SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

5 febbraio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articolo 33 – Motivi di inammissibilità – Articolo 38 – Concetto di “paese terzo sicuro” – Presupposti di attuazione – Legame tra il richiedente e il paese terzo interessato – Criteri – Metodi di valutazione – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑718/24 [Aleb] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), con decisione del 9 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2024, nel procedimento

NP

contro

Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per NP, da T.A. Iliev, advokat;

per il governo bulgaro, da S. Ruseva e T. Tsingileva, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Azéma, M. Debieuvre e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), letti alla luce del considerando 46 di tale direttiva.

2

Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NP, un cittadino siriano, e il Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (presidente dell’Agenzia nazionale per i rifugiati, Bulgaria) (in prosieguo: la «DAB») in merito alla legittimità della decisione con cui tale presidente ha respinto la domanda di protezione internazionale presentata da NP.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2011/95/UE

3

L’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

f)

“persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (…)».

4

Ai sensi dell’articolo 15, lettera c), di tale direttiva:

«Sono considerati danni gravi:

(…)

c)

la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Direttiva 2013/32

5

I considerando 18, 43, 44 e 46 della direttiva 2013/32 così recitano:

«(18)

È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

(…)

(43)

Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all’esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(44)

Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

(…)

(46)

Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto tra l’altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell’[Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)], di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo [(GU 2010, L 132, pag. 11)], nonché i pertinenti orientamenti dell’[Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)]».

6

Il capo II della direttiva 2013/32, intitolato «Principi fondamentali e garanzie», contiene gli articoli da 6 a 30 di questa.

7

Il capo III di tale direttiva, intitolato «Procedure di primo grado», raggruppa gli articoli da 31 a 43 della stessa.

8

L’articolo 32 di detta direttiva, intitolato «Domande infondate», dispone quanto segue:

«1.   Fatto salvo l’articolo 27, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95].

2.   Nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dal diritto nazionale».

9

L’articolo 33 della direttiva 2013/32, intitolato «Domande inammissibili», così prevede:

«1.   Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31)], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2.   Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

(…)

c)

un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38;

(…)».

10

L’articolo 38 della direttiva 2013/32, intitolato «Concetto di paese terzo sicuro», ai paragrafi da 1 a 4 dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

a)

non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

b)

non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva [2011/95];

c)

il rispetto del principio di “non-refoulement” conformemente alla [convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 [1954]), entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la “convenzione di Ginevra”)];

d)

è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e

e)

esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

2.   L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese:

a)

norme che richiedono un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b)

norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

c)

norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l’esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

3.   Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

a)

ne informano il richiedente; e

b)

gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

4.   Se il paese terzo non concede al richiedente l’ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritti al capo II».

11

Il capo V della direttiva 2013/32, intitolato «Procedure di impugnazione», contiene l’articolo 46 di quest’ultima, a sua volta intitolato «Diritto a un ricorso effettivo». Ai termini dei paragrafi 1 e 3 di tale articolo:

«1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)

la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)

di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

ii)

di considerare la domanda inammissibile a norma dell’articolo 33, paragrafo 2;

(…)

3.   Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

Diritto bulgaro

Lo ZUB

12

L’articolo 9, paragrafo 1, dello Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e sui rifugiati) (DV n. 54, del 31 maggio 2002), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZUB»), prevede quanto segue:

«Lo status di protezione umanitaria è riconosciuto al cittadino straniero cui non sia attribuibile la qualifica di rifugiato e che non possa o non voglia ottenere la protezione del suo paese di origine in quanto può essere esposto ad un rischio effettivo di subire un danno grave, come:

1)

la condanna o l’esecuzione della pena di morte; o

2)

la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o

3)

la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

13

L’articolo 13, paragrafo 1, punto 14, nonché paragrafi 4 e 5, dello ZUB così dispone:

«(1)   La domanda di protezione internazionale di un cittadino straniero è respinta in quanto manifestamente infondata quando non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 9, o all’articolo 9, paragrafi 1, 6 e 8, e il cittadino straniero:

(…)

14.

proviene da un paese terzo sicuro, a condizione che vi sia ammesso;

(…)

(4)   La circostanza di cui al paragrafo 1, punto 14, può costituire un motivo autonomo di rigetto della domanda in quanto manifestamente infondata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.

esiste un legame tra il cittadino straniero e il paese terzo interessato che giustifica il suo rimpatrio nell’ambito di un esame individuale della sicurezza di tale paese per il cittadino straniero interessato;

2.

al cittadino straniero viene fornito un documento nella lingua del paese terzo sicuro per informare le autorità di tale paese terzo che la sua domanda non è stata esaminata nel merito.

