T‑22/97, EU:T:1999:327, punto 86). |
|
121 |
Conformemente all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, le decisioni che designano un destinatario sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. |
|
122 |
Di conseguenza, tenuto conto del fatto che la decisione impugnata si rivolgeva esclusivamente all’ACL e non ai soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi, la Commissione non era obbligata a notificare la decisione impugnata a questi ultimi. |
|
123 |
Pertanto, poiché le ricorrenti sono state informate immediatamente dell’adozione della decisione impugnata e non sono destinatarie di tale decisione, esse non possono sostenere che la Commissione era tenuta a comunicare loro detta decisione entro il 12 aprile 2024. |
|
124 |
Di conseguenza, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto. |
Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa nonché dei principi della parità delle armi, della lealtà del procedimento e del legittimo affidamento
|
125 |
Le ricorrenti ritengono che gli elementi invocati nell’ambito del primo e del quarto motivo integrino altresì una violazione dei diritti della difesa nonché dei principi della parità delle armi, della lealtà del procedimento e del legittimo affidamento. In particolare, esse sostengono, facendo riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nelle cause riunite Illumina e Grail/Commissione (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:264, punto 210), che l’ACL, dal 10 gennaio 2024, avrebbe potuto e dovuto ascoltarle nuovamente, segnatamente dopo aver dichiarato, nel corso del colloquio in tale data, la sua disponibilità per futuri scambi di opinione. Inoltre, l’ACL avrebbe potuto, tra il 10 e il 31 gennaio 2024, impedire la realizzazione della concentrazione di cui trattasi o mettere in guardia la Brasserie Nationale. |
|
126 |
La Commissione contesta tale argomento. |
|
127 |
In via preliminare, occorre notare che le censure, con cui le ricorrenti addebitano all’ACL di non averle contattate e sentite nuovamente e di non aver impedito la realizzazione della concentrazione di cui trattasi prima della presentazione della richiesta di rinvio, sono dirette contro il comportamento dell’ACL nell’ambito dell’adozione di tale domanda e non contro quello della Commissione. |
|
128 |
Orbene, conformemente all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione non è competente a statuire sulla legittimità di un atto adottato da un’autorità nazionale (sentenze del 3 dicembre 1992, Oleificio Borelli/Commissione, C‑97/91, EU:C:1992:491, punto 9, e del 15 dicembre 1999, Kesko/Commissione, T‑22/97, EU:T:1999:327, punto 83). |
|
129 |
Occorre altresì ricordare che, quando la Commissione è investita di una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, essa è tenuta soltanto a verificare se tale domanda sia, prima facie, una richiesta di rinvio ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1999, Kesko/Commissione, T‑22/97, EU:T:1999:327, punto 84). La Commissione deve quindi attenersi alla richiesta di rinvio proveniente da uno Stato membro e non spetta ad essa verificare se tale richiesta sia stata presentata conformemente ai diritti procedurali applicabili, la cui violazione deve essere contestata dinanzi ai giudici nazionali. |
|
130 |
Date siffatte circostanze, eventuali illeciti commessi dall’ACL nel procedimento che conduce all’adozione della richiesta di rinvio non possono inficiare la legittimità della decisione impugnata. Di conseguenza, l’argomento delle ricorrenti è inoperante nella parte in cui riguarda siffatti illeciti. |
|
131 |
Inoltre, occorre rilevare, al pari della Commissione, che l’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 non obbligava l’ACL né a sentire né ad informare le ricorrenti prima della presentazione della richiesta di rinvio e che un siffatto obbligo non risulta neppure dalle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nelle cause riunite Illumina e Grail/Commissione (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:264, punto 210), quali invocate dalle ricorrenti. |
|
132 |
Per contro, poiché le imprese interessate devono essere informate, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/2004, su una richiesta di rinvio ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, esse godono del diritto di essere sentite nel corso del procedimento amministrativo che conduce all’adozione di una decisione su detta richiesta ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. |
|
133 |
Nel caso di specie, è pacifico che la Brasserie Nationale è stata informata della richiesta di rinvio l’8 febbraio 2024 (v. punto 13 supra) e che essa ha presentato le sue osservazioni il 22 e il 29 febbraio 2024 (v. punti 16 e 17, supra). La Brasserie Nationale era stata quindi informata prima dell’adozione della decisione impugnata, avvenuta il 14 marzo 2024, e ha avuto varie occasioni per far conoscere il suo punto di vista nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione di detta decisione. |
|
134 |
Per quanto riguarda la censura secondo cui l’ACL avrebbe potuto impedire la realizzazione della concentrazione di cui trattasi, occorre ricordare che tale censura è inoperante (v. punti da 127 a 129). Se, tuttavia, essa dovesse essere intesa nel senso che, con essa, le ricorrenti fanno valere che l’ACL avrebbe dovuto presentare la richiesta di rinvio prima per far scattare, conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004, l’obbligo di sospensione previsto all’articolo 7 di detto regolamento, è sufficiente rilevare che il termine di quindici giorni lavorativi previsto all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 ha iniziato a decorrere, al più presto, solo a partire dal 17 gennaio 2024 e che l’ACL aveva quindi il diritto di presentare tale domanda il 7 febbraio 2024 (v. punto 86 supra). |
|
135 |
Quanto al principio del legittimo affidamento, dal precedente punto 96 risulta che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia fornito loro assicurazioni precise che facevano sorgere in loro fondate aspettative. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell’ACL, esse non possono, in ogni caso, inficiare la legittimità della decisione impugnata (v. punto 129 supra). |
|
136 |
Per quanto riguarda le altre censure, le ricorrenti non spiegano in che modo gli argomenti dedotti nell’ambito dei motivi dal primo al quarto siano pertinenti per il quinto motivo. Tenuto conto di tali affermazioni vaghe e non comprovate, tali censure devono quindi essere respinte. |
|
137 |
Pertanto, le ricorrenti non hanno dimostrato una violazione dei diritti della difesa né dei principi della parità delle armi, della lealtà del procedimento o del legittimo affidamento. |
|
138 |
Di conseguenza, il quinto motivo di ricorso deve essere respinto. |
Il sesto motivo, vertente sull’assenza di un pregiudizio per il commercio tra Stati membri
|
139 |
Le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver omesso di esaminare se il pregiudizio per il commercio tra Stati membri possa derivare dalla concentrazione di cui trattasi. La Commissione si sarebbe basata unicamente sulla situazione della concorrenza «ex ante» e non sugli effetti potenzialmente nefasti di tale concentrazione. Secondo la giurisprudenza, l’analisi di tali effetti dovrebbe essere plausibile e basata sull’evoluzione economica più probabile attribuibile alla concentrazione. Un’analisi di tale causalità sarebbe stata richiesta anche dagli orientamenti della Commissione relativi all’applicazione del meccanismo di rinvio di cui all’articolo 22 del regolamento [n. 139/2004] a determinate categorie di cause (GU 2021, C 113, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti relativi all’articolo 22»). |
|
140 |
