SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
30 aprile 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Nozione di “consumatore” – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “contratto di servizi” – Articolo 2, punto 6 – Contratti di insegnamento relativi all’istruzione dei bambini in età di scuola dell’obbligo – Insegnamento privato – Articolo 27 – Fornitura non richiesta di servizi – Materie obbligatorie conformemente alle norme nazionali in materia di istruzione»
Nella causa C‑429/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 3 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2024, nel procedimento
St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD
contro
QX,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Condinanzi e R. Frendo (relatrice), giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD, da S.A. Logofetova; |
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per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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per il governo tedesco, da J. Möller e N. Scheffel, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da G. Koleva e I. Rubene, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punti 1 e 6, e dell’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD (in prosieguo: la «St. Kliment Ohridski»), istituto di insegnamento privato, e QX, persona fisica, in merito al pagamento da parte di quest’ultima di una penale contrattuale risultante dalla risoluzione unilaterale dei contratti di insegnamento da essa conclusi con tale istituto per l’istruzione dei suoi figli in età di scuola dell’obbligo. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/13
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3 |
L’articolo 2 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), così recita: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...)
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Direttiva 2011/83
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Il considerando 60 della direttiva 2011/83/UE così recita: «Poiché la vendita per inerzia («inertia selling»), che consiste nella fornitura al consumatore di beni o servizi non richiesti, è vietata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali [delle imprese nei confronti dei] consumatori nel mercato interno [e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») [(GU 2005, L 149, pag. 22)], ma non è previsto alcun rimedio contrattuale, è necessario introdurre nella presente direttiva il rimedio contrattuale che esonera il consumatore dall’obbligazione di pagare per una tale fornitura non richiesta». |
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5 |
L’articolo 2 della direttiva 2011/83, intitolato «Definizioni», dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
(...)». |
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6 |
L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 5 prevede quanto segue: «1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. (...) (...) 5. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva». |
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7 |
L’articolo 27 di detta direttiva, intitolato «Fornitura non richiesta», così recita: «Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 5, paragrafo 5, e al punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso». |
Diritto bulgaro
Legge sull’istruzione prescolare e scolastica
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8 |
L’articolo 8 dello Zakon za preduchilishtnonto i uchilishtnoto obrazovanie (legge sull’istruzione prescolare e scolastica) (DV n. 79, del 13 ottobre 2015), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZPUO»), al paragrafo 2 prevede quanto segue: «L’obbligo di frequenza scolastica sussiste fino al compimento del sedicesimo anno di età e a partire dall’anno scolastico in cui il bambino compie i sette anni di età». |
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9 |
L’articolo 29, paragrafo 3, dello ZPUO dispone quanto segue: «Gli asili nido privati e le scuole private acquisiscono la qualità di persona giuridica alle condizioni e secondo le modalità previste dal Targovski zakon (legge sul commercio) [(DV n. 48, del 18 giugno 1991)], dallo Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel (legge relativa alle persone giuridiche senza scopo di lucro) [(DV n. 81, del 6 ottobre 2000)], dallo Zakon za kooperatsiite (legge sulle cooperative) [(DV n. 113, del 28 dicembre 1991)] o dalla normativa di un altro Stato membro». |
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10 |
L’articolo 301, paragrafi 1 e 2, dello ZPUO recita: «(1) Le prestazioni effettuate a titolo oneroso da asili privati e scuole private al di fuori dell’offerta finanziata dallo Stato di cui all’articolo 10, paragrafo 3, sono disciplinate dalla rispettiva regolamentazione dell’asilo nido privato o della scuola privata. (2) Le condizioni e le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al paragrafo 1 e l’importo dei pagamenti sono stabiliti per contratto tra l’asilo nido privato o la scuola privata e il genitore del bambino o dell’alunno». |
Legge sulla tutela dei consumatori
