SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
12 marzo 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 3, lettera b) – Diritto di soggiorno derivato – Cittadino di un paese terzo divorziato da una cittadina dell’Unione la quale non esercita più un’attività subordinata o autonoma al momento dell’avvio del procedimento di divorzio – Nozione di “disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno” – Periodo unico e continuato di un anno – Persona che ha percepito prestazioni sociali – Prova – Diritto di accesso del richiedente al fascicolo previdenziale della sua ex moglie – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buon andamento dell’amministrazione e diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo»
Nella causa C‑477/24 [Deldwyn] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisione del 28 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 2024, nel procedimento
Minister for Justice
contro
I.T.,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, I. Ziemele, A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per I.T., da M. Conlon, SC, G. Keogh, BL, e I. Khan, solicitor; |
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per l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor e S. Finnegan, A. Joyce e R. O’Donnell, in qualità di agenti, assistiti da D. Conlan Smyth, SC, e S.J. Hillery, BL; |
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per il governo tedesco, da J. Möller e N. Scheffel, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da E. Montaguti e J. Tomkin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), nonché degli articoli 13 e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), nonché dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra I.T. (in prosieguo: il «richiedente»), cittadino di un paese terzo divorziato da una cittadina dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dall’Irlanda, e il Minister for Justice (Ministro della Giustizia, Irlanda) (in prosieguo: il «Ministro») in merito alla decisione definitiva di quest’ultimo di negare al richiedente il rinnovo di una carta di soggiorno, che gli avrebbe consentito di soggiornare in Irlanda a tempo indeterminato. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La Carta
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3 |
Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (…)». |
Direttiva 2004/38
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4 |
Il considerando 11 della direttiva 2004/38 così recita: «Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell’Unione e non dipende dall’aver completato le formalità amministrative». |
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5 |
L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», stabilisce che: «1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
(…) 2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda all[e] condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi: (…)
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L’articolo 10 della direttiva suddetta, intitolato «Rilascio della carta di soggiorno», è del seguente tenore: «1. Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente. 2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:
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7 |
L’articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell’unione registrata», stabilisce quanto segue: «Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio (…) non [comporta] la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:
(…) Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 4. I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale». |
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8 |
L’articolo 14 della direttiva 2004/38, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», paragrafi 2 e 4, enuncia quanto segue: «2. I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi. In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell’Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente. (…) 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unione o dei loro familiari qualora:
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Diritto irlandese
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9 |
La normativa irlandese volta a recepire la direttiva 2004/38 è contenuta negli European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2015 [regolamento del 2015, recante recepimento della normativa dell’Unione europea (libera circolazione delle persone)] (in prosieguo: il «regolamento del 2015»). |
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10 |
Il diritto di soggiorno in Irlanda è sancito dall’articolo 6 del regolamento del 2015, il cui paragrafo 3, lettera a), stabilisce che: «Un cittadino dell’Unione (…) può soggiornare nello Stato per un periodo superiore a tre mesi a condizione di:
(…)». |
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11 |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento del 2015, un familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro può soggiornare in Irlanda per un periodo superiore a tre mesi, purché il cittadino dell’Unione interessato svolga un’attività lavorativa subordinata o autonoma in tale Stato. |
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12 |
L’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento del 2015 in sostanza prevede che, quando la persona cui si applica l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), i), di detto regolamento ha cessato di esercitare la propria attività lavorativa o autonoma, si ritiene che tale disposizione continui ad applicarsi nei suoi confronti, in particolare, quando tale persona: (i) si trova in posizione di disoccupazione involontaria debitamente accertata dopo aver svolto un’attività lavorativa per oltre un anno e si è registrata come persona in cerca di lavoro presso il dipartimento per il lavoro e la protezione sociale; oppure (ii) si trova in posizione di disoccupazione involontaria debitamente accertata alla fine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a un anno, oppure è diventata involontariamente disoccupata nel corso del primo anno, e si è iscritta come persona in cerca di lavoro presso il dipartimento per la protezione sociale. |
