ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 settembre 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Procedura nazionale per la nomina di un rappresentante per una persona con disabilità mentale – Difficoltà di trovare un rappresentante adeguato – Dubbi sul carattere giurisdizionale del procedimento dinanzi all’organismo di rinvio»

Nella causa C‑406/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz, Austria), con decisione del 3 giugno 2024, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2024, nel procedimento relativo alla nomina, da parte del giudice, di un amministratore di sostegno per

RC,

procedimento in cui l’altra parte è:

VertretungsNetz, con sede in Linz (Austria),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Kumin, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, e S. Gervasoni, giudice,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 3 a 5, 12, 19 e 28 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35; in prosieguo: la «convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità»), degli articoli 1, 20, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dei principi generali del diritto dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, TUE, in particolare dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, di effetto utile e di tutela giurisdizionale effettiva.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato d’ufficio dal Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz, Austria), relativo alla nomina, da parte del giudice, di un amministratore di sostegno per RC.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, essa ha lo scopo di «promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità».

4

L’articolo 2 di tale convenzione, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente convenzione:

(...)

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

(...)».

5

L’articolo 3 di detta convenzione, intitolato «Principi generali», enuncia quanto segue:

«I principi della presente convenzione sono:

(...)

b) la non discriminazione;

c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

(...)

e) la parità di opportunità;

f) l’accessibilità;

(...)».

6

L’articolo 4, della convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, intitolato «Obblighi generali», al paragrafo 1 è così formulato:

«Gli Stati parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati parti si impegnano:

a)

ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente convenzione;

b)

ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

(...)».

7

L’articolo 5 di tale convenzione, intitolato «Uguaglianza e non discriminazione», ai paragrafi da 1 a 3 enuncia quanto segue:

«1.   Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2.   Gli Stati parti vietano ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantiscono alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3.   Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli».

8

L’articolo 12 della medesima convenzione, intitolato «Uguale riconoscimento dinanzi alla legge», ai paragrafi 2 e 3 prevede quanto segue:

«2.   Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

3.   Gli Stati parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica».

9

Conformemente all’articolo 19 della convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, intitolato «Vita indipendente ed inclusione nella società», le parti contraenti «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società (...)».

10

L’articolo 28 della suddetta convenzione, intitolato «Adeguati livelli di vita e protezione sociale», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, e al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità».

Diritto austriaco

11

L’articolo 271 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: l’«ABGB») così recita:

«Il giudice nomina un amministratore di sostegno per la persona maggiorenne, su istanza di quest’ultima o d’ufficio, qualora:

1)

non è in grado di occuparsi di determinati affari senza rischiare di nuocere a sé stessa a causa di una malattia mentale o di un’alterazione analoga della sua capacità decisionale,

2)

essa non ha un rappresentante a tal fine,

3)

non può o non vuole sceglierne uno, e

4)

è esclusa la nomina di un tutore legale».

12

Ai sensi dell’articolo 272, paragrafo 1, ABGB, «[l’]amministratore di sostegno può essere nominato dal giudice solo per singoli affari o per determinate categorie di affari da trattare attualmente, che devono essere specificamente indicati».

13

L’articolo 274 ABGB prevede quanto segue:

«1.   Viene nominata amministratore di sostegno, in via prioritaria e con il suo consenso, la persona nominata in forza di una procura per il caso di futura incapacità, di un accordo o di un provvedimento di nomina.

2.   Se tale persona non è disponibile o idonea, viene nominata, con il suo consenso, una persona vicina alla persona maggiorenne, che sia idonea a svolgere l’incarico.

3.   Se la nomina di tale persona non è ipotizzabile, viene nominata, con il suo consenso, un’associazione per la protezione degli adulti.

4.   Se la nomina di un’associazione per la protezione degli adulti non è possibile, occorre nominare, ai sensi dell’articolo 275, un notaio (praticante notaio) o un avvocato (praticante avvocato) o, con il suo consenso, un’altra persona idonea.

5.   Un notaio (praticante notaio) o un avvocato (praticante avvocato) viene nominato anzitutto quando la gestione degli affari richiede principalmente conoscenze giuridiche, e un’associazione per la tutela degli adulti (...) soprattutto quando l’amministrazione di sostegno è altrimenti associata a esigenze particolari».

14

Conformemente all’articolo 275, punto 1, ABGB, un notaio o un avvocato, che non sia regolarmente iscritto nell’elenco degli avvocati o dei notai specificamente qualificati per esercitare l’amministrazione di sostegno in forza di una procura per il caso di futura incapacità e di nomina da parte del giudice, può rifiutare di svolgere l’incarico, in particolare, se la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Con decisione del 18 luglio 2022, il Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz), organismo di rinvio nella presente causa, ha avviato d’ufficio un procedimento diretto ad esaminare la necessità di nominare un amministratore di sostegno per RC.

