Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 28 aprile 2025 –
Ayuntamiento de Humanes de Madrid

(causa C‑46/24)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 23, paragrafo 4 – Esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione – Carattere “debitamente giustificato” di una simile esclusione»

1. 

Libertà di stabilimento – Procedure in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Accesso all’esdebitazione – Deroghe – Esclusione di categorie specifiche di debiti dall’esdebitazione – Normativa nazionale che prevede un’esclusione generale dei crediti pubblici – Ammissibilità – Presupposto – Esclusione qualificata come debitamente giustificata secondo le modalità previste dalla normativa nazionale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1023, art. 23, § 4)

(v. punto 32, dispositivo 1)

2. 

Libertà di stabilimento – Procedure in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Accesso all’esdebitazione – Deroghe – Esclusione dell’accesso al diritto all’esdebitazione – Esclusione non debitamente giustificata e nemmeno giustificata dal legislatore nazionale – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1023, art. 23, § 4)

(v. punti 35, 36, dispositivo 2)

Dispositivo

1)

L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza),

deve essere interpretato nel senso che:

occorre valutare, secondo le modalità previste a tal fine dalla normativa nazionale di cui trattasi, se l’esclusione dei debiti di diritto pubblico dall’esdebitazione sia «debitamente giustificata»;

esso non osta a una normativa nazionale che prevede un’esclusione generale dei crediti di diritto pubblico dall’esdebitazione, per il motivo che il soddisfacimento di tali crediti ha una particolare rilevanza per una società giusta e solidale, fondata sullo Stato di diritto, salvo in circostanze ed entro limiti quantitativi molto restrittivi, purché tale esclusione sia «debitamente giustificata» in forza del diritto nazionale.

2)

L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che prevede un’esclusione generale dei crediti di diritto pubblico dall’esdebitazione, salvo in circostanze ed entro limiti quantitativi molto restrittivi, senza che tale esclusione sia «debitamente giustificata» né semplicemente giustificata dal legislatore nazionale.