(5)   Se il cittadino straniero non è ammesso nel territorio del paese terzo sicuro, gli è concesso l’accesso a una procedura di riconoscimento della protezione internazionale in Bulgaria».

14

L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, dello ZUB è così formulato:

«(1)   Il presidente della DAB, d’intesa con il ministro degli Affari esteri, può, se del caso, sottoporre al Consiglio dei ministri elenchi nazionali di paesi di origine sicuri e di paesi terzi sicuri.

(2)   Al momento dell’adozione degli elenchi, il Consiglio dei ministri, facendo riferimento a fonti di informazione provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, dal[l’EASO], dall’[UNHCR], dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della misura in cui lo Stato offre protezione contro persecuzioni e trattamenti disumani o degradanti attraverso:

1.

le disposizioni legislative e regolamentari adottate in materia ed il modo in cui sono applicate;

2.

il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (…), o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, [adottato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 23 marzo 1976], o nella convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata [il 10 dicembre 1984 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 26 giugno 1987];

3.

il rispetto del principio di “non-refoulement” conformemente alla [convenzione di Ginevra];

4.

l’esistenza di un sistema di mezzi di ricorso effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà».

15

A sensi dell’articolo 99 dello ZUB:

«Un cittadino straniero che abbia presentato una domanda di protezione internazionale può confutare la presunzione di sicurezza del paese incluso nell’elenco di cui all’articolo 98».

16

Il paragrafo 1, punto 9, delle disposizioni complementari dello ZUB contiene la seguente definizione:

«“Paese terzo sicuro”: un paese diverso dal paese di origine, nel quale il cittadino straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale ha soggiornato, e

a)

non ha motivo di temere per la sua vita o per la sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche;

b)

è protetto contro un rinvio nel territorio di uno Stato in cui sussistono condizioni di persecuzione e minaccia dei suoi diritti;

c)

non è esposto al rischio di persecuzione o di danno grave, quali tortura, trattamenti o pene disumani o degradanti;

d)

ha la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, in caso di riconoscimento dello stesso, ottenere protezione internazionale in quanto rifugiato;

e)

vi sono motivi sufficienti per ritenere che sarà ammesso nel territorio di tale Stato».

Decisione n. 247

17

Il punto 2 della decisione n. 247 del Consiglio dei ministri della Repubblica di Bulgaria, del 3 aprile 2024, recante adozione dell’elenco dei paesi di origine sicuri e dell’elenco dei paesi terzi sicuri per i richiedenti protezione (in prosieguo: la «decisione n. 247»), è così redatto:

«Adotta l’elenco dei paesi terzi sicuri per i richiedenti protezione [internazionale] conformemente all’allegato n. 2: (…) Asia: Repubblica popolare del Bangladesh, Repubblica islamica dell’Iran, Europa sudorientale: Repubblica di Turchia».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

NP, un cittadino siriano minorenne non accompagnato, ha presentato domanda di protezione internazionale in Bulgaria il 2 novembre 2023.

19

Durante il colloquio svoltosi il 1o dicembre 2023, NP ha affermato di aver vissuto nella provincia di Aleppo (Siria) e di averla lasciata, due o tre mesi prima, insieme a due dei suoi fratelli a causa della guerra. NP sarebbe rimasto in Turchia per circa un mese prima di entrare illegalmente nel territorio bulgaro. I suoi fratelli sarebbero rimasti in Turchia, dove vivrebbero anche tre delle sue sorelle con i rispettivi mariti.

20

Con decisione del 18 giugno 2024, il presidente della DAB ha respinto la domanda di NP, negandogli sia lo status di rifugiato che lo status di protezione umanitaria. Egli ha ritenuto che, sebbene NP non soddisfacesse i requisiti per essere considerato un rifugiato, egli fosse esposto, a causa del conflitto armato interno e della violenza indiscriminata in Siria, a una minaccia reale per la sua vita o per la sua persona. Tuttavia, il presidente della DAB ha ritenuto che la Repubblica di Turchia costituisse un «paese terzo sicuro» in cui NP potesse stabilirsi in tutta sicurezza. Infatti, NP avrebbe vissuto nel territorio turco per un mese senza rischi per la propria sicurezza e molti dei suoi fratelli e sorelle vi vivrebbero ancora. Egli avrebbe avuto la possibilità legale di registrarsi presso i servizi turchi e di regolarizzare il suo soggiorno, cosa che non avrebbe fatto. In tale contesto, il presidente della DAB ha dedotto dalle informazioni raccolte presso fonti accessibili al pubblico che gli apolidi e i rifugiati provenienti dalla Siria, giunti in Turchia a causa di eventi verificatisi in Siria dal 28 aprile 2011, beneficiavano di una protezione temporanea da parte del governo turco. I beneficiari di tale protezione sarebbero tutelati contro un rimpatrio forzato in Siria. Inoltre, i loro bisogni essenziali sarebbero soddisfatti.