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13 |
L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento del 2015, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, annullamento del matrimonio o scioglimento dell’unione registrata», stabilisce quanto segue:
(…)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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14 |
Il richiedente è arrivato in Irlanda nell’ottobre 2002 con un visto per studenti. Nel luglio 2009 ha sposato, in Irlanda, una cittadina dell’Unione non cittadina di tale Stato membro e, successivamente, ha chiesto più volte una carta di soggiorno sulla base della direttiva 2004/38 e del regolamento del 2015, in quanto coniuge di una cittadina dell’Unione. Le due prime domande in tal senso sono state respinte con la motivazione che, al momento dell’esame di queste ultime, sua moglie non era più occupata dal datore di lavoro identificato in dette domande. La terza domanda di carta di soggiorno, presentata nel marzo 2013, è stata accolta e il richiedente, di conseguenza, ha ottenuto una carta di soggiorno per un periodo di cinque anni, valida fino al settembre 2018. |
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Nel giugno 2014 è stato avviato un procedimento di divorzio nello Stato membro di origine della cittadina dell’Unione e il divorzio della coppia è stato ivi pronunciato nel luglio 2014. Alla data del suo scioglimento il matrimonio era durato cinque anni. La carta di soggiorno del richiedente non è stata revocata in seguito al divorzio. Il richiedente ha continuato a lavorare e la sua ex moglie, che ha continuato a soggiornare in Irlanda, ha percepito, secondo le informazioni fornite dal Department of Employment Affairs and Social Protection (Dipartimento per l’occupazione e la previdenza sociale, Irlanda) (in prosieguo: il «DEASP»), un assegno per persone in cerca di lavoro (jobseeker’s allowance) e assegni familiari (child benefit). |
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Nell’agosto 2018 il richiedente ha presentato una domanda di proroga del suo diritto di soggiorno a titolo personale. Tale domanda era fondata sull’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento del 2015, che prevede la proroga di un diritto di soggiorno derivato in caso di divorzio in determinate circostanze, quando il matrimonio è durato tre o più anni e la coppia ha trascorso almeno un anno in Irlanda. Tale domanda era corredata di un certo numero di documenti, tra cui diverse buste paga dell’ex moglie del richiedente, relativi a periodi intermittenti compresi tra il 2011 e il 2013, nonché le sue dichiarazioni dei redditi per gli anni 2010 e 2012. |
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Questa domanda è stata respinta con provvedimento del Ministro del 7 ottobre 2019 in quanto, in particolare, il richiedente non aveva prodotto una prova dell’attività della sua ex moglie al momento dell’avvio della procedura di divorzio, ossia nel giugno 2014, posto che i suoi diritti derivati dipendevano dal fatto che la sua ex moglie, cittadina dell’Unione, avesse continuato a esercitare in Irlanda i diritti a lei derivanti dai trattati dell’Unione in tale data. Il richiedente è stato parimenti informato del fatto che detto provvedimento era stato adottato in considerazione, segnatamente, delle informazioni fornite dal DEASP in base alle quali dal 13 settembre 2013 al 23 settembre 2017 la sua ex moglie, nella sua qualità di cittadina dell’Unione, non aveva esercitato i citati diritti svolgendo un’attività di lavoro subordinata o autonoma, continuando gli studi, trovandosi in posizione di disoccupazione involontaria o dimostrando il possesso di risorse sufficienti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento del 2015. Il Ministro ha ritenuto che, non essendo stato dimostrato che, al momento dell’avvio del procedimento di divorzio, il soggiorno in Irlanda dell’ex moglie del richiedente fosse conforme alle disposizioni del regolamento del 2015, detto richiedente non avesse diritto alla proroga della carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento del 2015. |
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18 |
Il richiedente ha chiesto un riesame di tale provvedimento nonché, in tale contesto, una copia delle informazioni trasmesse al Ministro dal DEASP. A sostegno della sua domanda di riesame il richiedente ha sostenuto di non aver più rapporti costanti con la sua ex moglie, cittadina dell’Unione, ma di aver invitato quest’ultima a fornirgli dettagli sulle sue attività in Irlanda durante i periodi menzionati dal Ministro, ribadendo che ella avrebbe goduto di prestazioni previdenziali per almeno una parte del periodo considerato. Poiché l’ex moglie del richiedente non ha risposto a tale invito, il medesimo ha informato il Ministro del fatto che, in considerazione della mancata collaborazione della sua ex moglie, egli non era in grado di fornire tutte le informazioni e tutti i documenti che dimostrassero che, al momento dell’avvio del procedimento di divorzio, la sua ex moglie soggiornava regolarmente in Irlanda ed esercitava i diritti conferitile dal Trattato FUE. In tale cornice il richiedente ha chiesto al Ministro di ottenere la divulgazione delle informazioni fornite dal DEASP. |
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19 |
