SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 aprile 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto di comunicazione di opere al pubblico – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione detta per “copia privata” – Equo compenso – Servizio di streaming a pagamento – Copia per uso senza accesso alla rete – Articolo 5, paragrafo 5»
Nella causa C‑496/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 12 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2024, nel procedimento
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding,
Stichting de Thuiskopie
contro
HP Nederland BV,
Dell BV,
Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin (relatore), M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, da S.M. Kingma e E.A. Möhring, advocaten; |
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per la Stichting de Thuiskopie, da T. Cohen Jehoram e J.J. Valk, advocaten; |
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per la HP Nederland BV, la Dell BV e la Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers, da A.P. Groen, A.M. van Aerde e J.A. Visser, advocaten; |
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per il governo francese, da B. Dourthe e B. Herbaut, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da P.-J. Loewenthal, J. Samnadda e P. Vanden Heede, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva. |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie tra, in primo luogo, la Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (in prosieguo: la «SONT») e, in secondo luogo, la Stichting de Thuiskopie (in prosieguo: la «SdT»), da un lato, e la HP Nederland BV (in prosieguo: la «HP»), la Dell BV (in prosieguo: la «Dell») e la Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers, dall’altro. Dette controversie vertevano su un prelievo richiesto alla HP e alla Dell, destinato a finanziare l’equo compenso versato ai titolari dei diritti d’autore a titolo dell’eccezione per copia per uso privato nell’ambito di un servizio di comunicazione di copie per uso senza accesso alla rete (offline streaming copies), fornito in relazione a un servizio di streaming su richiesta di opere musicali o audiovisive via Internet. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 5, 10, da 23 a 25, 31, 32, 35, 38 e 39 della direttiva 2001/29 sono formulati nel seguente modo:
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
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4 |
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone: «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
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5 |
L’articolo 3 della direttiva stessa, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 1 così prevede: «Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». |
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6 |
L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», è formulato nel seguente modo: «1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso». |
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7 |
L’articolo 5 della direttiva 2001/29, intitolato «Eccezioni e limitazioni», al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 5, enuncia quanto segue: «2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda: (…)
(…) 5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare». |
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8 |
L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Obblighi relativi alle misure tecnologiche», ai paragrafi 1 e 3, così dispone: «1. Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. (…) 3. Ai fini della presente direttiva, per “misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge (…). Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione». |
Diritto dei Paesi Bassi
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9 |
L’articolo 1 dell’Auteurswet (legge sul diritto d’autore) del 23 settembre 1912 (Stb. 1912, n. 308), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), così prevede: «Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi diritto, di pubblicarla e di riprodurla, fatte salve le restrizioni stabilite dalla legge». |
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10 |
L’articolo 16 c della legge sul diritto d’autore così prevede: «1. Non si considera violazione del diritto di autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica la riproduzione totale o parziale dell’opera su un supporto destinato alla rappresentazione di un’opera, sempre che la riproduzione avvenga senza fini commerciali diretti o indiretti e serva esclusivamente all’esercizio, allo studio o all’uso da parte della persona fisica che effettua la riproduzione. 2. Per la riproduzione ai sensi del paragrafo 1 è dovuto un equo compenso all’autore o ai suoi aventi causa. L’obbligo di pagamento di tale compenso grava sul fabbricante o sull’importatore dei supporti di cui al paragrafo 1. (…)». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
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11 |
