SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
9 ottobre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza speciale in materia contrattuale – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente – Contratto di trasporto aereo concluso tra un consumatore e un professionista – Credito risarcitorio del passeggero derivante da un volo che ha subito un ritardo – Cessione di tale credito a una società di recupero crediti – Ricorso per risarcimento danni diretto contro il vettore aereo dal cessionario dinanzi al giudice del luogo di partenza dell’aereo – Luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio – Luogo situato in uno Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto di trasporto»
Nella causa C‑551/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia), con decisione del 1oagosto 2024, pervenuta in cancelleria il 14 agosto 2024, nel procedimento
Deutsche Lufthansa AG
contro
Airhelp Germany GmbH,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da, O. Spineanu-Matei (relatrice), presidente di Sezione, S. Rodin e N. Piçarra , giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Deutsche Lufthansa AG, da M. Korcz, radca prawny; |
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per la AirHelp Germany GmbH, da P.P. Gad e K. Żbikowska, adwokaci; |
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per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da J. Hottiaux e S. Noë, in qualità di agenti; |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, e punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «Lufthansa») e la AirHelp Germany GmbH (in prosieguo: la «AirHelp»), società con sede in Germania, in merito ad una domanda di pagamento di una somma di denaro presentata dinanzi a un giudice polacco dalla seconda società, cessionaria di un credito risarcitorio di un passeggero, conseguente al ritardo di un volo, nei confronti della prima società. |
Contesto normativo
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3 |
I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:
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Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», comprende, in particolare, una sezione 1, rubricata «Disposizioni generali» e una sezione 2, rubricata «Competenze speciali». L’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, figurante in detta sezione 1, così dispone: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». |
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5 |
L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, anch’esso contenuto nella medesima sezione 1, così dispone: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo». |
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6 |
L’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, che figura nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, è formulato come segue: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(...)
(...)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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7 |
Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, il 4 aprile 2023, la AirHelp ha presentato dinanzi al Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie (tribunale circondariale di Cracovia – Krowodrza, Polonia) un ricorso contro la Lufthansa al fine di ottenere la sua condanna al pagamento della somma di EUR 250, maggiorata degli interessi legali, corrispondente alla compensazione pecuniaria dovuta a un passeggero a causa del ritardo di un volo operato da tale compagnia aerea in partenza da Cracovia. |
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8 |
La Lufthansa ha proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento emessa da tale giudice e ha sollevato un’eccezione di incompetenza internazionale di quest’ultimo. |
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Con ordinanza del 5 dicembre 2023, tale giudice ha respinto l’eccezione di incompetenza nonché l’opposizione. |
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La Lufthansa ha proposto appello avverso tale ordinanza dinanzi al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia), giudice del rinvio. A sostegno del suo appello, la Lufthansa ha fatto valere che il Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie (Tribunale circondariale di Cracovia – Krowodrza) non poteva fondare la propria competenza internazionale a conoscere del ricorso per risarcimento danni né sul punto 1, lettera b), secondo trattino, né sul punto 5, dell’articolo 7, del regolamento n. 1215/2012, in quanto le parti del procedimento principale non erano vincolate da un contratto di trasporto. La pretesa della AirHelp avrebbe origine da un contratto di cessione di credito concluso con un passeggero, essendo quest’ultimo l’unico vincolato alla Lufthansa da un contratto di trasporto. |
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11 |
Secondo la Lufthansa, i giudici tedeschi sono gli unici competenti a conoscere di un siffatto ricorso, conformemente alla regola di competenza generale prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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Il giudice del rinvio precisa di essere tenuto ad esaminare anche d’ufficio, in qualsiasi fase del procedimento, la questione della sua competenza internazionale. |
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13 |
A tal fine, detto giudice si interroga sull’applicabilità dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, e punto 5, del regolamento n. 1215/2012 per determinare il giudice competente a conoscere di una controversia vertente sul recupero di un credito derivante da un contratto di trasporto aereo e trasferito a una società di recupero crediti a seguito di una cessione effettuata da un consumatore, parte di tale contratto di trasporto aereo. |
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14 |
Detto giudice espone che la prassi dei giudici polacchi rivela due orientamenti quanto all’interpretazione di tali disposizioni. Una parte della giurisprudenza ritiene che, indipendentemente dalla natura del contratto di cessione di credito nel diritto polacco, dette disposizioni consentano di fondare la competenza dei giudici polacchi a conoscere di una siffatta controversia. Un’altra parte della giurisprudenza si baserebbe sulle peculiarità di tale contratto nel diritto polacco per ritenere che le stesse disposizioni escludano la competenza di tali giudici. |
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15 |