In particolare, le ricorrenti criticano, per quanto riguarda segnatamente i punti da 58 a 61 della decisione impugnata, che non si può esigere che una concentrazione conduca ad un miglioramento di una situazione concorrenziale insoddisfacente. Il punto 60 della decisione impugnata non sarebbe pertinente in quanto si limiterebbe a riportare una statistica attuale senza che ne sia tratta una conseguenza. Per quanto riguarda il punto 62 della decisione impugnata, le ricorrenti ritengono, da un lato, che la quota delle importazioni significhi unicamente che il mercato geografico da prendere in considerazione è la «Grande Regione» e, dall’altro, che la Commissione non abbia motivato la sua affermazione relativa alla quota di mercato troppo elevata della nuova entità risultante dalla concentrazione di cui trattasi. Esse addebitano alla Commissione di non aver distinto, nella decisione impugnata, il passato dal futuro. Ai punti da 64 a 66 della decisione impugnata, la quota elevata delle importazioni sarebbe ripetuta, senza trarne conseguenze. L’affermazione contenuta al punto 67 della decisione impugnata, secondo cui i produttori internazionali dipendono fortemente dalla rete e dalle risorse locali dei distributori all’ingrosso per raggiungere ciascun punto vendita del canale CHR/in-trade in Lussemburgo, non sarebbe esatta e sarebbe stata contraddetta. La Commissione non avrebbe risposto all’argomento della Brasserie Nationale secondo cui non vi era alcun ostacolo all’ingresso dei produttori internazionali nel mercato locale degli Horeca in Lussemburgo. Secondo le ricorrenti, ciò è confermato dal fatto che, dopo la realizzazione di detta concentrazione, la AB InBev ha potuto risolvere le convenzioni commerciali che la legavano alla Boissons Heintz, per trovare senza difficoltà effettivi accessi a tale mercato. La Commissione, che si occuperebbe da lungo tempo della distribuzione di bevande e di birre, avrebbe l’obbligo di rispondere agli argomenti dedotti dalle imprese interessate. Infine, le ricorrenti sostengono che i punti 68 e 69 della decisione impugnata si riferiscono unicamente alla situazione concorrenziale esistente. |
|
141 |
In risposta al quesito del Tribunale del 6 settembre 2024, le ricorrenti sostengono che la sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677), evidenzia che, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004, una concentrazione deve avere una dimensione europea. |
|
142 |
La Commissione e la AB InBev contestano gli argomenti delle ricorrenti. |
|
143 |
In via preliminare, occorre rilevare che, affinché uno o più Stati membri possano rinviare una concentrazione alla Commissione e quest’ultima possa accettare di esaminarla, devono essere soddisfatte due condizioni sostanziali. Infatti, conformemente all’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 139/2004, la concentrazione di cui trattasi deve, da un lato, «incide[re] sul commercio fra Stati membri» e, dall’altro, «rischia[re] di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta [di rinvio]». |
|
144 |
Invece, contrariamente a quanto ritengono le ricorrenti, per rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, una concentrazione non deve avere una dimensione europea. Infatti, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004, può essere oggetto di una richiesta di rinvio «qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell’articolo 3 [di tale regolamento], che non ha dimensione [europea] ai sensi dell’articolo 1 [di detto regolamento]». |
|
145 |
Per quanto riguarda la prima condizione sostanziale menzionata al precedente punto 143, la cui applicazione da parte della Commissione nella decisione impugnata è oggetto del presente motivo, occorre dare a tale condizione un’interpretazione coerente con quella che le viene data nell’ambito degli articoli 101 e 102 TFUE (sentenza del 15 dicembre 1999, Kesko/Commissione, T‑22/97, EU:T:1999:327, punto 106). |
|
146 |
Pertanto, come indicato al punto 43 della comunicazione sul rinvio e come altresì indicato al punto 14 degli orientamenti concernenti l’articolo 22, ritirati dalla comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2024 (GU C, C/2024/7190, pag. 1) a seguito della sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677), una concentrazione soddisfa la condizione relativa al pregiudizio per il commercio tra Stati membri quando può avere un’influenza percettibile sui flussi di scambi tra Stati membri. |
|
147 |
Secondo la giurisprudenza, tenuto conto della natura del controllo delle concentrazioni istituito dal regolamento n. 139/2004, la Commissione è tenuta ad effettuare un’analisi prospettica degli effetti della concentrazione di cui trattasi e quindi, nell’ambito dell’articolo 22 di detto regolamento, degli effetti futuri sul commercio tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1999, Kesko/Commissione, T‑22/97, EU:T:1999:327, punto 107). |
|
148 |
Più precisamente, per poter pregiudicare il commercio tra Stati membri, una concentrazione deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che essa sia atta ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1999, Kesko/Commissione, T‑22/97, EU:T:1999:327, punto 103 e giurisprudenza citata). |
|
149 |
Secondo la giurisprudenza, una concentrazione incide in particolare sul commercio tra Stati membri qualora renda più difficile l’azione o la penetrazione sul mercato nazionale di produttori o di venditori di altri Stati membri o impedisca a concorrenti provenienti da altri Stati membri di installarsi sul mercato di cui trattasi. Infatti, qualora il detentore di una posizione dominante sbarri a concorrenti l’accesso al mercato, è indifferente che questo comportamento abbia luogo unicamente sul territorio di un solo Stato membro se esso può avere ripercussioni sui flussi commerciali e sulla concorrenza nel mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1999, Kesko/Commissione, T‑22/97, EU:T:1999:327, punti 104 e 105 e giurisprudenza citata). |
|
150 |
Nell’ambito dell’esercizio di tale controllo ex ante delle concentrazioni, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità in materia economica ai fini dell’applicazione delle norme sostanziali del regolamento n. 139/2004, dal momento che essa effettua analisi economiche prospettiche volte a determinare la probabilità di talune evoluzioni del mercato rilevante in un lasso di tempo prevedibile (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 82 e giurisprudenza citata). |
|
151 |
Tale analisi prospettica necessaria in materia di controllo delle concentrazioni rientra nel potere discrezionale in materia economica di cui dispone la Commissione ai fini dell’applicazione delle norme sostanziali del regolamento n. 139/2004, che giustifica il fatto che tale controllo si limiti alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti e all’assenza di errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 84 e giurisprudenza citata). In particolare non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione (v. sentenza del 23 maggio 2019, KPN/Commissione, T‑370/17, EU:T:2019:354, punto 107 e giurisprudenza citata). |
|
152 |
Per quanto riguarda l’analisi delle condizioni sostanziali previste dall’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, occorre rilevare che l’espressione «se ritiene», contenuta in tale disposizione, che non figurava ancora nell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento n. 4064/89, indica altresì che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nell’ambito di detta analisi, che essa deve effettuare entro un termine limitato di dieci giorni lavorativi sulla base delle informazioni disponibili. Infatti, da un lato, l’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 prevede che, in mancanza di una presa di posizione entro tale termine, si considera che la Commissione abbia adottato una decisione che accetta il rinvio. D’altro lato, non essendo obbligata a ricercare attivamente informazioni relative alla concentrazione di cui trattasi (v. punto 72 supra), la Commissione deve basare la sua analisi principalmente sugli elementi disponibili, vale a dire sulle informazioni trasmesse nella richiesta di rinvio basata, a sua volta, su una valutazione preliminare effettuata dallo Stato membro richiedente (v. punto 69 supra) e, se del caso, nelle domande di adesione di altri Stati membri ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 nonché nelle eventuali osservazioni presentate dalle imprese interessate. |
|
153 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti sollevati dalle ricorrenti e verificare se essi dimostrino un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione nell’ambito dell’analisi della condizione relativa al pregiudizio per il commercio tra Stati membri, quale prevista all’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 139/2004. |
|
154 |
In primo luogo, per quanto riguarda gli argomenti vertenti sull’asserita mancanza di un’analisi prospettica degli effetti futuri della concentrazione di cui trattasi sul commercio tra Stati membri, occorre rilevare che la Commissione, dopo aver esposto, ai punti da 57 a 62 della decisione impugnata, i rilievi dell’ACL e osservazioni della Brasserie Nationale riguardanti la condizione relativa al pregiudizio per il commercio tra Stati membri, quale prevista all’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 139/2004, ha proceduto, ai punti da 63 a 69 della decisione impugnata, al proprio esame di tale condizione. |
|
155 |
