Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

23 aprile 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Articolo 6, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola del genere – Invalidità del contratto – Articolo 7, paragrafo 1 – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Clausola contrattuale che fa gravare il rischio di cambio sul consumatore – Cessione tra professionisti in virtù del diritto nazionale – Professionista nei confronti del quale il consumatore può far valere le conseguenze giuridiche dell’invalidità di una clausola abusiva contenuta nel contratto ceduto »

Nella causa C‑761/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Budapest Környéki Törvényszék (Corte di Budapest‑Agglomerazione, Ungheria), con decisione del 10 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2024, nel procedimento

HM,

JD

contro

Axa Bank Belgium SA,

OTP Bank Nyrt.,

OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per HM e JD, da L. Marczingós, ügyvéd;

–        per OTP Bank Nyrt. e OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., da A. Lendvai, ügyvéd;

–        per il governo ungherese, da D. Csoknyai e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da O. Dani e P. Kienapfel, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra, da un lato, due consumatori, HM e JD (in prosieguo: i «due consumatori»), e, dall’altro, tre istituti di credito, vale a dire AXA Bank Belgium SA (in prosieguo: «AXA»), OTP Bank Nyrt. (in prosieguo: «OTP») e OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (in prosieguo: «OTP Faktoring»), relativamente all’istituto di credito nei confronti del quale i due consumatori in parola possono far valere le conseguenze giuridiche dell’invalidità di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo concluso con il dante causa di AXA e successivamente ceduto a OTP, che ha a sua volta ceduto il credito che ne deriva a OTP Faktoring.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il ventunesimo e il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 così recitano:

«considerando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare l’inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive;

(…)

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4        L’articolo 2, lettera c), di tale direttiva definisce il «professionista» come «qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

5        L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

6        Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

 Diritto ungherese

 Codice civile

7        L’articolo 6:202 della Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (legge n. V del 2013, che approva il codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Cessione dei diritti», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«Le norme pertinenti sulla cessione di crediti si applicano mutatis mutandis alla surrogazione».

8        L’articolo 6:208 del codice civile, intitolato «Effetti della cessione di contratti», così dispone:

«1.      La parte che esce dal rapporto contrattuale, la sua controparte e la parte che subentra a essa potranno convenire la surrogazione di quest’ultima nei diritti e negli obblighi che spettano alla prima.

2.      La parte che subentra nel rapporto contrattuale gode degli stessi diritti e assume gli stessi obblighi che vincolavano, in virtù del contratto, la parte che esce dal rapporto contrattuale con la sua controparte. La parte che subentra nel rapporto contrattuale non può far valere in compensazione nessun altro credito che la parte che esce dal rapporto contrattuale aveva nei confronti della sua controparte. La controparte non può far valere in compensazione nessun altro credito che essa aveva nei confronti della parte che esce dal rapporto contrattuale.

3.      Sono conservate le garanzie dei diritti che si trasmettono alla parte che subentra nel rapporto contrattuale. Le garanzie dell’adempimento delle obbligazioni che si trasmettono alla parte che subentra nel rapporto contrattuale si estinguono, salvo che il garante acconsenta alla cessione del contratto».

 Legge n. CCXXXVII. del 2013

9        Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, dell’a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (legge n. CCXXXVII del 2013, relativa agli organismi di credito e agli istituti finanziari):

«I depositi e gli altri fondi rimborsabili, così come il portafoglio di contratti quadro di servizi di pagamento potranno essere ceduti in base ad un accordo tra l’organismo di credito cedente e l’organismo di credito cessionario, con l’autorizzazione della [Magyar Nemzeti Bank (Banca nazionale di Ungheria) che agisce in qualità di autorità di vigilanza]. Le norme del codice civile sulla cessione dei contratti dovranno applicarsi alla cessione di portafogli, salvo il fatto che nella cessione di portafogli non si estinguono le garanzie del contratto e non è necessaria la dichiarazione giuridica dell’altra parte del contratto. [Tale autorizzazione] non sostituisce l’autorizzazione della Gazdasági Versenyhivatal (Autorità garante in materia di concorrenza, Ungheria) richiesta dalla legge che vieta le pratiche commerciali sleali o restrittive della concorrenza».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il 12 giugno 2008 i due consumatori hanno concluso con il dante causa di AXA un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri (CHF) e avente ad oggetto un importo di CHF 141 536,00, corrispondente a circa 20 075 000 fiorini ungheresi (HUF) dopo conversione al tasso di cambio di acquisto della valuta fissato dall’istituto di credito alla data dell’erogazione dei fondi. Tale contratto di mutuo, concluso per una durata di 19 anni, prevedeva che le rate mensili del mutuo dovessero essere pagate in fiorini ungheresi dopo conversione al corso di vendita del franco svizzero stabilito dall’istituto di credito in parola. Esso consentiva, inoltre, a detto istituto di credito di modificare unilateralmente l’importo degli interessi e delle spese di gestione che dovevano essere sostenuti dai due consumatori.