16

L’organismo di rinvio prevede di affiancare un amministratore di sostegno a RC per gestire gli affari di tale persona che non richiedono principalmente conoscenze giuridiche ai sensi della normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale. Nell’ambito del procedimento principale, anche RC ha chiesto tale sostegno.

17

Secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, a partire dal mese di ottobre 2022, lo stato degli atti consente al giudice di statuire ed occorre che si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno per RC. Tuttavia, l’organismo di rinvio non ha potuto nominare alcuna delle persone fisiche e associazioni di tutela degli adulti di cui all’articolo 274, paragrafi da 1 a 3, ABGB quale amministratore di sostegno per RC, in assenza del consenso di dette persone e associazioni, richiesto a tal fine dalle disposizioni in parola. Conformemente all’articolo 274, paragrafo 4, ABGB, tale organismo si è poi rivolto a notai e avvocati. Orbene, nessuno di questi ultimi ha accettato di svolgere l’incarico per il motivo che la gestione degli affari di RC non richiedeva principalmente conoscenze giuridiche, ai sensi dell’articolo 275, punto 1, ABGB.

18

L’organismo di rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità della normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale con gli articoli da 3 a 5, 12, 19 e 28 della convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, con i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1, 20, 21 e 26 della Carta nonché con i principi di uguaglianza e di non discriminazione, di effetto utile e di tutela giurisdizionale.

19

Esso ritiene che, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, la convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità e gli altri diritti e principi del diritto dell’Unione menzionati al punto precedente prevalgano sul diritto degli Stati membri, il quale deve essere disapplicato in caso di conflitto.

20

In tali circostanze, il Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se una normativa nazionale (articoli 274 e 275 ABGB) che non prevede, come conseguenza giuridica, quale soggetto il giudice debba nominare come rappresentante di una persona vulnerabile, qualora i [membri] delle categorie professionali dei notai o degli avvocati, ivi compresi i candidati all’esercizio di tali professioni, chiamati da ultimo nel provvedimento di nomina previsto da tale normativa, possano invocare come motivo di rifiuto il fatto che “la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche”, sia compatibile con i “principi generali” della [convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità], sanciti dall’articolo 3 di tale convenzione, e più precisamente con i principi di non discriminazione, di piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, di rispetto per la differenza e accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa, di parità opportunità e di accessibilità ivi enunciati.

2)

Se una normativa nazionale (articoli 274 e 275 ABGB) che non prevede, come conseguenza giuridica, quale soggetto il giudice debba nominare come rappresentante di una persona vulnerabile, qualora i [membri] delle categorie professionali dei notai o degli avvocati, ivi compresi i candidati all’esercizio di tali professioni, chiamati da ultimo nel provvedimento di nomina previsto da tale normativa, possano invocare come motivo di rifiuto il fatto che “la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche”, sia compatibile con gli “obblighi generali” della [convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità], sanciti dall’articolo 4 di tale convenzione, e più precisamente con i principi ivi enunciati, in base ai quali gli Stati parti si impegnano ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti in tale convenzione e ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità.

3)

Se una normativa nazionale (articoli 274 e 275 ABGB) che non prevede, come conseguenza giuridica, quale soggetto il giudice debba nominare come rappresentante di una persona vulnerabile, qualora i [membri] delle categorie professionali dei notai o degli avvocati, ivi compresi i candidati all’esercizio di tali professioni, chiamati da ultimo nel provvedimento di nomina previsto da tale normativa, possano invocare come motivo di rifiuto il fatto che “la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche”, sia compatibile con il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 5 della [convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità], e più precisamente con l’obbligo, ivi enunciato, secondo cui [gli Stati parti riconoscono che] tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge, e secondo cui tali Stati vietano ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantiscono alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

4)

Se una normativa nazionale (articoli 274 e 275 ABGB) che non prevede, come conseguenza giuridica, quale soggetto il giudice debba nominare come rappresentante di una persona vulnerabile, qualora i [membri] delle categorie professionali dei notai o degli avvocati, ivi compresi i candidati all’esercizio di tali professioni, chiamati da ultimo nel provvedimento di nomina previsto da tale normativa, possano invocare come motivo di rifiuto il fatto che “la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche”, sia compatibile con il principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 12 della [convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità], e più precisamente con il riconoscimento, da parte degli Stati parti, ivi enunciato, del fatto che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita, e che gli Stati parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.