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Il paragrafo 13 delle disposizioni complementari allo Zakon za zashtita na potrebitelite (legge sulla tutela dei consumatori) (DV n. 99, del 9 dicembre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale, recepisce nel diritto bulgaro, in termini pressoché identici, l’articolo 2 della direttiva 2011/83. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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QX ha concluso con la St. Kliment Ohridski due contratti di insegnamento a tempo pieno per l’istruzione dei suoi figli nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, verso il pagamento di tasse scolastiche annuali. |
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I figli di QX erano in età di scuola dell’obbligo, secondo la legislazione bulgara. |
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I due contratti contenevano una clausola in base alla quale QX poteva risolverli unilateralmente, con preavviso scritto di un mese e pagamento di una penale contrattuale. Tale clausola precisava che, se QX non avesse pagato l’ultima rata relativa al contratto di cui trattasi al momento della notifica della sua risoluzione, la penale contrattuale dovuta sarebbe stata pari all’importo di quest’ultima rata non pagata alla data della notifica di tale risoluzione. |
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Il 4 aprile 2023 tali due contratti sono stati risolti e i figli di QX hanno cominciato a frequentare un nuovo istituto di insegnamento. |
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La St. Kliment Ohridski ha adito il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, con un ricorso contro QX diretto a far condannare quest’ultima al pagamento della penale contrattuale pattuita, in quanto ella aveva risolto unilateralmente detti contratti ritirando i suoi figli da tale istituto. |
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Il giudice del rinvio indica che le parti del procedimento principale concordano sul fatto che l’ultima rata relativa ai contratti di cui trattasi nel procedimento principale non è stata pagata. Dette parti concorderebbero inoltre sull’importo di quest’ultima rata e su quello della menzionata penale contrattuale. |
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Tuttavia, QX contesta la validità di detta penale contrattuale sostenendo che sia in contrasto con il buon costume, in quanto comporterebbe un arricchimento senza causa. Ella fa valere che la stessa penale contrattuale eccede la sua finalità preventiva, compensativa e punitiva. |
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In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede innanzitutto se QX possa essere qualificata come consumatore, in quanto tenuta per legge all’osservanza dell’obbligo scolastico dei figli affinché sia loro impartita un’istruzione. |
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A tal riguardo, detto giudice osserva che, in Bulgaria, l’obbligo scolastico riguarda gli alunni fino all’età di 16 anni. A seconda delle loro modalità di finanziamento, gli istituti d’insegnamento bulgari possono essere pubblici o privati. Mentre gli istituti di insegnamento pubblici offrono un’istruzione gratuita, gli istituti di insegnamento privati richiedono il pagamento di tasse scolastiche, a carico dei genitori degli alunni. Inoltre, negli istituti di insegnamento privati, l’istruzione è impartita in forza di un contratto di insegnamento concluso tra l’istituto interessato e i genitori dell’alunno. |
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Detto giudice precisa che non esiste alcuna differenza tra gli istituti di insegnamento pubblici e gli istituti di insegnamento privati per quanto riguarda le materie il cui insegnamento è obbligatorio, il numero di ore di insegnamento di tali materie e il contenuto dell’insegnamento. In entrambi i casi, l’insegnamento è impartito conformemente alle norme nazionali in materia di istruzione definite da regolamenti emanati dal Ministro dell’Istruzione e delle Scienze. |
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22 |
In tale contesto, il medesimo giudice rileva che la St. Kliment Ohridski è un istituto di insegnamento privato registrato come società commerciale. Tale istituto non beneficerebbe di alcun finanziamento da parte dello Stato o del Comune interessato e finanzierebbe il suo funzionamento unicamente con le rette scolastiche, le donazioni e altre fonti di reddito. Inoltre, detto istituto non perseguirebbe un’attività senza scopo di lucro né agirebbe in quanto società cooperativa, ma eserciterebbe un’attività commerciale. |
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Pertanto, secondo il giudice del rinvio, da un lato, i contratti di cui trattasi nel procedimento principale sono stati conclusi nell’ambito dell’attività commerciale della St. Kliment Ohridski e, dall’altro, QX ha agito per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. |
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24 |
Peraltro, nei limiti in cui è stato il genitore interessato a stipulare i contratti di insegnamento affinché i suoi figli beneficino di un servizio di insegnamento, tale giudice si chiede se questi ultimi possano essere qualificati come consumatori nell’ambito di tali contratti. |
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25 |
In secondo luogo, detto giudice si chiede se un contratto relativo all’erogazione di insegnamento da parte di un istituto privato, in caso di obbligo scolastico, costituisca un «contratto di servizi», ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83. |
