SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

1o agosto 2025° ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Allegato XVII – Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi – Restrizioni relative al cadmio – Tenore massimo nelle parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli – Deroga – Braccialetto in argento risalente agli anni ’40 e le cui brasature contengono cadmio»

Nella causa C‑512/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 12 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2024, nel procedimento

BÁV Zrt.

contro

Budapest Főváros Kormányhivatala

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la BÁV Zrt., da P. Balázs, ügyvéd;

per il governo portoghese, da H. Almeida, P. Barros da Costa e A. Cunha, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Mifsud-Bonnici e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce 23, punto 10, i), dell’allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), come modificato dal regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011 (GU 2011, L 134, pag. 2, e rettifica in GU 2012, L 160, pag. 28) (in prosieguo: il «regolamento REACH»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la BÁV Zrt. e la Budapest Főváros Kormányhivatala (prefettura di Budapest-Capitale, Ungheria) in merito alla decisione di tale prefettura con cui quest’ultima ha inflitto un’ammenda alla BÁV per aver immesso sul mercato un braccialetto in argento le cui brasature contengono cadmio e ha vietato l’immissione sul mercato di tale braccialetto.

Contesto normativo

Il regolamento REACH

3

L’allegato XVII del regolamento REACH, intitolato «Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi», è così formulato:

«(...)

Colonna 1

Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati

Colonna 2

Restrizioni

(...)

(...)

23. Cadmio

 

CAS n. 7440-43-9

 

EINECS n. 231-152-8 e suoi composti

(...)

8. È vietato l’uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01% in peso.

È vietata l’immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01% in peso.

S’intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l’ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C.

9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

10. Sono vietati l’uso o l’immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01% in peso del metallo in:

i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;

ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:

- braccialetti, collane e anelli

- gioielli per piercing,

- orologi da polso e cinturini,

- spille e gemelli per polsini.

11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.

(...)

(...)

(...)».

Regolamento (UE) n. 494/2011

4

I considerando 1, 2, 3, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (GU 2011, L 134, pag. 2, e rettifica GU 2011, L 136, p. 105), enunciano quanto segue:

«(1)

Con la sua risoluzione del 25 gennaio 1988 concernente un programma d’azione della Comunità (...) il Consiglio ha invitato la Commissione a combattere l’inquinamento dell’ambiente causato dal cadmio.

(2)

Nella tabella dell’allegato XVII del [regolamento REACH], alla voce 23 sono indicate le restrizioni cui sono soggetti l’uso e l’immissione sul mercato del cadmio in miscele e articoli.

(3)

Il cadmio e l’ossido di cadmio sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1B e come sostanze presentanti una tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici di categoria 1.

(...)

(5)

Nel 2007, è stata completata la valutazione europea dei rischi del cadmio (...) in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti [GU 1993, L 84, pag. 1]. Il 14 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il cadmio e l’ossido di cadmio (...), in cui si raccomanda di limitare l’immissione sul mercato e l’uso di bacchette per brasatura e gioielli contenenti cadmio.

(6)

La comunicazione sottolinea la necessità di misure specifiche per limitare i rischi dovuti all’uso di bacchette per brasatura e di gioielli contenenti cadmio. Gli utilizzatori professionali e amatoriali sono esposti al rischio di inalazione di fumi durante l’operazione di brasatura. I consumatori, bambini compresi, sono esposti per contatto con la pelle o suzione al cadmio contenuto nei gioielli».

Procedimento principale e la questione pregiudiziale

5

Il 13 settembre 2023, la BÁV ha depositato presso la prefettura di Budapest-Capitale un braccialetto in argento nonché il modulo corrispondente affinché fosse munito di un punzone. Tale prefettura ha effettuato un’analisi di detto braccialetto in spettrometria di fluorescenza a raggi X, dalla quale è emerso che il tenore di cadmio delle brasature di tale braccialetto era compreso tra l’1 e il 2%.

6

Il 26 settembre 2023, detta prefettura ha effettuato un’ispezione ufficiale nello stabilimento della BÁV e ha ordinato il sequestro di detto braccialetto, che era esposto come un oggetto destinato ad essere venduto all’asta, al fine di realizzare delle analisi complementari.