Questa domanda di riesame è stata respinta con nuovo provvedimento del Ministro, emesso nel novembre 2021. A sostegno di tale provvedimento il Ministro ha considerato che, all’atto dell’avvio del procedimento di divorzio, l’ex moglie non esercitasse i diritti conferitile dal Trattato FUE in quanto la sua posizione di disoccupazione involontaria in quel momento non era stata preceduta da un periodo di dodici mesi di lavoro. In detto provvedimento il Ministro ha rilevato, in particolare: in primo luogo, che l’ex moglie aveva occupato diversi posti di lavoro tra il 2009 e il 2013 quando erano state presentate domande ai fini del riconoscimento di un diritto di soggiorno; in secondo luogo, che tale persona aveva percepito un assegno per persone in cerca di lavoro tra il settembre 2013 e il settembre 2017; in terzo luogo, che il fascicolo non conteneva nessuna informazione relativa alle circostanze che avevano indotto l’ex moglie del richiedente a lasciare il suo precedente impiego, a prescindere dal fatto che si trattasse di partenza volontaria o involontaria; in quarto luogo, che nessun elemento del fascicolo induceva a ritenere che tale persona avesse occupato un impiego per più di un anno o che fosse stata assunta nell’ambito di un contratto a tempo determinato inferiore a un anno prima di farsi registrare presso il DEASP, posto che le informazioni del DEASP contenute nel fascicolo indicavano unicamente che ella aveva occupato un impiego per trentasette settimane nel corso del 2013 e due settimane durante il 2014, il che era inferiore alla durata di un anno prevista dal regolamento del 2015. Detto provvedimento precisava inoltre che «sebbene si riconosca che la cittadina dell’Unione ha ricevuto prestazioni nel 2014, il Ministro non è vincolato dalle decisioni del [DEASP], e la circostanza del versamento continuato delle prestazioni previdenziali alla cittadina dell’Unione non è dirimente ai fini della questione dei diritti conferiti dal Trattato dell’Unione, di cui è investito il Ministro». |
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20 |
Poiché il ricorso del richiedente avverso il medesimo provvedimento è stato accolto dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), il Ministro ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), giudice del rinvio. |
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21 |
Dinanzi al giudice del rinvio si pone essenzialmente la questione se, al fine di determinare se la disoccupazione involontaria dell’ex moglie del ricorrente fosse stata «debitamente comprovata», il Ministro avrebbe o meno dovuto tener conto del fatto che il DEASP aveva concesso un’indennità per persone in cerca di lavoro a tale soggetto; inoltre, se l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che i termini «per oltre un anno» ivi contenuti riguardano un periodo ininterrotto di un anno; e, infine, se il Ministro, tenuto conto in particolare delle disposizioni dell’articolo 41 della Carta, avrebbe dovuto fornire al richiedente il fascicolo completo riguardante la sua ex moglie. |
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22 |
Il giudice del rinvio ritiene che i primi due punti sollevino questioni di interpretazione della direttiva 2004/38 in merito alle quali non esiste ancora una giurisprudenza della Corte. Per quanto riguarda il terzo punto, il giudice del rinvio si chiede se il diritto di consultare il fascicolo e il diritto al buon andamento dell’amministrazione che richiede, in particolare, la cooperazione dell’amministrazione, come interpretati dalla Corte, in particolare, nelle sentenze del 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), dell’8 maggio 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302), dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) (C‑82/16, EU:C:2018:308) e del 12 luglio 2018, Banger (C‑89/17, EU:C:2018:570), costituiscano un fondamento sufficiente per accogliere la domanda, formulata dal richiedente, di divulgazione degli elementi del fascicolo riguardanti la sua ex moglie. |
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Date tali circostanze, la Court of Appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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24 |
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «per oltre un anno» ivi contenuta riguarda un periodo unico e continuato di attività subordinata o autonoma di oltre un anno o un periodo superiore a un anno, che possa comporsi di diversi periodi più brevi di una siffatta attività, cumulati su più anni. |
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25 |
A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38, il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva tale qualità qualora si trovi in posizione di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, dopo essere stato occupato per oltre un anno, e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. |
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26 |
Tale disposizione non contiene nessun rinvio esplicito ai diritti degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione «per oltre un anno». Inoltre la direttiva 2004/38 non contiene nessuna definizione di tale espressione. Ciò premesso, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che la stessa disposizione deve di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, tenendo conto non soltanto del senso abituale dei suoi termini, ma anche del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte [sentenza del 15 settembre 2022, Minister for Justice and Equality (Cittadino di un paese terzo cugino di un cittadino dell’Unione), C‑22/21, EU:C:2022:683, punto 19 e giurisprudenza ivi citata]. |
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27 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38, occorre osservare che, secondo il suo significato abituale nel linguaggio corrente, l’espressione «un anno» riguarda un periodo di dodici mesi, che non coincide necessariamente con un anno civile e che è basato sulla durata di una rivoluzione della terra intorno al sole. Tuttavia non risulta né dal tenore letterale di tale disposizione né da quello di altre disposizioni della direttiva 2004/38 che tale periodo di «un anno» debba necessariamente riguardare dodici mesi consecutivi o debba essere ininterrotto. |