21

NP ha presentato all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, una domanda di annullamento della decisione del 18 giugno 2024.

22

In risposta a una richiesta di informazioni del giudice del rinvio, il presidente della DAB ha informato quest’ultimo che, in primo luogo, la DAB applicava la decisione n. 247, ai sensi della quale la Repubblica di Turchia era considerata un paese terzo sicuro. In secondo luogo, esso ha precisato che la DAB non aveva sviluppato un metodo conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/32. In terzo luogo, esso ha riconosciuto che NP non era stato esplicitamente informato della possibilità di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro nei suoi confronti o l’esistenza di un legame con il paese terzo in questione.

23

In questo contesto, il giudice del rinvio ritiene necessario ottenere chiarimenti sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2013/32 relative al concetto di «paese terzo sicuro». Infatti, l’articolo 38 di tale direttiva non sarebbe stato integralmente recepito nell’ordinamento giuridico bulgaro e tale concetto darebbe luogo ad applicazioni divergenti a livello nazionale.

24

Più concretamente, in primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se le disposizioni di detta direttiva consentano di respingere una domanda di protezione internazionale in applicazione del concetto in parola nell’ambito di una procedura ordinaria ai sensi del capo III della medesima direttiva, e ciò laddove, in sede di esame nel merito di tale domanda, l’autorità competente abbia constatato che il richiedente soddisfa le condizioni per il riconoscimento dello status conferito dalla protezione sussidiaria. Esso precisa che la giurisprudenza del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) consente una prassi del genere.

25

In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulle condizioni di applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2013/32. Da un lato, esso rileva che, in forza dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a elaborare e ad attuare un «metodo» per garantire che il concetto di cui trattasi possa essere applicato a un paese o a un richiedente determinato. Esso si chiede se, qualora, come nel procedimento principale, il diritto nazionale non preveda un simile metodo, detto concetto possa essere applicato, eventualmente sulla base di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico e da un atto del potere esecutivo quale la decisione n. 247. Dall’altro, tale giudice osserva che il diritto bulgaro non prevede criteri che consentano di ritenere che esista un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, sulla base del quale sarebbe ragionevole per il richiedente recarsi in tale paese, e che neppure l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 precisa tali criteri. Esso si chiede quindi se la disposizione citata imponga agli Stati membri l’obbligo di prevedere simili criteri nel loro diritto nazionale.

26

In ultimo luogo, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sul controllo giurisdizionale richiesto. Ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32, gli Stati membri dovrebbero consentire al richiedente di contestare in sede giudiziaria l’esistenza di un legame con il paese terzo considerato sicuro nei suoi confronti. Orbene, il diritto bulgaro non prevedrebbe un siffatto controllo giurisdizionale. Tale giudice si chiede quindi se, nell’ambito dell’esame di un ricorso avverso una decisione fondata sul concetto di «paese terzo sicuro», sia tenuto a dichiararsi competente e ad esaminare l’esistenza di un simile legame, e ciò sulla base della disposizione citata.

27

È in tale contesto che l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, interpretando in modo estensivo il considerando 46 e l’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), [della direttiva 2013/32, letti] in combinato disposto con l’articolo 38 della [stessa], sia possibile ritenere che le regole stabilite in tali disposizioni, che consentono di considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale e che riguardano il concetto di paese terzo sicuro ai sensi dell’articolo 38 della [suddetta direttiva], debbano essere applicate, nell’ambito di una procedura ai sensi del capo III di tale direttiva, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, vale a dire nell’ambito dell’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale.

2)

Se il considerando 46 e l’articolo [33], paragrafo 2, lettera c), [della direttiva 2013/32, letti] in combinato disposto con l’articolo 38 della [stessa], debbano essere interpretati nel senso che sono ammissibili una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 75, paragrafo 2, dello ZUB, nonché una prassi amministrativa e giurisdizionale in base a cui una domanda di protezione internazionale esaminata nel merito può essere respinta, senza essere dichiarata manifestamente infondata o [inammissibile], per il solo motivo che il richiedente avrebbe la possibilità di beneficiare della protezione di un paese terzo sicuro, senza che nel diritto nazionale sia stato sviluppato e applicato il metodo previsto dall’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/32, e laddove l’autorità amministrativa riconosca l’esistenza di un conflitto armato nel paese di origine del richiedente e siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95.