7

Con decisione del 24 novembre 2023, la prefettura di Budapest-Capitale ha dichiarato che la BÁV aveva immesso il braccialetto in questione sul mercato illegalmente e l’ha condannata, di conseguenza, a un’ammenda di 150000 fiorini ungheresi (circa EUR 370). Essa ha altresì ordinato la revoca del sequestro di tale braccialetto e la sua consegna alla BÁV o al suo rappresentante autorizzato, vietandone al contempo l’immissione sul mercato. Tale prefettura ha fondato la sua decisione sul fatto che il tenore di cadmio di detto braccialetto superava il limite dello 0,01% in peso, fissato alla voce 23 dell’allegato XVII del regolamento REACH, e che il punto 8 di tale voce vieta di utilizzare o di immettere sul mercato le leghe per brasatura il cui tenore in tale elemento è superiore a detto limite.

8

La BÁV ha proposto un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento di tale decisione dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio, sostenendo, in sostanza, che la prefettura di Budapest-Capitale ha violato i punti da 8 a 11 della voce 23 dell’allegato XVII del regolamento REACH, non avendo condotto alcuna indagine diretta a determinare l’età del braccialetto di cui trattasi nel procedimento principale e la data della sua immissione sul mercato, nonostante la dichiarazione della BÁV secondo cui il gioiello risaliva agli anni ’40. Tale società ritiene che i gioielli assemblati mediante brasatura non debbano essere considerati leghe per brasatura e che non possano essere applicate le disposizioni del punto 8 di detta voce. In proposito, essa sostiene che è il punto 10, i), di detta voce ad essere pertinente per talune categorie di articoli, tra cui figurano gli articoli di gioielleria. Infatti, tale punto prevede che siffatti articoli non possano essere utilizzati o immessi sul mercato se il loro tenore di cadmio supera lo 0,01% in peso. Tuttavia, detta disposizione dovrebbe essere letta in combinato disposto con il punto 11 della medesima voce 23, che prevede una deroga applicabile agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 nonché ai gioielli di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.

9

La prefettura di Budapest-Capitale rileva, in sostanza, che, a causa degli effetti nocivi del cadmio sull’integrità fisica e sulla salute, il legislatore dell’Unione, a partire dall’entrata in vigore del regolamento REACH, vieta in generale l’immissione sul mercato delle leghe per brasatura che presentano un tenore di cadmio non autorizzato e che possono trovarsi in oggetti non menzionati nelle deroghe previste alla voce 23, punto 9, dell’allegato XVII di tale regolamento. Le regole previste ai punti 10 e 11 della voce di cui trattasi si riferirebbero al livello di concentrazione del cadmio nelle leghe metalliche degli oggetti e nei loro altri elementi in metallo, distinti dalle leghe per brasatura, e non sono quindi pertinenti nel caso di specie.

10

Il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’espressione «altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria» di cui alla voce 23, punto 10, i), dell’allegato XVII del regolamento REACH. Più precisamente, esso chiede se la lega per brasatura del gioiello oggetto del procedimento principale possa essere considerata un «componente» o se sia esclusa da tale nozione, nel qual caso la deroga prevista al punto11 di detta voce non sarebbe applicabile.

11

Secondo tale giudice, il punto 10 della suddetta voce costituisce una norma speciale rispetto al punto 8 della medesima voce, cosicché, conformemente al principio lex specialis derogat legi generali, tale norma prevale sulla norma generale. Ne conseguirebbe che le leghe per brasatura possono essere incluse nella nozione di «altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria». Tale interpretazione preserverebbe il senso della deroga prevista alla voce 23, punto 11, dell’allegato XVII del regolamento REACH riguardante i gioielli di oltre 50 anni, come il braccialetto di cui trattasi nel procedimento principale, che risale agli anni ’40. Detto giudice rileva altresì che, nel caso degli oggetti in metallo prezioso, la quantità di cadmio eventualmente presente nel materiale di brasatura costituisce una parte insignificante del peso totale del gioiello.

12

Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente, il legislatore dell’Unione ha reso più rigorose le norme riguardanti il cadmio, a causa della natura tossica, probabilmente cancerogena, di quest’ultimo.

13

In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di “altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria” di cui al punto 10, lettera i), della voce 23 dell’allegato XVII del [regolamento REACH] debba essere interpretata nel senso che essa include anche le leghe per brasatura».

Sulla questione pregiudiziale

14

In via preliminare, si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte ha, infatti, il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici [sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo di conti bancari),C‑555/18, EU:C:2019:937, punto 28 e giurisprudenza citata].

15

A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale [sentenza del 7 novembre 2019, K.H.K. (Sequestro conservativo di conti bancari),C‑555/18, EU:C:2019:937, punto 29 e giurisprudenza citata].