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26 |
A tal riguardo, il medesimo giudice rileva che il fatto che tale servizio possa essere garantito sia da istituti di insegnamento pubblici sia da istituti di insegnamento privati suscita incertezze riguardo a tale qualificazione. In tali circostanze, esso nutre dubbi sulla questione se l’insieme contrattuale di cui trattasi debba essere qualificato come «contratto di servizio», dato che l’istruzione è obbligatoria e l’insegnamento impartito secondo le norme nazionali in materia di istruzione, o se detta qualificazione debba applicarsi solo alle prestazioni stipulate in tale contratto che non rientrano nel settore dell’istruzione obbligatoria, quali la fornitura di pasti, il trasporto o le attività parascolastiche. |
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27 |
In terzo luogo, nell’ipotesi in cui un contratto di insegnamento concluso con un istituto privato dovesse essere considerato un contratto concluso con un consumatore, il giudice del rinvio si chiede se occorra applicare l’articolo 27 della direttiva 2011/83, che prevede l’esonero dall’obbligo di pagare una prestazione di servizi non richiesta. |
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28 |
Infatti, tale giudice si interroga sulla possibilità per i genitori o gli alunni di far valere che non hanno chiesto l’insegnamento di talune materie nel volume orario di insegnamento previsto per le materie obbligatorie o facoltative. Più precisamente, esso si chiede se sia possibile limitare la responsabilità di un consumatore quanto al pagamento delle spese scolastiche, per il motivo che il figlio interessato non ha richiesto l’insegnamento di una determinata materia nel volume orario di insegnamento imposto. |
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29 |
In definitiva, il giudice del rinvio sottolinea l’importanza di chiarire i punti sollevati da questi tre interrogativi, dato che, nelle controversie che rientrano nel diritto dei consumatori, il giudice nazionale può applicare d’ufficio una norma giuridica imperativa volta a tutelare il consumatore interessato. |
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30 |
In tali circostanze, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
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31 |
Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che un genitore che ha da solo concluso con un istituto di insegnamento privato, registrato come società commerciale, un contratto di insegnamento per l’istruzione dei suoi figli in età di scuola dell’obbligo, o un alunno, che frequenta tale istituto nell’ambito di un siffatto contratto, rientra nella nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione. |
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32 |
In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, quest’ultima si applica, alle condizioni e nella misura stabilite nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ad eccezione dei contratti di cui al paragrafo 3 di tale articolo. Poiché i contratti di insegnamento conclusi con istituti di insegnamento privati non rientrano nell’ambito di applicazione di tale paragrafo 3, si deve ritenere che essi rientrino, per il loro oggetto, nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/83. |
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33 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 la nozione di «consumatore» è riferita a qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. |
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34 |
Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione, si deve tener conto della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative dell’Unione [sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 40 e giurisprudenza citata]. |
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35 |
In particolare, al fine di interpretare l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83, occorre tener conto dell’interpretazione già fornita dalla Corte della nozione di «consumatore» nell’ambito della direttiva 93/13. |
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36 |
Infatti, oltre alla circostanza che la direttiva 2011/83, che ha modificato la direttiva 93/13, definisce al suo articolo 2 la nozione di «consumatore» in modo sostanzialmente equivalente a quello dell’articolo 2 della direttiva 93/13, essa persegue lo stesso obiettivo di quest’ultima. La direttiva 2011/83 verte sui diritti dei consumatori relativi ai contratti conclusi con professionisti e mira ad assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori garantendo la loro informazione e la loro sicurezza nelle transazioni con i professionisti [v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di consumatore), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 42 e giurisprudenza citata]. |
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37 |
Nell’ambito della direttiva 93/13, la Corte ha dichiarato che la qualità di «consumatore» della persona interessata deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione. La Corte ha, inoltre, avuto occasione di precisare che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva, ha carattere oggettivo ed è indipendente dalle conoscenze concrete che la persona interessata può avere o dalle informazioni di cui tale persona realmente dispone (sentenza del 24 ottobre 2024, Zabitoń,C‑347/23, EU:C:2024:919, punto 25 e giurisprudenza citata). |