3)

Se l’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), [della direttiva 2013/32, letto] in combinato disposto con il considerando 46 della [stessa], debba essere interpretato nel senso che l’autorità amministrativa che esamina nel merito una domanda di protezione internazionale può applicare il concetto di paese terzo sicuro a un determinato paese o a un determinato richiedente esclusivamente sulla base di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico e di una decisione di un organo del potere esecutivo (il Consiglio dei ministri), che riconosce un determinato paese terzo come un paese sicuro, senza che il diritto nazionale preveda un metodo, ai sensi di tale disposizione, la cui applicazione consenta all’autorità amministrativa di ritenere che il concetto di paese terzo sicuro possa essere applicato a un determinato Stato e a un determinato richiedente.

4)

Se l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono obbligatoriamente prevedere nel loro diritto nazionale criteri la cui sussistenza consenta di ritenere esistente un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, di modo che in considerazione di tale legame sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese.

5)

Se l’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32, [che] prevede la possibilità per il richiedente di contestare in sede giudiziaria l’esistenza di un suo legame con un paese terzo riconosciuto come sicuro ai sensi [dell’articolo 38, paragrafo 2,] lettera a) [di tale direttiva], debba essere interpretato nel senso che, in assenza di una disposizione di diritto nazionale che preveda il controllo giurisdizionale della legittimità della dichiarazione di esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, il giudice investito di un ricorso avverso la decisione amministrativa che neghi al richiedente la protezione internazionale con la motivazione che un paese terzo sarebbe riconosciuto come sicuro per il richiedente, sia tenuto a dichiararsi competente e pronunciarsi sulla legittimità della dichiarazione dell’autorità amministrativa di esistenza di tale legame».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

28

In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la procedura istituita dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere [v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola,C‑286/88, EU:C:1990:33, punto 7, e sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 21].

29

Secondo una giurisprudenza parimenti costante, nell’ambito della suddetta procedura di cooperazione, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione ad essa sottoposta (v. sentenze del 17 luglio 1997, Krüger,C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 2223; del 28 novembre 2000, Roquette Frères,C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, e del 3 giugno 2025, Kinsa,C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 34).

30

Alla luce di tale giurisprudenza, occorre esaminare congiuntamente la prima e la seconda questione, che sono sostanzialmente sovrapponibili. Inoltre, nella misura in cui la seconda questione fa riferimento alla definizione, nel diritto nazionale, del metodo relativo all’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro», essa coincide con la terza questione, relativa a detto metodo. Non è quindi necessario esaminare tale aspetto nell’ambito della seconda questione.

31

Pertanto, la prima e la seconda questione devono essere intese nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 38 della direttiva 2013/32 debbano essere interpretati nel senso che, da un lato, il motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva deve essere necessariamente applicato nell’ambito dell’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale e, dall’altro, una domanda esaminata nel merito può essere respinta senza essere dichiarata manifestamente infondata o inammissibile con la motivazione che un paese terzo è considerato un paese terzo sicuro per il richiedente, anche se l’autorità competente ha accertato che a tale richiedente era attribuibile il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95.

32

Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento n. 604/2013, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95, qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma di detto articolo. L’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 elenca esaustivamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale [sentenze del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219, punto 76, nonché del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 29].

33

Tra tali situazioni figura, all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della direttiva in questione, quella in cui un paese terzo è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38 della stessa direttiva.

34

Dalla formulazione stessa dell’articolo 33, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32 si evince dunque che gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente interessato sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95 se un paese terzo è considerato paese terzo sicuro per tale richiedente [v., per analogia, sentenza del 22 febbraio 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata), C‑483/20, EU:C:2022:103, punto 24].

35

Tale interpretazione risponde alla finalità dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, che consiste, come emerge dal considerando 43 di tale direttiva, nel temperare l’obbligo degli Stati membri di esaminare qualsiasi domanda di protezione internazionale definendo le situazioni in cui una siffatta domanda è considerata inammissibile [sentenze del 17 marzo 2016, Mirza,C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, punto 43; del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 30, e del 18 giugno 2024, Bundesrepublik Deutschland (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato), C‑753/22, EU:C:2024:524, punto 50].

36

Ne consegue che l’esame del motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32 deve precedere l’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale e non deve quindi necessariamente aver luogo nell’ambito di tale esame. Questa interpretazione si impone a maggior ragione alla luce dell’obiettivo di detta direttiva, evidenziato al considerando 18 di quest’ultima, secondo cui, nell’interesse, segnatamente, dei richiedenti protezione internazionale, deve essere presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges e Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio, C‑134/23, EU:C:2024:838, punto 52 e giurisprudenza citata).