Anzitutto, la Commissione ha esaminato la struttura e le caratteristiche dei mercati rilevanti. Da un lato, essa ha considerato, al punto 64 della decisione impugnata, tenendo conto delle informazioni trasmesse dall’ACL, che le importazioni provenienti da altri Stati membri rappresentavano una parte significativa della distribuzione all’ingrosso di bevande vendute in Lussemburgo, in particolare attraverso il canale CHR/on-trade e per le birre. Dall’altro, essa ha ritenuto, ai punti 65 e 66 della decisione impugnata, che l’importanza delle importazioni attraverso tale canale, quantomeno per la birra, risultasse anche dal fatto che i soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi distribuivano marchi internazionali ed europei di birra in Lussemburgo. La Commissione ha poi analizzato il potere di mercato di detti partecipanti. Essa ha osservato, al punto 67 della decisione impugnata, che la quota di mercato complessiva di tali partecipanti sul mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso detto canale ammontava a circa l’80% e, per quanto riguarda specificamente la distribuzione all’ingrosso di birra attraverso questo stesso canale, superava il 70%. Essa ha aggiunto, sempre allo stesso punto 67 della decisione impugnata, che la Brasserie Nationale era integrata verticalmente a monte nella produzione e nella fornitura di birra al punto da detenere una quota di mercato compresa tra il 40 e il 50% circa. La Commissione ne ha dedotto, sempre al suddetto punto 67 della decisione impugnata, che il potere di mercato che ne derivava sul mercato collegato verticalmente potrebbe suscitare problemi di preclusione, in particolare per quanto riguarda l’accesso dei produttori di bevande stabiliti al di fuori del Lussemburgo e senza capacità di distribuzione in tale Stato membro, che dipendevano dalla rete e dalle risorse locali dei distributori all’ingrosso. Infine, la Commissione ha concluso, ai punti 63 e 69 della decisione impugnata, che la concentrazione di cui trattasi era atta ad incidere sul commercio tra Stati membri in quanto priverebbe di accesso al mercato lussemburghese i produttori di bevande, in particolare di birra, stabiliti negli altri Stati membri e privi di una rete di distribuzione attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo. |
|
156 |
Ne consegue che la Commissione ha realizzato un’analisi prospettica dei possibili effetti futuri della concentrazione di cui trattasi sul commercio tra Stati membri, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 147 e 148. Tali effetti sono sottolineati dall’espressione «potrebbe suscitare» e dal termine «atta», quali impiegati ai punti 67 e 69 della decisione impugnata. Essi riguardano, come esposto nei suddetti punti, problemi di preclusione, in particolare per quanto riguarda l’accesso al mercato lussemburghese, caratterizzato dall’importanza delle importazioni, da parte di produttori di bevande di altri Stati membri privi di capacità di distribuzione attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo, e derivano dal notevole potere di mercato complessivo dei soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi sul mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso tale canale nonché dalla loro integrazione verticale nella produzione e nella fornitura di birra. |
|
157 |
In secondo luogo, occorre esaminare gli argomenti con i quali le ricorrenti tentano di mettere in discussione la fondatezza dell’analisi effettuata dalla Commissione relativamente al pregiudizio per il commercio tra Stati membri, quale esposta al precedente punto 155. |
|
158 |
Sotto un primo profilo, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Commissione non ha richiesto, ai punti da 58 a 61 della decisione impugnata, che la concentrazione di cui trattasi migliori la situazione della concorrenza «ex ante», ma si è limitata ad esporre i rilievi dell’ACL riguardo alla struttura e alle caratteristiche dei mercati rilevanti. |
|
159 |
Sotto un secondo profilo, se è vero che le ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver tratto conseguenze dalla quota elevata delle importazioni, menzionata ai punti da 64 a 66 della decisione impugnata, occorre rilevare che tale circostanza, che riguarda la struttura e le caratteristiche del mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo, è stata presa in considerazione implicitamente, ma necessariamente, così come il potere di mercato complessivo dei soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi su tale mercato e la loro integrazione verticale, in occasione della constatazione, al punto 67 della decisione impugnata, dei problemi di preclusione dell’accesso a detto mercato per i produttori di bevande di altri Stati membri privi di capacità di distribuzione attraverso tale canale. Del pari, detta circostanza è stata presa in considerazione nell’ambito della valutazione globale della Commissione, al punto 69 della decisione impugnata, il che è confermato dalla prima parte di frase di quest’ultimo punto, che recita «Tenuto conto di quanto precede». |
|
160 |
Sotto un terzo profilo, contrariamente a quanto ritengono le ricorrenti, la Commissione ha ben distinto la situazione di concorrenza «ex ante» dal futuro in quanto l’espressione «potrebbe suscitare» e il termine «atta», come utilizzati ai punti 67 e 69 della decisione impugnata, descrivono i possibili effetti futuri che derivano, secondo la Commissione, dalla concentrazione di cui trattasi (v. anche punto 156 supra). |
|
161 |
Sotto un quarto profilo, sebbene le ricorrenti affermino che la constatazione, contenuta al punto 67 della decisione impugnata, secondo cui i produttori internazionali dipendono fortemente dalla rete e dalle risorse locali dei distributori all’ingrosso per raggiungere ciascun punto vendita del canale CHR/in-trade in Lussemburgo sia errata e sia stata contraddetta, si tratta comunque di una semplice affermazione non suffragata. Quanto alla lettera del 22 febbraio 2024, inviata dalla Brasserie Nationale alla Commissione, alla quale fanno riferimento le ricorrenti, tale lettera si limita a contestare, al suo punto III.1, «qualsiasi potenziale, per quanto indiretto, di precludere il mercato [per] la Munhowen o [il gruppo Brasserie Nationale]», senza tuttavia precisare le ragioni concrete per le quali la Brasserie Nationale ritiene che il rischio di preclusione del mercato non esista. Le ricorrenti non possono quindi addebitare alla Commissione di non aver risposto a tutti gli argomenti della Brasserie Nationale. In ogni caso, la Commissione non era tenuta a rispondere a ciascun argomento sollevato da quest’ultima nella suddetta lettera, dal momento che una risposta globale può essere sufficiente per conformarsi al suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2022, Feralpi/Commissione, T‑657/19, EU:T:2022:691, punto 533 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. |
|
162 |
Sotto un quinto profilo, l’argomento secondo cui la AB InBev ha potuto sostituire i suoi rapporti commerciali con la Boissons Heintz dopo la realizzazione della concentrazione di cui trattasi nulla dice sulle difficoltà che detta concentrazione può causare ad altri produttori che intendano accedere al mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo, in particolare per la birra. |
|
163 |
Sotto un sesto profilo, nei limiti in cui la Commissione ha indicato, al punto 67 della decisione impugnata, che la quota di mercato combinata dei soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi in Lussemburgo ammontava a circa l’80% sul mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso il canale CHR/on-trade e superava il 70% nella distribuzione all’ingrosso di birra attraverso questo stesso canale, le ricorrenti non possono addebitarle di non aver motivato le sue conclusioni in merito al potere di mercato dell’entità risultante da tale concentrazione. Peraltro, occorre rilevare, al pari della Commissione, che quest’ultima non ha affermato che detta entità disporrebbero di quote di mercato «troppo elevate». |
|
164 |
Sotto un settimo profilo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’elevata quota delle importazioni segnala che il mercato geografico da prendere in considerazione è la «Grande Regione», vale a dire il Lussemburgo e le regioni limitrofe tedesche, belghe e francesi, al punto 42 della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza del 22 febbraio 2024 (GU C, C/2024/1645, pag. 1), quale invocata dalla Commissione, si afferma che «la mera esistenza di importazioni o la possibilità di passare a importazioni in una data zona geografica non comporta necessariamente l’ampliamento del mercato geografico per includervi la zona dalla quale le merci sarebbero o potrebbero essere esportate. I clienti situati nella zona dalla quale le merci sarebbero o potrebbero essere esportate possono essere soggetti a condizioni di concorrenza diverse rispetto ai clienti situati nella zona di consegna delle importazioni. In tali circostanze, se i mercati geografici fossero definiti in modo ampio al fine di comprendere le zone di esportazione e di consegna delle merci importate, si potrebbero erroneamente includere nelle zone del mercato rilevante clienti che probabilmente sono interessati in modo diverso dalla condotta o dalla concentrazione in questione». |