5)

Se una normativa nazionale (articoli 274 e 275 ABGB) che non prevede, come conseguenza giuridica, quale soggetto il giudice debba nominare come rappresentante di una persona vulnerabile, qualora i [membri] delle categorie professionali dei notai o degli avvocati, ivi compresi i candidati all’esercizio di tali professioni, chiamati da ultimo nel provvedimento di nomina previsto da tale normativa, possano invocare come motivo di rifiuto il fatto che “la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche”, sia compatibile con l’obbligo di inclusione [nella società] sancito dall’articolo 19 della [convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità], il quale prevede che gli Stati parti di tale convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società.

6)

Se una normativa nazionale (articoli 274 e 275 ABGB) che non prevede, come conseguenza giuridica, quale soggetto il giudice debba nominare come rappresentante di una persona vulnerabile, qualora i [membri] delle categorie professionali dei notai o degli avvocati, ivi compresi i candidati all’esercizio di tali professioni, chiamati da ultimo nel provvedimento di nomina previsto da tale normativa, possano invocare come motivo di rifiuto il fatto che “la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche”, sia compatibile con l’obbligo sancito dall’articolo 2[8] della [convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità], secondo cui gli Stati parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, e al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

7)

Se una normativa nazionale (articoli 274 e 275 ABGB) che non prevede, come conseguenza giuridica, quale soggetto il giudice debba nominare come rappresentante di una persona vulnerabile, qualora i [membri] delle categorie professionali dei notai o degli avvocati, ivi compresi i candidati all’esercizio di tali professioni, chiamati da ultimo nel provvedimento di nomina previsto da tale normativa, possano invocare come motivo di rifiuto il fatto che “la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche”, sia compatibile con i diritti fondamentali enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo i quali la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata (articolo 1), tutte le persone sono uguali davanti alla legge (articolo 20), è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla disabilità (articolo 21) e [l’Unione riconosce] il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità (articolo 26).

8)

Se una normativa nazionale (articoli 274 e 275 ABGB) che non prevede, come conseguenza giuridica, quale soggetto il giudice debba nominare come rappresentante di una persona vulnerabile, qualora i [membri] delle categorie professionali dei notai o degli avvocati, ivi compresi i candidati all’esercizio di tali professioni, chiamati da ultimo nel provvedimento di nomina previsto da tale normativa, possano invocare come motivo di rifiuto il fatto che “la gestione degli affari non richiede principalmente conoscenze giuridiche”, sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, in particolare con il principio di uguaglianza e con il principio di non discriminazione, con l’obbligo di attribuire al diritto dell’Unione un effetto utile e di tutelare i diritti da esso conferiti (“principio di effettività”), nonché con l’obbligo di una tutela giurisdizionale effettiva».

Procedimento dinanzi alla Corte

21

Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’organismo di rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

22

Alla luce della decisione della Corte di statuire con ordinanza sul fondamento dell’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento di procedura, non vi è più luogo a statuire su tale domanda.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

23

In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

24

Tale disposizione va applicata nella presente causa.

25

In via preliminare, le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale sollevano la questione se, quando è investito di un procedimento relativo alla nomina, da parte del giudice, di un amministratore di sostegno, il Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz) possa essere considerato una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE che statuisce nell’ambito di un procedimento destinato all’adozione di una decisione di carattere giurisdizionale. Tuttavia, non è necessario risolvere tale questione di diritto nell’ambito della presente causa, in quanto tutte le questioni pregiudiziali sono irricevibili per altri motivi.

26

Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 7 settembre 2023, Groenland Poultry, C‑169/22, EU:C:2023:638, punto 32 e giurisprudenza citata).

27

A tale riguardo, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (sentenza del 17 ottobre 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, punto 35 e giurisprudenza citata). Tali requisiti sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), e figurano ora ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008).

28

Più in particolare, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, è indispensabile che la decisione di rinvio contenga l’esposizione delle ragioni che hanno portato il giudice del rinvio a interrogarsi in merito all’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione, ed indichi il collegamento che esso istituisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (sentenza dell’8 maggio 2024, Instituto da Segurança Social e a., C‑20/23, EU:C:2024:389, punto 49 e giurisprudenza citata).

29

In questo contesto, occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nella decisione di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma di detta disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in tal sentenza del 19 dicembre 2024, SISTEM LUX, C‑717/22 e C‑372/23, EU:C:2024:1041, punto 37 e giurisprudenza citata).

30

Nel caso di specie, con le sue questioni dalla prima alla sesta, l’organismo di rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se gli articoli da 3 a 5, 12, 19 e 28 della convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità ostino a una normativa nazionale come quella di cui si tratta nel procedimento principale, che disciplina la rappresentanza delle persone con disabilità.

31

A questo proposito, occorre ricordare che, sebbene la rappresentanza delle persone con disabilità rientri nella competenza di ciascuno Stato membro, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione [v., per analogia, sentenze del 15 ottobre 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, punto 31 e giurisprudenza citata, nonché del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento), C‑181/23, EU:C:2025:283, punto 81 e giurisprudenza citata].