11      AXA ha risolto il summenzionato contratto di mutuo con effetto dal 4 giugno 2013 a causa di un asserito ritardo di pagamento imputabile ai due consumatori. Dalla liquidazione dei conti redatta il 4 marzo 2015 risultava un saldo debitore a favore di AXA pari a HUF 42 815 836.

12      Il 21 ottobre 2015 i due consumatori hanno adito la Budapest Környéki Törvényszék (Corte di Budapest-Agglomerazione, Ungheria), giudice del rinvio, con un ricorso contro AXA, diretto, da un lato, a far dichiarare l’invalidità dello stesso contratto di mutuo, per il motivo che esso conteneva clausole abusive le quali, per questa ragione, non erano loro opponibili, e, dall’altro, a rimediare alle conseguenze di tale invalidità.

13      Il 31 ottobre 2016, AXA ha ceduto a OTP un portafoglio di contratti comprendente il contratto di mutuo in discussione nel procedimento principale nonché tutti i diritti e gli obblighi relativi al medesimo. Il 2 novembre 2016 OTP ha ceduto a OTP Faktoring il credito derivante da tale contratto di mutuo.

14      Con sentenza interlocutoria del 25 ottobre 2022, il giudice del rinvio ha dichiarato detto contratto di mutuo invalido nella sua interezza a causa dell’irregolarità dell’informazione relativa al rischio di cambio. Tuttavia, con ordinanza del 19 aprile 2023, suddetta sentenza è stata annullata in appello e la causa è stata rinviata dinanzi al giudice del rinvio.

15      Il 21 settembre 2023 il giudice del rinvio, ritenendo che gli incombesse altresì determinare quale degli istituti di credito interessati fosse oggetto delle sanzioni previste dalla direttiva 93/13, ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva. Detto giudice si interrogava sulla legittimità dell’applicazione delle sanzioni di cui si tratta al cessionario del contratto di mutuo in discussione nel procedimento principale, dato che tale cessionario aveva beneficiato degli effetti economici e finanziari del contratto di mutuo in parola senza tuttavia aver esso stesso inserito la clausola qualificata come abusiva dal giudice del rinvio.

16      Con ordinanza del 9 aprile 2024, AXA Bank Europe e a. (C‑628/23, EU:C:2024:317), tale domanda è stata respinta in quanto manifestamente irricevibile, con la motivazione che essa non soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

17      Dinanzi al giudice del rinvio, i due consumatori contestano una giurisprudenza nazionale secondo la quale le conseguenze giuridiche dell’invalidità di un contratto contenente clausole abusive, stipulato tra un consumatore e un professionista, possono essere fatte valere solo nei confronti del cessionario del contratto. Essi sostengono che l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, ricollega alla constatazione del carattere abusivo delle clausole in parola sarebbe compromesso se il professionista che ha inserito dette clausole in un siffatto contratto potesse sottrarsi alle conseguenze giuridiche dell’invalidità di tale contratto cedendolo a un terzo.

18      Secondo il giudice summenzionato, dalle disposizioni del codice civile relative alla cessione di contratti, che sono parimenti applicabili alla cessione di portafogli, risulta che, nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo sia dichiarato invalido, il consumatore che intende ottenere la restituzione di un eventuale pagamento in eccesso può agire solo nei confronti del cessionario, ad esclusione del cedente. Orbene, il numero potenzialmente elevato di ricorsi che possono riguardare il cessionario in discussione potrebbe rendere quest’ultimo insolvente, il che rischierebbe di privare tale consumatore di una tutela giurisdizionale effettiva.

19      Peraltro, detto giudice si chiede se l’effetto dissuasivo che la direttiva 93/13 ricollega all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale possa essere opposto al cessionario, sebbene quest’ultimo non sia responsabile della presenza di tale clausola nel contratto interessato.