|
165 |
La Commissione ha stabilito l’esistenza di condizioni di concorrenza diverse in quanto ha constatato, al punto 68 della decisione impugnata, che la struttura dell’offerta in Lussemburgo era diversa dai paesi limitrofi e che la domanda presentava caratteristiche diverse in Lussemburgo rispetto ai paesi vicini. Le ricorrenti non possono mettere in discussione tale constatazione limitandosi ad affermare, in modo non suffragato, che essa non corrisponde alla realtà. |
|
166 |
Nei limiti in cui l’argomento delle ricorrenti dovrebbe essere inteso nel senso che sarebbe diretto a contestare un possibile pregiudizio per il commercio tra Stati membri nell’ipotesi in cui il mercato geografico rilevante fosse di dimensione nazionale, come è stato constatato nel caso di specie, è sufficiente ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 149, una concentrazione può anche pregiudicare il commercio tra Stati membri qualora renda più difficile l’azione o la penetrazione, in tale mercato nazionale, di produttori o venditori di altri Stati membri o qualora impedisca a concorrenti provenienti da altri Stati membri di insediarsi in un siffatto mercato. |
|
167 |
Peraltro, la stessa Brasserie Nationale ammette, al punto III.2. della sua lettera datata 22 febbraio 2024 trasmessa alla Commissione, che «il commercio tra Stati membri può essere pregiudicato [dalla concentrazione di cui trattasi]» in quanto il mercato geografico rilevante è quello della Grande Regione. Come risulta dal punto III.1 di tale lettera, la Brasserie Nationale ritiene quindi unicamente che il pregiudizio per il commercio tra Stati membri si fondi su motivi diversi da quelli indicati dall’ACL nella sua richiesta di rinvio. |
|
168 |
Ne consegue che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti non sono idonei a dimostrare un errore manifesto di valutazione nell’analisi della Commissione relativa al pregiudizio per il commercio tra Stati membri, quale esposta al precedente punto 155. |
|
169 |
In particolare, le ricorrenti non sono riuscite a mettere in discussione le constatazioni secondo cui, da un lato, le importazioni rappresentavano una parte significativa della distribuzione all’ingrosso di bevande vendute in Lussemburgo, in particolare attraverso il canale CHR/on-trade e più specificamente per quanto riguarda la birra (punti da 64 a 66 della decisione impugnata) e, dall’altro, la quota di mercato complessiva in Lussemburgo dei soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi, nel mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso tale canale, ammontava a circa l’80% e, per quanto riguarda specificamente la distribuzione all’ingrosso di birra attraverso detto canale, superava il 70%. Inoltre, le ricorrenti non contestano che la Brasserie Nationale fosse integrata verticalmente a monte nella produzione e nella fornitura di birra, dove deteneva una quota di mercato compresa tra il 40 e il 50% circa (punto 67 della decisione impugnata). |
|
170 |
Tenuto conto di tali circostanze, in particolare del notevole potere di mercato complessivo dei soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi nonché della loro integrazione verticale nella produzione e nella fornitura di birra, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione considerando, al punto 67 della decisione impugnata, che la concentrazione di cui trattasi potrebbe rendere più difficile l’accesso al mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo, in particolare per la birra, per i produttori di altri Stati membri che non dispongono di una rete di distribuzione attraverso tale canale in Lussemburgo. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza menzionata al precedente punto 149, la Commissione ha concluso, al punto 69 della decisione impugnata, sempre senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che detta concentrazione poteva pregiudicare il commercio tra Stati membri. |
|
171 |
Pertanto, il sesto motivo di ricorso deve essere respinto. |
Sul settimo motivo, vertente sull’insussistenza di un rischio di incidenza significativa sulla concorrenza nel territorio del Lussemburgo
|
172 |
Le ricorrenti fanno valere che l’analisi della Commissione relativa al rischio di incidenza significativa sulla concorrenza nel territorio del Lussemburgo non è plausibile. |
|
173 |
In primo luogo, per quanto riguarda gli effetti orizzontali riguardanti il mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo, le ricorrenti, riconoscendo la quota apparente di mercato rilevante della nuova entità risultante dalla concentrazione di cui trattasi, sostengono che la questione pertinente è se tale quota di mercato possa comportare effetti non coordinati. Poiché i distributori internazionali all’ingrosso non sono stati attivi in Lussemburgo, la concentrazione di cui trattasi non modificherebbe tale situazione in quanto non creerebbe alcuna nuova barriera all’ingresso sul mercato. Se è vero che esistono esclusive che vincolano gli Horeca ai birrifici per la birra, secondo le ricorrenti, la AB InBev, dopo la realizzazione di detta concentrazione, ha potuto eludere senza difficoltà tale nuova entità. La sovrapposizione del portafoglio di marchi dei soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi sarebbe irrilevante dal momento che, per esistere sul mercato, qualsiasi altro distributore deve essere in grado di distribuire gli stessi marchi. Quanto all’insussistenza di un potere d’acquisto compensativo degli Horeca, le ricorrenti ritengono che la concentrazione di cui trattasi non aggravi la situazione esistente. Esse sostengono che la Commissione non ha dimostrato che il costo di 500000 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 435248) per un deposito costituisca una barriera all’ingresso per un distributore all’ingrosso di bevande. Essa non avrebbe né effettuato un’analisi della redditività né tenuto conto della possibilità di consegna a partire da depositi situati in Belgio o in Francia. |
|
174 |
In secondo luogo, per quanto riguarda gli effetti orizzontali riguardanti il mercato della distribuzione della birra attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo, la Brasserie Nationale contesta la delimitazione di detto mercato, pur ritenendo che la Commissione, a priori, sia legittimata ad usare tale delimitazione nell’ambito della sua analisi preliminare. Sulla scia delle loro precedenti critiche, le ricorrenti sostengono che, nell’ambito del controllo delle concentrazioni, la questione pertinente non è se la situazione concorrenziale possa essere migliorata, bensì se la concentrazione di cui trattasi incida negativamente sulla concorrenza in Lussemburgo. Detto controllo non può quindi porre rimedio alla situazione concorrenziale esistente sul mercato prima di tale concentrazione. |
|
175 |
In terzo luogo, per quanto riguarda gli effetti non orizzontali, le ricorrenti contestano la constatazione della Commissione secondo cui la concentrazione di cui trattasi rischia di chiudere uno sbocco importante per i produttori e i fornitori. La Commissione non avrebbe tenuto conto delle alternative esistenti, della possibilità per un nuovo distributore di stabilirsi in Lussemburgo e della capacità dei distributori della Grande Regione di fornire direttamente in Lussemburgo da depositi vicini alla frontiera. Ciò sarebbe confermato dal fatto che l’AB InBev ha potuto trovare un circuito sostitutivo dopo la risoluzione dei suoi accordi commerciali con la Boissons Heintz. Le ricorrenti sostengono che è la AB InBev a detenere il potere di mercato e il cui comportamento può influenzare in modo significativo la concorrenza e non l’ipotetico aumento della produzione da parte della Brasserie Nationale, che è una PMI. A loro avviso, non è plausibile che quest’ultima possa aumentare i suoi prezzi indipendentemente dai concorrenti situati a monte sul mercato della fornitura di birra, vale a dire gruppi internazionali quali la AB InBev, la Heineken e la Carlsberg Group. Inoltre, le ricorrenti fanno valere che la AB InBev non può lamentarsi di difficoltà di accesso ai distributori, dal momento che essa, grazie al suo diritto di prelazione, avrebbe potuto rilevare il 100% delle quote della Boissons Heintz, di cui deteneva il 10% del capitale fino al 7 febbraio 2024. |
|
176 |
La Commissione e la AB InBev contestano gli argomenti delle ricorrenti. |
|
177 |
Il presente motivo riguarda la seconda condizione sostanziale prevista dall’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 139/2004, secondo cui la concentrazione deve «rischia[re] di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta [di rinvio]» (v. punto 143 supra). |
|
178 |