Il giudice del rinvio indica che, nella giurisprudenza a favore della competenza dei giudici polacchi, l’accento è posto sullo stretto collegamento esistente tra il contratto e il giudice adito. La competenza di tali giudici si fonderebbe, quindi, non sulle qualifiche soggettive connesse alla qualità delle parti della controversia, bensì sull’oggetto della stessa, ossia una domanda di recupero di un credito basata su un contratto di prestazione di servizi o relativa all’esercizio della succursale, dell’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività. |
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16 |
Tale giudice precisa altresì che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per recuperare un credito derivante dall’esecuzione di un contratto di trasporto aereo, un ricorrente può adire o il giudice del domicilio del convenuto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, o il giudice del luogo in cui i servizi sono stati o sarebbero stati prestati, ossia il giudice competente del luogo di partenza o di arrivo del volo di cui trattasi, conformemente all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, di tale regolamento. Purché ricorrano le condizioni di applicazione delle norme sulla competenza speciale previste alla sezione 2, del capo II, di detto regolamento, in cui rientra l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, e punto 5, del medesimo regolamento, tali disposizioni troverebbero applicazione anche quando si tratta di una controversia tra professionisti. |
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Tuttavia, detto giudice ritiene necessario interpretare tale riserva e osserva, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, il giudice competente a conoscere di una controversia in materia contrattuale è quello del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Orbene, in caso di cessione di credito, la questione che si pone sarebbe se la controversia riguardi il recupero di un credito derivante dal contratto di cessione o dal contratto di prestazione di servizi, nel caso di specie, un contratto di trasporto aereo. |
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Il giudice del rinvio indica che, secondo il diritto nazionale, il creditore può, senza il consenso del debitore, trasferire il credito a un terzo, a meno che ciò non sia contrario alla legge, a una clausola contrattuale o alla natura dell’obbligazione. L’oggetto di una siffatta cessione sarebbe il diritto soggettivo del creditore di esigere dal debitore l’adempimento del suo obbligo, il che non includerebbe i diritti procedurali del creditore, in particolare la facoltà di sollevare eccezioni di incompetenza, di prescrizione, di compensazione, a meno che il contratto di cessione non lo preveda. |
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Tale giudice precisa che dal contratto di cessione del credito di cui trattasi nel procedimento principale risulta che l’AirHelp ha acquisito soltanto la legittimazione ad agire ai fini dell’esecuzione dell’obbligo di compensazione pecuniaria del cedente. Di conseguenza, non si può ritenere che, in forza di tale contratto, l’AirHelp abbia acquisito tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto aereo, ivi compresi i diritti procedurali di cui beneficia tale cedente in quanto consumatore. |
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Si potrebbe, quindi, sostenere che il professionista che acquista un credito derivante da un contratto di trasporto aereo non può validamente invocare, come fondamento del suo ricorso per il risarcimento proposto nei confronti del vettore aereo, il solo contratto di trasporto che vincola il cedente a tale vettore, dato che, alla base di tale ricorso, si trova il contratto di cessione di credito dal quale trae la sua legittimazione ad agire. Se il cessionario non è parte del contratto di trasporto aereo, il rapporto contrattuale vincolerebbe il cedente e il cessionario e non il cessionario e il vettore aereo tenuto a saldare il credito risultante dal contratto di trasporto. |
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In tal caso, la AirHelp non può avvalersi della giurisprudenza relativa alla competenza giurisdizionale in materia di contratto di trasporto aereo, invocando l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, come interpretato nella sentenza del 9 luglio 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439), in quanto le parti del procedimento principale non sono vincolate da un contratto di trasporto. |
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Tuttavia, il giudice del rinvio indica che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze del 20 maggio 2021, CNP (C‑913/19, EU:C:2021:399) e del 21 ottobre 2021, T.B. e D. (Competenza in materia di assicurazioni) (C‑393/20, EU:C:2021:871), risulta che un operatore il quale, agendo in qualità di professionista, abbia acquisito un credito da una parte più debole potrebbe invocare l’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012. Alla luce di tale giurisprudenza, sarebbe possibile ammettere la competenza degli organi giurisdizionali polacchi nel caso di esercizio di un’azione avente ad oggetto i crediti del consumatore derivanti da un contratto di trasporto aereo che sono stati acquisiti dal professionista. |
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23 |
In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le cause relative al recupero di un credito acquisito in forza di un contratto di cessione concluso da un professionista stabilito al di fuori della Repubblica di Polonia con un consumatore, avente ad oggetto il trasferimento di un credito vantato dal consumatore nei confronti di un altro professionista, anch’esso stabilito in un altro Stato (...), rientrino nella competenza giurisdizionale dei giudici polacchi ai sensi dell’articolo 7, [punto 1], lettera b), secondo trattino, e dell’articolo 7, [punto 5], del regolamento [n. 1215/2012]». |
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità della questione relativa all’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012
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La Lufthansa ha sollevato un’eccezione di irricevibilità della questione posta nella parte in cui riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 alla luce del carattere ipotetico di tale questione, in quanto non è stato affermato, nell’ambito del procedimento principale, che la sua sede in Polonia sia stata in qualche modo coinvolta nella conclusione del contratto di trasporto all’origine del credito reclamato dall’AirHelp. |