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28 |
Come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 27 delle sue conclusioni, poiché la formulazione della direttiva 2004/38 non contiene ulteriori precisazioni su cosa si debba intendere con l’espressione «per oltre un anno», occorre, in secondo luogo, procedere ad un’interpretazione contestuale di detta espressione. |
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29 |
A tal riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 garantisce a qualsiasi cittadino dell’Unione che si trovi in una condizione di inattività temporanea il mantenimento del suo status di lavoratore e, di conseguenza, del suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, stabilendo nel contempo una graduazione nelle condizioni di detto mantenimento in funzione, da un lato, del motivo della sua inattività, segnatamente a seconda che egli sia inabile al lavoro per malattia o infortunio, in stato di disoccupazione involontaria oppure in formazione professionale, e, dall’altro, della durata iniziale del suo periodo di attività nello Stato membro ospitante, vale a dire a seconda che tale durata sia superiore o inferiore a un anno (sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, punto 43). |
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30 |
Pertanto il cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività lavorativa subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante conserva il suo status di lavoratore senza limiti di tempo, in primo luogo, se è colpito da incapacità temporanea risultante da malattia o da incidente, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38; in secondo luogo, se ha esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante per oltre un anno prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva; o, in terzo luogo, se segue un corso di formazione professionale, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), della medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, punto 44). |
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31 |
Viceversa, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, un cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante per un periodo inferiore ad un anno conserva la sua qualità di lavoratore solo per un periodo determinabile da tale Stato membro, che non sia inferiore a sei mesi (sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, punto 45). |
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32 |
La constatazione ricordata nel punto 29 della presente sentenza, secondo la quale la graduazione nelle condizioni del mantenimento dello status di lavoratore garantito al cittadino dell’Unione, stabilita dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, si effettua secondo «la durata iniziale» del periodo di attività nello Stato membro ospitante deriva, in particolare, dal fatto che la lettera b) di tale disposizione si riferisce a un’attività professionale esercitata dal cittadino dell’Unione «per oltre un anno» e che la lettera c) di quest’ultima fa riferimento ai contratti di lavoro la cui durata determinata sia «inferiore ad un anno» o al caso in cui tale cittadino sia stato involontariamente disoccupato durante i «primi dodici mesi» della sua attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante. |
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33 |
Orbene, tale riferimento ai «primi dodici mesi» depone a favore di un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 secondo la quale i periodi di occupazione o di attività autonoma ivi previsti devono essere periodi unici e continuati di attività subordinata o autonoma, motivo per cui il periodo di «oltre un anno» di cui alla lettera b) di tale disposizione non può essere composto da diversi periodi di attività più brevi, cumulati su più anni. |
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34 |
Occorre aggiungere che tale interpretazione è altresì conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la quale la seconda ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 comprende tutti i casi in cui un lavoratore sia stato costretto, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, a cessare la sua attività nello Stato membro ospitante «prima che sia trascorso un anno», indipendentemente dalla natura dell’attività esercitata e dal tipo di contratto di lavoro concluso a tal fine (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, punto 48). Infatti tale espressione «prima che sia trascorso un anno» si riferisce necessariamente ad un periodo di dodici mesi consecutivi e ininterrotti. |
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35 |
Per quanto concerne, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/38 è importante ricordare, da un lato, che la finalità principale cui mira quest’ultima consiste nel rafforzare il diritto alla libertà di circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione e, dall’altro, che l’obiettivo specificamente perseguito dal suo articolo 7, paragrafo 3, consiste nel garantire, attraverso il mantenimento dello status di lavoratore, il diritto di soggiorno delle persone che abbiano cessato di esercitare la loro attività professionale a causa di uno stato di disoccupazione dovuto a circostanze indipendenti dalla loro volontà (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). |
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36 |
Occorre aggiungere che la direttiva 2004/38 ha altresì lo scopo di raggiungere un giusto equilibrio tra la salvaguardia della libera circolazione dei cittadini dell’Unione, da un lato, e la garanzia che i sistemi previdenziali dello Stato membro ospitante non debbano sostenere un onere eccessivo, dall’altro (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, punto 50). |
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37 |