A tal riguardo, occorre osservare che tale condizione sostanziale si distingue, per la sua formulazione, dal criterio pertinente per dichiarare l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato interno, quale previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. Più precisamente, contrariamente a quest’ultima disposizione, detta condizione sostanziale non si basa su un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva, ma solo su un «rischio» di incidenza significativa sulla concorrenza. |
|
179 |
Tale differenza si spiega con il fatto che una decisione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 ha unicamente lo scopo di statuire, sulla base delle informazioni disponibili ed entro un termine limitato di dieci giorni lavorativi, sul rinvio di una concentrazione alla Commissione (v. anche punto 152 supra). Essa non è quindi paragonabile a una decisione che statuisce, in applicazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004, sulla compatibilità di una concentrazione con il mercato interno, né pregiudica una siffatta decisione. |
|
180 |
Pertanto, come risulta dal punto 44 della comunicazione sul rinvio, una concentrazione soddisfa la seconda condizione sostanziale di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 139/2004, quando un’analisi preliminare indica il rischio reale che tale concentrazione abbia effetti negativi significativi sulla concorrenza nel territorio dello Stato membro o degli Stati membri che presentano la richiesta di rinvio, e quindi merita un esame approfondito. Come parimenti menzionato al suddetto punto 44, tali indicazioni preliminari possono consistere in primi elementi di prova di tali effetti, ma non pregiudicano l’esito di un esame approfondito. |
|
181 |
Conformemente alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 150 e 151, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità in materia economica ai fini dell’applicazione delle norme sostanziali del regolamento n. 139/2004, dal momento che essa effettua analisi economiche prospettiche volte a determinare la probabilità di talune evoluzioni del mercato rilevante in un lasso di tempo prevedibile. Il controllo da parte del giudice dell’Unione si limita quindi alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti e all’assenza di errore manifesto di valutazione. In particolare non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. |
|
182 |
Come indicato al precedente punto 152, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nell’ambito dell’analisi delle condizioni sostanziali previste dall’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, dal momento che essa deve effettuare tale analisi entro un termine limitato di dieci giorni lavorativi sulla base delle informazioni disponibili. |
|
183 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti con i quali le ricorrenti tentano di mettere in discussione l’analisi della Commissione relativa alla condizione attinente al rischio di un’incidenza significativa sulla concorrenza e di verificare se essi dimostrino l’esistenza di un errore manifesto di valutazione. |
Sull’analisi degli effetti orizzontali
|
184 |
In via preliminare, dal punto 12 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, C 31, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti sulle concentrazioni orizzontali»), ai quali la Commissione è vincolata in quanto non derogano alle norme del Trattato e del regolamento n. 139/2004 (v. sentenza del 7 giugno 2013, Spar Österreichische Warenhandels/Commissione, T‑405/08, non pubblicata, EU:T:2013:306, punto 58 e giurisprudenza citata), emerge che, per valutare i prevedibili effetti di una concentrazione sui mercati rilevanti, la Commissione analizza i possibili effetti anticoncorrenziali da questa scaturenti e i rilevanti fattori in grado di controbilanciare tali effetti, quali il potere degli acquirenti, l’importanza delle barriere all’ingresso e gli eventuali miglioramenti di efficienza invocati dalle parti. |
|
185 |
In primo luogo, per quanto riguarda il mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo, la Commissione ha concluso, al punto 73 della decisione impugnata, che la concentrazione di cui trattasi minacciava di provocare effetti non coordinati risultanti da sovrapposizioni orizzontali su tale mercato. |
|
186 |
Sotto un primo profilo, la Commissione ha rilevato, al punto 74 della decisione impugnata, che la concentrazione di cui trattasi sembrava dar luogo ad un’elevata quota di mercato combinata dei soggetti partecipanti a tale concentrazione che sarebbe compresa tra il 70 e il 80%. Sebbene le ricorrenti ammettano che l’entità risultante da detta concentrazione detiene una quota apparente di mercato notevole, esse ritengono che occorra interrogarsi sulla questione se tale quota di mercato possa comportare effetti non coordinati. Orbene, come risulta dai punti 26 e 27 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, le quote di mercato complessive costituiscono un fattore importante per stabilire la probabilità che una concentrazione comporti simili effetti. Inoltre, dal punto 17 di tali orientamenti risulta che una quota di mercato del 50% e più può, di per sé, costituire la prova dell’esistenza di una posizione dominante sul mercato. |
|
187 |
Sotto un secondo profilo, le ricorrenti non contestano la constatazione, contenuta al punto 75 della decisione impugnata, secondo cui i loro concorrenti, che detenevano quote di mercato limitate, ciascuna inferiore al 5%, non sembravano essere in grado di esercitare una pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione di cui trattasi e avrebbero probabilmente lasciato il mercato successivamente. Le ricorrenti non contestano neppure che, come rilevato dalla Commissione in detto punto, gli attori internazionali non fossero attivi in Lussemburgo. Tali constatazioni indicano che detta entità dispone di una quota di mercato sensibilmente superiore a quella del suo concorrente immediato e che esiste un rischio di eliminazione delle forze concorrenziali. Conformemente al punto 25 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, si tratta dei fattori da prendere in considerazione, che non possono essere messi in discussione dall’affermazione secondo cui l’assenza di attività degli attori internazionali in Lussemburgo costituisce una situazione che rimane invariata dopo la realizzazione di tale concentrazione. |
|
188 |
Sotto un terzo profilo, nella parte in cui la Commissione ha constatato, ai punti 76 e 77 della decisione impugnata, che i soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi erano concorrenti diretti che detenevano un notevole potere di mercato e i cui portafogli di marchi si sovrappongono considerevolmente, occorre rilevare che si tratta di un elemento da prendere in considerazione, conformemente al punto 28 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali. È vero che, come risulta anche dal suddetto punto 28, vi sono meno rischi di un’operazione di concentrazione che ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva qualora esista un elevato grado di sostituibilità tra i prodotti dei soggetti partecipanti alla concentrazione e quelli dei produttori concorrenti. Tuttavia, l’affermazione vaga e non suffragata delle ricorrenti secondo cui tutti i distributori sono in grado di distribuire i grandi marchi internazionali di bevande non è sufficiente a dimostrare un siffatto elevato grado di sostituibilità, né a rimettere in discussione la sovrapposizione tra i portafogli della Boissons Heintz e della Munhowen, come esposto al punto 76 della decisione impugnata, che riguarda 31 marchi, in particolare i marchi lussemburghesi di birra e di acqua minerale. |
|
189 |
Sotto un quarto profilo, la Commissione ha osservato, al punto 78 della decisione impugnata, che i clienti composti da circa 2700 bar, alberghi e ristoranti non sembravano disporre di un potere d’acquisto compensativo sufficiente per contrastare il potere di mercato dell’entità risultante dalla concentrazione di cui trattasi. Le ricorrenti non possono mettere in discussione tale constatazione sostenendo che tale situazione non è nuova e non sarà aggravata da detta concentrazione. Infatti, la Commissione era tenuta ad esaminare, in forza del punto 65 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, in quale misura i clienti di tale entità possano contrastare l’aumento del potere di mercato che tale concentrazione rischia di comportare, aumento che non è peraltro contestato dalle ricorrenti (v. punto 186 supra). Secondo tale punto 65, è più probabile trovare un siffatto potere di acquisto compensativo presso grandi clienti accorti che non presso piccole imprese presenti in un settore di attività compartimentato. Il punto 67 di tali orientamenti precisa che una concentrazione tra due fornitori può indebolire il potere d’acquisto quando elimina un’alternativa credibile. Ciò potrebbe verificarsi nel caso di specie, dal momento che dalla decisione impugnata risulta che questa stessa concentrazione combina le quote di mercato dei due distributori più importanti sul mercato di cui trattasi (punti 73 e 74 della decisione impugnata) che erano in precedenza concorrenti stretti con portafogli di marchi che si sovrapponevano (punti 76 e 77 della decisione impugnata). |
