Cause riunite C‑428/24 e C‑476/24

FZ AR SpA

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2026

«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2, paragrafo 1 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Istituzione di un trust – Beneficiario del trust iscritto nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 – Congelamento di fondi e di risorse economiche conferiti nel trust – Nozioni di “appartenenza” e di “controllo”»

  1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Nozioni di appartenenza e di controllo – Situazione di diritto o di fatto che consente a una persona di utilizzare i fondi e le risorse, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi – Inclusione – Inesistenza di un legame giuridico di proprietà o di partecipazione nel capitale dell’entità posseduta o controllata – Irrilevanza

    [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397 e (PESC) 2022/883; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 2, § 1, 2022/330, 2022/396 e 2022/878]

    (v. punti 91‑94)

  2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Istituzione di un trust –Congelamento dei fondi e delle risorse economiche collegati al beneficiario del trust – Presupposti – Valutazione della situazione al di là del diritto applicabile e delle clausole dell’atto istitutivo del trust oggetto delle misure restrittive – Elementi che indicano l’esistenza di un’influenza, diretta o indiretta, sui fondi e sulle risorse conferiti nel trust – Elementi che indicano l’esistenza di un controllo, diretto o indiretto, sui fondi e sulle risorse conferiti nel trust – Elemento non determinante derivante da clausole dell’atto istitutivo del trust

    [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/397 e (PESC) 2022/883; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 2, § 1, 2022/330, 2022/396 e 2022/878]

    (v. punti 95, 114, 118‑131 e dispositivo)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), la Corte si pronuncia sull’interpretazione e sulla portata del congelamento di fondi previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 ( 1 ), nel caso di beneficiari di un trust iscritti nell’elenco allegato a tale regolamento.

Nella causa C‑428/24, la FZ AR è una società controllata attraverso una catena societaria i cui diritti di voto sono controllati dalla società WX in qualità di trustee del trust XT, di cui la sig.ra TU è divenuta beneficiaria nel marzo 2022 dopo essere succeduta al marito. Nella causa C‑476/24, la sig.ra TU è divenuta, nel febbraio 2022, l’unico beneficiario del trust denominato «N Trust» al quale sono state conferite le risorse economiche della società SX e per il quale la SY Ltd è il trustee. Poiché i coniugi erano oggetto di misure restrittive ( 2 ), i fondi e le risorse economiche delle società FZ AR e SX sono stati congelati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria italiano, avendo quest’ultimo ritenuto che essi fossero controllati dal beneficiario del trust o riconducibili allo stesso. Ciascuna delle società ricorrenti ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio nei confronti delle autorità di controllo italiane volto all’annullamento dei provvedimenti di congelamento.

Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 debba essere interpretato nel senso che i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust, il cui beneficiario è iscritto nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, devono essere considerati «appartenenti» a tale beneficiario o «controllati» da quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, anche qualora il diritto applicabile al trust e le clausole dell’atto istitutivo del trust vietino a tale beneficiario di compiere qualsiasi atto di godimento e di disposizione di tali fondi e di tali risorse economiche per tutto il periodo durante il quale il godimento o la disposizione di questi ultimi costituisca una violazione del diritto dell’Unione europea.

Giudizio della Corte

La Corte ritiene, in primo luogo, che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, nelle sue diverse versioni linguistiche, riguardi una varietà di ipotesi, che va dalla proprietà dei fondi e delle risorse alle situazioni nelle quali un potere di fatto può essere esercitato su di essi, e ciò in modo diretto o indiretto. Detta disposizione si applica, quindi, alle situazioni di diritto e di fatto nelle quali una persona dispone di un potere che le consente di utilizzare tali fondi e tali risorse economiche, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi. Al fine di garantire l’effetto utile di detta disposizione, le nozioni di appartenenza o di controllo ricomprendono le situazioni di fatto che attestano un siffatto potere anche quando tale potere è giuridicamente detenuto da un’altra persona o entità oppure un potere di influenza esiste in assenza di qualsiasi legame giuridico. Pertanto, quando i fondi e le risorse economiche sono intestati a nome di un trustee o a nome di una persona o di un’entità che gli appartiene o che lo stesso controlla direttamente o indirettamente, e il beneficiario non può esigere dal trustee che lo stesso eserciti il proprio potere discrezionale in suo favore, i fondi e le risorse possono essere considerati appartenenti al beneficiario del trust o controllati da quest’ultimo, se detto beneficiario dispone di un potere che gli consente di utilizzarli, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal trustee su tali fondi e su tali risorse.

Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 nonché dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

La Corte precisa, in secondo luogo, che, per determinare se il beneficiario dispone di un siffatto potere sui fondi e sulle risorse economiche conferiti nel trust o sulle scelte effettuate dal trustee, il giudice del rinvio non può fare riferimento unicamente al diritto applicabile al trust, ma deve anche tener conto delle circostanze di fatto pertinenti. Orbene, la circostanza che essi siano gestiti nel solo interesse di tale beneficiario costituisce un indizio del fatto che questi ultimi possono appartenere al beneficiario o essere da esso controllati. Pertanto, il giudice del rinvio deve verificare se esiste un’influenza o la possibilità di utilizzare tali fondi, anche se queste ultime non siano formalizzate in atti giuridici.

La Corte indica, a tal riguardo, che i rapporti intercorrenti tra il beneficiario e le altre persone coinvolte nel trust possono essere presi in considerazione. A titolo di esempio, il trustee o il guardiano possono essere persone di fiducia che possono seguire le istruzioni o i suggerimenti del beneficiario quanto all’amministrazione del trust. La destinazione dei fondi conferiti nel trust ad attività il cui beneficiario o persone ed entità allo stesso collegate siano i principali beneficiari nonché la fornitura di beni o servizi da parte delle società conferite nel trust alle entità possedute in maggioranza dal beneficiario o dallo stesso controllate possono parimenti costituire indizi dell’influenza di quest’ultimo sul trust. L’influenza del beneficiario può anche essere constatata alla luce di diversi indizi, quali la detenzione indiretta della maggioranza del capitale o dei diritti di voto del trustee, il diritto di nominare o di escludere la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo del trustee oppure, ancora, l’esercizio di un’influenza determinante sul trustee, anche attraverso società di comodo. Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare i poteri degli amministratori di SX e i rapporti tra essi e la sig.ra TU. La Corte enuncia, peraltro, vari elementi che possono di per sé costituire un indizio del controllo di una persona iscritta nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 su un’entità non iscritta in tale elenco.

La Corte aggiunge, infine, che una clausola, che può essere modificata o revocata, contenuta nell’atto istitutivo del trust che limita i poteri del beneficiario del trust per la durata della misura restrittiva non è determinante per definire il legame tra la persona interessata e i fondi e le risorse economiche, dal momento che tale questione è distinta rispetto all’ambito di applicazione del divieto previsto all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014 al quale la clausola si riferisce.

La Corte conclude che i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust devono essere considerati «appartenenti» al beneficiario oggetto delle misure restrittive o «controllati» da quest’ultimo, quand’anche il diritto applicabile al trust e le clausole dell’atto istitutivo del trust vietino a detto beneficiario di compiere qualsiasi atto di godimento e di disposizione di tali fondi e di tali risorse economiche per tutta la durata della misura restrittiva o, in ogni caso, per tutto il periodo durante il quale il godimento o la disposizione di essi costituisca una violazione del diritto dell’Unione, se tale beneficiario può utilizzare i fondi e le risorse economiche conferiti nel trust, trarne profitto, disporne o esercitare un’influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal trustee in relazione a tali fondi e a tali risorse economiche.


( 1 ) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 (GU 2022, L 51, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»).

( 2 ) Con la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU, 2022, L 80, pag. 31) e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1), il Consiglio ha iscritto il sig. ZU nell’elenco delle persone, dell’entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, che figura all’allegato della decisione 2014/145 e all’allegato I del regolamento n. 2069/2014. Con la decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 92) e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 15), il Consiglio ha iscritto la sig.ra TU in questo medesimo elenco.