Orbene è giocoforza constatare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale nei paragrafi 32 e 33 delle sue conclusioni, un’interpretazione dell’espressione «per oltre un anno» secondo la quale essa non riguardi un periodo unico e continuato, bensì un periodo di un anno in totale che possa essere composto di più periodi, cumulati su diversi anni, di attività subordinata o autonoma inferiori a un anno, equivarrebbe a rimettere in discussione il carattere graduale delle condizioni per il mantenimento dello status di lavoratore previste dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, di cui al punto 29 della presente sentenza, e, per di più, rimetterebbe in discussione l’equilibrio ricordato nel punto 36 della presente sentenza. |
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38 |
In particolare una siffatta interpretazione, come sottolineato dall’avvocato generale nel paragrafo 33 delle sue conclusioni, potrebbe essere incompatibile con la distinzione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, lettere, rispettivamente, b) e c), della direttiva 2004/38 per quanto riguarda il periodo durante il quale un lavoratore subordinato o autonomo conserva tale status, vale a dire a seconda che la durata iniziale del suo periodo di attività nello Stato membro ospitante sia superiore o inferiore a un anno. |
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39 |
Pertanto si deve concludere che l’espressione «per oltre un anno» di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda un periodo unico e continuato di attività subordinata o autonoma di oltre un anno. |
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40 |
Peraltro tale interpretazione non impedisce alle persone che abbiano subito un’interruzione involontaria della loro attività, subordinata o autonoma, nello Stato membro ospitante prima della scadenza del periodo iniziale di un anno di poter godere della tutela derivante dal mantenimento del loro status di lavoratore poiché, non potendo rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38, tali persone, se rientrano in una delle ipotesi di cui al punto 34 della presente sentenza, potranno godere di quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), di quest’ultima. |
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41 |
A tal riguardo occorre aggiungere che la Corte ha già dichiarato che il criterio di cui, in particolare, all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, che consente agli interessati di conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi, è idoneo, di conseguenza, a garantire un livello elevato di certezza del diritto e di trasparenza nell’ambito della concessione di prestazioni di assistenza sociale dell’assicurazione di base, ed è nel contempo conforme al principio di proporzionalità (sentenza del 15 settembre 2015, Alimanovic,C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 61). |
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42 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «per oltre un anno» ivi contenuta riguarda un periodo unico e continuato di attività subordinata o autonoma di oltre un anno. |
Sulla seconda questione
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43 |
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che il fatto che un cittadino dell’Unione, che soggiorna nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, percepisca un’indennità di disoccupazione a carico di tale Stato membro debba essere riconosciuto come prova, da parte dell’autorità di detto Stato membro competente a rilasciare le carte di soggiorno, del fatto che tale cittadino dell’Unione si trova in una situazione di disoccupazione involontaria «debitamente comprovata», ai sensi di tale disposizione. |
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44 |
In via preliminare occorre rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che gli interrogativi del giudice del rinvio si limitano alla questione, se la circostanza che un siffatto cittadino dell’Unione percepisca un’indennità di disoccupazione a carico dell’autorità nazionale competente sia sufficiente per ritenere che il carattere involontario della disoccupazione sia «debitamente comprovato», ai sensi di detta disposizione, e non riguardano le altre due condizioni cumulative enunciate da quest’ultima vale a dire, da un lato, essere stato occupato per più di un anno e, dall’altro, essersi fatto registrare presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. |
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45 |
A tal riguardo è giocoforza constatare, da un lato, che, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 50 delle sue conclusioni, la direttiva 2004/38 non definisce l’espressione «debitamente comprovato» né contiene disposizioni relative ai criteri o alle modalità secondo cui occorrerebbe «debitamente comprovare» che una persona si trova in una situazione di disoccupazione involontaria. Orbene, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia e conformemente al principio dell’autonomia procedurale, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le norme che disciplinano detti criteri e modalità, a condizione che tali norme non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2018, Diallo,C‑246/17, EU:C:2018:499, punti 45 e 59 e giurisprudenza ivi citata). |
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46 |
Dall’altro, come risulta dai suoi considerando da 1 a 4, la direttiva 2004/38 mira ad agevolare l’esercizio del diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e ha segnatamente l’obiettivo di rafforzare detto diritto (sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Essa ha altresì l’obiettivo, come risulta dalla giurisprudenza ricordata nel punto 36 della presente sentenza, di pervenire a un giusto equilibrio tra la salvaguardia della libera circolazione dei cittadini dell’Unione e la garanzia che i sistemi previdenziali dello Stato membro ospitante non sostengano un onere eccessivo. |
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47 |