In applicazione dell’articolo 16 c, paragrafo 2, della legge sul diritto d’autore, la SdT e la SONT hanno chiesto alla HP e alla Dell, in ragione della loro qualità di produttori di attrezzature informatiche, il pagamento di un prelievo per copia privata per il servizio di comunicazione di copie per uso senza accesso alla rete (offline streaming copies), fornito in relazione a un servizio di streaming su richiesta di opere musicali o audiovisive via Internet. Ritenendo che quest’ultimo non fosse dovuto per le copie per uso senza accesso alla rete, la Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers, la HP e la Dell hanno adito il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) con un ricorso contro la SdT e la SONT. |
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12 |
Con sentenza del 18 settembre 2019, detto giudice ha respinto tale ricorso, che è stato riformato con una sentenza del 22 marzo 2022 pronunciata dal Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello dell’Aia, Paesi Bassi), che ha ritenuto che non fosse dovuto alcun equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e dell’articolo 16 c della legge sul diritto d’autore per le copie per uso senza accesso alla rete, dal momento che queste ultime non possono essere qualificate come «copia privata» ai sensi di quest’ultima disposizione. |
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13 |
La Sdt e la SONT hanno proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), che è il giudice del rinvio. |
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Quest’ultimo si trova di fronte alla questione se la realizzazione di una copia per uso senza accesso alla rete possa, tenuto conto delle condizioni in cui è realizzata, costituire una riproduzione per uso privato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Il giudice del rinvio espone, a tale proposito, le precisioni seguenti. |
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Le copie per uso senza accesso alla rete sono downloads o copie di opere (musica, film) messe a disposizione, senza accesso alla rete, di un utente di un servizio di streaming a pagamento. L’utente può quindi usare tali copie scaricate anche quando non dispone di un accesso a Internet. La copia per uso senza accesso alla rete viene offerta come parte integrante di un servizio di abbonamento del fornitore, che persegue, quindi, un fine commerciale. |
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La realizzazione di una copia per uso senza accesso alla rete soddisfa le seguenti condizioni di attuazione. L’utente – mediante la funzione prevista a tale scopo all’interno dell’applicazione del servizio di streaming – seleziona l’opera scaricabile che desidera avere a disposizione senza accesso alla rete. Il fornitore colloca quindi il contenuto designato dall’utente su una parte della memoria del dispositivo di quest’ultimo, appositamente selezionata dal fornitore e messa a sua disposizione dall’utente, senza che l’utente possa scegliere il luogo di memorizzazione, disponga di un qualsivoglia margine di manovra, al riguardo, e sia in grado di spostare il contenuto. Il fornitore registra tale contenuto mediante una procedura di crittografia da esso stabilita e che è l’unico a poter decrittare. Il contenuto rimane accessibile esclusivamente all’interno dell’applicazione di streaming grazie a misure tecnologiche di protezione e l’utente non può trasferirlo su un altro supporto. Allo scadere di un certo periodo, in particolare, alla scadenza dell’abbonamento, o negli altri casi rientranti nelle condizioni d’uso per l’utente, o anche se il titolare del diritto d’autore revoca l’autorizzazione, il contenuto memorizzato sul dispositivo dell’utente viene automaticamente cancellato. Il titolare dei diritti mantiene il controllo sulle opere in questione. Egli può determinare le opere messe a disposizione degli abbonati e bloccare l’accesso alle copie per uso senza accesso alla rete o procedere alla rimozione di un download. |
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In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Osservazioni preliminari
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18 |
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tale riguardo, spetta alla Corte enucleare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 1978, Redmond,83/78, EU:C:1978:214, punto 26, del 28 novembre 2000, Roquette Frères,C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, nonché del 2 dicembre 2025, Russmedia Digital e Inform Media Press, C‑492/23, EU:C:2025:935, punto 44 e giurisprudenza citata). |
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19 |
A tale riguardo, occorre rilevare che la prima e la seconda questione del giudice del rinvio intendono stabilire se la realizzazione di copie per uso senza accesso alla rete, in condizioni come quelle descritte ai punti 15 e 16 della presente sentenza, possa rientrare nell’eccezione relativa alla copia per uso privato, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva. |
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20 |
Tale articolo 5, paragrafo 5, richiede che le eccezioni e le limitazioni al diritto di riproduzione siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o di altro materiale protetto e non arrechino un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare di tale diritto. |