|
190 |
Sotto un quinto profilo, la Commissione ha considerato, al punto 79 della decisione impugnata, che i nuovi concorrenti potenziali sembravano trovarsi di fronte a notevoli barriere all’ingresso nel mercato della distribuzione all’ingrosso in Lussemburgo a causa della necessità di investimenti importanti, in particolare per quanto riguarda, da un lato, gli spazi di stoccaggio in deposito che erano molto limitati in Lussemburgo e la cui costruzione poteva costare fino a USD 500000 (circa EUR 435248) all’anno per una capacità di circa 17000 ettolitri e, dall’altro, il parco di autocarri necessario. |
|
191 |
A tal riguardo, il Tribunale osserva che le ricorrenti ammettono che il costo di USD 500000 (circa EUR 435248) per gli spazi di stoccaggio in deposito è ipotizzabile. Nei limiti in cui esse ritengono che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se tale importo costituisse di per sé una barriera, è sufficiente rilevare che esse non contestano la necessità di altri investimenti, tra cui un parco di autocarri. A causa di questi costi necessari, i distributori esistenti in Lussemburgo sembrano godere di vantaggi rispetto ai loro potenziali concorrenti che, conformemente al punto 70 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, possono costituire barriere all’ingresso. |
|
192 |
È vero che, come fanno valere le ricorrenti, i depositi situati nella Grande Regione possono potenzialmente essere utilizzati per un ingresso nel mercato. Tuttavia, come constatato dalla Commissione al punto 79 della decisione impugnata, nessun nuovo concorrente è recentemente entrato sul mercato, il che, secondo detto punto 70 di tali orientamenti, è parimenti idoneo a dimostrare l’esistenza di barriere all’ingresso. |
|
193 |
Ad ogni modo, occorre ricordare che, in forza del punto 68 di detti orientamenti, affinché l’ingresso di nuovi concorrenti possa essere considerato un vincolo concorrenziale sufficiente per i soggetti partecipanti alla concentrazione, occorre dimostrare che tale ingresso è probabile, che avverrà in tempo utile e che sarà sufficiente per prevenire o contrastare gli effetti anticoncorrenziali potenziali della concentrazione. Orbene, le ricorrenti non hanno fornito tali elementi. Al contrario, esse ammettono anche che esistono esclusive che vincolano gli Horeca ai produttori di birra, il che può rendere più difficile l’ingresso di un nuovo concorrente, come risulta dal punto 69 dei medesimi orientamenti. Ciò non è messo in discussione dal fatto che la AB InBev abbia potuto sostituire i suoi rapporti commerciali, dal momento che tale circostanza non dimostra né l’ingresso di nuovi concorrenti, né l’esistenza di un vincolo concorrenziale sufficiente per i soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi. |
|
194 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il mercato della distribuzione all’ingrosso di birra attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo, la Commissione ha concluso, al punto 80 della decisione impugnata, che la concentrazione di cui trattasi rischiava di sollevare effetti non coordinati risultanti da sovrapposizioni orizzontali su tale mercato. |
|
195 |
Più precisamente, essa ha considerato che la concentrazione di cui trattasi avrebbe potuto condurre ad elevate quote di mercato combinate (punto 81 della decisione impugnata) e che le considerazioni relative alla distribuzione all’ingrosso di tutte le bevande attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo si applicavano mutatis mutandis al mercato in questione, in particolare quelle relative al numero limitato di concorrenti che disponevano solo di quote di mercato marginali, al fatto che i soggetti partecipanti a tale concentrazione fossero concorrenti diretti, all’assenza di potere d’acquisto compensativo della clientela e all’esistenza di elevate barriere all’ingresso (punto 83 della decisione impugnata). |
|
196 |
Da un lato, le ricorrenti criticano la delimitazione del mercato della distribuzione di birre al canale CHR/on-trade. A tal riguardo, la Commissione ha indicato, al punto 52 della decisione impugnata, di non poter escludere, nella fase preliminare del procedimento, che tale mercato costituisse un mercato distinto, pur osservando che la sua analisi non pregiudicava il risultato dell’indagine approfondita sulla compatibilità della concentrazione di cui trattasi con il mercato interno che essa avrebbe condotto dopo l’accettazione della richiesta di rinvio. Poiché le ricorrenti stesse ammettono che la Commissione, a priori, è legittimata ad usare tale definizione del mercato rilevante in un’analisi preliminare e tenuto conto del fatto che esse non invocano elementi a favore di una delimitazione alternativa di detto mercato, la loro critica non può essere accolta. |
|
197 |
D’altro lato, le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata descriva unicamente la situazione esistente prima della concentrazione di cui trattasi e che essa non analizzi se quest’ultima incide negativamente sulla concorrenza in Lussemburgo. Certamente, se uno dei soggetti partecipanti a tale concentrazione si trovava in una situazione di posizione dominante su un mercato rilevante già prima di detta concentrazione, tale situazione può sfuggire all’analisi degli effetti concorrenziali della concentrazione. Tuttavia, lo stesso non può dirsi quando la situazione di posizione dominante su un mercato rilevante deriva dalla concentrazione o è rafforzata da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, KPN/Commissione, T‑370/17, EU:T:2019:354, punto 113 e giurisprudenza citata). È in particolare quest’ultima ipotesi che la Commissione ha preso in considerazione nel caso di specie. Gli effetti futuri e potenziali di detta concorrenza sono sottolineati dall’espressione «sembra dar luogo ad elevate quote di mercato combinate delle [p]arti», quale utilizzata al punto 81 della decisione impugnata. Inoltre, come esposto al precedente punto 186, le quote di mercato complessive costituiscono un fattore importante per la probabilità che una concentrazione possa comportare effetti non coordinati. |
|
198 |
Ne consegue che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti non sono idonei a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione della Commissione nell’analisi degli effetti orizzontali della concentrazione di cui trattasi. |
|
199 |
In particolare, è pacifico che, da un lato, la concentrazione di cui trattasi dà luogo ad un’elevata quota di mercato combinata dei soggetti partecipanti a tale concentrazione sui mercati lussemburghesi della distribuzione all’ingrosso di bevande e di birra attraverso il canale CHR/on-trade (v. punti 186 e 195 supra) e, dall’altro, i concorrenti di tali partecipanti detengono quote di mercato molto limitate (v. punti 187 e 195 supra). Orbene, l’esistenza di quote di mercato di grande portata è altamente significativa e il rapporto tra le quote di mercato detenute dai soggetti partecipanti alla concentrazione e dai loro concorrenti, in particolare quelli che immediatamente le seguono, costituisce un indizio valido dell’esistenza di una posizione dominante o di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2023, Naturstrom/Commissione, T‑60/21, non pubblicata, EU:T:2023:839, punto 342). |
|
200 |
Inoltre, i soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi sono concorrenti diretti i cui portafogli di marchi si sovrappongono considerevolmente (v. punti 188 e 195 supra) e i loro clienti non dispongono di un potere d’acquisto compensativo sufficiente (v., punti 189 e 195 supra). In più, non è stato dimostrato che l’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato sia probabile (punti da 190 a 193 e 195 supra). |
|
201 |
Tenuto conto di tali circostanze, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel considerare, ai punti 73 e 80 della decisione impugnata, che la concentrazione di cui trattasi rischiava di sollevare effetti non coordinati risultanti da sovrapposizioni orizzontali sui mercati lussemburghesi della distribuzione all’ingrosso di bevande e di birra attraverso il canale CHR/on-trade. |
Sull’analisi degli effetti non orizzontali
|
202 |
La Commissione ha concluso, al punto 84 della decisione impugnata, che la concentrazione di cui trattasi rischiava di sollevare un rischio di preclusione della clientela derivante da sovrapposizioni non orizzontali tra, da un lato, il mercato della produzione e della fornitura di birra attraverso il canale CHR/on-trade e, dall’altro, i mercati lussemburghesi della distribuzione all’ingrosso di bevande (compresa la birra) e quello più ristretto e limitato unicamente alla distribuzione all’ingrosso di birra attraverso questo stesso canale. |