32

É vero che, poiché la convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità è stata approvata a nome dell’Unione con la decisione 2010/48, le disposizioni di tale convenzione formano parte integrante, a partire dall’entrata in vigore della suddetta decisione, dell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza dell’11 settembre 2019, Nobel Plastiques Ibérica, C‑397/18, EU:C:2019:703, punto 39 e giurisprudenza citata).

33

Tuttavia, detta convenzione costituisce un accordo misto concluso dall’Unione e dai suoi Stati membri in virtù di una competenza concorrente. Orbene, per quanto riguarda tali accordi, la Corte, adita in conformità alle disposizioni dell’articolo 267 TFUE, è competente a distinguere gli obblighi assunti dall’Unione e quelli che restano a carico esclusivo degli Stati membri e ad interpretare a tal fine le disposizioni di un siffatto accordo. Di conseguenza, essa è competente a interpretare le disposizioni di un accordo misto allorché rientrano in un settore nel quale l’Unione ha esercitato la propria competenza e adottato disposizioni per adempiere gli obblighi che ne derivano (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, punti 31, 3234, nonché del 14 luglio 2022, ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, C‑500/20, EU:C:2022:563, punti 4041).

34

Inoltre, la Corte ha dichiarato che una questione specifica disciplinata da accordi conclusi dall’Unione e dai suoi Stati membri rientra nel diritto dell’Unione, benché l’Unione ancora non abbia legiferato su quest’ultima, qualora essa concerna un settore ampiamente coperto da tale diritto (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, punto 36 e giurisprudenza citata).

35

Parimenti, secondo una giurisprudenza costante, quando una disposizione di un accordo internazionale trova applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto dell’Unione, esiste un interesse certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un’interpretazione uniforme da parte della Corte, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, C‑500/20, EU:C:2022:563, punti 4243 e giurisprudenza citata).

36

Orbene, è giocoforza constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene manifestamente le informazioni necessarie che consentano alla Corte di verificare la sua competenza ad interpretare le disposizioni della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti da 33 a 35 della presente ordinanza. In particolare, l’organismo di rinvio non ha dimostrato l’esistenza di un collegamento tra le disposizioni di tale convenzione di cui si chiede l’interpretazione e la normativa dell’Unione, come richiesto dalla medesima giurisprudenza.

37

Infatti, sebbene, con le sue questioni dalla prima alla sesta, l’organismo di rinvio interroghi la Corte sugli eventuali obblighi relativi alla rappresentanza delle persone con disabilità che derivano, se del caso, dalla suddetta convenzione, esso si riferisce, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, solo agli articoli da 3 a 5, 12, 19 e 28 della medesima convenzione, senza tuttavia precisare sotto quale profilo le questioni così sollevate rientrino in una disposizione specifica adottata dall’Unione nell’esercizio delle sue competenze oppure in un settore ampiamente coperto dal diritto dell’Unione.

38

La domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene neppure indicazioni quanto alla questione se le disposizioni della convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità di cui si chiede l’interpretazione possano essere applicate tanto a situazioni che rientrano nel diritto nazionale quanto a situazioni che rientrano nel diritto dell’Unione.

39

Ne consegue che, per quanto riguarda le questioni dalla prima alla sesta, la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente non rispetta i requisiti ricordati nella giurisprudenza citata ai punti 27 e 28 della presente ordinanza.

40

Con la settima e l’ottava questione, l’organismo di rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1, 20, 21 e 26 della Carta nonché taluni principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di uguaglianza e di non discriminazione, il principio dell’effetto utile e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostino alla normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale.

41

Tuttavia, occorre altresì ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte relativa ai principi generali del diritto dell’Unione secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. Laddove, per contro, una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate nonché i principi generali del diritto dell’Unione non possono giustificare, di per sé, tale competenza (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a., C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 33; del 13 gennaio 2022, Marcas MC, C‑363/20, EU:C:2022:21, punti da 33 a 36, nonché del 25 gennaio 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, C‑58/22, EU:C:2024:70, punto 40 e giurisprudenza citata).

42

Nel caso di specie, sebbene l’organismo di rinvio interroghi la Corte sull’interpretazione dei diritti fondamentali nonché dei principi generali del diritto dell’Unione di cui al punto 40 della presente ordinanza, esso non spiega il collegamento che esso stabilisce tra la normativa nazionale applicabile al procedimento principale e una norma del diritto dell’Unione diversa da quelle contenute nella Carta o da detti principi generali.

43

Pertanto, per quanto riguarda la settima e l’ottava questione, la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente non rispetta i requisiti derivanti dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

44

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organismo di rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz, Austria), con decisione del 3 giugno 2024, è manifestamente irricevibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.