20      Il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, alla Corte di determinare, alla luce della direttiva 93/13, quale sia il professionista nei cui confronti i due consumatori possono invocare le conseguenze giuridiche dell’invalidità del contratto di mutuo in discussione nel procedimento principale, precisando al contempo che intenderebbe disapplicare le disposizioni della normativa ungherese nel cui ambito rientra il procedimento principale se la Corte dovesse interpretare tale direttiva nel senso che incombe unicamente al cedente rimediare a tali conseguenze giuridiche.

21      In tale contesto, la Budapest Környéki Törvényszék (Corte di Budapest-Agglomerazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino ad una giurisprudenza nazionale o ad una interpretazione del diritto interno la quale, in caso di invalidità totale di un contratto stipulato con dei consumatori a causa di una clausola contrattuale abusiva applicata in esso:

–        non sana le conseguenze giuridiche dell’invalidità sul rapporto giuridico tra il mutuante iniziale e il consumatore come parte debitrice, perché la normativa nazionale contempla la possibilità di un accordo tra detto mutuante iniziale e un terzo che dia luogo ad una modifica delle parti del contratto;

–        sana unicamente le conseguenze giuridiche dell’invalidità tra il consumatore e il successore in diritto che, a causa della cessione del contratto, subentra quale nuova parte del rapporto contrattuale, cosicché il consumatore è obbligato ad effettuare qualsiasi eventuale pagamento al nuovo soggetto del contratto e non al mutuante iniziale e, al contrario, può chiedere soltanto alla nuova parte che subentra nel rapporto contrattuale qualsiasi importo che eventualmente debba essergli rimborsato, sebbene non abbia effettuato nessun pagamento a tale parte.

2)      Se sia contraria alla nozione di “professionista”, definita all’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 una giurisprudenza nazionale o un’interpretazione del diritto interno secondo la quale le conseguenze giuridiche dell’invalidità di un contratto abusivo stipulato con dei consumatori possono trarsi soltanto tra le parti attuali del contratto, vale a dire tra il nuovo mutuante che subentra nel rapporto contrattuale come conseguenza di una modificazione dei soggetti di quest’ultimo e il consumatore come parte debitrice».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

22      AXA sostiene che le questioni pregiudiziali sono irricevibili con la motivazione secondo cui non presentano alcun rapporto con la controversia di cui al procedimento principale e che, pertanto, rivestono un carattere puramente ipotetico. Da un lato, l’invalidità del contratto di mutuo in discussione nel procedimento principale non può essere dichiarata, per il motivo che la sentenza interlocutoria che, in un primo tempo, aveva proceduto a una siffatta constatazione sarebbe stata, in un secondo momento, annullata in appello. D’altro lato, poiché tale contratto di mutuo è stato risolto prima della cessione in discussione nel procedimento principale, l’oggetto della cessione di cui si tratta sarebbe il credito da esso sorto, e non detto contratto di mutuo stesso.

23      Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, punto 33 e giurisprudenza citata).

24      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, punto 34 e giurisprudenza citata).

25      Inoltre, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta unicamente al giudice nazionale accertare e valutare i fatti della controversia oggetto del procedimento principale, nonché stabilire l’esatta portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali. La Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione alla luce della situazione di fatto e di diritto quale descritta dal giudice del rinvio, senza potere mettere in discussione quest’ultima o verificarne l’esattezza (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Ferrovienord, C‑363/21 e C‑364/21, EU:C:2023:563, punti 54 e 55).

26      Nel caso di specie, l’argomento invocato da AXA a sostegno del carattere ipotetico delle questioni pregiudiziali verte sulla constatazione e sulla valutazione dei fatti di cui al procedimento principale. Orbene, non spetta alla Corte mettere in discussione queste ultime, le quali rientrano nella competenza del giudice nazionale. Tale argomento non può, di conseguenza, essere sufficiente a confutare la presunzione di rilevanza menzionata al punto 24 della presente sentenza.

27      Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.

 Nel merito

28      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale il consumatore che ha concluso un contratto con un istituto di credito, successivamente ceduto a un altro istituto di credito, deve far valere i diritti che gli derivano dalla direttiva in parola unicamente nei confronti del cessionario di tale contratto.

29      In primo luogo, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13, la nozione di «professionista» è definita come relativa a qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della detta direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.