|
203 |
Conformemente al punto 59 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 265, pag. 6; in prosieguo: gli «orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali»), ai quali la Commissione è vincolata in forza della giurisprudenza citata al precedente punto 184, in sede di valutazione della probabilità di uno scenario anticoncorrenziale di preclusione della clientela, la Commissione esamina, anzitutto, se l’entità risultante dalla concentrazione avrebbe la capacità di precludere l’accesso ai mercati situati a valle, poi, se avrebbe interesse a farlo e, infine, se una strategia di preclusione del mercato avrebbe un impatto negativo significativo sui consumatori nel mercato a valle. |
|
204 |
Dai punti da 85 a 87 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha esaminato queste tre condizioni nel caso di specie, senza che tale approccio sia stato contestato dalle ricorrenti. |
|
205 |
In primo luogo, la Commissione ha considerato, al punto 85 della decisione impugnata, che l’entità risultante dalla concentrazione di cui trattasi potrebbe avere la capacità di precludere l’accesso dei suoi concorrenti sul mercato a monte della produzione e della fornitura di birra attraverso il canale CHR/on-trade ad una clientela sufficiente in Lussemburgo. A tal riguardo, le ricorrenti non contestano il fatto che la quota di mercato complessiva dei soggetti partecipanti a tale concentrazione si collochi tra il 70 e il 80% per quanto riguarda i mercati a valle, vale a dire i mercati lussemburghesi della distribuzione all’ingrosso di tutte le bevande e della distribuzione all’ingrosso della birra attraverso tale canale. Esse non mettono neppure in discussione il fatto che i produttori e i fornitori di birra stabiliti in Lussemburgo e in altri Stati membri si basino su tali partecipanti come canale di distribuzione. Tali fattori sono un’indicazione del fatto che detta entità dispone di un potere sostanziale sui mercati a valle, quale descritto al punto 61 degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, e costituisce, come rilevato dalla Commissione al punto 85 della decisione impugnata, uno sbocco importante per detti produttori e fornitori. |
|
206 |
Nella parte in cui le ricorrenti affermano che la Commissione ha omesso di tener conto delle alternative esistenti in Lussemburgo, risulta altresì dal punto 85 della decisione impugnata, senza che ciò sia stato messo in discussione dalle ricorrenti, che nessuno dei distributori e grossisti concorrenti dispone di una quota di mercato superiore al 5% e che questi ultimi non rappresentano quindi un’alternativa credibile a causa delle loro dimensioni relativamente limitate. Per le ragioni indicate ai precedenti punti 192 e 193, i distributori della Grande Regione non possono, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, essere considerati un vincolo concorrenziale sufficiente. Pertanto, il fatto che la AB InBev abbia potuto sostituire i suoi rapporti commerciali è irrilevante. È altresì irrilevante che la AB InBev non abbia acquisito essa stessa la Boissons Heintz nell’esercizio del suo diritto di prelazione, dato che si tratta di una decisione economica autonoma di tale impresa. Infatti, un operatore economico del mercato a monte non può essere obbligato ad entrare esso stesso nel mercato a valle per migliorare le condizioni di accesso a quest’ultimo. |
|
207 |
In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto, al punto 86 della decisione impugnata, che l’entità risultante dalla concentrazione di cui trattasi potesse avere un incentivo a precludere l’accesso dei suoi concorrenti sul mercato a monte della produzione e della fornitura di birra attraverso il canale CHR/on-trade ad una clientela sufficiente in Lussemburgo. Essa ha rilevato al suddetto punto che la Brasserie Nationale deteneva una quota di mercato compresa tra il 40 e il 50% e che disponeva di una capacità di produzione annua di 240000 ettolitri, mentre la sua produzione di birra nel 2022 era di soli 155000 ettolitri. Le ricorrenti contestano tale constatazione sostenendo che l’aumento della loro produzione del 100% rispetto ai grandi gruppi internazionali sarebbe irrealistico e che un aumento della produzione della Brasserie Nationale non sarebbe sfavorevole alla concorrenza. Esse aggiungono che la Brasserie Nationale è solo una PMI e che la AB InBev detiene tutto il potere di mercato. |
|
208 |
A tal riguardo, occorre rilevare che la Commissione non ha ritenuto che la Brasserie Nationale potesse raddoppiare la sua produzione, avendo confrontato, al punto 86 della decisione impugnata, la produzione di tale impresa nel 2022, pari a 155000 ettolitri, con la sua capacità di produzione annua potenziale di 240000 ettolitri. Poiché tali cifre non sono state contestate dalle ricorrenti, ne consegue che la Brasserie Nationale disponeva di una capacità di produzione supplementare non utilizzata di 85000 ettolitri che le consentiva di aumentare la sua produzione fino a tale quantitativo. |
|
209 |
Inoltre, occorre ricordare, come indicato al punto 68 degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, che l’incentivo a precludere il mercato dipende dal livello di redditività che ne deriva, dal momento che l’entità risultante dalla concentrazione opera un arbitraggio tra l’eventuale costo legato al fatto di chiudere l’accesso sul mercato a valle ai suoi concorrenti situati a monte, da un lato, e i benefici che possono derivarne, dall’altro. Orbene, gli altri argomenti con i quali le ricorrenti contestano le conclusioni della Commissione, al punto 86 della decisione impugnata, relative all’incentivo a precludere l’accesso ai mercati situati a valle, non riguardano la redditività di una siffatta strategia di preclusione, bensì unicamente i suoi effetti sulla concorrenza. Essi saranno pertanto esaminati nell’ambito della valutazione d’impatto di una strategia di preclusione della concorrenza ai successivi punti 211 e 212. |
|
210 |
Ciò posto, tenuto conto della capacità di produzione supplementare menzionata al precedente punto 208 e della quota di mercato della Brasserie Nationale menzionata al punto 207, che non è contestata dalle ricorrenti, queste ultime non possono contestare alla Commissione di aver ritenuto, al punto 86 della decisione impugnata, che non si potesse escludere che l’entità risultante dalla concentrazione di cui trattasi avesse un incentivo a favorire la distribuzione della propria produzione di birra e ad aumentare gli utili derivanti dall’aumento della sua quota di mercato a valle a scapito dei concorrenti esclusi. |
|
211 |
In terzo luogo, la Commissione ha considerato, al punto 87 della decisione impugnata, che qualsiasi strategia di preclusione della clientela rischiava di avere un impatto significativo sul mercato a monte della produzione e della fornitura di birra attraverso il canale CHR/on-trade e sul settore della birra in generale. In particolare, essa ha ritenuto che, tenuto conto della sua posizione importante su tale mercato, non si potesse escludere che la Brasserie Nationale potesse catturare volumi supplementari risultanti dall’esclusione dei concorrenti situati a monte e che qualsiasi strategia di preclusione della clientela avrebbe potuto tradursi in prezzi più elevati o in una scelta più limitata per la clientela finale, in particolare a causa del mancato accesso dei concorrenti a monte al mercato a valle o di un aumento dei costi per i concorrenti a valle. Le ricorrenti contestano tale ragionamento sostenendo che, poiché i concorrenti sul mercato a monte sono grandi gruppi internazionali, quali la AB InBev, la Carlsberg Group o la Heineken, non è plausibile che la Brasserie Nationale possa aumentare i suoi prezzi senza che i suoi clienti passino alla concorrenza. |
|
212 |
Orbene, è pacifico che, da un lato, la Brasserie Nationale detiene, come rilevato dalla Commissione al punto 87 della decisione impugnata, una quota di mercato stimata tra il 40 e il 50% sul mercato a monte della produzione e della fornitura di birra attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo e, dall’altro, la quota di mercato complessiva dei soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi si colloca all’incirca tra il 70 e il 80% sui mercati lussemburghesi della distribuzione all’ingrosso di tutte le bevande e della distribuzione all’ingrosso della birra attraverso tale canale, come risulta dal punto 85 della decisione impugnata. Tenuto conto della posizione importante dell’entità risultante da tale concentrazione su detti mercati, non è possibile constatare, senza ulteriori elementi di prova, che la concorrenza esercitata dai gruppi internazionali può costituire una pressione sufficiente per tale entità. Come sostiene la Commissione, anche se si potesse escludere che un aumento della produzione da parte della Brasserie Nationale abbia conseguenze negative su tali attori internazionali, ciò non avverrebbe per altri concorrenti di minore portata sul mercato a monte. |