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21 |
Orbene, come risulta dal suo tenore letterale, tale disposizione si limita a precisare le condizioni di applicabilità delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione autorizzate dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, vale a dire che le suddette eccezioni e limitazioni sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali, che non sono in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali, e che non arrecano ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto. L’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva non definisce pertanto il contenuto materiale delle diverse eccezioni e limitazioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo, ma interviene solo al momento dell’applicazione delle medesime da parte degli Stati membri (sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 25). |
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22 |
La Corte ne ha dedotto che l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 non intende né incidere sul contenuto materiale delle disposizioni contemplate all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva né, in particolare, ampliare la portata delle diverse eccezioni e limitazioni ivi previste (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 26). |
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23 |
Ne consegue che occorre riformulare la prima e la seconda questione nel senso che esse vertono unicamente sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. |
Sulle questioni prima e seconda
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24 |
Con le sue questioni prima e seconda, alle quali occorre rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la messa a disposizione, mediante una copia per uso senza accesso alla rete, di un’opera protetta, effettuata dal fornitore di un servizio di streaming sul dispositivo dell’utente finale, su richiesta di tale utente, senza che quest’ultimo possa tecnicamente disporne al di fuori di tale servizio e garantendo al contempo che il titolare del diritto d’autore su tale opera conservi un controllo su detta opera che gli consenta eventualmente di bloccare l’accesso a tale copia, rientri nell’eccezione per copia privata prevista da tale disposizione. |
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25 |
Occorre osservare, in via preliminare, che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 prevede eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione, previsto all’articolo 2 di tale direttiva. Pertanto, l’ambito di applicazione dell’eccezione per copia privata, prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, è circoscritto ai soli atti di riproduzione, ad esclusione, in particolare, di quelli rientranti nella comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva. |
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26 |
Occorre quindi esaminare se la messa a disposizione di una copia per uso senza accesso alla rete di un’opera protetta, effettuata dal fornitore di un servizio di streaming alle condizioni descritte ai punti 15 e 16 della presente sentenza, sia una riproduzione, ai sensi di tale articolo 2, o se, al contrario, essa rientri nei diritti previsti all’articolo 3 di detta direttiva e, in particolare, nel diritto di comunicazione di opere al pubblico. |
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27 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. |
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28 |
Da tale disposizione risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima al pubblico (sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, in prosieguo: la sentenza Tom Kabinet, EU:C:2019:1111, punto 61 e giurisprudenza citata). |
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29 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «atto di comunicazione», occorre sottolineare che essa comprende qualsiasi trasmissione di un’opera protetta al pubblico non presente nel luogo in cui ha origine la comunicazione, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2017, VCAST,C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 42 e giurisprudenza citata, nonché Tom Kabinet, punto 62). |
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30 |
Si deve rilevare, peraltro, che ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve essere, in linea di principio autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi (sentenza del 29 novembre 2017, VCAST,C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 43). |
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31 |
Inoltre, per quanto riguarda la nozione di «messa a disposizione del pubblico» ai sensi della medesima disposizione, nozione che rientra in quella più ampia di «comunicazione al pubblico», la Corte ha dichiarato che, per essere qualificato come atto di messa a disposizione del pubblico, un atto deve soddisfare cumulativamente i due requisiti enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ossia permettere al pubblico interessato di accedere al materiale protetto di cui trattasi sia dal luogo sia nel momento da ciascuno individualmente scelto, senza che sia determinante che le persone da cui è composto detto pubblico si avvalgano o meno di tale possibilità (v., in tal senso, sentenza Tom Kabinet, punto 63 e giurisprudenza citata). |