30      La definizione ampia della nozione di «professionista» che il legislatore dell’Unione ha così inteso sancire [v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, S.V. (Immobile in regime di condominio), C‑485/21, EU:C:2022:839, punto 28 e giurisprudenza citata] osta a un’interpretazione di tale nozione nel senso che rientrerebbe in quest’ultima soltanto la persona che ha inizialmente concluso il contratto con un consumatore, escludendo così dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 qualsiasi altra persona, quand’anche quest’ultima agisca, in quanto cessionario di tale contratto, nell’ambito della sua attività professionale.

31      Una siffatta interpretazione dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 sarebbe inoltre incompatibile con l’obiettivo, perseguito da tale direttiva, consistente nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Myszak, C‑324/23, EU:C:2025:324, punto 44 e giurisprudenza citata). Infatti, l’obbligo imposto ai consumatori di esercitare i diritti che essi traggono da detta direttiva nei confronti di un professionista che non sia più parte del contratto controverso può rendere più difficile, in pratica, l’esercizio di siffatti diritti.

32      Da quanto precede risulta che un istituto di credito, cessionario di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, rientra nella nozione di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13. Tuttavia, la disposizione in parola non consente, di per sé, di stabilire se sia unicamente nei confronti di tale cessionario che le conseguenze giuridiche dell’invalidità della clausola abusiva contenuta in detto contratto possano essere invocate.

33      In secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il ventunesimo considerando della medesima, impone agli Stati membri di prevedere che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, «alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali», e che tale contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

34      Tuttavia, la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia disciplinata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, mettendo in discussione il rafforzamento dell’efficacia di tale tutela tramite adozione di regole uniformi in merito alle clausole abusive [sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22, EU:C:2023:216, punto 20 e giurisprudenza citata].

35      Tale disciplina da parte del diritto nazionale non deve neppure rendere eccessivamente difficile, se non impossibile nella pratica, l’esercizio dei diritti che i consumatori traggono da tale direttiva. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a vigilare sul rispetto della tutela accordata da detta direttiva al consumatore garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza di una siffatta clausola, segnatamente prevedendo un diritto alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti, a suo danno, dal professionista sulla base di tale clausola abusiva [v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22, punto 22; nonché del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 61 e giurisprudenza citata].

36      Da quanto precede risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora il contratto che un consumatore ha concluso con un professionista sia stato ceduto, conformemente al diritto nazionale applicabile, a un terzo avente la qualità di professionista, tale consumatore deve poter far valere, se del caso, l’invalidità di una clausola abusiva contenuta in un siffatto contratto, o di suddetto contratto nel suo complesso, nei confronti del cessionario allo stesso modo in cui avrebbe potuto farlo nei confronti del cedente in assenza di una siffatta cessione. Infatti, la surrogazione, risultante da tale cessione, del cessionario nel complesso dei diritti e degli obblighi del cedente nei confronti del consumatore in virtù del medesimo contratto non può avere l’effetto di modificare il contenuto dei diritti e degli obblighi in parola né, pertanto, incidere sulla tutela dei consumatori, i quali devono poter opporre al cessionario tutte le conseguenze giuridiche derivanti dal carattere abusivo della clausola contrattuale contestata.

37      In terzo luogo, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, impone agli Stati membri di provvedere a che, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, siano forniti mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

38      Oltre all’obiettivo primario e immediato consistente nel tutelare il consumatore dalle clausole abusive contenute nei contratti che conclude con i professionisti ripristinando, in diritto e in fatto, la situazione in cui si sarebbe trovato in assenza di siffatte clausole, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 mira, a più lungo termine, a far cessare l’inserzione delle clausole abusive da parte dei professionisti. Infatti, la disapplicazione di tali clausole nei confronti del consumatore ha un effetto dissuasivo sui professionisti quanto all’uso di queste ultime [v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22, punti da 24 a 26].

39      Ne consegue che l’effetto dissuasivo nei confronti dell’uso di clausole abusive riguarda i professionisti in generale, e non solo il professionista individuale che è all’origine della clausola abusiva contestata.

40      Al riguardo, occorre sottolineare che, nell’ambito della direttiva 93/13, l’invalidità di una clausola contrattuale non dipende né dal carattere illecito del comportamento del professionista interessato né dal fatto che quest’ultimo debba risponderne, ma dipende unicamente dal carattere oggettivamente abusivo della clausola contrattuale contestata (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 65).

