Causa C-433/24
Galerie Karsten Greve
contro
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1o agosto 2025
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime speciale applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato – Soggetti passivi rivenditori – Regime del margine – Articolo 316, paragrafo 1, lettera b) – Opzione per l’applicazione del regime del margine – Nozione di “cessione di un oggetto d’arte dall’autore” – Cessione dall’autore tramite una persona giuridica»
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori – Regime del margine – Diritto di optare per l’applicazione di detto regime – Portata – Cessione di oggetti d’arte ceduti a monte dall’autore o dai suoi aventi diritto – Cessione a monte tramite una persona giuridica – Inclusione – Presupposti – Cessione attribuibile all'autore o a i suoi aventi diritto e costituente la prima immissione di detti oggetti d'arte sul mercato dell’Unione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 316, § 1, b)]
(v. punti 32, 39-47, 49 e dispositivo)
Sintesi
La Corte, adita in via pregiudiziale dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), conferma in questa sentenza che il regime speciale di imposta sul valore aggiunto (IVA) per la rivendita degli oggetti d’arte acquistati presso i loro autori si applica anche quando l’oggetto d’arte di cui trattasi è stato ceduto dal suo autore tramite una persona giuridica e precisa i presupposti per l’applicazione di tale regime.
La società Galerie Karsten Greve (in prosieguo: la «GKG») svolge l’attività di galleria d'arte e ha ceduto a suoi clienti, in particolare, quadri del pittore Gideon Rubin, che essa aveva a sua volta acquistato dalla società di diritto britannico Studio Rubin Gideon (in prosieguo: la «società SRG») di cui il sig. Rubin è uno dei due soci. Nell'ambito delle cessioni di tali quadri ai suoi clienti, la GKG ha applicato il regime del margine.
Al termine di un procedimento tributario, l'amministrazione tributaria francese ha emanato nei confronti della GKG avvisi di accertamento dell'IVA, con la motivazione che il regime del margine non poteva applicarsi a tali cessioni.
A seguito del rigetto della sua domanda di revoca degli avvisi di accertamento dinanzi ai giudici francesi di primo grado e di appello, la GKG ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato), giudice del rinvio. Quest’ultimo rileva in particolare che il diritto nazionale permette di optare per il regime speciale del margine nel caso di cessioni di oggetti d'arte successive a una cessione effettuata dal loro autore o dai suoi aventi diritto, e di cessioni successive a un acquisto intracomunitario di tali oggetti effettuato presso il loro autore o i suoi aventi diritto ( 1 ). Orbene, nel caso di specie, i quadri di cui trattasi non erano stati ceduti alla GKG dal loro stesso autore, ossia l’artista Gideon Rubin che li aveva dipinti di sua mano, ma dalla società SRG che, in qualità di persona giuridica non poteva, secondo il Conseil d'État, essere considerata l’autore dei quadri di cui trattasi.
In tali circostanze, la Corte considera che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA ( 2 ) debba essere interpretato nel senso che la cessione da parte di soggetti passivi-rivenditori di oggetti d'arte loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto tramite una persona giuridica rientri nell'ambito di applicazione di tale disposizione e, in tal caso, sulla base di quali presupposti.
Giudizio della Corte
La Corte constata, anzitutto, che la formulazione dell'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA non specifica le modalità della cessione di oggetti d'arte da parte del loro autore o dei suoi aventi diritto ai soggetti passivi-rivenditori. La cessione di oggetti d'arte rientra tuttavia nell'attività commerciale dell'autore o dei suoi aventi diritto, che consiste nel trasferimento, generalmente dietro corrispettivo, del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
Pertanto, la formulazione dell'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA non esclude espressamente che un autore o i suoi aventi diritto possano effettuare una siffatta cessione tramite una persona giuridica né che una siffatta cessione possa essere effettuata da una persona giuridica.