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32 |
Per quanto riguarda, in particolare, la messa a disposizione del pubblico di un’opera o di un materiale protetto in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto, dalla relazione sulla proposta di direttiva risulta che «l’atto critico è costituito dalla “messa a disposizione del pubblico di un’opera”, ovvero l’offerta di un’opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua reale trasmissione su richiesta (“on-demand transmission”)» e che «[è] irrilevante se l’opera venga effettivamente richiamata da un utente o meno» (sentenza Tom Kabinet, punto 64). Lo stesso vale, in linea di principio, quando l’opera è messa a disposizione mediante una piattaforma di streaming sulla quale l’utente può chiedere che sia effettuata una copia sul suo dispositivo affinché vi possa avere accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. |
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33 |
In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre inoltre, che le opere protette siano effettivamente comunicate a un «pubblico» riguardando tale comunicazione un numero indeterminato di destinatari potenziali (v., in tal senso, sentenza Tom Kabinet, punto 66 e giurisprudenza citata). |
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34 |
Orbene, dalla relazione sulla proposta di direttiva risulta altresì che, da un lato, il diritto di comunicazione al pubblico è parimenti pertinente quando varie persone che non sono in collegamento tra loro, componenti del pubblico, possono avere individualmente accesso da luoghi diversi e in momenti diversi ad un’opera che si trova in un sito Internet accessibile al pubblico e che, dall’altro lato, il pubblico consiste dei propri componenti considerati individualmente (sentenza Tom Kabinet, punto 67). |
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35 |
In proposito la Corte ha già avuto occasione di precisare, da una parte, che la nozione di «pubblico» comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione un numero di interessati troppo esiguo e, dall’altra parte, che occorre prendere in considerazione gli effetti cumulativi che derivano dalla messa a disposizione, mediante download, di un’opera protetta presso destinatari potenziali. Si deve quindi tener conto, in particolare, del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione (sentenza Tom Kabinet, punto 68). |
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36 |
Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la funzionalità di lettura senza accesso alla rete di cui trattasi nel procedimento principale, che implica una copia locale sul dispositivo dell’utente della piattaforma di streaming di opere protette, è a disposizione di un insieme di abbonati in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente. Un siffatto servizio deve quindi, in linea di principio, essere considerato come la comunicazione di un’opera al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Parimenti, sembrerebbe che qualsiasi interessato possa abbonarsi a tali piattaforme di streaming e che più abbonati possano, contemporaneamente, chiedere l’accesso a una stessa opera per una lettura senza accesso alla rete. Si deve quindi ritenere che il numero di persone che possono avere accesso, parallelamente o successivamente, alla stessa opera attraverso detta funzionalità sia considerevole. |
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37 |
Pertanto, fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio che tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, la messa a disposizione, mediante una copia per uso senza accesso alla rete, di un’opera protetta, effettuata dal fornitore di un servizio di streaming sul dispositivo dell’utente finale, su richiesta di tale utente, deve essere considerata come una messa a disposizione del pubblico di un’opera in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. |
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38 |
Orbene, in un’ipotesi del genere, l’atto di cui trattasi non può essere qualificato come «riproduzione», ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, cosicché, conformemente a quanto enunciato al punto 25 della presente sentenza, tale atto non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva. |
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39 |
Qualora, tuttavia, il giudice del rinvio ritenesse che gli atti di cui trattasi nel procedimento principale dovessero essere qualificati come atti di «riproduzione», ai sensi di tale articolo 2, esso sarebbe tenuto a verificare se le condizioni previste da tale articolo 5, paragrafo 2, lettera b), siano soddisfatte per determinare se l’equo compenso richiesto debba effettivamente essere versato dai convenuti nel procedimento principale. |
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40 |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, precisa che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre di un’eccezione al diritto di riproduzione per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso. |
