SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
15 gennaio 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di asilo – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 15, paragrafo 1 – Accesso al mercato del lavoro quale richiedente protezione internazionale – Rigetto di una richiesta di accedere al mercato del lavoro – Motivo del rigetto – Ritardo nel trattamento della domanda di protezione internazionale parzialmente attribuibile al richiedente»
Nella causa C‑742/24 [Havvitt] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 23 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2024, nel procedimento
International Protection Appeals Tribunal,
Minister for Justice,
Ireland,
Attorney General
contro
LK,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da J. Passer (relatore), presidente di sezione, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per l’Irlanda, il Minister for Justice e l’Attorney General, da M. Browne, Chief State Solicitor, C. Aherne, A. Burke e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da N.J. Travers, SC, e P. Leonard, BL; |
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per L.K., da C. Power, SC, H. Burgess, BL, e G. Daly, solicitor; |
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per la Commissione europea, da A. Azéma e M. Debieuvre, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, LK, richiedente protezione internazionale, e, dall’altro lato, l’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale, Irlanda), il Minister for Justice (Ministro della Giustizia, Irlanda), l’Ireland (Irlanda) e l’Attorney General (procuratore generale, Irlanda) in merito alla legittimità della decisione di rigetto della sua richiesta di accedere al mercato del lavoro, con la motivazione che il ritardo nell’adozione di una decisione in primo grado sulla sua domanda di protezione internazionale (in prosieguo: la «decisione in primo grado») gli era attribuibile. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2013/32/UE
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3 |
L’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), intitolato «Accesso alla procedura», al paragrafo 4 enuncia quanto segue: «(…) una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato». |
Direttiva 2013/33
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4 |
L’articolo 3 della direttiva 2013/33, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro (…)». |
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5 |
L’articolo 15 di tale direttiva, intitolato «Lavoro», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Gli Stati membri garantiscono l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l’autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente». |
Diritto irlandese
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6 |
Lo European Communities (Reception Conditions) Regulations 2018, [Regolamento del 2018 relativo alle Comunità europee (condizioni di accoglienza)], S.I. n. 230/2018 (in prosieguo: il «regolamento del 2018») ha recepito, nell’ordinamento giuridico irlandese, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2018, le disposizioni della direttiva 2013/33. |
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7 |
L’articolo 11, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, che attua l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, dispone quanto segue: «3. Un richiedente può presentare una richiesta di autorizzazione ad accedere al mercato del lavoro: (…)
4. Una volta ricevuta una richiesta presentata conformemente al paragrafo 3, il Minister [for Justice and Equality] [(Ministro della Giustizia e della Parità, Irlanda)] può concedere un’autorizzazione [ad accedere al mercato del lavoro] al richiedente se:
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Il 2 settembre 2019, LK, cittadino georgiano, ha presentato domanda di protezione internazionale in Irlanda adducendo il rischio effettivo di subire un grave pregiudizio in caso di rimpatrio nel suo Stato di origine. |
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Un colloquio con LK è stato fissato per il 16 settembre 2019 dall’International Protection Office (Ufficio per la protezione internazionale, Irlanda; in prosieguo: l’«IPO»), senza tuttavia che LK ne fosse informato. Quest’ultimo si è messo in contatto con il proprio assistente sociale, che ha organizzato un colloquio con l’IPO per il 12 dicembre 2019. Durante tale colloquio, LK ha ricevuto un questionario sulla protezione internazionale (in prosieguo: il «questionario IPO 2»), redatto in georgiano, da compilare e da restituire entro il 6 gennaio 2020. |