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38 |
Come la Corte ha dichiarato riguardo all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, si deve considerare che questa interpretazione vale anche per la direttiva 2011/83. Infatti, la natura imperativa delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/83 e le particolari esigenze di tutela del consumatore ad esse connesse richiedono che sia privilegiata un’interpretazione estensiva della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, al fine di garantire l’effetto utile di quest’ultima (sentenza del 24 ottobre 2024, Zabitoń, C‑347/23, EU:C:2024:919, punto 28 e giurisprudenza citata). |
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39 |
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, in primo luogo, che QX ha concluso due contratti di insegnamento a tempo pieno con il St. Kliment Ohridski, per l’istruzione dei suoi figli nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, in corrispettivo del pagamento di rette scolastiche annuali, e inoltre che tale istituto, finanziato con fondi privati, è registrato come società commerciale. |
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40 |
Ne consegue che la conclusione dei contratti di insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale non perseguiva, per QX, una finalità professionale, ma mirava unicamente a garantire l’istruzione dei suoi figli presso un istituto di insegnamento privato. |
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41 |
Tale valutazione non può essere inficiata dal fatto che tali contratti erano stati conclusi per un periodo durante il quale l’istruzione scolastica è obbligatoria in forza della normativa bulgara. Infatti, da un lato, la definizione della nozione di «consumatore» di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83, che, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, è una nozione oggettiva, non contiene alcun requisito o condizione riguardo all’oggetto del contratto, purché quest’ultimo rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva. In particolare, i motivi che hanno indotto la persona interessata a concludere tale contratto, anche qualora riconducibili alla necessità di adempiere un obbligo legale, sono irrilevanti per stabilire se tale persona rientri nella nozione di consumatore. Dall’altro, l’obbligatorietà dell’istruzione scolastica non impone affatto la conclusione di un contratto con un istituto di insegnamento privato. In altri termini, sebbene il genitore interessato sia tenuto ad iscrivere il figlio presso un istituto scolastico, egli conserva la piena libertà di scegliere di affidare l’istruzione del figlio a un istituto pubblico o a un istituto privato. |
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42 |
In secondo luogo, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, i contratti di cui trattasi nel procedimento principale sono stati conclusi tra la sola QX e detto istituto, cosicché gli impegni contrattuali vincolano QX, e non i suoi figli. Poiché questi ultimi non sono parti di tali contratti, non si può ritenere che essi abbiano agito ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83, e non rientrano pertanto nella nozione di «consumatore», conformemente a tale disposizione. |
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43 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima e seconda che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83 dev’essere interpretato nel senso che:
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Sulla terza questione
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44 |
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che un contratto di insegnamento concluso tra un genitore e un istituto di insegnamento privato registrato come società commerciale, avente ad oggetto l’istruzione dei figli in età di scuola dell’obbligo, in corrispettivo del pagamento di rette scolastiche da parte di tale genitore, rientra nella nozione di «contratto di servizi», ai sensi di tale disposizione. |
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45 |
A tal riguardo, occorre rammentare che la nozione di «contratto di servizi», di cui all’articolo 2, punto 6, di tale direttiva, è definita in senso ampio come corrispondente a «qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo». Dalla formulazione di tale disposizione risulta che tale nozione deve essere intesa nel senso che include tutti i contratti che non rientrano nella nozione di «contratto di vendita» (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 154 e giurisprudenza citata). |
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46 |
Contratti di insegnamento come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, con i quali un istituto di insegnamento privato si impegna, in corrispettivo del pagamento di rette scolastiche annuali da parte di un genitore, a fornire prestazioni di insegnamento ai suoi figli, conformemente alle norme nazionali in materia di istruzione, e prestazioni supplementari, non hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni, ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83. Di conseguenza, tali contratti, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, rientrano nella nozione di «contratto di servizi», ai sensi dell’articolo 2, punto 6, di tale direttiva. |