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41 |
Si deve precisare, a tale riguardo, che la Corte ha dichiarato che la realizzazione di una copia da parte di una persona fisica che agisca a titolo privato dev’essere considerata un atto idoneo a causare un pregiudizio per il titolare di diritti interessato, qualora essa sia realizzata senza che sia stata preventivamente chiesta l’autorizzazione di detto titolare (sentenza del 29 novembre 2017, VCAST,C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 33 e giurisprudenza citata). |
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42 |
A tale proposito, da detto articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, letto in combinato disposto con l’articolo 6 di tale direttiva, risulta che la persona fisica deve disporre e avere il controllo di una copia dell’opera considerata per effettuare una riproduzione per uso privato. Infatti, un atto di riproduzione rientra nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva suddetta, soltanto qualora sia effettuato da una persona fisica, o a sua iniziativa. Orbene, ciò non può verificarsi qualora, mediante misure tecnologiche di cui a tale articolo 6, il titolare del diritto d’autore sull’opera interessata impedisca tecnicamente un atto del genere. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza risulta che una persona fisica può beneficiare dell’eccezione per copia privata solo a condizione di aver previamente avuto accesso all’opera interessata nella forma che costituisce la fonte della riproduzione. Inoltre, tale accesso deve essere lecito, vale a dire ottenuto con l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore. L’eccezione per copia privata non può privare tale titolare del proprio diritto di vietare o di autorizzare l’accesso alle opere o al materiale di cui le persone fisiche intendano realizzare copie private (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, VCAST Adam e a. (C‑265/16, EU:C:2017:913, punto 39). |
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43 |
Orbene, nel caso di specie, gli utenti di un servizio di streaming non detengono la fonte della copia e accedono alle opere di cui trattasi, sotto forma di copie per uso senza accesso alla rete, solo a seguito della copia di tali opere. Infatti, la messa a disposizione dell’opera selezionata dall’utente è realizzata dal fornitore del servizio di streaming che la colloca su una parte della memoria del dispositivo alle condizioni menzionate al punto 16 della presente sentenza. Infatti, in tale contesto, il fornitore del servizio di streaming non si limita a fornire all’utente un mero servizio di riproduzione, ma effettua la messa a disposizione di tale opera sotto forma di una copia per uso senza accesso alla rete, mantenendo al contempo il controllo sulla stessa. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 15 delle sue conclusioni, è indifferente, a tale proposito, che l’utente possa altresì avere accesso alle stesse opere tramite lo streaming. Infatti, lo streaming non è la fonte della copia per uso senza accesso alla rete e l’utilizzo effettivo dell’accesso a opere specifiche in tal modo non costituisce una condizione per ottenere una siffatta copia. |
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44 |
In tali circostanze, è giocoforza constatare che, poiché una persona fisica accede all’opera di cui trattasi solo a seguito della copia di quest’ultima effettuata dal fornitore del servizio di streaming, tale copia non può essere considerata realizzata da tale persona ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Infatti, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la fonte della copia è detenuta dal prestatore del servizio di streaming, e non dalla persona fisica interessata. |
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45 |
Inoltre, occorre ricordare che, una volta che la copia per uso senza accesso alla rete sia stata effettuata dal fornitore del servizio di streaming su richiesta dell’utente, quest’ultimo non dispone liberamente di tale copia. Infatti, come precisato al punto 16 della presente sentenza, tale fornitore di servizio ha messo in atto misure atte a far sì che, segnatamente mediante un metodo di cifratura, detta copia non possa essere né spostata, né trasferita, né riprodotta dall’utente. Inoltre, essa si cancella automaticamente alla fine dell’abbonamento dell’utente o negli altri casi previsti dalle condizioni d’uso e può essere cancellata in caso di revoca del consenso del titolare del diritto d’autore. Orbene, dal momento che tale titolare mantiene un siffatto controllo, si deve supporre, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che la copia per uso senza accesso alla rete sia realizzata con l’autorizzazione di detto titolare, cosicché non può essere constatato alcun pregiudizio ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza. |
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46 |