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Al fine di agevolare la presentazione della sua risposta al questionario IPO 2, l’IPO ha concesso a LK quattro proroghe, fino al 24 agosto 2020. Una prima proroga fino al 5 febbraio 2020 è stata concessa il 7 gennaio 2020, a fronte di una situazione in cui LK non disponeva ancora di un legale che lo assistesse. Al fine di ricevere istruzioni, una seconda serie di proroghe è stata richiesta dal legale designato, proroghe che sono state concesse il 5 e il 20 febbraio 2020. Infatti, dal momento che LK non parlava inglese, affinché egli potesse compilare il questionario IPO 2, si sono resi necessari i servizi di un traduttore georgiano, con l’assistenza di un legale. Una terza richiesta di proroga, inizialmente respinta, è stata accolta il 16 marzo 2020 fino al 1o maggio 2020, a causa dell’inizio della pandemia di Covid-19 e delle relative difficoltà nell’organizzare servizi di traduzione in presenza. Tale proroga è stata concessa alla totalità dei richiedenti protezione internazionale. Una quarta e ultima proroga è stata richiesta il 17 luglio 2020 e concessa fino al 24 agosto 2020. LK ha assistito a una riunione con il suo legale, con l’ausilio di un traduttore, il 5 agosto 2020, e il questionario IPO 2 compilato è stato presentato all’IPO il 25 agosto 2020. |
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Parallelamente, il 20 giugno 2020, LK ha chiesto l’autorizzazione ad accedere al mercato del lavoro presso la Labour Market Access Unit (Unità di Accesso al Mercato del Lavoro; in prosieguo: la «LMAU») ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento del 2018. |
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Il 28 agosto 2020, tale richiesta è stata respinta dalla LMAU con la motivazione che il ritardo nell’emissione di una decisione in primo grado era attribuibile a LK. La LMAU ha inoltre osservato che LK non aveva restituito il questionario IPO 2. |
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L’11 settembre 2020, LK ha chiesto un riesame di tale rigetto. Con decisione del 2 dicembre 2020, l’autorità competente a tal fine all’interno del Ministero della Giustizia ha confermato detto rigetto, ritenendo che il ritardo nell’emissione di una decisione in primo grado potesse essere attribuito a LK, in quanto quest’ultimo non si era presentato al colloquio del 16 settembre 2019 né aveva consegnato il questionario IPO 2 entro un termine ragionevole. |
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LK ha presentato un ricorso avverso tale rigetto presso l’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale, Irlanda), il quale è stato respinto con decisione del 3 marzo 2021. |
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Egli ha dunque proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda). Con sentenza del 9 giugno 2022, tale organo giurisdizionale ha ritenuto che la conclusione dell’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale), secondo la quale il ritardo nell’emissione di una decisione in primo grado poteva essere attribuito a LK, o ancora che quest’ultimo avesse omesso di cooperare al trattamento della sua domanda, fosse illogica e incoerente e ha annullato tale decisione. |
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Tale sentenza è stata impugnata dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), giudice del rinvio. |
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Tale Corte ritiene che nessun ritardo possa essere attribuito a LK per il periodo dal 2 settembre 2019, data in cui egli ha presentato domanda di protezione internazionale, fino alla scadenza di un termine ragionevole dopo il 28 gennaio 2020, data in cui il Legal Aid Board (Consiglio per il gratuito patrocinio, Irlanda) gli ha nominato un legale affinché lo assistesse nella preparazione della sua risposta al questionario IPO 2. |
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Tuttavia la stessa Corte osserva che il 4 marzo 2020, nonostante talune proroghe fossero state nuovamente concesse a LK il 5 e il 20 febbraio 2020 al fine di rispondere a tale questionario, quest’ultimo non era ancora stato completato. Il giudice del rinvio rileva che è solo a causa dell’inizio della pandemia di Covid-19 e delle successive restrizioni che, il 16 marzo 2020, è stata concessa all’insieme dei richiedenti protezione internazionale un’ulteriore proroga, il che ha consentito a LK di disporre di un termine supplementare fino al 1o maggio 2020. Orbene, il questionario IPO 2 non era ancora stato presentato da LK in tale data ed è soltanto il 17 luglio 2020 che un’ulteriore proroga è stata richiesta da quest’ultimo. |
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Tale Corte ritiene che il fatto che l’IPO abbia acconsentito a concedere un certo numero di proroghe sia irrilevante, considerato che, poiché LK non ha fornito le informazioni necessarie in un questionario IPO 2 debitamente compilato, la domanda di protezione internazionale non poteva essere trattata. |
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Detta Corte ritiene che, pur tenendo conto della pandemia di Covid-19, il ritardo di LK nella presentazione del questionario IPO 2 rimane senza spiegazione soddisfacente. |
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Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione ad accedere al mercato del lavoro presentata da LK il 20 giugno 2020, il giudice del rinvio sottolinea che, in tale data, LK non aveva fornito all’IPO le informazioni necessarie per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale. A tal riguardo, detta Corte ritiene che, se il questionario IPO 2 fosse stato presentato per tempo, nulla consente di ritenere che la domanda di protezione internazionale di LK non avrebbe potuto essere trattata nel termine di nove mesi menzionato all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, termine decorrente dal 2 settembre 2019. |
