ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

29 novembre 2024 (*)

« Procedimento accelerato »

Nelle cause riunite C‑758/24 [Alace] i e C‑759/24 [Canpelli] (i),

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Roma (Italia), con ordinanze del 31 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024, pervenute in cancelleria rispettivamente il 4 novembre 2024 e il 5 novembre 2024, nei procedimenti

LC (C‑758/24),

CP (C‑759/24)

contro

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II,


IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti la giudice relatrice, K. Jürimäe, e l’avvocato generale, J. Richard de La Tour,

ha emesso la seguente


Ordinanza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 36, 37 e 38 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60), letti in combinato disposto con i considerando 42, 46 e 48 nonché con l’allegato I di tale direttiva e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie in cui si contrappongono, rispettivamente, LC e CP alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II (Italia) in merito alle decisioni recanti il rigetto delle loro domande di asilo in quanto manifestamente infondate.

3        Il Tribunale ordinario di Roma (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali nella causa C‑758/24:

«1)      [s]e il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37 e 38 della direttiva [2013/32], letti anche in combinazione con i suoi [c]onsiderando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un legislatore nazionale, competente a consentire la formazione di elenchi di Paesi di origine sicuri ed a disciplinare i criteri da seguire e le fonti da utilizzare a tal fine, proceda anche a designare direttamente, con atto legislativo primario, uno Stato terzo come Paese di origine sicuro;

2)      se comunque il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima [d]irettiva, letti anche in combinazione con i suoi [c]onsiderando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti quanto meno a che il legislatore designi uno Stato terzo come Paese di origine sicuro senza rendere accessibili e verificabili le fonti adoperate per giustificare tale designazione, così impedendo al richiedente asilo di contestarne, ed al giudice di sindacarne la provenienza, l’autorevolezza, l’attendibilità, la pertinenza, l’attualità, la completezza, e comunque in generale il contenuto, e di trarne le proprie valutazioni sulla sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della [d]irettiva;

3)      se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima [d]irettiva, letti anche in combinazione con i suoi [c]onsiderando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), debba essere interpretato nel senso che, nel corso di una procedura accelerata di frontiera [per persone provenienti] da Paese di origine designato sicuro, il giudice possa in ogni caso utilizzare informazioni sul Paese di provenienza, attingendole autonomamente dalle fonti di cui al paragrafo 3 dell’articolo 37 della [d]irettiva, utili ad accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della [d]irettiva;

4)      se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli articoli 36, 37, e 38 della medesima [d]irettiva, nonché il suo Allegato I, letti anche in combinazione con i suoi [c]onsiderando 42, 46 e 48, ed interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta] (e degli articoli 6 e 13 della CEDU), osti a che un Paese terzo sia definito “di origine sicuro” qualora vi siano, in tale Paese, categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della [d]irettiva.»

4        Nella causa C‑759/24, lo stesso giudice del rinvio ha sollevato questioni pregiudiziali che sono, in sostanza, identiche a quelle sollevate nella causa C‑758/24.

5        Con decisione del presidente della Corte del 21 novembre 2024, le cause C‑758/24 e C‑759/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

6        Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di sottoporre le presenti cause a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

7        Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento di procedura.

8        Per quanto riguarda le ragioni sulle quali il giudice del rinvio fonda le sue domande di procedimento accelerato nelle presenti cause, occorre rilevare che esso si riferisce, in particolare, all’esistenza di una «grave crisi istituzionale provocata in Italia dalle prime decisioni dei Tribunali di non convalidare provvedimenti di trattenimento nelle procedure di frontiera». Nei limiti in cui tale giudice chiede di sapere, in particolare, se il diritto dell’Unione osti a che un legislatore nazionale, competente a consentire la formazione di elenchi di Paesi di origine sicuri ed a disciplinare i criteri da seguire e le fonti da utilizzare a tal fine, proceda anche a designare direttamente, con un atto legislativo primario, uno Stato terzo come Paese di origine sicuro, si deve constatare che detto giudice solleva, in effetti, una questione che attiene al rapporto tra il diritto dell’Unione e la ripartizione delle competenze prevista dall’ordinamento costituzionale di uno Stato membro. Orbene, è già stato dichiarato che, qualora una causa sollevi seri dubbi inerenti a questioni fondamentali di diritto costituzionale interno o di diritto dell’Unione, può essere necessario, alla luce delle circostanze particolari di siffatta causa, trattarla in termini brevi, in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanza del presidente della Corte del 19 ottobre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:851, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

9        In tali circostanze, si deve constatare che la natura delle presenti cause giustifica il loro trattamento in termini brevi, conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

10      Di conseguenza, occorre sottoporre le cause riunite C‑758/24 e C‑759/24 a procedimento accelerato.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

Le cause riunite C758/24 e C759/24 sono sottoposte a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Lussemburgo, 29 novembre 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.


i      Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.