37

In assenza di disposizioni contrarie nella direttiva 2013/32, le considerazioni che precedono implicano analogamente che una domanda di protezione internazionale possa essere dichiarata inammissibile per uno dei motivi enunciati all’articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva in una fattispecie in cui i requisiti per la concessione di una protezione internazionale sarebbero eventualmente soddisfatti, anche dopo che l’autorità accertante abbia effettuato un esame nel merito delle esigenze di protezione.

38

L’interpretazione delineata ai punti 36 e 37 della presente sentenza è corroborata dal contesto dell’articolo 33 della direttiva 2013/32.

39

In proposito, occorre sottolineare che tale articolo, che disciplina i casi di inammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è preceduto dall’articolo 32 di detta direttiva, il quale riguarda le domande infondate. Orbene, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva in esame, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95. Inoltre, in forza dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, una domanda può essere considerata manifestamente infondata se così definita dal diritto nazionale, nelle circostanze elencate all’articolo 31, paragrafo 8, della stessa direttiva. Tali circostanze non riguardano i motivi di inammissibilità enunciati all’articolo 33, paragrafo 2, di detta direttiva.

40

Una lettura combinata degli articoli 32 e 33 della direttiva 2013/32 rivela quindi la volontà univoca del legislatore dell’Unione di operare una netta distinzione tra i motivi di inammissibilità di una domanda di protezione internazionale e i motivi di rigetto nel merito di una simile domanda. Tale distinzione è peraltro ripresa all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva di cui trattasi, che riguarda il diritto a un ricorso effettivo avverso, rispettivamente, la decisione di ritenere la domanda di protezione internazionale infondata e la decisione di considerare una simile domanda inammissibile.

41

Ne consegue che, conformemente all’articolo 32 della direttiva 2013/32, è solo dopo un esame nel merito della domanda di protezione internazionale che tale domanda può, se del caso, essere respinta in quanto infondata o manifestamente infondata. Per contro, l’applicazione di un motivo di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, di detta direttiva, può solo condurre a un rigetto della domanda in quanto inammissibile, indipendentemente da un siffatto esame di quest’ultima.

42

Nel caso di specie, dagli elementi di diritto nazionale di cui dispone la Corte sembra emergere che l’articolo 13, paragrafo 1, punto 4, dello ZUB preveda il rigetto di una domanda di protezione internazionale in quanto «manifestamente infondata» per il motivo che il cittadino straniero «proviene da un paese terzo sicuro», in altri termini, per un motivo di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, in violazione dei requisiti derivanti dagli articoli 32 e 33 di quest’ultima. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, l’unico competente a pronunciarsi sul diritto nazionale, verificare se ciò avvenga nel caso di specie.

43

Alla luce dei motivi che precedono, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 38 della direttiva 2013/32 devono essere interpretati nel senso che:

il motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva non deve essere necessariamente applicato nell’ambito dell’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale;

una domanda esaminata nel merito può essere respinta in quanto inammissibile a motivo del fatto che un paese terzo è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, anche se l’autorità competente ha accertato che a tale richiedente era attribuibile il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95. Per contro, una siffatta domanda può essere respinta in quanto infondata, o addirittura manifestamente infondata, solo alle condizioni enunciate all’articolo 32 della direttiva 2013/32 e non può, in ogni caso, essere respinta in quanto infondata sulla base del motivo di inammissibilità di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di quest’ultima direttiva.

Sulle questioni terza e quarta

Osservazioni preliminari

44

Poiché la terza e la quarta questione vertono sull’interpretazione dell’articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, è opportuno ricordare, in via preliminare, che dall’articolo 38 di tale direttiva risulta che l’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro», ai fini dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva, è subordinata al rispetto delle condizioni previste ai paragrafi da 1 a 4 dello stesso articolo 38.

45

In particolare, sotto un primo profilo, l’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 esige che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato che il paese terzo in questione rispetta i principi esplicitamente enunciati in tale disposizione.

46

Sotto un secondo profilo, l’articolo 38, paragrafo 2, di detta direttiva subordina l’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» alle norme stabilite dal diritto nazionale. Tali norme devono includere, in particolare, in primo luogo, quelle che richiedono un legame tra il richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione tale da rendere ragionevole per detto richiedente il trasferimento nel paese di cui trattasi. In secondo luogo, esse devono includere quelle sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di «paese terzo sicuro» può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente protezione internazionale, con la precisazione che tale metodo deve comprendere l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un simile richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri. In terzo luogo, esse devono includere quelle conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente protezione internazionale e che consentano a tale richiedente di impugnare sia l’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» considerata la sua situazione specifica sia l’esistenza di un legame con il paese terzo.