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Tale Corte ritiene che si potrebbe affermare che il ritardo nel trattamento della domanda di protezione internazionale di LK fosse pienamente attribuibile a quest’ultimo considerato che, a causa dell’omessa cooperazione di quest’ultimo con l’IPO, la sua domanda non poteva essere trattata. Tuttavia, a suo parere, ciò non toglie che una parte del ritardo intervenuto a partire dal 2 settembre 2019 non possa essere attribuita a LK. |
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In tali circostanze, detta Corte si interroga sulla modalità secondo la quale i diversi elementi costitutivi del ritardo nel trattamento della domanda di protezione internazionale di LK devono essere attribuiti. Essa rileva, a tal riguardo, che la direttiva 2013/33 non fornisce orientamenti su quali condotte possano costituire un ritardo attribuibile a un richiedente protezione internazionale. |
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Essa si interroga inoltre sulla questione se e in quale misura l’inserimento, nel regolamento del 2018, dell’espressione «attribuita in (…) parte» implichi che l’Irlanda non ha correttamente recepito la direttiva 2013/33 nell’ordinamento giuridico nazionale, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri nell’ambito dell’attuazione di tale direttiva. |
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In tali circostanze, la Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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Con le sue quattro questioni, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione dei termini «ritardo [che] non possa essere attribuito al richiedente», ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2013/33. |
Sulle prime tre questioni
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Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, da un lato, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 debba essere interpretato nel senso che costituisce un ritardo attribuibile al richiedente ai sensi di tale disposizione il fatto che il richiedente protezione internazionale non abbia fornito alcuna informazione che consentisse alle autorità competenti di istruire la sua domanda di protezione internazionale per un periodo superiore ai nove mesi previsti da detta disposizione e, dall’altro lato, se tale ritardo attribuibile al richiedente riguardi soltanto il ritardo o la parte di ritardo esclusivamente attribuibile a tale richiedente, oppure anche un ritardo avente cause miste, vale a dire attribuibile al contempo al comportamento di tale richiedente e allo Stato membro e/o a fattori esterni. |
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28 |
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 27 e giurisprudenza citata). |
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A tal riguardo, dal momento che il termine di nove mesi previsto all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 decorre dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale si basa necessariamente sul presupposto che la presentazione della domanda di protezione internazionale di LK, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2013/32, sia avvenuta il 2 settembre 2019. Occorre che la Corte esamini le prime tre questioni pregiudiziali sulla base di tale presupposto fattuale, di cui spetta al giudice del rinvio verificare l’esattezza. |
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30 |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, in mancanza di una decisione in primo grado adottata dall’autorità competente nei nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, il richiedente deve poter, senza più aspettare e salvo ritardo nel trattamento di tale domanda che gli sia attribuibile, ottenere un’autorizzazione ad accedere al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Come emerge dal considerando 23 di tale direttiva, l’accesso dei richiedenti al mercato del lavoro mira a favorire l’autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri. |
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31 |
Al fine di interpretare tale disposizione, occorre rammentare che è già stato dichiarato dalla Corte che occorreva tenere conto delle norme procedurali comuni per il riconoscimento di una protezione internazionale introdotte dalla direttiva 2013/32 e che dall’articolo 31, paragrafo 3, di tale direttiva 2013/32 risulta che un ritardo nell’esame della sua domanda di protezione internazionale è attribuibile al richiedente qualora quest’ultimo non rispetti gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 13 di detta direttiva. Orbene, tale ultimo articolo prevede che sul richiedente incombe l’obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell’accertamento della sua identità e degli altri elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), vale a dire la sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale. La Corte ha inoltre precisato che l’obbligo di cooperazione gravante sul richiedente implica che quest’ultimo fornisca, per quanto possibile, i documenti richiesti e, eventualmente, le spiegazioni e informazioni sollecitate (sentenza del 14 gennaio 2021, The International Protection Appeals Tribunal e a., C‑322/19 e C‑385/19, EU:C:2021:11, punti 76 e 77 e giurisprudenza citata). |
