Causa T‑131/24

CR

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 luglio 2025

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Riforme dello Statuto del 2004 e del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto – Agenti contrattuali divenuti funzionari – Coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione – Età pensionabile – Ambito di applicazione della legge – Parità di trattamento»

  1. Funzionari – Pensioni – Modalità di calcolo dei diritti a pensione – Disposizioni transitorie del regolamento n. 1023/2013 – Applicabilità agli agenti in servizio al 31 dicembre 2013 – Limitazione ai soli agenti che hanno subito un’interruzione della loro iscrizione al regime pensionistico dell’Unione – Esclusione – Violazione del principio di parità di trattamento a causa dell’equiparazione degli agenti che presentano un’interruzione dell’iscrizione a quelli che non la presentano – Insussistenza

    (Art. 13, § 2, TUE; Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, considerando 29 e art. 83, § 2, e allegato XIII, artt. 21, 22 e 28; regime applicabile agli altri agenti, art. 1, § 1, e allegato; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

    (v. punti 37‑42, 44, 45, 108‑114)

  2. Funzionari – Pensioni – Modalità di calcolo dei diritti a pensione – Disposizioni transitorie del regolamento n. 1023/2013 – Applicabilità agli agenti in servizio al 31 dicembre 2013 – Applicabilità a un agente contrattuale divenuto funzionario successivamente a tale data – Trattamento differenziato di tale agente rispetto a un agente contrattuale che abbia mantenuto tale status o sia divenuto agente temporaneo – Giustificazione alla luce dell’obiettivo di mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dell’Unione – Ammissibilità – Invocazione di una prassi seguita da un’altra istituzione – Irrilevanza

    (Artt. 310 TFUE et 317 TFUE; Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, art. 77 e allegato XIII, artt. 21, 22 e 28; regime applicabile agli altri agenti, artt. 39, § 1, 83, § 2, e 109, § 1, e allegato, art. 1, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013, considerando 13)

    (v. punti 47‑66, 77‑88, 91‑104)

  3. Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Motivo basato su una violazione del principio di parità di trattamento – Messa in discussione delle norme transitorie emanate al fine di garantire una transizione equa da un regime statutario a uno nuovo – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (v. punti 69‑73)

Sintesi

Investito di un ricorso proposto da CR, ex funzionaria della Commissione europea, avverso la decisione di tale istituzione che fissa i suoi diritti a pensione di anzianità (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il Tribunale respinge tale ricorso e chiarisce l’applicazione delle misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione previste all’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

Nel giugno 2012 la ricorrente è entrata in servizio presso la Commissione in qualità di agente contrattuale. Nell’agosto 2015 è stata nominata funzionaria.

Nel frattempo, la riforma dello Statuto e del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, intervenuta nel 2014 ( 1 ), da un lato ha introdotto un nuovo coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dell’1,8%, meno favorevole rispetto al coefficiente precedente dell’1,9%, e dall’altro ha fissato l’età pensionabile a 66 anni, rispetto ai 63 anni fissati in precedenza.

Nel maggio 2023, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha adottato la decisione impugnata, applicando, tra l’altro, l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, relativo alle modalità di calcolo del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e dell’età pensionabile degli agenti contrattuali divenuti funzionari. Il PMO ha comunicato alla ricorrente che ella poteva beneficiare di una pensione di anzianità a partire dal 1o luglio 2023, all’età di 66 anni. Il PMO le ha altresì comunicato che, per il suo periodo di attività in qualità di agente contrattuale, il coefficiente annuo di maturazione dei suoi diritti a pensione era dell’1,9% e che, per il suo periodo di attività in qualità di funzionaria, tale coefficiente annuo di maturazione era dell’1,8%.

Nell’ambito del suo reclamo, respinto dalla Commissione, la ricorrente ha sostenuto che l’articolo di cui trattasi non era applicabile alla sua situazione, tenuto conto della sua iscrizione e del suo contributo senza soluzione di continuità al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»). Ella ha chiesto al PMO di rivedere la decisione impugnata, in modo che la sua età pensionabile fosse fissata a 63 anni e che il coefficiente annuo di maturazione dell’1,9% le fosse applicato per tutta la sua carriera. Peraltro, poiché era rimasta in servizio fino a 66 anni e riteneva che la sua età pensionabile avesse dovuto essere fissata a 63 anni, la ricorrente ha chiesto la concessione di una maggiorazione supplementare del 2,5% del suo ultimo stipendio base per ciascuno degli anni lavorati oltre i 63 anni.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale rileva che, al fine di determinare se l’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto sia applicabile, occorre unicamente che le condizioni fissate da tale articolo siano soddisfatte.