47

Sotto un terzo profilo, l’articolo 38, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva impone agli Stati membri che applicano una decisione basata esclusivamente sul concetto di «paese terzo sicuro» l’obbligo di informarne il richiedente protezione internazionale e di fornirgli un documento con il quale informano le autorità del paese terzo interessato, nella lingua di quest’ultimo, che la sua domanda non è stata esaminata nel merito. Gli Stati membri devono assicurare a detto richiedente il ricorso ad una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritti al capo II di tale direttiva se il paese terzo non gli concede l’ingresso nel suo territorio.

48

Le condizioni enunciate all’articolo 38 della direttiva 2013/32 sono cumulative, per cui il motivo di inammissibilità di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva non può essere applicato in mancanza di una di dette condizioni [sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 40 e giurisprudenza citata].

49

È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre esaminare in ordine successivo la quarta e poi la terza questione, le quali vertono, rispettivamente, sulla lettera a) e sulla lettera b) dell’articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2013/32.

Sulla quarta questione

50

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono prevedere, nel loro diritto nazionale, criteri che consentano di ritenere che esista un legame tra il richiedente protezione internazionale e il paese terzo interessato.

51

Come ricordato al punto 46 della presente sentenza, in forza di tale disposizione l’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale che prevedono l’esistenza di un legame tra il richiedente protezione internazionale e il paese terzo interessato tale da rendere ragionevole il trasferimento del richiedente in detto paese.

52

Dalla disposizione citata, letta anche alla luce del considerando 44 della direttiva 2013/32, discende quindi che spetta agli Stati membri definire, nel loro diritto nazionale, il legame richiesto tra un richiedente protezione internazionale e un paese terzo sicuro. A tal fine, e in difetto di qualsiasi definizione della nozione di «legame» in tale direttiva, gli Stati membri devono stabilire i criteri pertinenti ai fini della determinazione di un simile legame.

53

In proposito, dal summenzionato considerando 44 risulta altresì che tale legame deve essere sufficiente a rendere ragionevole il trasferimento del richiedente interessato verso detto paese [v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 46].

54

In tale contesto, la Corte ha inoltre dichiarato che la circostanza che un richiedente protezione internazionale sia transitato per il territorio di un paese terzo non può, di per sé sola, costituire una valida ragione per ritenere che detto richiedente possa ragionevolmente rientrare in detto paese [v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 47].

55

Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se il diritto bulgaro definisca il «legame», ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, tenendo presente che dal paragrafo 1, punto 9, delle disposizioni complementari dello ZUB sembrerebbe emergere che il diritto bulgaro determini l’esistenza di un siffatto legame sulla base di un criterio relativo al «soggiorno» del richiedente protezione internazionale nel paese terzo interessato. Se così fosse, spetterebbe altresì allo stesso giudice stabilire se, avuto riguardo a tutte le circostanze che caratterizzano un eventuale soggiorno anteriore del richiedente interessato nel paese terzo di cui trattasi, quali la durata e i motivi di tale soggiorno nonché la presenza, nel paese terzo in questione, di familiari stretti del richiedente, un simile soggiorno sia sufficiente per ritenere che tra detto richiedente e detto paese terzo esista un legame tale che il medesimo richiedente potrebbe ragionevolmente ritornare nel paese considerato.

56

Alla luce dei motivi che precedono, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono prevedere, nel loro diritto nazionale, criteri la cui sussistenza consenta di ritenere esistente un legame tra il richiedente protezione internazionale e il paese terzo interessato, tenendo presente che tale legame deve essere sufficiente a rendere ragionevole il trasferimento di detto richiedente nel paese di cui trattasi.

Sulla terza questione

57

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso che l’autorità accertante può applicare il concetto di «paese terzo sicuro» sulla base di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico e di una decisione del potere esecutivo che stabilisce un elenco di paesi terzi sicuri, senza che il diritto nazionale definisca un «metodo», ai sensi di tale disposizione.

58

In primo luogo, come ricordato al punto 46 della presente sentenza, l’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/32 subordina l’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» alle norme stabilite dal diritto nazionale sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che tale concetto può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente protezione internazionale. Inoltre, detto metodo deve comprendere l’esame caso per caso della sicurezza del paese per tale richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri.

59

Dalla formulazione stessa della disposizione citata, e in particolare dal rinvio al diritto nazionale, nonché dalla locuzione «e/o» che compare nella seconda frase di detta disposizione, si evince quindi che essa concede agli Stati membri la facoltà di scegliere tra diversi metodi di applicazione del concetto di «paese terzo sicuro», concetto che spetta loro definire nel proprio diritto nazionale. Pertanto, risulta che gli Stati membri possono, in linea di principio, prevedere sia un esame caso per caso della sicurezza del paese per ogni richiedente protezione internazionale, sia la designazione dei paesi considerati generalmente sicuri, sia una combinazione di questi due metodi.