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Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’articolo 13 della direttiva 2013/32 consente altresì agli Stati membri di imporre al richiedente altri obblighi necessari per il trattamento della sua domanda, in particolare di imporgli di comparire presso le autorità competenti o di presentarsi in una data e in un luogo specifico, di informare le autorità del suo luogo di residenza o, ancora, di perquisirlo, fotografarlo e registrarne le dichiarazioni (sentenza del 14 gennaio 2021, The International Protection Appeals Tribunal e a., C‑322/19 e C‑385/19, EU:C:2021:11, punto 78). |
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Pertanto, un ritardo nel trattamento di una domanda di protezione internazionale può essere imputato al richiedente qualora quest’ultimo abbia omesso di cooperare con le autorità nazionali competenti (sentenza del 14 gennaio 2021, The International Protection Appeals Tribunal e a., C‑322/19 e C‑385/19, EU:C:2021:11, punto 79). |
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Perciò, il fatto che un richiedente non fornisca alcuna informazione che consente alle autorità competenti di istruire la sua domanda di protezione internazionale per un periodo superiore ai nove mesi dalla data di presentazione di tale domanda costituisce una mancanza totale di cooperazione che giustifica che tale richiedente non possa ottenere l’accesso al mercato del lavoro in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 allo scadere di tale periodo. Tale mancanza totale di cooperazione ha quindi come conseguenza che il periodo massimo di nove mesi previsto da detta disposizione non ha potuto cominciare a decorrere. |
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Ciò premesso, contrariamente ad un’omessa cooperazione totale per il periodo massimo di nove mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, una mancanza di cooperazione da parte del richiedente durante un intervallo di tempo nel corso di tale periodo non può avere una siffatta conseguenza. |
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36 |
Infatti, in una tale situazione, il ritardo nel trattamento della sua domanda deve avere come conseguenza soltanto il prolungamento del medesimo periodo di nove mesi fino a concorrenza della durata dell’intervallo di tempo durante il quale la mancanza di cooperazione di detto richiedente ha causato tale ritardo, al fine di stabilire la data a partire dalla quale, in mancanza di una decisione in primo grado, tale richiedente è legittimato a ottenere un’autorizzazione ad accedere al mercato del lavoro. Al contrario, gli intervalli di tempo nel corso di tale periodo durante i quali detto ritardo era attribuibile esclusivamente a cause diverse dal comportamento di detto richiedente non possono essere presi in conto nel prolungamento del periodo in questione. |
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37 |
Tuttavia, nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sull’imputabilità al richiedente protezione internazionale di un ritardo le cui cause sono miste, vale a dire attribuibili tanto al richiedente quanto allo Stato membro ospitante o a fattori esterni, quali una pandemia. |
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38 |
A tal riguardo, dal fascicolo trasmesso alla Corte emerge che tra i fatti all’origine della causa oggetto del procedimento principale vi sono siffatte situazioni, in particolare per quanto riguarda il periodo successivo al 28 gennaio 2020, data in cui il Consiglio per il gratuito patrocinio ha nominato un avvocato affinché assistesse LK nella preparazione della sua risposta al formulario IPO 2, e prima della quale il giudice del rinvio ritiene che lo scorrere del tempo non possa, in ogni caso, essere attribuito a LK. |
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Inoltre, per quanto riguarda il periodo successivo al 28 gennaio 2020, il giudice del rinvio osserva che, anche se è escluso che si possa attribuire a LK un ritardo per quanto riguarda il ragionevole lasso di tempo necessario al fine di consentirgli di compilare il questionario IPO 2, nondimeno, il 4 marzo 2020, tale questionario non era ancora stato riconsegnato all’IPO, sebbene proroghe aggiuntive fossero state concesse a LK il 5 e il 20 febbraio 2020. Tale giudice rileva, peraltro, che è soltanto a causa dell’inizio della pandemia di Covid-19 che, il 16 marzo 2020, è stata concessa all’insieme dei richiedenti protezione internazionale un’ulteriore proroga, il che ha consentito a LK di disporre di una proroga del termine fino al 1o maggio 2020. Tuttavia, detto giudice osserva che, a tale data, il suddetto questionario non era ancora stato restituito all’IPO ed è soltanto il 17 luglio 2020, vale a dire due mesi e mezzo più tardi, che è stata richiesta un’ulteriore proroga, concessa fino al 24 agosto 2020. In seguito, LK ha assistito, il 5 agosto 2020, a una riunione con il suo legale e il suo traduttore, e, il 25 agosto 2020, ha presentato il questionario IPO 2 compilato. |
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40 |