Inoltre, occorre sottolineare che, in tali circostanze, le misure citate al paragrafo precedente rientrano nella nozione di «misure tecnologiche» definite all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 come tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati, in particolare, a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore, atti che costituiscono, come risulta dagli articoli da 2 a 4 di tale direttiva, la riproduzione, la comunicazione di opere al pubblico e la loro messa a disposizione del pubblico, nonché la distribuzione dell’originale o di copie delle opere. Tale nozione è definita in modo ampio e comprende anche l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto o di un meccanismo di controllo delle copie (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12, EU:C:2014:25, punti 24, 25 e 27). |
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Nel caso di specie, le misure tecnologiche messe in atto dal fornitore di un servizio di streaming per le copie per uso senza accesso alla rete sono destinate ad impedire che gli utenti possano spostare, trasferire o ancora riprodurre tali copie al di fuori del servizio di cui trattasi, e a garantire che il titolare del diritto d’autore conservi un controllo sulle stesse, consentendogli eventualmente di bloccarne l’accesso, di modo che gli utenti non possono disporre della copia per uso senza accesso alla rete se tale titolare non l’autorizza. Pertanto, una copia soggetta a siffatte misure tecnologiche che tutelano detto titolare contro gli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione non può, in linea di principio, essere qualificata come «copia privata» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva. |
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Temuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la messa a disposizione, mediante una copia per uso senza accesso alla rete, di un’opera protetta, effettuata dal fornitore di un servizio di streaming sul dispositivo dell’utente finale, su richiesta di tale utente, senza che quest’ultimo possa tecnicamente disporne al di fuori di tale servizio e garantendo al contempo che il titolare del diritto d’autore su tale opera conservi un controllo su detta opera che gli consenta eventualmente di bloccare l’accesso a tale copia, non rientra nell’eccezione per copia privata prevista da tale disposizione. |
Sulla terza questione
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49 |
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che sull’applicazione dell’eccezione prevista da tale disposizione incide il fatto che l’atto di copia per uso senza accesso alla rete dell’opera di cui trattasi o l’utilizzo di tale copia sia stato oggetto di pagamento al titolare del diritto d’autore su tale opera a titolo di una licenza che autorizza tale copia. |
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Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere, riservando tuttavia agli Stati membri la facoltà, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della stessa direttiva, di disporre eccezioni o limitazioni a tale diritto (sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 21). |
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La Corte ha dichiarato, a tale proposito, che quando gli Stati membri optano per l’introduzione nel loro ordinamento interno dell’eccezione per copia privata, essi sono, in particolare, tenuti, in applicazione di detto articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a prevedere la corresponsione di un «equo compenso» a favore dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan,C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 30, e del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie,C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 22). |
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Vero è che la Corte ha già dichiarato che se uno Stato membro ha deciso, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, di escludere, nell’ambito di applicazione materiale di tale disposizione, qualsiasi diritto, per i titolari di diritti, di autorizzare le riproduzioni a titolo privato delle loro opere, un eventuale atto di autorizzazione adottato da questi ultimi è privo di effetti giuridici nell’ordinamento di tale Stato. La Corte ne ha dedotto che un atto del genere non produce alcun impatto sul pregiudizio causato ai titolari di diritti a causa dell’introduzione della misura privativa del diritto in parola e, di conseguenza, non incide in alcun modo sull’equo compenso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo, in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva (v. sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi,C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 65 e giurisprudenza citata). |