60

Per quanto riguarda, più specificamente, il metodo consistente nel prevedere la designazione dei paesi considerati generalmente sicuri, la Corte ha dichiarato che l’articolo 38 della direttiva 2013/32, letto alla luce dei considerando 44 e 46 di quest’ultima, autorizza uno Stato membro a designare, con un atto di portata generale, un paese come paese terzo generalmente sicuro per determinati richiedenti protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges e Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio, C‑134/23, EU:C:2024:838, punti da 43 a 45).

61

Inoltre, ai sensi del considerando 46 di tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero, ai fini dell’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro», vuoi caso per caso, vuoi mediante la designazione di tali paesi con atti di portata generale, tener conto, tra l’altro, degli orientamenti e dei manuali operativi nonché delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), succeduta all’EASO, nonché i pertinenti orientamenti dell’UNHCR.

62

Tale elenco non esaustivo di informazioni raggruppa informazioni che hanno la caratteristica comune di essere accessibili al pubblico. Deve pertanto ritenersi che, ai fini dell’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro», gli Stati membri possano tener conto di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico.

63

Ne consegue che, in linea di principio, nulla osta a che l’autorità accertante applichi il concetto di «paese terzo sicuro» sulla base di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico e di una decisione del potere esecutivo che stabilisce, conformemente al diritto nazionale, un elenco di paesi terzi sicuri.

64

In secondo luogo, occorre tuttavia tener conto anche dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri devono stabilire norme per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente protezione internazionale, garantendogli, in particolare, la possibilità di impugnare l’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» in relazione alla sua situazione specifica nonché l’esistenza di un legame con tale paese terzo (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges e Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio, C‑134/23, EU:C:2024:838, punto 44).

65

Di conseguenza, anche qualora, conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/32, uno Stato membro scelga, per quanto riguarda il metodo relativo all’applicazione del concetto di «paese terzo sicuro», di prevedere la designazione dei paesi terzi sicuri con un atto di portata generale, esso deve anche definire, conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, lettere b) e c), di tale direttiva, il metodo mediante il quale accertare, caso per caso, sulla base delle circostanze specifiche del richiedente protezione internazionale interessato, se il paese terzo in questione soddisfi le condizioni per essere considerato sicuro per tale richiedente, nonché la possibilità per detto richiedente di contestare l’esistenza di un legame, ai sensi di quest’ultima disposizione [v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 48].

66

Alla luce dei motivi che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 38, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che l’autorità accertante può applicare il concetto di «paese terzo sicuro» sulla base di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico e di una decisione del potere esecutivo che stabilisce un elenco di paesi terzi sicuri, a condizione che il diritto nazionale definisca anche il metodo applicabile per valutare, caso per caso, in funzione delle circostanze particolari del richiedente protezione internazionale, se il paese terzo interessato soddisfi le condizioni per essere considerato sicuro per tale richiedente, nonché la possibilità per detto richiedente di contestare l’esistenza di un legame, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva citata.

Sulla quinta questione

67

In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier,35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 44).

68

Infatti, la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, talune determinate disposizioni di diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond,83/78, EU:C:1978:214, punto 26, nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 45).

69

Nel caso di specie, deve osservarsi che la quinta questione verte formalmente sull’interpretazione del solo articolo 38, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32. Tuttavia, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nonché dalla formulazione stessa di tale questione si evince inequivocabilmente che, con essa, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulle implicazioni del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di un richiedente protezione internazionale la cui domanda sia stata respinta per il motivo che esiste, per lui, un paese terzo sicuro.

70

Pertanto, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, deve tenersi conto anche delle disposizioni dell’articolo 46, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), relative al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

71

In tali circostanze, la quinta questione deve essere intesa nel senso che con essa il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), nonché l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale sulla base del motivo di inammissibilità relativo al paese terzo sicuro, di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, deve verificare l’esistenza di un legame, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, tra il richiedente e il paese terzo interessato, e ciò anche se il suo diritto nazionale non gli conferisce un simile potere.

72

Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 riconosce ai richiedenti protezione internazionale il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni concernenti la loro domanda. L’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva definisce la portata del diritto a un ricorso effettivo, precisando che gli Stati membri da essa vincolati devono assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale di cui trattasi proceda all’«esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]» (sentenza del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 76 e giurisprudenza citata).

73

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le caratteristiche del ricorso previsto all’articolo 46 della direttiva 2013/32 devono essere determinate in conformità all’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva. Orbene, l’articolo 47 della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. La conclusione non può, pertanto, essere diversa riguardo all’articolo 46, paragrafo 3, della citata direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (sentenze del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 86, nonché del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 77).