|
213 |
Ne consegue che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti non sono idonei a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’analisi degli effetti non orizzontali della concentrazione di cui trattasi. |
|
214 |
In particolare, tenuto conto del potere sostanziale e del ruolo importante, in quanto canale di distribuzione, dei soggetti partecipanti alla concentrazione di cui trattasi sui mercati a valle, da un lato (v. punti 205 e 206 supra) e della quota di mercato elevata della Brasserie Nationale sul mercato a monte, dall’altro (v. punti 207 e 208 supra), la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel considerare, ai punti 85 e 86 della decisione impugnata, che l’entità risultante dalla concentrazione di cui trattasi avrebbe sia la capacità di precludere l’accesso dei suoi concorrenti sul mercato a monte ad una clientela sufficiente in Lussemburgo, sia l’interesse a farlo. Sempre senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, la Commissione ha ritenuto, al punto 87 della decisione impugnata, che una simile strategia di preclusione della clientela rischierebbe di incidere in modo significativo sulla concorrenza effettiva sul mercato a monte e sul mercato della birra in generale, in particolare a causa delle conseguenze negative derivanti dal mancato accesso dei concorrenti a monte al mercato a valle (v. punto 211 supra). |
|
215 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che le ricorrenti non sono riuscite a mettere in discussione le analisi preliminari relative agli effetti orizzontali e non orizzontali della concentrazione di cui trattasi e che la Commissione poteva ritenere, al punto 88 della decisione impugnata, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che tale concentrazione rischiasse di «incidere significativamente sulla concorrenza sul mercato a monte della produzione e della fornitura di birra attraverso il canale CHR/on-trade in Lussemburgo nonché sui mercati a valle della distribuzione all’ingrosso di tutte le bevande attraverso tale canale in Lussemburgo e della distribuzione all’ingrosso della birra attraverso detto canale in Lussemburgo». |
|
216 |
Di conseguenza, il settimo motivo di ricorso deve essere respinto. |
Sull’ottavo motivo, vertente sull’irrilevanza delle considerazioni relative all’adeguatezza del rinvio
|
217 |
Le ricorrenti contestano la considerazione della Commissione secondo cui, in mancanza di un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni in Lussemburgo, l’accettazione della richiesta di rinvio è adeguata e conforme al suo potere discrezionale. Esse sottolineano che l’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 costituisce un regime legale le cui condizioni di applicazione sono previste al paragrafo 3 di tale articolo. Considerazioni di opportunità non troverebbero posto in un siffatto regime, cosicché la questione dell’adeguatezza della suddetta accettazione non si porrebbe. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto tale regime sarebbe un regime di eccezione. |
|
218 |
Le ricorrenti ritengono che, sebbene detto articolo storicamente abbia potuto ovviare alla mancanza di un controllo delle concentrazioni in taluni Stati membri come il Lussemburgo, ciò non può più essere giuridicamente ammesso 20 anni dopo l’adozione del regolamento n. 139/2004. A loro avviso, se il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione e il Parlamento europeo avessero voluto rendere obbligatorio il controllo delle concentrazioni in ciascuno Stato membro, essi avrebbero avuto 20 anni per farlo. In risposta a un quesito orale posto dal Tribunale in udienza, le ricorrenti hanno precisato che, con la loro argomentazione, esse non miravano a mettere in discussione la possibilità generale del Granducato di Lussemburgo di presentare una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento in quanto tale. |
|
219 |
La Commissione e la AB InBev contestano gli argomenti delle ricorrenti. |
|
220 |
In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 consente agli Stati membri che non dispongono di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni di chiedere alla Commissione di controllare le concentrazioni che possono avere effetti negativi sul loro territorio, qualora tali concentrazioni incidano anche sul commercio tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione, C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punti 147, 164 e 199). |
|
221 |
Pertanto, l’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 consente al Granducato di Lussemburgo di rinviare l’esame di una concentrazione alla Commissione, e ciò benché tale Stato membro non disponga di una normativa nazionale in materia di controllo delle concentrazioni. |
|
222 |
Conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, la Commissione «può» decidere di esaminare una concentrazione oggetto di una siffatta richiesta di rinvio se le condizioni formali e sostanziali previste in tale disposizione sono soddisfatte. |
|
223 |
Sebbene ne consegua che tali condizioni debbano essere soddisfatte per l’accettazione di una richiesta di rinvio, il termine «può» indica che la Commissione non è obbligata ad accettarla, ma dispone di un margine di discrezionalità al riguardo. Pertanto, come esposto al punto 7 della comunicazione sul rinvio, la Commissione conserva un notevole margine di discrezionalità per decidere se accettare di esaminare, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004, le operazioni di concentrazione che non rientrano nella sua competenza iniziale in forza di detto regolamento. |
|
224 |
La Commissione era quindi legittimata a valutare l’adeguatezza del rinvio della concentrazione di cui trattasi tenendo conto degli elementi che caratterizzano la situazione nel caso di specie. Più precisamente, le ricorrenti non possono addebitare alla Commissione di aver tenuto conto, al punto 92 della decisione impugnata, del fatto che il Granducato di Lussemburgo non disponeva di un sistema di controllo delle concentrazioni e che, in caso di mancata accettazione della richiesta di rinvio, la concentrazione di cui trattasi e i suoi effetti non sarebbero soggetti ad alcun altro sistema di controllo delle concentrazioni. |
|
225 |
Pertanto, occorre respingere l’ottavo motivo di ricorso. |
Sulle spese
|
226 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima. |
|
227 |
In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la AB InBev e l’ACL sopporteranno le proprie spese. |
|
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
|
|
|
|
Costeira Kancheva Öberg Zilgalvis Tichy-Fisslberger Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 luglio 2025. Firme |
Indice
|
Fatti |
|
|
Sulle entità in questione |
|
|
Sulla concentrazione di cui trattasi |
|
|
Sulla richiesta di rinvio alla Commissione |
|
|
Sulla decisione impugnata |
|
|
Conclusioni delle parti |
|
|
In diritto |
|
|
Sulla rappresentanza delle ricorrenti da parte di un avvocato indipendente |
|
|
Sul primo motivo, vertente sulla violazione del regime linguistico applicabile in forza del regolamento n. 1 |
|
|
Sul secondo motivo, vertente sull’inosservanza del termine di quindici giorni lavorativi previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 139/2004 |
|
|
Sull’interpretazione della nozione di concentrazione «resa nota». |
|
|
Sul dies a quo del termine di quindici giorni lavorativi nel caso di specie |
|
|
Sulla verifica da parte della Commissione del rispetto del termine di quindici giorni lavorativi |
|
|
Sull’asserita violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto |
|
|
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del termine previsto all’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 139/2004 |
|
|
Sul quarto motivo, vertente sulla comunicazione tardiva della decisione impugnata |
|
|
Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa nonché dei principi della parità delle armi, della lealtà del procedimento e del legittimo affidamento |
|
|
Il sesto motivo, vertente sull’assenza di un pregiudizio per il commercio tra Stati membri |
|
|
Sul settimo motivo, vertente sull’insussistenza di un rischio di incidenza significativa sulla concorrenza nel territorio del Lussemburgo |
|
|
Sull’analisi degli effetti orizzontali |
|
|
Sull’analisi degli effetti non orizzontali |
|
|
Sull’ottavo motivo, vertente sull’irrilevanza delle considerazioni relative all’adeguatezza del rinvio |
|
|
Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.