Viceversa leggendo sia il preambolo sia le disposizioni della direttiva 2004/38 appare evidente che quest’ultima non mira ad armonizzare l’attribuzione delle indennità di disoccupazione, le modalità secondo le quali occorre attribuire tali indennità o i criteri secondo i quali occorra constatare che la disoccupazione di un cittadino dell’Unione ha carattere involontario. Orbene, in un caso del genere si deve verificare se la normativa nazionale di cui trattasi non sia tale da violare gli obiettivi della direttiva 2004/38 o da privare le disposizioni di quest’ultima della loro efficacia. |
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48 |
Nel caso di specie nonostante il fatto che, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni, la domanda di pronuncia pregiudiziale non consenta di sapere esattamente in base a quali criteri l’organismo nazionale competente a concedere le indennità di disoccupazione di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire l’indennità per persone in cerca di occupazione, conceda tale indennità, è sufficiente constatare che, nelle sue osservazioni, l’Irlanda ha precisato, così come fatto dal Ministro dinanzi alla High Court (Alta Corte), che, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, il DEASP, che è l’organismo nazionale competente per la concessione dell’indennità per persone in cerca di lavoro, non è tenuto a ricercare le ragioni per le quali una persona disoccupata abbia lasciato il suo impiego e non è quindi tenuto ad esaminare se tale disoccupazione abbia o meno carattere «involontario». |
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49 |
Orbene se dovesse risultare, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che il DEASP non è effettivamente tenuto a ricercare le ragioni per le quali una persona è disoccupata e può concedere il beneficio dell’indennità per persone in cerca di occupazione senza che sia dimostrato che tale disoccupazione è «involontaria», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, si dovrebbe concludere che la concessione di tale indennità di persona in cerca di occupazione è priva di qualsiasi nesso con il carattere involontario o meno della disoccupazione dell’interessato e, in ogni caso, non può costituire una prova del carattere involontario o meno della perdita del suo posto di lavoro. In un’ipotesi del genere l’omessa considerazione, da parte dell’autorità nazionale competente per il rilascio delle carte di soggiorno, della decisione di concessione dell’indennità di cui trattasi come prova del fatto che detta persona si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria «debitamente comprovata», ai sensi di tale disposizione, non è manifestamente idonea a rimettere in discussione gli obiettivi della direttiva 2004/38 o l’efficacia delle sue disposizioni. |
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50 |
Viceversa se, in esito alle verifiche che gli spetta effettuare, il giudice del rinvio dovesse constatare che l’organismo nazionale competente per la concessione dell’indennità per persone in cerca di occupazione subordina detta concessione alla condizione che tali persone si trovino in posizione di «disoccupazione involontaria», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, vale a dire che la cessazione dell’attività subordinata o autonoma degli interessati sia avvenuta per ragioni – o a causa di circostanze – indipendenti dalla volontà di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza dell’ 11 aprile 2019, Tarola,C‑483/17, EU:C:2019:309, punti da 46 a 49 e giurisprudenza ivi citata), e che tale organismo verifica effettivamente che tali ragioni o circostanze siano indipendenti dalla volontà di dette persone, l’autorità nazionale competente a rilasciare le carte di soggiorno dovrebbe tener conto della decisione di concessione dell’indennità per persone in cerca di occupazione a titolo, quanto meno, di elemento di prova diretto a dimostrare che l’interessato si trova in posizione di disoccupazione involontaria «debitamente accertata», ai sensi di tale disposizione. |
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51 |
Di conseguenza, e in assenza di informazioni più precise da parte del giudice del rinvio quanto alla questione se, conformemente alle disposizioni nazionali pertinenti, l’autorità nazionale competente a rilasciare le carte di soggiorno sia o meno obbligata a tenere debitamente conto della decisione di concessione dell’indennità per persone in cerca di occupazione come elemento di prova diretto a dimostrare che l’interessato si trova in posizione di disoccupazione involontaria «debitamente accertata», spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare e applicare il diritto nazionale, verificare se l’applicazione di tali disposizioni nazionali rispetti i principi di equivalenza ed effettività del diritto dell’Unione e non sia pertanto idonea a rimettere in discussione l’obiettivo della direttiva 2004/38 o l’efficacia delle disposizioni di cui trattasi. |
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52 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un cittadino dell’Unione, che soggiorna nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, percepisca un’indennità di disoccupazione a carico di tale Stato membro non dev’essere riconosciuto, come tale, da parte dell’autorità di detto Stato membro competente a rilasciare le carte di soggiorno, quale prova sufficiente del fatto che tale persona si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria «debitamente comprovata», ai sensi di tale disposizione. |
Sulla terza questione
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53 |
Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2004/38, letta alla luce del principio generale di buon andamento dell’amministrazione, debba essere interpretata nel senso che essa implica che l’autorità nazionale competente a rilasciare le carte di soggiorno ha l’obbligo di comunicare il suo fascicolo a un richiedente, cittadino di un paese terzo, eventualmente in forma debitamente espurgata, o prima di adottare una decisione sulla proroga del suo diritto di soggiorno o di una carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva, in combinato disposto con gli articoli 7 e 13 di quest’ultima, o solo nella fase del procedimento di controllo giurisdizionale di tale decisione quando i documenti del fascicolo in questione, sui quali l’autorità nazionale competente si è basata per rifiutare la carta di soggiorno e di cui tale cittadino ha chiesto la comunicazione, contengono informazioni relative, in particolare, ai periodi di occupazione della sua ex moglie cittadina dell’Unione e quest’ultima ha rifiutato di comunicare tali informazioni a detto cittadino, dopo essere stata invitata a farlo dal medesimo. |
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54 |
A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che la direttiva 2004/38, in particolare il suo articolo 7 relativo al diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, il suo articolo 10 relativo al rilascio della carta di soggiorno, il suo articolo 13 relativo al mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, annullamento del matrimonio o scioglimento di un’unione registrata, e il suo articolo 14 relativo al mantenimento del diritto di soggiorno, prevede, in sostanza, che spetta ai richiedenti fornire gli elementi necessari per dimostrare che essi soddisfano le condizioni per beneficiare dei diritti riconosciuti da tali articoli, e non stabilisce un obbligo esplicito a carico delle autorità nazionali di fornire ai richiedenti le informazioni già in loro possesso e di cui questi ultimi potrebbero aver bisogno per dimostrare che soddisfano le suddette condizioni. |
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55 |
È pertanto giocoforza constatare che la direttiva 2004/38 non prevede esplicitamente un «obbligo di cooperazione» a carico delle autorità degli Stati membri nella fase di determinazione degli elementi rilevanti di una domanda di permesso di soggiorno, e si distingue in tal senso da una direttiva come la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12), che prevede un siffatto obbligo di cooperazione nel suo articolo 4, paragrafo 1 [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentato in Pakistan) (C‑756/21, EU:C:2023:523, punto 48]. |
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56 |
Occorre ricordare, in secondo luogo, che l’articolo 41 della Carta, che sancisce il diritto a una buon andamento dell’amministrazione e prevede, nel suo paragrafo 2, che tale diritto comprende in particolare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio [lettera a)]; il diritto di ogni persona di consultare il fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale [lettera b)]; nonché l’obbligo, per l’amministrazione, di motivare le proprie decisioni [lettera c)], non si rivolge agli Stati membri, ma unicamente alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega,C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
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57 |
Pertanto, chi richiede un titolo di soggiorno non può ricavare dall’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta un diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento relativo alla sua domanda o un diritto di consultare il fascicolo nell’ambito di un procedimento nazionale (v. in tal senso, sentenze del 17 luglio 2014, YS e a., C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 67, e del 5 novembre 2014, Mukarubega,C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 44). |
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58 |
Viceversa, il diritto a un buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, riflette un principio generale del diritto dell’Unione destinato ad applicarsi agli Stati membri in sede di attuazione di tale diritto (v. sentenza del 13 luglio 2023, Azienda Ospedale-Università di Padova,C‑765/21, EU:C:2023:566, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). |
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59 |
Occorre aggiungere, da un lato, che il diritto di consultare il fascicolo costituisce, in particolare, il corollario necessario all’esercizio effettivo dei diritti della difesa (sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C‑358/16, EU:C:2018:715, punto 61 e giurisprudenza ivi citata) e che, quando adottano misure rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le amministrazioni degli Stati membri hanno l’obbligo di rispettare i diritti della difesa dei destinatari delle decisioni che incidono sensibilmente sugli interessi di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega,C‑166/13, EU:C:2014:2336, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
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60 |
Dall’altro, nel contesto di un procedimento giurisdizionale, il rispetto dei diritti della difesa sanciti dall’articolo 41 della Carta implica che il ricorrente possa prendere visione non soltanto dei motivi della decisione adottata nei suoi confronti, ma anche di tutti gli elementi del fascicolo sui quali l’amministrazione si è fondata, al fine di poter effettivamente prendere posizione in merito a tali elementi [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 92 nonché giurisprudenza ivi citata]. |
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61 |
Nel caso di specie dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la decisione di cui trattasi nel procedimento principale è intervenuta in applicazione del regolamento del 2015, che ha recepito la direttiva 2004/38 nel diritto irlandese. Poiché il regolamento del 2015 applica il diritto dell’Unione, gli obblighi derivanti dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, dai diritti della difesa e dal diritto a un buon andamento dell’amministrazione, tra cui il diritto di consultare il fascicolo, quali garantiti dal diritto dell’Unione, trovano applicazione nel procedimento principale. |