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47 |
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione che l’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83 dev’essere interpretato nel senso che un contratto di insegnamento concluso tra un genitore e un istituto di insegnamento privato registrato come società commerciale, avente ad oggetto l’istruzione dei figli in età di scuola dell’obbligo, in corrispettivo del pagamento di rette scolastiche da parte di tale genitore, rientra nella nozione di «contratto di servizi», ai sensi di tale disposizione. |
Sulla quarta questione
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48 |
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27 della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di insegnamento concluso tra un genitore e un istituto di istruzione privato, tale genitore può essere dispensato dall’obbligo di pagare le rette scolastiche previste in tale contratto per il motivo che egli stesso o suo figlio non ha chiesto che quest’ultimo segua un insegnamento in una materia specifica, qualora tale insegnamento sia obbligatorio, conformemente alle norme nazionali in materia di istruzione, o che detto genitore o suo figlio non è soddisfatto della qualità dei servizi di insegnamento forniti nell’ambito di detto contratto. |
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49 |
Occorre rammentare che, conformemente all’articolo 27 della direttiva 2011/83, il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 5, paragrafo 5, e dal punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29, e che l’assenza di una risposta da parte del consumatore in un caso siffatto non vale come consenso. |
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50 |
La fornitura non richiesta è definita al considerando 60 della direttiva 2011/83 come la «fornitura al consumatore di beni o servizi non richiesti». A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che costituisce una «fornitura non richiesta», ai sensi del punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29, cui rinvia l’articolo 27 della direttiva 2011/83, segnatamente, un comportamento consistente, per il professionista, nell’imporre al consumatore interessato il pagamento di un prodotto o di un servizio fornito al consumatore stesso senza che questi ne abbia fatto richiesta (sentenza del 5 dicembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia e Toplofikatsia Sofia, C‑708/17 e C‑725/17, EU:C:2019:1049, punto 64 e giurisprudenza citata). |
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51 |
L’articolo 27 della direttiva 2011/83 mira quindi ad impedire che un professionista possa imporre al consumatore interessato un rapporto contrattuale al quale questi non abbia liberamente acconsentito (sentenza del 5 dicembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia e Toplofikatsia Sofia, C‑708/17 e C‑725/17, EU:C:2019:1049, punto 65). |
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52 |
Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che i contratti di cui trattasi nel procedimento principale riguardano l’istruzione a tempo pieno dispensata ai figli di QX in corrispettivo del pagamento di rette scolastiche annuali da parte di quest’ultima. L’insegnamento si svolge in conformità alle norme nazionali in materia d’istruzione stabilite con regolamenti emanati dal Ministro dell’istruzione e della scienza. |
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53 |
Risulta quindi, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, che, secondo tali norme nazionali, nell’ambito dei contratti di insegnamento conclusi tra un genitore e un istituto di insegnamento privato, tale genitore sottoscrive liberamente un’unica prestazione globale, senza possibilità di scegliere le materie insegnate né di modularne il volume orario di insegnamento. Dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta sia stato richiesto un pagamento supplementare per servizi non richiesti. Pertanto, non si può parlare di un servizio fornito senza che detto genitore lo abbia richiesto. |
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54 |
In tali circostanze, non si può ritenere che l’erogazione di un insegnamento obbligatorio, conformemente alle norme nazionali in materia di istruzione, costituisca una «fornitura non richiesta» di servizi, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2011/83. |
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55 |
Con riferimento a una situazione di insoddisfazione del genitore o del figlio per quanto riguarda la qualità dei servizi di insegnamento forniti nell’ambito di tali contratti, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, essa non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva. Pertanto, tale situazione deve essere valutata conformemente al diritto nazionale dei contratti. |
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56 |
Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla quarta questione che l’articolo 27 della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di insegnamento concluso tra un genitore e un istituto di insegnamento privato:
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Sulle spese
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57 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.