L’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto prevede due condizioni distinte e cumulative. La prima condizione si basa sull’entrata in funzione in qualità di agente al più tardi il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2014, poiché, ad una di dette date, tale agente doveva avere un contratto in corso. La seconda condizione è la nomina di detto agente a funzionario necessariamente successiva alla sua entrata in funzione, poiché, secondo la lettera dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto, tale nomina deve aver avuto luogo «successivamente» al 1o maggio 2004 o «successivamente» al 1o gennaio 2014.

La limitazione dell’applicabilità di detto articolo ai soli agenti che abbiano subito un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE, quale dedotta dalla ricorrente, non risulta dalla chiara formulazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto. Accogliere la tesi della ricorrente implicherebbe quindi una limitazione della portata dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto mediante l’aggiunta di una condizione che non è stata prevista dal legislatore dell’Unione.

Orbene, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, il giudice dell’Unione non può discostarsi da tale formulazione. Pertanto, ritenere che l’applicazione di una disposizione dello Statuto sia subordinata a una condizione che non è ivi definita costituirebbe un’interpretazione contra legem di tale disposizione, di modo che una siffatta interpretazione non può essere accolta. Infatti, il giudice dell’Unione non dispone, avuto riguardo ai principi dell’equilibrio istituzionale e dell’attribuzione delle competenze, quali sanciti dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, della competenza a derogare alle disposizioni dello Statuto, come l’articolo 28 del suo allegato XIII, mediante l’aggiunta di una condizione attualmente inesistente.

Il Tribunale osserva che tale conclusione non è inficiata dalla giurisprudenza della Corte né da quella del Tribunale. In nessun momento detti due organi giurisdizionali hanno inteso mettere in discussione le scelte del legislatore dell’Unione e modificare l’ambito di applicazione dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto riservando quest’ultimo ai soli agenti temporanei o contrattuali il cui contratto era in corso al 1o maggio 2004 o al 1o gennaio 2014 e che avrebbero subito un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE prima della loro nomina a funzionari.

In secondo luogo, per quanto riguarda il rispetto del principio della parità di trattamento, il Tribunale reputa che, da un lato, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone, il legislatore dell’Unione abbia potuto ritenere che ai funzionari nominati successivamente al 1o maggio 2004 o successivamente al 1o gennaio 2014 dovesse essere applicato un trattamento diverso da quello di cui avrebbero potuto beneficiare se avessero conservato, almeno dieci anni, il loro status di agente temporaneo o di agente contrattuale. Infatti, l’impatto globale sul bilancio dell’Unione delle riforme del 2004 e del 2014 è necessariamente maggiore per quanto riguarda le pensioni dei funzionari che per quanto riguarda le pensioni degli altri agenti. Questo ragionamento segue l’obiettivo di mantenere l’equilibrio attuariale del RPIUE, e ciò senza che siano pregiudicati i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto, il quale si aggiunge agli obiettivi più generali di disciplina di bilancio e di risanamento delle finanze pubbliche in una congiuntura sociale ed economica difficile.

Inoltre, nessuna differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata può essere dedotta dalle disposizioni dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione di preservare i diritti acquisiti e le aspettative legittime dei funzionari di cui trattasi, dal momento che, al pari degli altri membri del personale assunti al 1o maggio 2004 o al 1o gennaio 2014, i loro diritti acquisiti e le loro aspettative legittime sono rispettati.

Dall’altro lato, nell’esame della comparabilità delle loro rispettive situazioni, è irrilevante che tali funzionari abbiano o meno subito un’interruzione della loro iscrizione al RPIUE prima della loro nomina. Invero, tale circostanza si riferisce al loro periodo di attività in qualità di agenti, mentre l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 28 dell’allegato XIII dello Statuto dipende dalla loro nomina a funzionari. Pertanto, tutt’al più, tale circostanza implicherà in pratica che un funzionario che abbia subito un’interruzione della sua iscrizione e, correlativamente, del versamento dei suoi contributi, al RPIUE prima della sua nomina accumulerà meno annualità di pensione, relative al suo solo periodo di attività in qualità di agente, rispetto al caso in cui egli non avesse subito una siffatta interruzione.


( 1 ) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15) è entrato in vigore il 1o novembre 2013 ed è applicabile, per quanto riguarda le disposizioni pertinenti nella presente causa, a partire dal 1o gennaio 2014.