A tal riguardo, occorre rilevare che l’imputabilità di un ritardo al richiedente protezione internazionale suppone che sia stabilita, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di quest’ultimo e il ritardo constatato, di modo che quest’ultimo può essere ritenuto responsabile soltanto dei ritardi che risultano da un fatto suo proprio. Ne consegue che, nel caso di un ritardo di cui sia stabilito che le cause sono miste, occorre poter determinare la parte di tale ritardo che è attribuibile a detto richiedente. |
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41 |
Nell’ipotesi in cui una siffatta determinazione sia possibile, spetta all’autorità competente dello Stato membro ospitante prendere in considerazione non l’intero intervallo di tempo che sia trascorso per cause miste, bensì la frazione di tale intervallo di tempo corrispondente alla parte di responsabilità attribuibile al richiedente protezione internazionale, al fine di prorogare, fino a concorrenza di tale frazione, il periodo di nove mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, a partire dal quale il richiedente ha il diritto di accedere al mercato del lavoro e in cui lo Stato membro verrebbe meno ai suoi obblighi se gli negasse un’autorizzazione a tal fine. |
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42 |
Una siffatta interpretazione consente di assicurare l’equilibrio tra, da un lato, il diritto del richiedente, in mancanza di una decisione in primo grado nel periodo di nove mesi previsto all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33, di accedere al mercato del lavoro e, dall’altro lato, gli interessi dello Stato membro ospitante, al quale non può essere addebitata l’omessa concessione di tale accesso allo scadere di tale periodo qualora il richiedente sia, in parte, responsabile per l’omessa adozione di una decisione in primo grado entro detto periodo. |
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43 |
In tali circostanze, occorre rispondere alle prime tre questioni dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che il ritardo che può essere attribuito al richiedente protezione internazionale, ai sensi di tale disposizione, ricomprende non soltanto il ritardo o la parte di ritardo che è esclusivamente attribuibile a tale richiedente, bensì anche, in presenza di un intervallo di tempo che sia trascorso per cause miste, vale a dire la cui origine è attribuibile sia al comportamento di tale richiedente che allo Stato membro ospitante e/o a fattori esterni quali, in particolare, una pandemia, la frazione di tale intervallo di tempo che, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, appare corrispondente alla parte di responsabilità attribuibile a detto richiedente. |
Sulla quarta questione
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44 |
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in virtù della quale l’autorità nazionale competente a concedere le autorizzazioni ad accedere al mercato del lavoro in tale Stato membro può negare una siffatta autorizzazione a un richiedente protezione internazionale la cui domanda, presentata da almeno nove mesi nel medesimo Stato membro, non sia ancora stata oggetto di una decisione in primo grado per motivi che possono essere attribuiti «in parte» a tale richiedente. |
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45 |
Orbene, dalla risposta alle prime tre questioni risulta che, in presenza di un ritardo nell’adozione di una decisione in primo grado, l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 autorizza tale Stato membro a determinare se esista un nesso di causalità tra il comportamento del richiedente protezione internazionale e tale ritardo, ivi compreso il caso in cui il ritardo sia soltanto in parte attribuibile a detto richiedente, al fine di posticipare, al di là dei nove mesi previsti da tale disposizione, la scadenza del periodo in esito al quale detto Stato membro è tenuto a concedere al richiedente l’accesso al mercato del lavoro, fino a concorrenza dell’intervallo di tempo per il quale il nesso di causalità è stato stabilito o, in presenza di un ritardo avente cause miste, della frazione di tale intervallo di tempo che corrisponde alla parte di responsabilità attribuibile a tale richiedente. |
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46 |
Pertanto, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro in virtù della quale l’autorità nazionale competente a concedere le autorizzazioni ad accedere al mercato del lavoro può negare una siffatta autorizzazione al richiedente protezione internazionale la cui domanda, presentata da almeno nove mesi in tale Stato membro, non sia ancora stata oggetto di una decisione in primo grado per motivi che possono essere attribuiti «in parte» al richiedente, purché, per fondare tale diniego, sia preso in conto soltanto l’intervallo di tempo per il quale è stato constatato un nesso di causalità tra il comportamento del richiedente e il verificarsi del ritardo o, in presenza di un intervallo di tempo che sia trascorso per cause miste, sia presa in conto la frazione di tale intervallo corrispondente alla parte di responsabilità attribuibile a detto richiedente. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.