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62 |
Occorre aggiungere che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale è caratterizzata dal fatto, da un lato, che il richiedente intende ottenere un diritto di soggiorno derivato sulla base di dati che non sono in suo possesso in quanto riguardano un’altra persona, vale a dire la sua ex moglie, che non glieli ha comunicati e, dall’altro, che le autorità nazionali competenti a rilasciare una carta di soggiorno al richiedente dispongono già di tali dati e si sono basate su di essi per rifiutare di rinnovare la carta di soggiorno del richiedente. |
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63 |
Orbene se, come sembra ritenere il giudice del rinvio, non esiste per il richiedente nessun altro mezzo per ottenere tali dati se non quello di chiedere di consultare il fascicolo che lo riguarda, occorre giudicare che modalità procedurali nazionali che pongano, di fatto, il richiedente in una posizione in cui gli è impossibile dimostrare che, al momento dell’avvio del procedimento di divorzio, la sua ex moglie soddisfacesse le condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 e che egli beneficia quindi di un diritto di soggiorno derivato in forza delle disposizioni di tale direttiva, rimettono in discussione l’efficacia dei diritti che il richiedente può trarre da tale direttiva e non consentono di garantire il rispetto dei suoi diritti fondamentali, in particolare del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dei suoi diritti della difesa. |
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64 |
Vero è che, nel caso di specie, i dati in questione, che già figurano nel fascicolo del richiedente, non sono direttamente relativi a quest’ultimo ma riguardano la sua ex moglie, cosicché potrebbe essere pregiudicata la tutela della riservatezza connessa a tali dati. |
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A tal riguardo, da una costante giurisprudenza discende che i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v. sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C‑358/16, EU:C:2018:715, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). |
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66 |
Restrizioni siffatte possono essere infatti dirette, in particolare, a tutelare le esigenze di riservatezza o del segreto professionale che potrebbero essere compromesse dalla divulgazione di determinate informazioni e di determinati documenti (v. sentenza del 13 settembre 2018, UBS Europe e a., C‑358/16, EU:C:2018:715, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). |
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67 |
Pertanto il diritto di accesso al fascicolo può essere limitato sulla base di una ponderazione tra, da un lato, il principio generale di buon andamento dell’amministrazione nonché il diritto a un ricorso effettivo della persona interessata e, dall’altro, gli interessi invocati per giustificare la mancata divulgazione di un elemento del fascicolo a tale persona [sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 94 nonché giurisprudenza ivi citata]. |
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68 |
Tuttavia tale ponderazione non può condurre a privare di qualsiasi effettività i diritti della difesa dell’interessato e a svuotare di contenuti il suo diritto a un ricorso effettivo derivante dall’articolo 47 della Carta, in particolare non comunicando a quest’ultimo, o eventualmente al suo rappresentante, quanto meno la sostanza dei dati relativi ai periodi di occupazione della sua ex coniuge, sui quali si fonda la decisione adottata nei suoi confronti [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 95 nonché giurisprudenza ivi citata]. |
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69 |
In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale spetta quindi all’autorità nazionale competente a rilasciare la carta di soggiorno o, se del caso, al giudice nazionale investito di un ricorso nell’ambito di tale rilascio tener conto degli interessi divergenti delle persone coinvolte e procedere a una ponderazione degli interessi rilevanti in tale contesto, alla luce delle circostanze di ciascuna situazione e del tipo di procedimento di cui trattasi e comunicare al richiedente, nella sostanza o in forma espurgata, gli elementi del fascicolo che egli non possa altrimenti consultare e che siano decisivi nell’ambito della determinazione della proroga del suo diritto di soggiorno. |
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70 |
Alla luce delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la direttiva 2004/38, letta alla luce del principio generale di buon andamento dell’amministrazione e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretata nel senso che essa implica che l’autorità nazionale competente a rilasciare le carte di soggiorno ha l’obbligo di comunicare a un richiedente, cittadino di un paese terzo, o al suo rappresentante, il suo fascicolo, eventualmente in forma debitamente espurgata, prima di adottare una decisione sulla proroga del suo diritto di soggiorno o sul rilascio di una carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva, in combinato disposto con gli articoli 7 e 13 di quest’ultima, quando i documenti del fascicolo in questione, sui quali l’autorità nazionale competente si è basata per rifiutare la carta di soggiorno e di cui tale cittadino ha chiesto la comunicazione, contengono informazioni relative, in particolare, ai periodi di occupazione della sua ex moglie cittadina dell’Unione e quest’ultima ha rifiutato di comunicare tali informazioni a detto cittadino, dopo essere stata invitata a farlo dal medesimo. |
Sulle spese
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71 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Esso non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.