16

Nel caso di specie, da tali elementi risulta che le parti nel procedimento principale controvertono sulla questione se il braccialetto di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione della voce 23, punto 8, dell’allegato XVII del regolamento REACH o se rientri nel punto 10 di tale voce, nel qual caso tale braccialetto potrebbe rientrare nella deroga prevista al punto 11 di detta voce.

17

In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 23, punti 8 e 10, dell’allegato XVII del regolamento REACH debba essere interpretato nel senso che un braccialetto in argento le cui brasature contengono cadmio possa rientrare nel punto 8 di tale punto o debba essere considerato idoneo a rientrare nel punto 10 di detta voce.

18

Al riguardo, la voce 23, punto 8, dell’allegato XVII del regolamento REACH prevede, al secondo comma, che le leghe per brasatura non possano essere immesse sul mercato se il loro tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01% in peso. Conformemente al terzo comma di tale voce 23, punto 8, ai fini di tale punto, per «brasatura» si intende un procedimento di giunzione realizzato con l’ausilio di leghe a temperature superiori a 450°C.

19

Come rilevato dalla Commissione, tale disposizione, ricollocata nel contesto del considerando 6 del regolamento n. 494/2011, mira a disciplinare il tenore di cadmio delle «bacchette per brasatura» al fine di proteggere gli utilizzatori professionali e amatoriali che sono esposti al rischio di inalazione di fumi durante l’operazione di brasatura.

20

Quanto alla voce 23, punto 10, dell’allegato XVII del regolamento REACH, esso prevede che non possano essere utilizzati o immessi sul mercato se il tenore di cadmio è pari o superiore allo 0,01% in peso del metallo, da un lato, i monili di metallo e gli altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria e, dall’altro, le parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi, in particolare, i braccialetti.

21

Tale disposizione mira, in sostanza, come risulta dal considerando 6 del regolamento n. 494/2011, a proteggere i consumatori dai rischi associati all’uso di gioielli contenenti cadmio, vale a dire l’esposizione a tale elemento chimico per contatto con la pelle o suzione.

22

Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la BÁV ha messo in vendita un braccialetto in argento le cui brasature contengono cadmio.

23

Un siffatto braccialetto non può essere considerato una «lega per brasatura», ai sensi della voce 23, punto 8, dell’allegato XVII del regolamento REACH, in quanto non è destinato ad essere utilizzato come tale nell’ambito della «brasatura». Tale braccialetto non può quindi rientrare nel divieto previsto da detta disposizione.

24

Per contro, un siffatto braccialetto può rientrare nel divieto previsto alla voce 23, punto 10, ii), dell’allegato XVII del regolamento REACH.

25

Infatti, occorre rilevare, da un lato, che, poiché, conformemente alla definizione della nozione di «brasatura» di cui alla voce 23, punto 8, dell’allegato XVII del regolamento REACH, le leghe che costituiscono le brasature del medesimo braccialetto sono incorporate in un siffatto gioiello al momento della giunzione di quest’ultimo mediante tale procedimento, esse devono essere considerate come «parti di metallo [di un] braccialetto», ai sensi della voce 23, punto 10, ii), dell’allegato XVII di tale regolamento.

26

Dall’altro lato, il braccialetto di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un gioiello che può essere indossato ed esporre quindi potenzialmente i consumatori, per contatto con la pelle o per suzione, ai rischi associati all’uso di gioielli contenenti cadmio, che la voce 23, punto 10, ii), dell’allegato XVII di detto regolamento mira a prevenire.

27

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che la voce 23, punti 8 e 10, dell’allegato XVII del regolamento REACH deve essere interpretato nel senso che un braccialetto in argento le cui brasature contengono cadmio rientra nel divieto previsto alla voce 23, punto 10, ii), dell’allegato XVII di tale regolamento qualora il livello di concentrazione di cadmio previsto da questa disposizione sia raggiunto o superato.

28

Ne consegue che spetta al giudice del rinvio, il solo competente per quanto riguarda la valutazione dei fatti, stabilire se, alla luce della data di fabbricazione del braccialetto di cui trattasi nel procedimento principale, quest’ultimo possa rientrare nell’ambito di applicazione della deroga prevista alla voce 23, punto 11, dell’allegato XVII del regolamento REACH, che concerne in particolare i gioielli di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.

Sulle spese

29

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La voce 23, punti 8 e 10, dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

un braccialetto in argento le cui brasature contengono cadmio rientra nel divieto previsto alla voce 23, punto 10, ii), dell’allegato XVII di tale regolamento qualora il livello di concentrazione di cadmio previsto da questa disposizione sia raggiunto o superato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.