41      Ne consegue che tale direttiva non esclude che le conseguenze giuridiche derivanti dal carattere abusivo della clausola contenuta in un contratto stipulato con un consumatore possano gravare su un professionista diverso da quello che è stato all’origine della clausola di cui si tratti.

42      Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio valutare se l’interpretazione delle disposizioni nazionali pertinenti da parte dei giudici ungheresi sia tale da compromettere il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui i due consumatori si sarebbero trovati in assenza della clausola abusiva in discussione.

43      Tuttavia, la Corte, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è competente, sulla base degli atti del procedimento principale a sua disposizione nonché delle osservazioni scritte e orali sottopostele, a fornire al giudice del rinvio indicazioni utili, in modo da consentirgli di dirimere la controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, PrivatBank e a., C‑78/21, EU:C:2023:137, punto 71).

44      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della legge n. CCXXXVII. del 2013 relativa agli organismi di credito e agli istituti finanziari, la cessione del contratto di mutuo in discussione nel procedimento principale è stata soggetta all’autorizzazione della Banca nazionale di Ungheria che agisce in qualità di autorità di vigilanza. Tale misura appare, in linea di principio, idonea a tutelare gli interessi dei consumatori.

45      Nondimeno, al fine di provvedere a che sia garantito il livello elevato di tutela dei consumatori previsto dalla direttiva 93/13 e, in particolare, a che una siffatta cessione non privi il consumatore interessato dei diritti che gli sono garantiti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola, incombe al giudice del rinvio verificare, segnatamente, se, come sostiene il governo ungherese, il rilascio di una siffatta autorizzazione sia soggetto a un controllo prudenziale destinato a verificare che la solvibilità finanziaria del cessionario di tale contratto sia sufficiente a coprire i rischi connessi a detto contratto.

46      Peraltro, dal contesto normativo nazionale descritto dal giudice del rinvio risulta che il cessionario del contratto di mutuo in discussione nel procedimento principale, in quanto avente causa, si è surrogato nel complesso dei diritti e degli obblighi del cedente nei confronti dei ceduti in virtù di tale contratto di mutuo. I due consumatori avrebbero quindi il diritto di opporre al cessionario tutte le conseguenze giuridiche derivanti dal carattere abusivo della clausola contenuta in detto contratto di mutuo, e ciò alle stesse condizioni in cui avrebbero potuto farlo nei confronti del cedente.

47      Alla luce degli elementi che precedono, non risulta, con riserva di una verifica da parte del giudice del rinvio, che, nel caso di specie, sarebbe eccessivamente difficile o impossibile in pratica rimediare alle conseguenze giuridiche dell’invalidità della clausola abusiva in discussione nel procedimento principale nell’ambito del rapporto tra i due consumatori e il cessionario di tale contratto di mutuo.

48      Tuttavia, nell’ipotesi in cui suddetto giudice giungesse alla conclusione che le disposizioni applicabili del suo diritto interno non consentono di garantire il ripristino in diritto e in fatto della situazione in cui i due consumatori si sarebbero trovati in assenza della clausola abusiva in discussione nel procedimento principale, il principio di interpretazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando metodi di interpretazione riconosciuti dal medesimo, al fine di garantire la piena efficacia di una direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 60 e giurisprudenza citata).

49      Ove non possa procedere ad un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di tale diritto ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di assicurare la piena efficacia di queste ultime disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che sia provvista di effetto diretto nella controversia di cui esso è investito (sentenza del 3 luglio 2025, Ati-19, C‑605/23, EU:C:2025:513, punto 52 e giurisprudenza citata).

50      In considerazione del complesso dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, lettera c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il consumatore che ha concluso un contratto con un istituto di credito, successivamente ceduto a un altro istituto di credito, deve far valere i diritti che gli derivano dalla direttiva in parola unicamente nei confronti del cessionario di tale contratto, purché la cessione in discussione non renda praticamente impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che tale consumatore trae da detta direttiva.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera c), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il consumatore che ha concluso un contratto con un istituto di credito, successivamente ceduto a un altro istituto di credito, deve far valere i diritti che gli derivano dalla direttiva in parola unicamente nei confronti del cessionario di tale contratto, purché la cessione in discussione non renda praticamente impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che tale consumatore trae da detta direttiva.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.