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Ciò posto, una siffatta conclusione vale solo nell’ipotesi, menzionata al punto 42 della presente sentenza, in cui le persone fisiche possano disporre e avere il controllo di una copia dell’opera di cui trattasi. Infatti, il titolare del diritto d’autore su tale opera dispone sempre della possibilità di attuare le misure tecnologiche di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/29 e, in tal modo, di impedire o limitare gli atti di riproduzione non autorizzati, quand’anche rientrassero in un uso privato. In tal senso, occorre constatare che l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di qualsiasi misura tecnologica efficace. Pertanto, la giurisprudenza menzionata al punto precedente della presente sentenza non può essere intesa nel senso che tale eccezione costituisce un diritto in capo alle persone fisiche di effettuare una copia di un’opera per uso privato e che qualsiasi autorizzazione di un titolare del diritto d’autore è priva di effetti giuridici, anche nel caso in cui tale titolare conservi il controllo della sua opera mediante misure tecnologiche. |
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È anche in tale prospettiva che occorre intendere la giurisprudenza della Corte che sottolinea che il legislatore dell’Unione ha voluto riservare tale eccezione ai soli casi in cui la copia privata dell’opera di cui trattasi abbia causato un pregiudizio al titolare del diritto d’autore su tale opera in quanto tale titolare perde un’opportunità di esercitare il suo diritto esclusivo. In tal senso, il termine «indennizzare» di cui ai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29 traduce la volontà del legislatore dell’Unione di istituire un sistema particolare di compensazione la cui attuazione scaturisce dall’esistenza, a detrimento dei titolari dei diritti, di un pregiudizio, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di indennizzare questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan,C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 41). |
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Per contro, ciò significa che non è possibile ottenere un siffatto equo compenso qualora il titolare del diritto d’autore dell’opera di cui è stata fatta una copia abbia conservato il controllo su tale opera mediante misure tecnologiche e abbia dato la sua autorizzazione per tale copia, in particolare mediante una licenza. |
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Nel caso di specie, il giudice del rinvio lascia intendere che il titolare di diritti dell’opera di cui trattasi potrebbe ricevere, mediante un canone di licenza che negozia con il fornitore del servizio di streaming, un compenso calcolato in parte sul numero di riproduzioni di una copia per uso senza accesso alla rete da parte dell’utente di tale servizio. Sulla base di queste circostanze e delle misure tecnologiche eventualmente adottate, si potrebbe dichiarare che il titolare è in grado di esercitare il controllo sull’uso delle sue opere protette fatto da persone che hanno lecito accesso alle stesse, e che l’autorizzazione di copie per uso senza accesso alla rete fa parte del normale sfruttamento da parte del titolare, per cui quest’ultimo può negoziare un compenso esercitando il proprio diritto d’autore. |
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A tale titolo, occorre precisare che le modalità di remunerazione, previste da un contratto di licenza che autorizza il fornitore di un servizio di streaming a realizzare copie per uso senza accesso alla rete sui dispositivi degli utenti finali, sono irrilevanti per determinare se tali copie possano rientrare nell’eccezione per copia privata prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Conta unicamente il fatto che il titolare dei diritti che proteggono l’opera di cui trattasi ha conservato il controllo su tale opera mediante misure tecnologiche e che ha potuto concedere la sua autorizzazione per dette copie, nella misura in cui ciò significa che, in tal caso, tale titolare ha esercitato il suo diritto di vietare o di autorizzare l’accesso a tale opera e che, pertanto, le stesse copie non possono essere considerate la causa di un pregiudizio subito da detto titolare. |
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Per contro, nell’ipotesi, menzionata al punto 42 della presente sentenza, in cui le persone fisiche possono disporre e avere il controllo di una copia dell’opera di cui trattasi, un’autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore su tale opera è priva di effetti giuridici. In tal caso, le eventuali remunerazioni versate in cambio di tale autorizzazione sono prive di fondamento nella misura in cui gli atti di riproduzione rientranti nell’eccezione per copia privata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, danno unicamente diritto a un equo compenso, ai sensi di tale disposizione. |
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Viste le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che sull’applicazione dell’eccezione prevista da tale disposizione non incide il fatto che l’atto di copia per uso senza accesso alla rete dell’opera di cui trattasi o l’utilizzo di tale copia sia stato oggetto di un pagamento al titolare del diritto d’autore su tale opera a titolo di una licenza che autorizza tale copia, purché il titolare del diritto d’autore sull’opera di cui trattasi non abbia adottato misure tecnologiche e tale titolare non abbia quindi potuto concedere la propria autorizzazione per tale atto. |
Sulle spese
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60 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.