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25 |
A tale riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che la necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice del rinvio esige che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che questi, quanto meno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tale giudice deve, inoltre, indicare i motivi precisi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario interrogare la Corte in via pregiudiziale (v. sentenze del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punto 6; dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, punto 40, nonché del 29 luglio 2024, LivaNova,C‑713/22, EU:C:2024:642, punto 54). |
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Come enunciato all’articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, in particolare, un’illustrazione sommaria dei fatti rilevanti o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni, nonché un’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. |
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27 |
Nel caso di specie, occorre ricordare che l’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 stabilisce, per quanto riguarda le contestazioni relative all’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, una regola di competenza speciale a favore dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata. |
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Occorre osservare che, nonostante il fatto che il giudice del rinvio faccia riferimento a tale articolo 7, punto 5, sia nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale sia nella questione sottoposta alla Corte, tale giudice non menziona alcun dato di fatto vertente su atti relativi all’esercizio di una succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività della Lufthansa in Polonia, o su impegni assunti da questi ultimi a nome della Lufthansa, quali un eventuale coinvolgimento di tali entità nella conclusione del contratto di trasporto aereo di cui al procedimento principale. Sebbene detto giudice dedichi ampie considerazioni alla questione se il contratto all’origine dell’obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, di tale regolamento, sia il contratto di cessione di credito o il contratto di trasporto, esso non indica le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi anche sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, di detto regolamento. |
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Il giudice del rinvio si limita a precisare di essere tenuto a verificare d’ufficio la propria competenza internazionale a conoscere del ricorso di cui è investito. Sebbene non si possa escludere che una siffatta verifica possa indurlo ad esaminare il criterio di competenza previsto all’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, resta il fatto che la Corte dovrebbe disporre di informazioni sufficienti al fine di assicurarsi che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta presenti un rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. |
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Orbene, nella fattispecie, mancano siffatte informazioni. Di conseguenza, nei limiti in cui la questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, essa è irricevibile. |
Nel merito
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Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro è competente, conformemente a tale disposizione, a conoscere di una controversia relativa a un ricorso per risarcimento proposto contro un vettore aereo, stabilito nel territorio di un altro Stato membro, da una società cessionaria del credito di un passeggero derivante dall’esecuzione di un contratto di trasporto concluso con tale vettore. |
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Occorre ricordare, in limine, in primo luogo, che il regolamento n. 1215/2012 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità. Tale regolamento persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (sentenza dell’11 aprile 2024, Credit Agricole Bank Polska,C‑183/23, EU:C:2024:297, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
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In secondo luogo, il sistema delle attribuzioni di competenze di validità generale di cui al capo II del regolamento n. 1215/2012 è fondato sul principio, sancito nell’articolo 4, paragrafo 1, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato, a prescindere dalla cittadinanza delle parti. È solo in deroga a tale principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede talune norme di competenza speciale, tra cui quella di cui all’articolo 7, punto 1, lettera b), di tale regolamento (sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA,C‑393/22, EU:C:2023:675, punto 27 e giurisprudenza citata). |
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In forza della regola di competenza speciale prevista da quest’ultima disposizione, l’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una domanda fondata su un contratto di prestazione di servizi è l’autorità giurisdizionale del luogo di uno Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. |
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Risulta, altresì, dalla giurisprudenza che la norma sulla competenza speciale enunciata all’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne. (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, EXTÉRIA,C‑393/22, EU:C:2023:675, punto 29 e giurisprudenza citata). |
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36 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se la circostanza che un credito, derivante dall’esecuzione di un contratto di trasporto aereo concluso tra un consumatore e un professionista, sia stato trasferito da tale consumatore a una società specializzata nel recupero dei crediti di passeggeri aerei, sia tale da impedire l’applicazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2912, al fine di determinare il giudice competente a conoscere di un ricorso per risarcimento proposto dalla società cessionaria nei confronti del vettore aereo. |
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37 |