Un'interpretazione dell'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA che escluda dall’ambito di applicazione di quest’ultimo tutte le cessioni da parte dei soggetti passivi-rivenditori di oggetti d'arte ad essi ceduti da autori o loro aventi diritto tramite persone giuridiche potrebbe violare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva IVA e dal suo articolo 316, paragrafo 1, lettera b), che mirano a garantire la neutralità fiscale, ad evitare distorsioni della concorrenza e a favorire l'immissione di nuovi oggetti d'arte sul mercato dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA ha l'obiettivo specifico, da un lato, di favorire l'immissione sul mercato dell'Unione di nuovi oggetti d'arte prevedendo un trattamento fiscale favorevole per l'importazione di tali oggetti, per la loro prima cessione in seguito alla loro creazione e per la prima cessione di tali oggetti da parte dei soggetti passivi-rivenditori e, dall'altro, di limitare gli oneri amministrativi di prova per i soggetti passivi-rivenditori, in particolare, quelli connessi alla prova dell’inclusione o meno dell’IVA pagata a monte nel prezzo di acquisto di un oggetto d’arte, e di controllo per le amministrazioni tributarie degli Stati membri.
A tal riguardo, quando cedono oggetti d'arte ai soggetti passivi-rivenditori, gli autori di tali oggetti o i loro aventi diritto effettuano operazioni identiche dal punto di vista dell'imposizione dell'IVA, indipendentemente dal fatto che effettuino tali cessioni in quanto persone fisiche o tramite persone giuridiche. Il principio di neutralità fiscale osta, infatti, a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione dell’IVA.
Inoltre, un trattamento diverso a seconda della forma giuridica con la quale agiscono gli autori o i loro aventi diritto potrebbe comportare una riscossione dell'IVA con aliquote diverse per operazioni identiche ( 3 ) e falsare la concorrenza tra i soggetti passivi-rivenditori che effettuano le stesse operazioni di acquisto e di rivendita di oggetti d'arte, in quanto sarebbe loro applicato un trattamento diverso quanto alla possibilità di optare per l'applicazione del regime del margine, a seconda che l’autore o i suoi aventi diritto che hanno ceduto loro tali oggetti abbiano agito o meno tramite una persona giuridica.
Per tali ragioni, la Corte considera che l'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA riguarda anche le cessioni da parte di un soggetto passivo-rivenditore degli oggetti d'arte che gli sono stati ceduti da una persona giuridica, a condizione, tuttavia, che le cessioni di tali oggetti d'arte da parte di tale persona giuridica a detto soggetto passivo-rivenditore possano essere attribuite all'autore o ai suoi aventi diritto, il che può presumersi quando, come nel caso di specie, la persona giuridica è stata fondata dall'autore o dai suoi aventi diritto ai fini della commercializzazione degli oggetti d'arte che l'autore ha creato.
Inoltre, conformemente all'obiettivo specifico dell'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, la cessione di oggetti d'arte a un soggetto passivo-rivenditore da parte del loro autore tramite una persona giuridica deve costituire la loro prima immissione sul mercato dell'Unione, il che richiede che tale persona giuridica abbia il diritto di disporre di tali oggetti come proprietaria sin dalla loro creazione o al momento di tale prima immissione sul mercato dell'Unione, qualora questi ultimi non siano stati oggetto di una precedente cessione soggetta all'IVA.
Qualora tali due presupposti siano soddisfatti, la cessione di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA e consente a un soggetto passivo-rivenditore di optare per il regime del margine.
Infine, la Corte precisa che l'applicazione di criteri quali l'assoggettamento della persona giuridica a un regime giuridico particolare, la detenzione da parte della persona fisica che ha creato un oggetto d'arte della totalità o di una quota del capitale sociale di tale persona giuridica, l'esercizio da parte di tale persona fisica di funzioni direttive in seno a detta persona giuridica e/o il trasferimento di una parte sostanziale dei proventi della vendita a detta persona fisica, potrebbe creare oneri eccessivi in materia di prova e di controllo, compromettendo così l'obiettivo dell'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.
( 1 ) Articolo 278 septies, punto 2, del codice generale delle imposte, nella versione applicabile al periodo d'imposta controverso, in combinato disposto con le disposizioni dell'articolo 297 B del medesimo codice.
( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
( 3 ) V., al riguardo, articolo 103, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva IVA.