74

Peraltro, la Corte ha dichiarato che, anche nel caso di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, il giudice investito di un siffatto ricorso è tenuto ad effettuare l’esame completo ed ex nunc di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 [sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 66]. Infatti, l’espressione «se del caso», contenuta nella parte di frase «compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]», mette in evidenza il fatto che l’esame completo ed ex nunc incombente al giudice non deve necessariamente vertere sull’esame nel merito delle esigenze di protezione internazionale e può dunque riguardare l’ammissibilità della domanda di protezione internazionale, qualora il diritto nazionale lo consenta in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 [sentenze del 25 luglio 2018, Alheto,C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 115, e del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 67].

75

In tale contesto, per quanto riguarda, in particolare, un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo di inammissibilità relativo al paese terzo sicuro, di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32, il giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso siffatto è tenuto, nell’ambito dell’esame completo e aggiornato ad esso incombente, a verificare, in particolare, se il paese terzo in questione possa essere considerato paese terzo sicuro per il richiedente protezione internazionale interessato [v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 68].

76

Ai fini di tale verifica, detto giudice deve esaminare rigorosamente se ciascuna delle condizioni cumulative alle quali è subordinata l’applicazione di detto motivo di inammissibilità – come quelle previste all’articolo 38 della direttiva 2013/32 – sia soddisfatta, invitando, se del caso, l’autorità accertante a produrre qualsiasi documentazione e qualsiasi elemento di fatto che possano risultare pertinenti, e deve assicurarsi, prima di statuire, che il richiedente abbia avuto la possibilità di esporre di persona il proprio punto di vista sull’applicabilità del motivo d’inammissibilità alla sua situazione particolare [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Alheto,C‑585/16, EU:C:2018:584, punti 121124, nonché del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa),C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 69].

77

Orbene, l’esistenza di un legame, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, costituisce una di tali condizioni cumulative. Del resto, l’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva esige che a ogni richiedente protezione internazionale, la cui domanda sia respinta a motivo del fatto che esiste per lui un paese terzo sicuro, sia data la possibilità di contestare l’esistenza di un legame con il paese terzo in questione conformemente alla prima delle disposizioni citate.

78

Per quanto riguarda il procedimento principale, spetta quindi al giudice del rinvio esaminare, in particolare, l’esistenza di un legame tra NP e la Repubblica di Turchia. Tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 73 della presente sentenza, detto giudice deve procedere a tale esame anche nell’ipotesi in cui, come esso rileva nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il diritto bulgaro non gli conferisca un simile potere.

79

Alla luce dei motivi che precedono, si deve rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), nonché l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale sulla base del motivo di inammissibilità relativo al paese terzo sicuro, di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, deve verificare l’esistenza di un legame, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, tra il richiedente e il paese terzo interessato, e ciò anche se il suo diritto nazionale non gli conferisce un simile potere.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale,

devono essere interpretati nel senso che:

il motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva non deve essere necessariamente applicato nell’ambito dell’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale;

una domanda esaminata nel merito può essere respinta in quanto inammissibile per il motivo che un paese terzo è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, anche se l’autorità competente ha accertato che a tale richiedente era attribuibile il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Per contro, una siffatta domanda può essere respinta in quanto infondata, o addirittura manifestamente infondata, solo alle condizioni enunciate all’articolo 32 della direttiva 2013/32 e non può, in ogni caso, essere respinta come infondata sulla base del motivo di inammissibilità di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di quest’ultima direttiva.

 

2)

L’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32

deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri devono prevedere, nel loro diritto nazionale, criteri la cui sussistenza consenta di ritenere esistente un legame tra il richiedente protezione internazionale e il paese terzo interessato, tenendo presente che tale legame deve essere sufficiente a rendere ragionevole il trasferimento di detto richiedente nel paese di cui trattasi.

 

3)

L’articolo 38, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/32

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità accertante può applicare il concetto di «paese terzo sicuro» sulla base di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico e di una decisione del potere esecutivo che stabilisce un elenco di paesi terzi sicuri, a condizione che il diritto nazionale definisca anche il metodo applicabile per valutare, caso per caso, in funzione delle circostanze particolari del richiedente protezione internazionale, se il paese terzo interessato soddisfi le condizioni per essere considerato sicuro per tale richiedente, nonché la possibilità per detto richiedente di contestare l’esistenza di un legame, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva citata.

 

4)

L’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), nonché l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale sulla base del motivo di inammissibilità relativo al paese terzo sicuro, di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, deve verificare l’esistenza di un legame, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, tra il richiedente e il paese terzo interessato, e ciò anche se il suo diritto nazionale non gli conferisce un simile potere.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.