A tale riguardo, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, la regola di competenza speciale prevista da tale articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, non mira a tutelare la parte più debole di un rapporto contrattuale, dato che tale norma non è stata stabilita in considerazione della qualità delle parti contraenti, ma si basa sull’esistenza di uno stretto collegamento tra il giudice adito e il contratto di cui trattasi. In tali circostanze, la circostanza che il credito risarcitorio del consumatore sia stato trasferito a un professionista non incide sull’applicazione di detta regola. |
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38 |
Come precisato dalla Corte nell’ambito di una controversia vertente su crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, una cessione di crediti, operata dal creditore iniziale, non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente (v. sentenze del 18 luglio 2013, ÖFAB,C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 58, e del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide,C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 35). |
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39 |
Analogamente, una controversia vertente sul recupero di un credito derivante dall’esecuzione di un contratto di prestazione di servizi continua a presentare uno stretto collegamento con il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, vale a dire il luogo di uno Stato membro in cui, in forza di tale contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere forniti, ai sensi di detto articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, anche qualora tale credito sia stato oggetto di una cessione a un terzo. |
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40 |
Tale interpretazione consente di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, in particolare per il convenuto, in materia di competenza giurisdizionale, che rappresentano obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, come risulta dai considerando 15 e 16 di quest’ultimo, in quanto il giudice competente a conoscere di un siffatto ricorso sarà sempre quello del luogo in cui, in forza del contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere forniti, indipendentemente dall’esistenza di una cessione del credito derivante da tale contratto. |
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41 |
Nella specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la AirHelp ha acquisito un credito derivante dall’esecuzione di un contratto di trasporto aereo, concluso tra un consumatore e la Lufthansa, che trae origine da un ritardo su un volo operato da tale compagnia aerea, a partire da Cracovia a destinazione Nizza (Francia) con una coincidenza a Monaco (Germania), circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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42 |
Nella misura in cui il luogo di partenza di tale volo corrisponde a uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del succitato contratto e garantisce, pertanto, il collegamento stretto richiesto dalle norme sulla competenza speciale enunciate all’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, fra il contratto di cui trattasi e il giudice nella cui giurisdizione detto luogo si trova, i giudici polacchi appaiono competenti a conoscere del ricorso di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2022, LOT Polish Airlines,C‑20/21, EU:C:2022:71, punto 20]. |
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43 |
Né le particolarità del contratto di cessione di credito di cui trattasi nel procedimento principale né l’assenza di un vincolo contrattuale tra le parti della controversia sono tali da mettere in discussione tale competenza. |
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44 |
Da un lato, la circostanza che, come risulta dalla decisione di rinvio, ai sensi del contratto di cessione di credito di cui trattasi, il consumatore cedente non trasferisca, secondo il diritto polacco, i suoi diritti procedurali al professionista cessionario non è rilevante ai fini dell’applicazione della norma sulla competenza prevista all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012. Infatti, tale regola è fondata sull’obbligazione dedotta in giudizio, ossia l’oggetto della controversia, determinato da quello del contratto di cui trattasi, dato che il contratto di cessione di credito conferisce soltanto la legittimazione ad agire al cessionario. |
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45 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda la circostanza che le parti nel procedimento principale non sono direttamente vincolate da un contratto, evocata sia dal giudice del rinvio sia dalla Lufthansa nelle sue osservazioni scritte, occorre osservare che, poiché il contratto di cessione conferisce al cessionario i diritti di cui gode il cedente nei confronti del vettore e quindi quello di avviare una procedura di recupero del credito derivante dal contratto di trasporto aereo, neppure tale circostanza è tale da impedire l’applicazione della regola di competenza prevista da tale disposizione. |
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46 |
In considerazione di tutti i suesposti motivi, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro è competente, conformemente a tale disposizione, a conoscere di una controversia relativa a un ricorso per risarcimento proposto contro un vettore aereo, stabilito nel territorio di un altro Stato membro, da una società cessionaria del credito di un passeggero derivante dall’esecuzione di un contratto di trasporto concluso con tale vettore, purché tale giudice sia quello del luogo in cui, in forza di tale contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere forniti. |
Sulle spese
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47 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
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L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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un giudice di uno Stato membro è competente, conformemente a tale disposizione, a conoscere di una controversia relativa a un ricorso per risarcimento proposto contro un vettore aereo, stabilito nel territorio di un altro Stato membro, da una società cessionaria del credito di un passeggero derivante dall’esecuzione di un contratto di trasporto concluso con tale vettore, purché tale giudice sia quello del luogo in cui, in forza di tale contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere forniti. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.